Regione Toscana
Legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64
Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie.
B.U.R. 17 dicembre 2003, n. 45

Il Consiglio Regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga


la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di prevenire i rischi d'infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), la presente legge detta norme di prevenzione e controllo.

Art. 2
(Linea guida)

1. È approvata la “Linea guida per l'individuazione e l'uso di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta”, di seguito denominata linea guida, elaborata dall'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) ed allegata alla presente legge.
2. I dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto, individuati dalla linea guida di cui al comma 1, nei limiti e nelle condizioni indicate nella stessa linea guida, devono essere utilizzati nelle circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
3. La Giunta regionale è incaricata di recepire e pubblicare eventuali modifiche ed aggiornamenti della linea guida di cui al comma 1. La Giunta regionale può integrare e specificare la linea guida attraverso apposite istruzioni tecniche emanate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio).
4. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi alla presente legge nel termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 3
(Piani di sicurezza, di coordinamento e piani operativi di sicurezza. Sostituzione del comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52)

1.1 piani di sicurezza, di coordinamento e i piani operativi di sicurezza prevedono, in relazione ai rischi previsti, l'installazione e l'utilizzo delle attrezzature di protezione anticaduta anche tenendo conto della linea guida, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, concernente la disciplina delle attività edilizie, come modificato dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 43, è così sostituito:
“11. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili), l'efficacia della concessione edilizia è sospesa in caso di inosservanza da parte del committente o del responsabile dei lavori degli obblighi loro derivanti dagli articoli 3, 6, 11 e 13 dello stesso decreto; la concessione edilizia riacquista efficacia dopo l'ottemperanza alle inosservanze. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato III al d.lgs. 494/1996, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento quando previsto. La notifica contiene inoltre la dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori che assevera il rispetto della presente legge”.

Art. 4
(Programma straordinario di controllo e prevenzione delle cadute dall'alto. Progetto obiettivo)

1. La Regione dispone azioni straordinarie di controllo e di prevenzione contro le cadute dall'alto. A tal fine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito progetto obiettivo della durata di tre anni, finalizzato allo svolgimento di un programma straordinario di controlli nei luoghi di lavoro, atto a prevenire le cadute dall'alto, e a realizzare un'intensa campagna d'informazione alle imprese ed alle maestranze.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del progetto obiettivo, di cui all'articolo 4, è destinata per l'anno 2004 la somma di euro 600.000,00 a carico della legge di bilancio per l'anno 2004, nell'ambito del bilancio pluriennale 2003-2004 che all'UPB 262 presenta la necessaria disponibilità. Per gli anni 2005 e 2006 alla copertura degli oneri del progetto obiettivo sarà provveduto con le rispettive leggi di bilancio.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 23 dicembre 2003

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 17.12.2003.

Allegato