Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 23 novembre 2023
Validità: 23.11.2023 - 31.03.2026
Parti: Abi, Intesa Sanpaolo e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Credito
Fonte: firstcisl.it

Sommario:

 

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4 Partecipazione
Art. 5
Art. 6 Fondo di solidarietà
Art. 5. Prestazioni
Art. 6. Finanziamento
Art. 7. Accesso alle prestazioni
Art. 9. Criteri di precedenza e turnazione
Art. 10. Prestazioni: criteri e misure
Art. 11. Cumulabilità della prestazione straordinaria

Art. 7
Art. 8
Art. 9

 

Art. 10 Pari opportunità e Inclusione
Art. 11 "Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro" del 12 febbraio 2019
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22 Prosolidar
Art. 23


Accordo di rinnovo del CCNL 19 dicembre 2019 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali

Il 23 novembre 2023, in Roma tra Abi, Intesa Sanpaolo spa e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Art. 2
L'art. 9 (Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull'impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione nell'industria bancaria), del CCNL 19 dicembre 2019, è modificato come segue:
1. Le Parti firmatarie istituiscono il "Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull'impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione nell'industria bancaria", con funzioni di cabina di regia.
2. Il Comitato monitora e analizza le fasi di cambiamento conseguenti alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione, nonché l'evoluzione diversificata dei modelli organizzativi del lavoro, ivi compresa la c.d. banca digitale materia del secondo livello di contrattazione, ed i cambiamenti conseguenti alle transizioni strutturali, anche ai fini dell'individuazione di nuove mansioni e figure professionali e del loro inquadramento nell'attuale sistema delle aree professionali e dei quadri direttivi. Le Parti nazionali, sulla base delle soluzioni condivise individuate dal Comitato, definiranno intese che integreranno il CCNL.
3. Le Parti concordano di avviare un'indagine di clima settoriale - tramite soggetti terzi di comprovata esperienza e qualificazione, i cui risultati saranno oggetto di analisi da parte del Comitato stesso - con attenzione anche al benessere sui luoghi di lavoro, in coordinamento con quanto previsto al punto 10 dell'Accordo 8 febbraio 2017 riportato all'art. 56 bis del presente contratto.
4. Il Comitato è composto dal Segretario Generale e da due Segretari nazionali per ogni Organizzazione sindacale stipulante il CCNL Abi e da un uguale numero di rappresentanti designati da Abi nell'ambito del Casi - ivi incluso il Presidente del Casi stesso - e, nello svolgimento della propria attività, potrà avvalersi del supporto di qualificati partner, istituti di ricerca e università per l'approfondimento di profili specifici. Il Comitato si riunisce con cadenza bimestrale, nonché su richiesta di Abi o delle Organizzazioni sindacali anche singolarmente.

Art. 3
L'art. 28 (Impegni delle Partì), in tema dì Commissione nazionale per la sicurezza, del CCNL 19 dicembre 2019 è modificato come segue:
Commissione nazionale per la sicurezza

1. Le Parti designeranno entro il 31 marzo 2024 i componenti della Commissione nazionale per la sicurezza prevista dall'art. 10 del verbale di accordo 4 febbraio 2016 in tema di rappresentanti delle lavoratrici/lavoratori per la sicurezza, e avvieranno i lavori della stessa entro il 30 aprile 2024.
2. La Commissione nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legge promuove anche iniziative informative e formative per la prevenzione e la gestione dei rischi con particolare attenzione a quelli da stress lavoro-correlato e quelli connessi all'evoluzione delle caratteristiche del personale nel corso della vita lavorativa, anche con ricorso ai canali di finanziamento della formazione.

Art. 4 Partecipazione
1. Le Parti riconoscono che la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita delle imprese/gruppi nelle sue diverse forme contribuisce alla produttività del lavoro, al miglioramento dell'ambiente lavorativo, allo sviluppo anche sociale delle persone e all'assunzione delle rispettive responsabilità, quali fattori strategici di crescita per le imprese/gruppi e per la valorizzazione delle persone che vi lavorano.
2. In tale prospettiva, nelle imprese/gruppi si potrà congiuntamente valutare di adottare - anche in via sperimentale - forme di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori per contribuire alla gestione del cambiamento e/o per promuovere il benessere sui luoghi di lavoro e un ambiente di lavoro inclusivo, anche funzionali per aumentare la competitività delle imprese e la produttività del lavoro e/o per condividere i risultati d'impresa.
3. Ogni eventuale iniziativa verrà adottata con modalità coerenti con i relativi contenuti ed i contesti di riferimento.

Art. 7
L'art. 41 (Obblighi delle parti), del CCNL 19 dicembre 2019, è modificato come segue:
7. Al personale è vietato in particolare di:
[…]
d) allontanarsi arbitrariamente dal servizio;
e) entrare o trattenersi nei locali dell'impresa fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio.
[…]

Art. 8
All'art. 53 (Buono pasto), del CCNL 19 dicembre 2019, il comma 1 è modificato come segue:
1. A ciascuna lavoratrice/lavoratore, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua l'intervallo di cui all'art. 108, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un buono giornaliero per la consumazione del pasto […].

Art. 9
All'art. 56 (Politiche commerciali), del CCNL 19 dicembre 2019, il comma 4 è modificato come segue:
4. Le Parti confermano che l'Accordo nazionale 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione del lavoro è parte integrante del presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed è riportato all'art. 56 bis che segue ai fini dell'unitaria applicazione.
Dopo l'art. 56 (Politiche commerciali), del CCNL 19 dicembre 2019, è aggiunto il seguente art. 56 bis:
Accordo nazionale su politiche commerciali e organizzazione del lavoro dell'8 febbraio 2017
premesso che
Omissis

Art. 10 Pari opportunità e Inclusione
Le Parti stipulanti condividono che il contratto nazionale costituisce un efficace strumento per promuovere un'organizzazione del lavoro attenta all'inclusione, al rispetto e alle diversità delle persone, per riconoscere e rispettare le differenze e per attribuire rilievo all'apporto personale di ciascuna persona inserita nell'organizzazione.
Inclusione e valorizzazione delle diversità si configurano come elementi abilitanti per creare un clima collaborativo e costruttivo sui luoghi di lavoro, contribuendo a migliorare la soddisfazione delle persone che lavorano, a sviluppare un diffuso senso di appartenenza e a realizzare un contesto con relazioni lavorative positive.
Le relazioni sindacali nel settore hanno permesso nel tempo di individuare importanti convergenze, consentendo di sviluppare e/o consolidare buone pratiche a supporto del benessere sui luoghi di lavoro e a sostegno di una cultura positiva del lavoro.
La contrattazione nazionale contribuisce a quanto sopra con un articolato insieme di previsioni che permea i diversi aspetti della disciplina del rapporto di lavoro e favorisce un'impresa inclusiva, attenta alle persone e alla conciliazione vita-lavoro: le Parti intendono valorizzare tali previsioni per favorirne l'efficacia e la crescita nei luoghi di lavoro
Queste previsioni sono inoltre arricchite da significative iniziative maturate a livello aziendale e di gruppo con soluzioni coerenti con i diversi contesti organizzativi e produttivi di riferimento.
Le Parti, nell'ottica di dare ulteriore impulso alla diffusione di una cultura della valorizzazione delle diversità e dell'inclusione, condividono di introdurre nel contratto collettivo nazionale di lavoro, in occasione della stesura del testo coordinato, due specifici ambiti, rubricati "Pari opportunità" e "Inclusione", nei quali saranno richiamate le disposizioni contrattuali e le correlate opportunità afferenti dette tematiche, tra cui:
- pari opportunità (art. 16) e Commissione nazionale sulle pari opportunità (art. 15);
- Commissione politiche per l'inclusione (art. 17);
- prestazioni F.O.C. in tema di assunzioni e stabilizzazioni (art. 34, comma);
- permessi e aspettative per motivi personali o familiari (art. 60);
- banca del tempo (art. 61);
- malattia e infortuni (art. 62);
- maternità e paternità (art. 63);
- assistenza sanitaria (art. 67);
- flessibilità di orario nei casi di disagio sociale (art. 69);
- iniziative sociali (art. 73);
- flessibilità nella fruizione della formazione (art. 76);
- pari opportunità e divieto di discriminazione nello sviluppo professionale e di carriera (art. 78);
- rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali (art. 10, comma 1, lett. o);
- interventi in favore delle persone con disabilità e altri interventi specifici oggetto dell'incontro annuale (art. 13, lett. D);
- aspettativa e flessibilità d'orario per l'assistenza ai figli affetti da patologie legate all'apprendimento (Verbale di accordo 19 aprile 2013);
- fruizione oraria dei congedi parentali (Verbale di accordo 19 aprile 2013 e Verbale di accordo 15 dicembre 2015);
- congedo per le donne vittime di violenze di genere (Verbale di accordo 8 marzo 2017);
- contrasto alle molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro (Dichiarazione congiunta 12 febbraio 2019).
Le Parti hanno inoltre concordato all'art. 13 che, in caso di congedo di maternità, sia garantita l'intera retribuzione goduta in servizio anche per le ipotesi di interdizione anticipata (c.d. gravidanza a rischio). Le Parti confermano infine l'impegno alla lotta contro la violenza di genere attraverso l'inserimento nel CCNL (art. 11) della "Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenza di genere sui luoghi di lavoro", convenuta tra le Parti stesse il 12 febbraio 2019, in cui è riconosciuto il principio di tutela da ritorsioni o penalizzazioni in caso di segnalazioni.
Le Parti condividono di valorizzare dette tematiche attraverso un proficuo lavoro della Commissione nazionale pari opportunità di cui all'art. 15 e della Commissione politiche per l'inclusione di cui all'art. 17.

Art. 11 "Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro" del 12 febbraio 2019
Considerato che:
Omissis

Art. 13
All'art. 63 (Maternità e Paternità), del CCNL 19 dicembre 2019, il comma 1 e il comma 2 sono modificati come segue:
1. Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, alla lavoratrice/lavoratore compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, anche per i periodi di interdizione anticipata (c.d. gravidanza a rischio).
[…]

Art. 17
All'art. 77 (Formazione, innovazione tecnologica e bilateralità), del CCNL 19 dicembre 2019 è modificato come segue:
1. Le Parti confermano la centralità delle persone e l'importanza della formazione continua, quale strumento essenziale per garantire la crescita personale e l'aggiornamento e lo sviluppo professionale, anche nell'attuale fase sempre più permeata dai processi di digitalizzazione e dall'innovazione tecnologica. Tutto quanto precede attraverso significative azioni di riqualificazione e riconversione, finalizzate a garantire la tutela dell'occupazione e dell'occupabilità.
2. È volontà comune delle Parti individuare soluzioni per favorire la sostenibilità della formazione assicurando l'accesso ai canali di finanziamento e valorizzando la bilateralità quale positiva realtà nel settore ed espressione di una consolidata esperienza di relazioni sindacali inclusive.
3. Al fine di favorire l'accesso alle risorse dedicate al finanziamento dei programmi formativi da parte dei fondi ed enti bilaterali di settore ed a ogni altra forma di finanziamento anche comunitaria, nazionale e territoriale, le Parti individuano la seguente procedura in alternativa alle modalità già in essere di coinvolgimento degli organismi sindacali e fermo restando l'esperimento delle procedure contrattuali ove previste:
- nell'ambito di un apposito incontro l'impresa presenta agli organismi sindacali aziendali, anche nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 18, i contenuti dei piani formativi redatti in conformità con lo schema generale di accordo, di cui al presente articolo;
- gli organismi sindacali aziendali possono formulare proprie considerazioni e/o proposte in particolare con riguardo ad eventuali profili che ritengano non coerenti con lo schema generale di cui sopra;
- trascorsi dieci giorni dalla presentazione dei piani formativi, qualora non sia stato raggiunto l'accordo in particolare circa la loro conformità allo schema generale, la stessa proseguirà con l'assistenza di Abi su richiesta dell'impresa e con l'assistenza delle Segreterie nazionali interessate su richiesta degli organismi sindacali aziendali.
L'intera procedura dovrà durare complessivamente 20 giorni dal suo avvio e potrà essere utilizzata dalle imprese presso le quali è stato costituito l'organismo paritetico di cui all'art. 18.
4. Ai fini di cui al primo alinea del comma 3, i contenuti dei piani formativi previsti anche nell'ambito dei processi di riconversione e riqualificazione, sono i seguenti:
a) le finalità e le aree tematiche del ricorso ad interventi formativi, con riferimento a titolo esemplificativo:
- alle competenze/conoscenze in connessione con processi di innovazione tecnologica/digitalizzazione/remotizzazione;
- alle competenze/conoscenze in connessione con processi di transizione ambientale/sostenibilità;
- all'aggiornamento professionale in connessione con l'evoluzione del quadro normativo (es. mifid/compliance ecc.);
- allo sviluppo e valorizzazione delle competenze nell'ambito delle previsioni di cui all'Accordo nazionale 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione del lavoro;
- allo sviluppo e diffusione di competenze e conoscenze orientate al benessere sui luoghi di lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle politiche di inclusione.
b) la platea dei destinatari, specificando il relativo numero;
c) la durata;
d) il numero delle ore di formazione stimate per ciascuno degli interventi formativi;
e) le modalità di erogazione del percorso formativo, favorendo il ricorso a tutti gli strumenti, anche valorizzando i canali digitali e le nuove tecnologie;
f) le modalità di verifica e attestazione dei risultati formativi;
g) monitoraggio dell'attività e verifica dei piani formativi.
Nel caso in cui l'impresa intenda ripresentare progetti formativi, già oggetto di condivisione in occasione di precedenti accordi, l'informativa di cui al comma 3 è costituita dall'elenco di tali progetti.
5. Tenuto altresì conto della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, le Parti si impegnano quindi ad individuare congiuntamente le soluzioni necessarie per favorire la partecipazione di tutte le medesime Organizzazioni sindacali nei diversi enti (fondi interprofessionali, enti bilaterali) e sostenere l'efficace impiego delle risorse dedicate alla formazione finanziata nei confronti di tutte le categorie di personale.

Art. 19
L'art. 104 (Orario settimanale), del CCNL 19 dicembre 2019 è modificato come segue:
1. L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui agli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, la lavoratrice/lavoratore all'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, può optare per:
- fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
- continuare ad osservare l'orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
2. bis A far tempo dal 1° luglio 2024 alla lavoratrice/lavoratore viene riconosciuta un'ulteriore riduzione dell'orario settimanale di lavoro di 30 minuti. Pertanto l'orario settimanale sarà distribuito su 37 ore.
3. La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell'anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4. L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
- su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
- comprendente la domenica;
- in turni;
- di cui all'art. 105, comma 4.
5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
6. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d'orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascuna lavoratrice/lavoratore, previo preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un'ora.
7. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) - non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell'art. 105 - per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
8. In via transitoria, per gli anni 2012-2026 la dotazione di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l'occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il primo alinea del comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti delle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all'art. 37, comma 16, lett. d), del presente contratto.

Art. 22 Prosolidar
1. Le Parti confermano la propria sensibilità, unitamente alle lavoratrici/lavoratori e alle imprese del settore, ai valori della solidarietà e la volontà di rafforzare gli interventi di sostegno attraverso la Fondazione Prosolidar ente filantropico ets, istituita tra le Parti stesse con l'obiettivo di perseguire finalità di solidarietà sociale (in appendice n. 6, CCNL 19 dicembre 2019).
2. Conseguentemente, le Parti condividono che, a far tempo dall'anno 2023, il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 10 (dieci) euro annui da trattenere sull'importo della tredicesima mensilità e potrà variare, d'intesa tra le Parti firmatarie del presente contratto. Per ogni dipendente che aderisce al Fondo le Aziende verseranno 10 (dieci) euro annui o la misura che potrà essere successivamente definita d'intesa tra le medesime Parti.
3. Le lavoratrici/lavoratori contribuiranno dal 2023 al Fondo nelle misure di cui al comma che precede, salvo diversa volontà che la lavoratrice/lavoratore potrà manifestare in ogni momento tramite specifica comunicazione.

Art. 23
1. Le Parti stipulanti si incontreranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente accordo di rinnovo per la definizione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro.