Interpello n. 08 del 27 marzo 2014

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note

Oggetto

Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari.

Soggetto interpellante

Federazione Italiana Cronometristi.

Quesito

Se è obbligatoria la redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. a), del d.lgs. n. 81/2008 da parte delle "associazioni periferiche affiliate a questa Federazione, non avente personale dipendente ma che si avvalgono dell'ausilio di volontari nei confronti dei quali può essere disposto un rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a € 7.500,00".

Risposta

Il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e all'art. 90 della Legge n. 289/2002, è quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, per i quali l'art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 dispone l'applicazione dell'art. 21.
Inoltre, è opportuno evidenziare che, l'art. 3 comma 12-bis del decreto in parola, prevede anche che qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro "prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione".

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: artt. 2, comma 1 lett. a), 3, comma 11 e 12 bis, 17, comma 1 lett. a), 21; l. n. 266/1991; codice civile; art. 2222; l. n. 398/1991; l. n. 289/2002, art. 90; l. n. 383/2000; l. n. 398/1991; d.p.r. n. 917/1986.

Note

L'art. 2, comma 1 lett. a), del d.lgs. n. 81/2008 definisce lavoratore la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un 'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".
Inoltre il successivo art. 3, comma 12-bis, riporta che "nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti ì soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto".