Interpello n. 10 del 11 luglio 2014 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
|
SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento- note |
|
Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. |
|
Consiglio Nazionale degli Ingegneri. |
|
Quale sia la corretta interpretazione delle associazioni di professionisti senza scopo di lucro previste dall'Allegato A, lettera B), punto 1.1. lett. e) dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. |
|
Con la dicitura "associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali", l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 intende riferirsi a qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall'assenza di finalità lucrative e che sia stata espressamente riconosciuta dall'ordine o collegio professionale di riferimento - in base a specifiche procedure, la cui discrezionalità è rimessa al medesimo ordine o collegio professionale - sempre che si tratti di un ordine o collegio relativo alle figure professionali di cui all'art. 98 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008. |
|
D.lgs. n. 81/2008: art. 73, comma 5 e art. 98, comma 1; accordo Stato-Regioni del 22/02/2012: allegato a, lettera b) punto 1.1. lett. e). |
|
Note |
L'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. In particolare l'allegato A, lettera B) individua, al punto 1, i soggetti formatori tra i quali "gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 98 del d.lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra" (punto 1.1. lett. e)). |