Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 maggio 2024, n. 12595 - Esposizione all'uranio impoverito. Riconoscimento dei benefici delle vittime del dovere 


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso 20912-2021 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO N. 266, presso lo studio dell'avvocato ANGELO FIORE TARTAGLIA, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 27-2021 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO SEZ. DIST. DI BOLZANO, depositata il 28-05-2021 R.G.N. 8-2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17-01-2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato ANGELO TARTAGLIA;

udito l'Avvocato EMANUELE FEOLA.

 

Fatto


1. Con sentenza del 28.5.21 la corte d'appello di Bolzano ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 28.3.19, che aveva negato al lavoratore in epigrafe il riconoscimento dei benefici delle vittime del dovere, richiesto ex articolo 1 comma 563 e 564 della legge n. 266 del 2005, nonché delle provvidenze assistenziali ex lege 206 del 2004, sebbene lo stesso - quale conduttore di automezzi e meccanico in missioni internazionali in Macedonia, Kosovo e Libano - era stato esposto ad esalazioni e residui tossici derivanti da esplosioni delle munizioni, tra le quali quelle con uranio impoverito per i bersagli corazzati, e costretto ad alimentarsi con acqua e viveri anche contaminati, che gli avevano causato neoplasia mesorenale sinistra e nefrectomia sinistra per oncocitoma, nonché carcinoma con cellule chiare al rene destro.

2. In particolare, la corte territoriale - limitato l'esame alla patologia al rene sinistro (la sola per la quale si era svolto il procedimento amministrativo, essendo stata prodotta solo in appello la diagnosi relativamente alla patologia al rene destro) ha escluso sulla base della c.t.u. la ricorrenza di nesso causale tra le condizioni operative e le infermità.

3. Avverso tale sentenza ricorre l'assistito per due motivi, cui resiste con controricorso il ministero della Difesa.
 

Diritto


4. Il primo motivo deduce violazione dell'articolo 132 comma 1 e 4 e 118 attuazione c.p.c., per motivazione insufficiente e contraddittoria.

5. Il motivo, proposto ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., è inammissibile allorché non richiama il n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e sostiene che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limita ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24-07-2013, Rv. 627268 - 01). Del resto, deve escludersi la nullità della sentenza atteso che la corte territoriale ha chiaramente indicato i motivi posti alla base della sua decisione.

6. Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2697 c.c., 1 co. 154 citato, 111 D.P.R. 243-06, 603 e 1907 D.Lgs. 66-10, 1078 D.P.R. 90-10, per avere la corte territoriale trascurato che era stata fornita la prova del rischio tipizzato (data in particolare dalla presenza di nanoparticelle metalliche pesanti nel tessuto ammalato del ricorrente).

7. Il motivo è fondato.

8. Questa Corte di legittimità (fra le tante, Cassazione 8824 del 2023; Cass., sez.un., n. 6214 del 2022; Cass. n. 16569 del 2020, Cass. n. 24592 e 9322 del 2018 e numerosi conformi) ha più volte esaminato la norma in applicazione, precisandone i criteri applicativi; in particolare, ad effettuare una puntuale esegesi della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 564, cit. è stata la sentenza delle sezioni unite n. 759 del 2017; le sezioni unite hanno affermato, per quanto qui di maggiore interesse, con specifico riferimento alle "particolari condizioni ambientali od operative", che la condizione ambientale ed operativa "particolare" è quella che si colloca al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale" (id est: "normale", cioè corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse); più di recente, la Corte, confrontandosi nuovamente con la disposizione in oggetto (Cass. nr. 29819 del 2022) ha ribadito che le "particolari condizioni ambientali o operative" implicano l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, precisando che è necessario identificare, caso per caso, l'elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.

9. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è, dunque, il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro.

10. Ciò posto, vanno considerate da un lato le conclusioni della relazione finale n - XXII-bis n. 7 della IV Commissione parlamentare di indagine sull'uranio impoverito, richiamate dalla stessa sentenza impugnata, oltre alle osservazioni alla base del parere medico legale richiamate dal ricorrente ed a quelle descrittive delle condizioni lavorative concrete, non contestate dal ministero.

11. Dall'altro lato, va considerato il rischio tipizzato dal legislatore con i D.P.R. 37-09, 90-10 e 40-12, in relazione alla presenza di nanoparticelle di metalli pesanti causate da esplosioni belliche, rinvenute pacificamente nelle cellule del ricorrente.

12. In tale contesto, in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade ove, come nella specie, il militare abbia prestato servizio in ambienti bellici) e, per altro verso, di rischio tipizzato, la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che la p.a. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.

13. Questa Corte ha del resto già affermato (tra le tante, Sez. L - , Ordinanza n. 13024 del 24-05-2017, Rv. 644514 - 01) in tema di assicurazione contro le malattie professionali, che, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella. Ne consegue che l'INAIL può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.

14. Il Collegio ritiene che analogo principio debba essere applicato nella fattispecie per cui è causa, ove, in presenza di rischio tipizzato e di correlazione quanto meno concausale tra l'esposizione all'uranio impoverito e la patologia (pur benigna) sofferta dal ricorrente (cfr. Sez. U, Sentenza n. 23300 del 2016; Sez. L. n. 8824-2023), era onere dell'amministrazione preposta dimostrare l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale nell'ambito delle peculiari condizioni lavorative che davano luogo alla specifica tutela richiesta.

15. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione.

Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria l'8 maggio 2024