Tribunale di Sondrio, Sez. Pen., 18 marzo 2014, n. 102 - Infortunio sul lavoro e assoluzione di un coordinatore per l'esecuzione


 

 


TRIBUNALE DI SONDRIO
SENTENZA
(Artt. 544 e segg. - 549 c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di SONDRIO - sez. UNICA - dr. ANTONIO DE ROSA - alla pubblica udienza del 13 MARZO 2014 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo - riservata la motivazione che di seguito viene redatta - la seguente
SENTENZA


nei confronti di:
F. GP. nato Omissis
Libero, presente
Assistito e difeso dall'avv. Donato L. del Foro di Sondrio, con studio in Tirano (SO) - (Via della Repubblica, n, 36) - di fiducia - presente
PARTI CIVILI:
1) ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) - in persona del dr. Marco Fabio S. Omissis (VA) - in qualità di Presidente dell'INAIL e domiciliato presso l'Ufficio Legale INAIL in Lecco (LC) - V.le Bruno Buozzi, n. 15 - rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe P. di Lecco - Elettivamente domiciliato in Sondrio - Ufficio legale INAIL - Via Trieste, n. 1
(Atto di costituzione depositato in data 06/06/2011) - sostituito dall'Avv. Erica P. giusta delega che deposita
2) B.G. Omissis - Elettivamente domiciliato c/o studio avv. Erica P. del Foro di Sondrio (SO) - presente
(Atto di costituzione depositato in data 14/06/2011) -

IMPUTATO
del reato di cui agli artt. 113 e 590, e. 1, 2 e 3, C.P., perché, per colpa (imprudenza, negligenza ed imperizia) e in violazione delle norme preventive degli infortuni sul lavoro, F.GP. in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione contribuiva - in cooperazione con C.L. in qualità di datore di lavoro, nel frattempo deceduto - a cagionare lesioni personali gravi gravissime al dipendente B.G., non adottando e non facendo adottare nell'esercizio delle attività di lavoro, le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori ed, inoltre, ponendo in essere le condotte contravvenzionali di seguito indicate correlabili con l'infortunio sul lavoro in questione (quella contestata al F.GP. definita in via amministrativa con la procedura di cui all'art. 24, e. 1 e 2, D. L.vo n. 758/1994 mentre per quelle contestate al C.L. non si procederà per il sopravvenuto decesso dello stesso): in particolare:
A) C.L.:
non provvedendo, in relazione alla particolare natura del terreno e per causa delle piogge e di infiltrazioni tali da far temere frane o scoscendimenti, alla idonea armatura o al consolidamento del terreno nonché non proteggendo, segregando o almeno segnalando il ciglio superiore dello scavo (in violazione dell'art. 118, e. 2 e e. 5, del D. Lgs. n. 81/2008, già art. 12, c. 1 e c. 3, del D.P.R. n. 164/1956); non adottando, nei lavori di sottomurazione, idonee precauzioni: in particolare non sorvegliando che le operazioni di disarmo avvenissero seguendo modalità e procedure tali da non compromettere la sicurezza dei lavoratori addetti (in violazione dell'art. 119, e. 4, del D. Lgs. n. 81/2008, già art. 13, e. 4, del D.P.R. n. 164/1956); non vietando che presso il ciglio di scavo, in particolare lungo il pendio dello stesso, venissero disposti materiali seppure necessari alle condizioni di lavoro, senza provvedere alle necessarie puntellature (in violazione dell'art. 120 del D. Lgs. n. 81/2008 già in violazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 164/1956); consentendo o comunque non impedendo che i lavori di disarmo delle armature di sostegno procedessero senza aver garantito che su dette strutture gravassero carichi accidentali e temporanei: in particolare i puntelli di sostegno risultavano gravati dai "geoblocchi" che risultavano disposti sul pendio di scavo in modo instabile (in violazione dell'art. 145, e. 2, del D. Lgs. n. 81/2008, già art. 67, e. 2, del D.P.R. n. 164/1956);
non garantendo che i materiali di lavoro fossero disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento (in violazione dell'art. 96, e. 1 lett. e), del D. Lgs. n. 81/2008, già art. 9 lett. a) del D. Lgs. n. 494/1996); non adottando le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori: in particolare non aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro (in violazione dell'art. 18 lett. z) del D. Lgs. n. 81/2008, già art. 4, e. 5 lett. b), del D. Lgs. n. 626/1996);
F. GP.:
non verificando, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel "Piano di sicurezza e di coordinamento" di cui all'art. 12 del 494/1996 (in violazione dell'art. 92, e. 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, già art. 5, e. 1 lett. a), del D. Lgs. n. 494/1996).
In particolare, anche a causa delle condotte sopra descritte, il giorno 18 maggio 2005, verso le ore 9,40, in Livigno - durante i lavori edili di "ristrutturazione architettonica e manutenzione straordinaria per l'adeguamento del fabbricato ad uso turistico-ricettiva" sotto l'insegna di Hotel Lac Salin, durante le operazioni di "disarmo" di un muro di "sottomurazione" del predetto edificio in ristrutturazione - B.G. veniva investito e travolto da pesanti "geobloc", riportando così il B.G. gravi lesioni personali (trauma con sindrome da schiacciamento dell'arto superiore
dx, trauma di colonna lombare e bacino, trauma facciale con vasta FLC nasale) con conseguente malattia da accertare nella entità, nella durata (comunque superiore ai 40 gg.) e negli eventuali postumi.
Commesso in Livigno il 18 maggio 2005.

CONCLUSIONI DELLE PARTI IN UDIENZA

Il Pubblico Ministero chiede che, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, l'imputato venga condannato alla pena di mesi tre di reclusione.
Il difensore delle parti civili, Avv. Erica P., chiede la condanna dell'imputato alla pena di giustizia, deposita conclusioni scritte e note spese di cui chiede liquidazione.
Il difensore dell'imputato, Avv. Donato L., chiede assoluzione per non aver commesso il fatto.

FattoDiritto


All'esito delle indagini preliminari, la locale Procura della Repubblica disponeva la citazione a giudizio di F. GP. in ordine al reato ascrittogli come in rubrica.
Al pubblico dibattimento, presente l'imputato, si costituivano parti civili B.G. e INAIL.
L'istruzione probatoria avveniva mediante esame testimoniale ed acquisizione di documenti. Il prevenuto rendeva spontanee dichiarazioni. Quindi le parti illustravano ed adottavano le conclusioni riportate in epigrafe.
Va anzitutto rilevato che il delitto contestato non è prescritto. Esso, invero, si è consumato il 18\5\2005, dunque prima dell'entrata in vigore della legge 5\12\2005, n. 251 e con applicazione del testo previgente dell'art. 157 c.p., più favorevole al reo, perchè prevedeva, per delitti come quello de quo, un termine di prescrizione di anni cinque. Sei giorni prima della scadenza del quinquennio, interveniva un atto interruttivo, perchè il P.M. emetteva avviso ex art. 415 bis c.p.p. con contestuale invito a comparire per l'interrogatorio (quest'ultimo, compreso tra quelli di cui all'art. 160 c.p.). A seguito di ciò e ai sensi dell'art. 160 ultimo comma c.p. formulazione previgente, il termine massimo di prescrizione era portato a sette anni e sei mesi, dunque con scadenza al 18\11\2012.
Peraltro il processo subiva ben quattro rinvìi (tre consecutivi dal 17\11\2011 al 31/1/2013 e uno dal 19\9\13 al 13\3\14) per adesione dei difensori alle astensioni collettive dalle udienze proclamate dalle associazioni di categoria, con sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata dei predetti rinvìi (giurisprudenza costante da Cass. pen SS.UU. 28\11/2001-11/01/2002, n. 1021 in poi). Con la conseguenza che il termine di prescrizione di anni 7 e mesi 6 dalla data di commissione del reato è risultato aumentato di anni uno, mesi otto e giorni 6 (pari alla durata della sospensione). Esso dunque spirerà il 26\7\2014. Ciò premesso, ritiene il giudice che l'imputato debba essere prosciolto dal reato ascrittogli.
Dalle deposizioni della parte civile B.G., di suo figlio B.L., oltre che da quelle del teste D.T. (ispettore ASL del dipartimento prevenzione) i fatti sono stati così ricostruiti.
Nel pomeriggio di lunedì 16\5\2005 i due B., imprenditori ed affidatari di lavori per la costruzione di un garage nei pressi del lago di Livigno, non potendo svolgere la loro opera per allagamenti in quel cantiere, erano provvisoriamente dirottati dal committente C.L. presso un altro suo cantiere di Livigno, ove si stava ricostruendo l'Hotel "Lac Salin".
Qui, la mattina di martedì 17, i due B. scendevano nello scavo realizzato per la costruzione dei garage sotterranei, partecipando assieme agli operai della "Cu. Edil srl", alle opere di "sottomurazione". In particolare si è accertato, anche grazie ai disegni a fgg. 47-49 (confermati dai testi), che quel giorno il loro lavoro consistè nell'armare i "casseri", ossia dei pannelli (si vedono a fgg. 23 e 24 e raffigurati in grigio scuro nei disegni) apposti a mo' di stampo per consentire al cemento di rapprendersi e formare la nuova parete. Per aderire il più possibile al cemento, tali manufatti furono puntellati in orizzontale - come si vede nei disegni - mediante dei pali che dai casseri raggiungevano la scarpata di terra di riporto situata sul fronte opposto dello scavo (v. foto). A ridosso di tale scarpata furono posizionati a gradinata dei geobloc, grossi cubi di cemento del peso di 18 q.li l'uno, con la duplice funzione di impedire il franamento della terra e di fornire valido appoggio per i suddetti pali di puntellamelo. Il giorno successivo, ossia mercoledì 18 maggio, essendosi ormai solidificato il cemento, i due B. procedettero alla operazione opposta di "disarmo", ossia alla rimozione dei puntelli e dei casseri. Durante questa fase si verificò l'incidente per cui è processo.
Riferiscono invero i B. che, mentre stavano rimuovendo i puntelli, probabilmente anche a causa delle pessime condizioni atmosferiche (neve e poi pioggia), il fronte di terra della scarpata contro il quale erano posizionati i geobloc franò e alcuni dei grossi manufatti cubici rotolarono fino al punto in cui stava lavorando B.G.. Costui con la coda dell'occhio riuscì a scorgere il
pericolo e si spostò, ma nonostante ciò fu colpito da uno dei grossi cubi, riportando le lesioni per cui è processo.
All'arrivo degli inquirenti, tra cui il teste T., i geobloc erano stati rimossi e posizionati sul piazzale del cantiere, ma su alcuni di loro vi era della terra (v. ad es. fg. 38) e su uno pure delle tracce di sangue (fgg. 40-44), a riprova della suddetta ricostruzione dell'incidente.
I due B. hanno dichiarato di non aver mai visto né conosciuto il coordinatore F.GP. e di non aver preso visione di alcun piano di sicurezza e di coordinamento per quei lavori, trattandosi di un incarico provvisorio e della durata di soli due o tre giorni, loro conferito a voce dal C.L. in attesa del ripristino del cantiere vicino al lago, al quale in realtà erano adibiti.
Orbene, deceduto C.L., al coimputato F.GP., coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, viene contestata la violazione dell'art. 92 comma 1 lett. a), dlgs 81/2008, già art. 5, e. 1 lett. a) dlgs 494/1996, quale suo contributo alla realizzazione delle lesioni de quibus.
A tal riguardo l'art. 90 dlgs 81\2008 prevede che "nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori " (comma 4) e ne comunica il nominativo "alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi" (comma 7). Il coordinatore "verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro". Tale obbligo, previsto dall'art. 92 comma 1 lett. a), è quello che si assume essere stato violato dal F.GP..
Ritiene il giudicante, sulla base di tale normativa, che il coordinatore non debba impartire specifiche indicazioni sulle modalità di ogni singolo lavoro che deve essere svolto, perchè questo compito spetta al singolo datore di lavoro, il quale ha l'obbligo di adottare le misure protettive in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni. Solo quando alcune opere interferiscano con quelle dei lavoratori di altre ditte presenti in cantiere (ad. es. le opere idrauliche possono interferire con quelle elettriche o di falegnameria o di carpenteria etc) allora subentra il "coordinatore", che per l'appunto coordina, dirige i vari lavori in modo che non si intralcino l'uno con l'altro.
Per tale ragione il piano si chiama di "coordinamento", proprio perchè è finalizzato a armonizzare quegli interventi che, richiedendo la presenza di lavoratori di più imprese, ognuna interessata alla realizzazione del suo incarico, abbisognano di una figura superiore che le organizzi onde evitare infortuni sul lavoro.
Nel caso di specie, invece, non risulta che alle opere di sottomurazione fossero interessate ulteriori imprese oltre alla "Cu. Edil", laddove la partecipazione dei due imprenditori B., oltre ad essere del tutto sconosciuta al F.GP. (non poteva immaginare che C.L., il giorno prima e per ragioni del tutto contingenti e imprevedibili, li aveva provvisoriamente assegnati al quel cantiere) non può essere considerata come "presenza di più imprese esecutrici", dato che costoro operarono come meri lavoratori dipendenti della "Cu. Edil", obbedendo agli ordini loro
impartiti da C.L. e\o da suoi responsabili di cantiere.
In conclusione i due B. in quella circostanza non erano titolari di autonome imprese esecutrici dei lavori ma meri dipendenti della "Cu. Edil" al pari degli altri operai ed oltretutto assolutamente sconosciuti all'imputato. Dunque non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 92 lett. a) dlgs 81\20008, ossia l'unica omissione contestata a F.GP. nel lungo capo di imputazione.
Dalla disagevole istruzione dibattimentale sono emersi altri fatti che, per quanto non compresi in imputazione, tuttavia vale la pena di trattare.
In particolare, si è appreso dal teste T. che F.GP., nei due piani di sicurezza e coordinamento da lui redatti il 21\7\2003 e il 25\6\2004 (fgg. 156-222 docc. PM) non avrebbe specificamente trattato quel tipo di operazione di "sottomurazione", nel corso della quale si verificò l'infortunio. L'imputato ha riconosciuto di non aver adeguato i suoi PSC alle lavorazioni in corso, affermando peraltro che la lavorazione in questione, di cui era perfettamente a conoscenza per via dei suoi sopralluoghi in cantiere, era del tutto corretta ed adeguata.
Tale assunto è stato sostanzialmente confermato dallo stesso teste T., il quale ha riconosciuto la correttezza della realizzazione di una scogliera di geobloc, ossia manufatti che per la loro forma cubica sono poco inclini al rotolamento (il teste ha riferito che la scogliera avrebbe potuto pure essere costruita con grossi sassi, certamente più tondeggianti e dunque più portati a rotolare), affermando che l'infortunio si verificò perché sicuramente franò la terra di riporto tra il muro posteriore e la scogliera, terra profondamente imbibita di acqua e neve per le pessime condizioni meteorologiche, e fors'anche perchè la scogliera non fu eretta a regola d'arte, così che i geobloc, una volta privati del sostegno dei pali appena rimossi, caddero.
Orbene, quest'ultima affermazione innanzitutto non è minimamente riscontrata, dal momento che il teste non potè accertare se la scogliera fosse stata mal costruita o meno, dato che i grossi geobloc furono tolti dallo scavo e messi ordinatamente sul piazzale certamente ad opera di dipendenti del C.L. (e sicuramente non per colpa dell'odierno imputato). In secondo luogo tale conclusione è contrastata tanto dalla deposizione della stessa parte civile, che attribuisce il rotolamento dei geobloc al solo franamento della terra di riporto alle spalle della scogliera, quanto dalle sit del teste oculare A.A. (acquisite sull'accordo delle parti), il quale ha riferito che i pesanti manufatti caddero più di un'ora dopo la rimozione dei pali di sottomurazione. L'evento, in sostanza, appare dovuto soltanto alle pessime condizioni meteorologiche di quel giorno che fecero franare il terreno, condizioni che dovevano sconsigliare a chiunque di scendere nello scavo ad eseguire quei lavori. Su questo punto l'imputato e il teste T. concordano. Ma tale fatto, oltre a non essere stato contestato all'odierno prevenuto, neppure era a lui imputabile, salvo ritenere che il compito del coordinatore per l'esecuzione, anziché essere di mero supervisore dei lavori, si trasformi in quello di un sorvegliante tenuto a stare in cantiere tutti i giorni della settimana, dall'inizio alla fine della giornata, per bloccare immediatamente i lavori al manifestarsi di un qualsivoglia pericolo.
Il che proprio non pare essere consentito e sul punto si rimanda anche alla condivisibile massima di Cass. Pen. sez. IV 28\5-13\9\2013, n. 37738: "in tema di infortuni sul lavoro, il committente, con la nomina del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, trasferisce a tale soggetto lo svolgimento di una funzione tecnica di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo su di esse (demandato ad altre figure operative come il datore di lavoro, il dirigente o il preposto) e rimane titolare di una posizione di garanzia limitata alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo compito".
Alla luce di tutto ciò, si impone sentenza di proscioglimento di F. GP. per non aver commesso il fatto.

P. Q. M.


visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.
ASSOLVE
F. GP. dal reato ascrittogli, per non aver commesso il fatto. Sondrio, 13\3\2014