Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione VI

Alle

Direzioni Reg.li e Terr.li del Lavoro

Alla

D.G. per l’Attività Ispettiva Div. III

Agli

Assessorati alla Sanità delle Regioni

Alla

Provincia autonoma di Trento

Alla

Provincia autonoma di Bolzano
Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro

Alle

ASL - per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni

All’

INAIL- settore Ricerca, Certificazione e Verifica- ex iSPESL - D.T.S. e D.OM

Alle

Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro

Alle

Organizzazioni rappresentative dei lavoratori

p.c.

 

Al

Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione- D.G.M. C.C.V.N.T.- Div XVIII

Al

Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali- Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Uff. COSVIR III

 

 

 

Loro Sedi

Oggetto: divieto d’uso a seguito delle decisioni della commissione europea di divieto di immissione sul mercato relativamente alle macchine in elenco, secondo gli allegati alla presente.

La Commissione Europea, con decisioni assunte (che si allegano alla presente):

- in data 9 ottobre 2013 notificata con numero C(2013) 6392 e pubblicata sulla G.U.U.E L. 270/5 del 11 ottobre 2013, relativa alla macchina: trasportatore a coclea per carote e cavoli rapa del tipo TSF 350, non munito di riparo mobile interbloccato che impedisce l’accesso al tubo di scarico mentre la coclea è in funzione, fabbricato dalla società Cabinplant A/S, Foresbjergvej 9, 5683 Haarby,(DANIMARCA),

- in data 9 ottobre 2013 notificata con numero C(2013) 6392 e pubblicata sulla G.U.U.E L. 270/5 del 11 ottobre 2013, relativa alla macchina: spaccalegna idraulico a cuneo del tipo Hakki Pilke Z100, fabbricato (prima dell’autunno del 2010) dalla società Maaselan Kon Oy,Valimotie 1,85800 Haapajarvi, (FINLANDIA),

- in data 10 ottobre 2013 notificata con numero C(2013) 6552 e pubblicata sul la G.U.U.E L. 272/55 del 12 ottobre 2013, relativa alla macchina:(veicolo all terrain): MINI-ATV elettrico del tipo HB-ATV 49Q-Electric, prodotto dalla HUA- BAO ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD, Zhejiang, CINA, importata nell’UE dalla QBB Funsporthandel, Hofstrase, 21, 56841 Traben-Trarbach, Germania,

- in data 8 aprile 2013 notificata con numero C(2013) 1874 e pubblicata sulla G.U.U.E L.101/29 del 10 aprile 2013, relativa alla macchina movimento terra del tipo multione S630 sprovviste di FOPS, fabbricato da C.S.F. S.r.L, situata in via palù 6/8, 36040 Grumolo della Abbadesse (VICENZA), Italia,

ha ritenuto giustificate le motivazioni con cui varie autorità nazionali europee giudicavano pericolose le macchine sopraelencate, chiedendo proprio alla Commissione di valutarne l’opportunità dell’adozione di una misura che prescriva agli Stati membri di vietare l’immissione sul mercato di accessori di taglio con simili caratteristiche tecniche.

Le decisioni in argomento sono state adottate in seguito all'esame dei risultati di una inchiesta condotta dalle suddette autorità nell’ambito delle loro competenze.
In particolare è stato riconosciuto che la configurazione costruttiva delle macchine segnalate, non soddisfacevano i requisiti di sicurezza dell'allegato I alla direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine), recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo 10 gennaio 2010, in relazione ai vari punti riportati nelle decisioni stesse. Di conseguenza è stato ritenuto giustificato il divieto di immissione sul mercato adottato dalle varie autorità nazionali

Esperita la procedura di consultazione di cui all'art. 11, paragrafo 3, della citata direttiva, la Commissione europea ha ritenuto che le macchine sopraelencate non rispettano i requisiti essenziali di sicurezza (relativamente ai punti riportati nelle singole decisioni) dell'allegato I alla direttiva 2006/42/CE, nella misura in cui sussistendo rischi che bisognava eliminare o ridurre al minimo.

Tenuto conto, inoltre, dei provvedimenti del Ministero delle Attività Produttive che, con decreti del Direttore Generale della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del 30.12.2013, relativi alle macchine in elenco, (che si allegano alla presente), con i quali ha esteso il divieto alla immissione sul mercato di cui sopra su tutto il territorio nazionale.

Da quanto esposto deriva che le macchine in elenco non possono essere considerate pienamente sicure rispetto ai rischi sopra evidenziati. Ragion per cui, in mancanza di adeguamento delle condizioni di sicurezza, secondo le indicazione della Commissione Europea in attuazione dei principi contenuti nella direttiva macchine, si ritiene necessario vietarne l’uso.

Pertanto sia gli utilizzatori che i datori di lavoro in applicazione degli obblighi che loro incombono:

- mettere "a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro... ovvero adattate ..." (art. 71.1, D.L.vo n. 81/2008); in mancanza di aggiornamento delle condizioni di sicurezza della macchina oggetto della presente circolare, e fino a quando non interverranno, comunicazioni in senso contrario, dovranno tenere i suddetti trasportatori fuori servizio.

Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli Organismi in indirizzo di darne più ampia diffusione ai soggetti interessati.

Il Direttore Generale

(Dott. Paolo ONELLI)

Allegati