Cassazione Penale, Sez. 4, 17 maggio 2013, n. 21268 - Lavori in quota e necessità di opere provvisionali


 

 

La necessità della predisposizione di opere provvisionali, oltre che derivante da una precisa previsione normativa, essendo specificamente richiamata dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16 - giustamente considerato applicabile nel caso di specie, posto che l'esigenza di tutela del lavoratore, cui si ispira la norma richiamata, non può certo ritenersi limitata al settore delle costruzioni edilizie, ma riguarda tutte le lavorazioni che comportino attività in quota e che possano, in conseguenza, determinare fatali cadute dall'alto -, è stata giustamente ritenuta rispondente ai generali principi di diligenza e di prudenza, che impongono a chiunque assuma, in qualsiasi momento ed in qualsiasi occasione, una posizione di garanzia rispetto ad un'attività di lavoro, di operare per prevenire ogni prevedibile ed evitabile rischio e per garantire la sicurezza del luogo di lavoro.


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
1) C.F. N. IL (Omissis);
2) V.A. N. IL (Omissis);
3) P.F. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 17/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 16/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori avv. Lillo e Mazzappa, che si sono riportati ai motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento.

Fatto


-1- C.F., P.F. e V.A. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, del 16 maggio 2011, che, pur riducendo a due mesi di reclusione la pena inflitta in primo grado, ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Brindisi, del 23 aprile 2009, che li ha ritenuti colpevoli del reato di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di F. V., dipendente della "SO.GE.MA. s.r.l.", appartenente al "Consorzio CO.GE.MA.IN." e appaltatrice dei lavori in esecuzione sul cantiere della centrale termoelettrica "Brindisi Sud". Con la stessa sentenza, gli imputati sono stati condannati al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile, alla quale è stata anche assegnata una provvisionale di 5.000,00 Euro.

Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, gli imputati, il C. quale legale rappresentante della "Sogema" e direttore del cantiere, il P. quale capo squadra della stessa ditta e responsabile del servizio di protezione e prevenzione, il V. quale assistente tecnico di manutenzione dell'"ENEL Produzione", società committente dei lavori, per colpa generica e specifica, quest'ultima consistita nella violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16 in cooperazione colposa tra loro, hanno causato la caduta da oltre due metri del F., che ha riportato, a causa di ciò, gravi lesioni consistite in trauma cranico e varie fratture.

-2- In fatto, secondo quanto sostenuto nella sentenza impugnata, il F. è rimasto infortunato durante le operazioni di scaricamento da un rimorchio e di sbracaggio di un motore elettrico di alimentazione di una ventola, smontato in due parti (refrigeratore e motore propriamente detto) e portato in un capannone della centrale di Cerano. Operazioni cui il lavoratore infortunato era intento con il P., il C. e con il collega B.C., ed alle quali aveva partecipato anche il V..

In particolare, era accaduto che, scaricati con una gru i due pezzi del quale si componeva il motore e posizionati gli stessi l'uno sull'altro (il refrigeratore sopra il motore), in modo che la loro altezza, essendo stati sovrapposti, superava abbondantemente i due metri, il F., incaricato dello sbracaggio dei pezzi stessi, si era inerpicato sul motore e, mentre cercava si sganciare i cavi di acciaio che lo imbracavano, era scivolato ed era rovinosamente caduto a terra riportando le lesioni sopradescritte.

Il giudice del gravame, respinta una richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per l'espletamento di perizia tecnica intesa a chiarire le modalità dell'incidente, ha dunque ribadito la responsabilità degli imputati, richiamando le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal collega di lavoro B., ritenuto complessivamente credibile benchè avesse, in sede di indagini, reso dichiarazioni ritenute reticenti e contraddittorie.

Quanto alle singole responsabilità, lo stesso giudice ha confermato sia quella del C. e del P., in ragione delle specifiche posizioni di garanzia che essi ricoprivano e che avrebbero dovuto indurli a predisporre, per portare a termine le operazioni di sbracaggio, tutte le precauzioni necessarie ad evitare rischi per i lavoratori; sia quella del V., assistente tecnico alle dipendenze del committente, proprietario dei locali dove tali operazioni si sono svolte. Secondo la corte territoriale, anzi, era stato lo stesso V. a disporre che i due pezzi del motore fossero posizionati l'uno sull'altro, e quindi a creare le premesse per il verificarsi dell'incidente.

Per nulla abnorme, infine, è stata ritenuta la condotta dell'operaio infortunato, anche in considerazione del fatto che del tutto prevedibile doveva ritenersi il comportamento del lavoratore che, in mancanza di altri mezzi idonei a raggiungere la quota alla quale le operazioni di sbracaggio si dovevano svolgere, altro non poteva fare, per eseguire l'ordine ricevuto, che salire sul motore.

-3- Avverso tale sentenza ricorrono, dunque, gli imputati, che deducono:

3 A) C.F. e P.F., congiuntamente:

a) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice del gravame ha ritenuto di respingere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, diretta all'espletamento di una perizia tecnica volta ad accertare se la manovra, giudicata dai ricorrenti spericolata, della persona offesa, cioè l'inerpicarsi sui due pezzi sovrapposti del motore, fosse stata, o no, necessaria per eseguire le operazioni di sbracaggio delle quali era stato incaricato;

b) Vizio di motivazione e violazione di legge, laddove la corte territoriale ha ritenuto applicabile al caso di specie il D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16 del che è norma cautelare riconducibile alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'area delle costruzioni.

Tale norma, peraltro, si sostiene nel ricorso, è stata abrogata con il D.Lgs. n. 81 del 2008 che, all'art. 122 (come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009), prevede un'ipotesi nuova - "lavori in quota" - per la quale scatta l'obbligo della predisposizione di ponteggi ed opere provvisionali. Il richiamo, da parte della stessa corte, alla colpa generica, per aggirare l'osservazione difensiva e ribadire l'esigenza di predisporre, nel caso di specie, opere provvisionali, sarebbe indebito, poichè si sostanzierebbe nell'applicazione analogica di una norma abrogata. L'incidente sarebbe stato causato dalla condotta irresponsabile della persona offesa che, repentinamente ed imprevedibilmente, ha preso ad inerpicarsi sul motore benchè, come da altri testi affermato, l'operazione di sbracaggio avesse potuto svolgersi da terra; il C., inoltre, si era allontanato già prima della sovrapposizione dei due pezzi del motore ed aveva lasciato sul posto il P. che, da parte sua, non aveva dato al lavoratore l'ordine di salirvi sopra;

c) Mancanza di motivazione, con riferimento all'istanza di revoca e di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado sul punto concernente l'assegnazione di una provvisionale alla parte civile.

3-B) V.A.:

Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove:

a) è stato ritenuto applicabile alla presente fattispecie il D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16 senza considerare che la norma in questione, da un lato, è riferita all'attività edile, dall'altro, riguarda solo il datore di lavoro. Essa, dunque, non era, in ogni caso, applicabile nei confronti del V., che non era datore di lavoro del F. e non aveva verso di lui alcuna posizione di garanzia, anche perchè lo stesso non aveva alcun obbligo di vigilanza e di controllo circa le modalità di esecuzione dei lavori e l'utilizzo dei macchinali; non sarebbe stata, in ogni caso, verificata la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento determinatosi;

b) è stata omessa la valutazione delle prove, rappresentate dalle dichiarazioni rese dal teste M. (che ha chiarito quale fosse il ruolo del V.) nonchè dai testi B. e F., persona offesa, che hanno escluso, secondo il ricorrente, qualsiasi intervento dell'imputato nelle operazioni di scarico e di sbracaggio del motore;

c) è stata ritenuta attendibile la testimonianza del B., benchè lo stesso avesse ammesso di avere riferito, nel corso delle indagini, alcune falsità, e senza considerare che lo stesso B. aveva negato la circostanza, ritenuta rilevante in termini di accusa, secondo cui era stato il V. a disporre che i due pezzi del motore venissero sovrapposti;

d) è stato ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento. Si sostiene nel ricorso che, ove anche la scelta di sovrapporre le due parti del motore fosse stata dettata dal V., ciò non basterebbe ad affermarne la responsabilità per quanto accaduto, posto che non era prevedibile che le operazioni di sbracaggio fossero eseguite senza l'approntamento di idonee opere provvisionali.

La corte territoriale, in sostanza, prima di affermare la responsabilità dell'imputato, avrebbe dovuto verificare, oltre che la sussistenza di una condotta penalmente rilevante e la violazione di una regola di condotta, anche la prevedibilità ed evitabilità dell'evento e la sussistenza del nesso causale. Ancora a proposito del nesso, il ricorrente, richiamando taluni principi affermati da questa Corte, sostiene che, allorquando l'evento sia riconducibile alla mancanza o alla insufficienza di cautele idonee a scongiurare il fatto, nessuna efficacia causale può avere la condotta di altri soggetti.

Illegittimamente, quindi, il giudice del gravame avrebbe rinvenuto il nesso di causalità;

e) non è stata rilevata la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Violazione ritenuta dal ricorrente sussistente, posto che la responsabilità dell'imputato è stata affermata, non per una ipotesi di colpa specifica, individuata nel capo d'imputazione nella violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16 bensì per plurime ipotesi di colpa generica, non meglio precisate.

-4- Con memoria presentata presso la cancelleria di questa Corte, il difensore della parte civile contesta la fondatezza del ricorso e chiede dichiararsene l'inammissibilità ovvero che lo stesso venga rigettato, con conferma delle statuizioni civili e rifusione delle spese del procedimento.

Diritto


I ricorsi sono infondati.

-1- C.F. e P.F..

1-A) Con riguardo al tema della rinnovazione parziale del dibattimento, occorre anzitutto rilevare che, secondo la costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte, il ricorso, da parte del giudice del gravame, a tale istituto, al quale unanimemente si attribuisce carattere eccezionale, è consentito solo ove lo stesso ritenga di non potere decidere allo stato degli atti, essendo incerti i dati probatori acquisiti, e solo se il mezzo istruttorio richiesto abbia carattere di decisività, nel senso che esso possa eliminare le rilevate incertezze. Valutazioni che sono riservate al giudice del merito, la cui decisione sul punto è insindacabile nella sede di legittimità ove essa si presenti coerente sul piano logico e frutto di una completa analisi delle risultanze probatorie in atti.

Orbene, nel caso di specie la corte territoriale, dopo attento ed approfondito esame degli atti, ha legittimamente ritenuto che nessuna incertezza fosse riscontrabile nei dati probatori acquisiti e che la decisione nel merito potesse essere assunta senza ricorrere ad ulteriori approfondimenti istruttori. In particolare, la stessa corte ha rilevato, non solo che la persona offesa aveva sostenuto che lo sganciamento dei cavi non sarebbe stato possibile rimanendo a livello del piano di calpestio, ma anche di avere direttamente accertato l'esattezza di tale affermazione attraverso l'esame delle foto in atti, dalle quali i giudici del merito hanno ritenuto emergesse chiaramente che i due pezzi del motore, una volta sovrapposti, avevano raggiunto un'altezza tale da rendere impossibili, da terra, le operazioni di sganciamento.

Di qui il rigetto della richiesta di integrazione probatoria, legittimamente ritenuta del tutto inutile.

Non può, peraltro, omettersi di rilevare che questa Corte ha anche costantemente affermato che il mancato espletamento di un accertamento peritale "non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606, attraverso il richiamo all'art. 495 c.p.p., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività" (Cass. 5.12.03 rv 229665); ed ancora, che "la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione" (Cass. n. 14130/07).

Principi che questa Corte condivide e che ancor più rivelano l'infondatezza del motivo della censura.

1-B) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

In realtà, la corte territoriale ha correttamente sostenuto che l'esecuzione delle predette operazioni avrebbe dovuto indurre i responsabili a predisporre adeguate opere provvisionali per evitare il rischio di cadute dall'alto, certo ben prevedibili nel caso specie, anche in considerazione delle obiettive difficoltà che presentava l'arrampicarsi su pezzi di motore che, probabilmente, neanche presentavano sporgenze o appigli che favorissero la salita e la successiva discesa.

La necessità di tale predisposizione, oltre che derivante da una precisa previsione normativa, essendo specificamente richiamata dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16 - giustamente considerato applicabile nel caso di specie, posto che l'esigenza di tutela del lavoratore, cui si ispira la norma richiamata, non può certo ritenersi limitata al settore delle costruzioni edilizie, ma riguarda tutte le lavorazioni che comportino attività in quota e che possano, in conseguenza, determinare fatali cadute dall'alto -, è stata giustamente ritenuta rispondente ai generali principi di diligenza e di prudenza, che impongono a chiunque assuma, in qualsiasi momento ed in qualsiasi occasione, una posizione di garanzia rispetto ad un'attività di lavoro, di operare per prevenire ogni prevedibile ed evitabile rischio e per garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

Nè vale sostenere, con i ricorrenti, che la norma in questione è stata abrogata dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, art. 304 ove si consideri che la stessa è stata sostituita dall'art. 122 dello stesso D.Lgs., come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009, art. 77.

Norma, quest'ultima, che certamente si pone, con riferimento agli obblighi posti in materia di infortuni sul lavoro, in termini di chiara continuità con la norma abrogata. Continuità, d'altra parte, tuttavia sussistente nel caso di specie, anche dopo il riferimento, nella nuova previsione normativa, ai "lavori in quota" invece che ai lavori "eseguiti ad un'altezza superiore ai m. 2", secondo la precedente dizione normativa. Invero, l'una e l'altra indicazione fanno riferimento a lavori non eseguiti ad altezza d'uomo, bensì ad un'altezza dal suolo - qualunque essa sia - che ne renda più difficile e rischiosa l'esecuzione, tanto da rendere necessario il ricorso a misure capaci di prevenire il rischio di cadute. Una modifica, quindi, che ha, in tale materia, ampliato i casi di ricorso alle opere provvisionali e a sistemi di protezione per lavori come quello che avrebbe dovuto eseguire il F. che, per sganciare i cavi di acciaio che avvolgevano la parte sovrapposta del motore, avrebbe dovuto portarsi ad una notevole altezza dal suolo, ove si consideri che ognuno dei pezzi scaricati era alto circa due metri, come precisato dal giudice di primo grado.

E dunque, nel caso di specie sono stati giustamente individuati, nella condotta degli imputati, profili di colpa specifica e generica, quest'ultima espressamente contestata nel capo d'imputazione.

Per il resto, le osservazioni dei ricorrenti si presentano irrilevanti ed inidonee a modificare la decisione impugnata, ovvero meramente assertive ed in contrasto con quanto emerso in sede dibattimentale (come quella concernente l'asserito allontanamento del C. prima che i due pezzi de motore venissero sovrapposti), ovvero ancora concernenti valutazioni in fatto, non consentite nella sede di legittimità.

Quanto alla condotta del lavoratore infortunato, nulla emerge dagli atti che autorizzi a ritenerla, come sostengono i ricorrenti, irresponsabile ed imprevedibile. In proposito, il giudice del gravame ha richiamato la testimonianza resa dal F., che ha sostenuto di avere ricevuto l'ordine di salire sul motore per sganciare i cavi d'acciaio che avvolgevano il pezzo appena scaricato; ordine accompagnato dalla raccomandazione di fare in fretta poichè la gru serviva altrove. Testimonianza della cui attendibilità gli stessi giudici hanno ritenuto non vi fosse ragione di dubitare, anche perchè non contraddetta da alcun significativo dato probatorio.

Le ragioni di quell'azzardata ascesa del lavoratore, peraltro, si presentano più logicamente comprensibili alla luce dell'esigenza di un ulteriore utilizzo della gru in altra parte del cantiere, non certo dell'interesse del F. ad una sollecita conclusione delle operazioni essendo approssima la fine del suo turno di lavoro, come sostenuto dai ricorrenti.

D'altra parte, gli imputati non chiariscono come, esclusa la rischiosa arrampicata, l'operazione di sgancio dei cavi avrebbe potuto eseguirsi, posto che, da un lato, nessuno ha segnalato la presenza di strumenti alternativi che consentissero di raggiungere la giusta altezza, dall'altro, che la tesi difensiva secondo cui quell'intervento avrebbe potuto eseguirsi partendo dal piano di calpestio, si presenta chiaramente insostenibile alla luce della mole dei due pezzi del motore e di quanto sul punto ha argomentato, senza essere contraddetto, il giudice del gravame. Questi, peraltro, ha conclusivamente e correttamente rilevato come, in ogni caso, fosse stata la decisione di sovrapporre i due blocchi del motore a creare le premesse dell'incidente, e come fosse perfettamente prevedibile che il lavoratore potesse decidere, sia pure di propria iniziativa, di eseguire le operazioni di sgancio dei cavi salendo sul motore.

Ipotesi, quest'ultima, che, ove anche veritiera, non varrebbe a sminuire la responsabilità degli imputati i quali non risulta abbiano anche solo tentato di impedire al lavoratore di mettere in atto il rischioso proposito, avendo in tal guisa quantomeno violato l'obbligo di vigilanza ad essi imposto dalla legge.

1-C) Improponibile in questa sede, infondato, e comunque superato dalla presente decisione, è il terzo motivo di ricorso, concernente la provvisionale assegnata dal primo giudice alla parte civile.

-2- V.A..

2-A) Con riguardo al tema, proposto nel primo dei motivi di ricorso, relativo all'applicazione, nel caso di specie, del D.Lgs. n. 164 del 1956, art. 16 valga quanto in precedenza rilevato in occasione dell'esame di analoga censura proposta dagli altri due ricorrenti, C. e P., laddove si è sostenuto che gli imputati avevano violato la specifica norma prevenzionale ed anche le norme generali di diligenza e prudenza che avrebbero, in ogni caso, consigliato di evitare il rischio, concreto e prevedibile, di una caduta dall'alto del lavoratore e che imponevano il ricorso, non volendosi predisporre idonee opere provvisionali, ad altre modalità di sgancio dei cavi d'acciaio. Ad esempio, come giustamente osservato dal primo giudice, appoggiando per terra il secondo pezzo del motore per agevolare e rendere privo di rischi l'operazione di sgancio.

Ancora a proposito della colpa generica, occorre poi rilevare che l'espresso riferimento alla stessa nel capo d'imputazione rende manifestamente infondata la censura, articolata con l'ultimo motivo di ricorso, concernente la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; ciò anche a prescindere dalla colpa specifica, pur correttamente rilevata dal giudice del merito con riguardo alla norma sopra indicata.

2-B) Quanto alla posizione di garanzia attribuita all'imputato, i giudici del merito hanno già chiaramente e correttamente rilevato che essa trae origine da una serie di circostanze che hanno visto l'imputato direttamente coinvolto nelle operazioni di scarico e di posizionamento del motore.

Coinvolgimento dovuto: a) all'esecuzione del lavoro in locali di proprietà dell'ente committente, b) alla posizione di assistente tecnico di manutenzione dello stesso ente, c) alla sua presenza ai lavori ed all'essersi decisamente ingerito nelle operazioni di scarico e di riposizionamento a terra del motore, essendo stato accertato che aveva in tale occasione impartito precise disposizioni e che era stato proprio lui ad ordinare la sovrapposizione dei due pezzi di motore; disposizione che, come già osservato, ha creato le premesse dell'infortunio. Una presenza, quindi, che non si è limitata, come vorrebbe l'imputato, alla semplice consegna del lavoro ai responsabili della "Sogema", ma si è concretizzata, come correttamente osservato dal giudice del gravame, in una vera e propria direzione di fatto delle operazioni.

La posizione in tal guisa assunta, imponeva all'imputato di farsi anche carico della successiva fase delle operazioni, concernente lo sgancio dei cavi d'acciaio, chiaramente divenuto più complicato per l'altezza raggiunta dal motore a seguito della sovrapposizione dei pezzi e per l'evidente assenza di adeguate opere provvisionali. Alle disposizioni riguardanti lo scarico ed il posizionamento del motore, cioè, avrebbe dovuto il V. far seguire ulteriori direttive concernenti le modalità di sgancio delle cinghie. Quantomeno, egli aveva l'obbligo, proprio per il ruolo svolto in detta occasione, di verificare che le operazioni si svolgessero in maniera tale da rendere l'intervento del lavoratore privo di rischi. Indicazioni e verifiche del tutto omesse dall'imputato, che neanche risulta sia intervenuto per vietare o anche solo sconsigliare di F. di mettere in atto l'imprudente scalata al motore.

La posizione di garanzia attribuita al ricorrente è stata, quindi, una diretta conseguenza della decisione dello stesso di ingerirsi pesantemente nelle operazioni in questione, che l'obbligava a non trascurare le ulteriori fasi dell'operazione, dirette allo sganciamento dei cavi. Nè sono legittimi i dubbi avanzati circa i contenuti dell'intervento dell'imputato, ad esso, invero, nei termini sopra indicati, ha fatto preciso riferimento, oltre al F., lo stesso P.. D'altra parte, la posizione del V. di assistente tecnico alle dipendenze della società committente e lo svolgimento delle predette operazioni in area di proprietà della stessa committente, ancor più ne delineano una posizione di garanzia rispetto ai lavori in questione, ai quali lo stesso attivamente assisteva, a ciò preposto dal suo datore di lavoro per tutelarne gli interessi.

Ed allora, deve convenirsi che l'infortunio non può non essere causalmente riconducibile anche alla condotta dell'odierno ricorrente.

2-C) Infondate sono anche le censure proposte con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, concernenti la valutazione delle testimonianze rese dai testi F., B. e M..

Quanto al F., osserva la Corte che il giudice del gravame ne ha richiamato, anche in parte riportandola in sentenza, la testimonianza, della quale ha proposto, rispetto alle parti dell'esame riprodotte, una valutazione ed una interpretazione che si presentano del tutto coerenti e rispondenti a quanto, sul tema in esame, il teste ha riferito circa il ruolo assunto nella vicenda dal V.. Cioè, alla sua attiva presenza durante le operazioni di scarico e di posizionamento del motore, alle disposizioni in tale occasione dallo stesso impartite ai lavoratori, direttamente ovvero per il tramite del C. e del P.; interventi che i giudici del merito hanno giustamente ritenuto che si fossero sostanziati in una vera e propria ingerenza dell'imputato nelle predette operazioni e che li hanno portati a concludere nel senso che esse erano state sostanzialmente dallo stesso dirette.

Orbene, ad una diversa conclusione non può certo pervenirsi leggendo i più ampi stralci dello stesso esame riprodotti nel ricorso.

Stralci dai quali emerge in tutta chiarezza, sia la presenza del V. in occasione dello scarico e del posizionamento del motore (" V. stava affianco a noi") sia del ruolo direttivo delle stesse operazioni assunto dall'imputato (" V. dava ordine a C.F. e a P.F.....Parlava di più con il capo squadra, poi il caposquadra dava ordine a noi "), sia dell'ordine impartito di sovrapporre le due parti del motore (in dibattimento, al difensore dell'imputato che lo esaminava e che aveva chiesto se V. aveva dato ordini, ha risposto: "Si, di metterlo li sopra anche "; concetto poco dopo ripetuto: "Prima ci ha detto di metterlo a terra. Poi ha parlato con C.F. e con P. F. che dovevamo mettere li sopra e che dovevamo portarlo ad aggiustare. Era diviso in due pezzi"; ed al PM che gli ha chiesto di confermare se l'ordine di sovrapporre i due pezzi del motore era venuto dal V., ha risposto affermativamente).

Del tutto inesistenti sono, quindi, quanto alla testimonianza del F., i vizi di motivazione e di travisamento della prova dedotti nel ricorso.

Ad identica conclusione deve pervenirsi con riguardo alla testimonianza di B.C., che il giudice del gravame ha considerato e, nel complesso, positivamente valutato, malgrado l'atteggiamento reticente manifestato negli interrogatori resi nel corso delle indagini. E' ben vero che, secondo quanto sostenuto nella sentenza di primo grado, il teste, in dibattimento, al PM - che gli contestava di avere riferito, in sede di indagini, che era stato "l'assistente dell'Enel (cioè il V.) ad ordinare "di sovrapporre una parte di motore sull'altra, presumibilmente per non creare ingombro nell'area di lavorazione" - ha negato di avere fatto tali affermazioni, è tutta via altrettanto vero che il quadro probatorio, pur a fronte di tale diniego, non può ritenersi mutato, alla luce delle precise dichiarazioni rese sul punto dal F., che non aveva alcun motivo di mentire su tale circostanza.

D'altra parte, osserva la Corte, la persona più interessata alla sovrapposizione dei due pezzi del motore non poteva che essere il V., dato che l'intervento si stava eseguendo nei locali della committente, che egli aveva interesse a lasciare sgombri e completamente operativi (come sostenuto dal B. nel corso del suo esame predibattimentale, pur non confermato sul punto), non certo gli altri due imputati che, semmai, avevano l'interesse opposto, cioè di lasciare separati i due pezzi per poterli sollecitamente liberare delle cinghie che li avvolgevano.

Quanto al M., infine, non risulta che lo stesso abbia riferito circostanze direttamente concernenti l'infortunio, avendo solo confermato, secondo quanto sostiene il ricorrente, quali erano i compiti del V.; e dunque nulla che fosse collegato allo svolgimento dei fatti oggetto del processo.

2-D) Infondato è anche il quarto dei motivi proposti, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in punto di prevedibilità, da parte dell'imputato, del gesto del lavoratore di inerpicarsi sul motore per eseguire le operazioni di sganciamento dei cavi.

Orbene, rilevato che dalla sentenza non risulta che con i motivi d'appello l'imputato (che pure aveva posto il problema del nesso causale tra la sovrapposizione dei pezzi del motore e la condotta del lavoratore) avesse affrontato il tema della prevedibilità del comportamento del F., di guisa che deve ritenersi che il breve riferimento del giudice del gravame sul punto sia conseguente a tale mancata deduzione, osserva tuttavia la Corte che gli argomenti in proposito articolati dal ricorrente sono privi di rilievo.

In realtà, nel caso in esame, la prevedibilità del gesto appariva evidente poichè nasceva dall'assenza di soluzioni alternative a quella che implicava necessariamente il rischioso inerpicarsi del lavoratore lungo i fianchi del motore. Una volta ordinata, dal V., la sovrapposizione delle due parti del motore e constatata l'evidente impossibilità di ricorrere ad altri sistemi per giungere all'altezza che avrebbe consentito di intervenire per sciogliere i cavi, l'imputato ben doveva prevedere che si sarebbe fatto ricorso a quell'unico possibile intervento. Il V., d'altra parte, è stato presente a tutte le fasi dell'operazione, di guisa che lo stesso tema della prevedibilità si presenta persino improponibile.

Le osservazioni articolate dal ricorrente in tema di nesso causale si presentano, quindi, infondate, avendo legittimamente i giudici del merito attribuito l'infortunio anche alla condotta dell'imputato, dapprima particolarmente attiva nel dare disposizioni al personale della "Sogema", in seguito estremamente passiva, quando il suo intervento era divenuto doveroso proprio in considerazione di quella determinante ingerenza.

In realtà, è evidente che se egli non avesse disposto la sovrapposizione dei due pezzi del motore, l'intervento acrobatico del F. non sarebbe stato necessario; così come lo stesso intervento si sarebbe evitato, nei termini in cui è stato eseguito, se egli avesse dato disposizioni perchè esso fosse attuato in modo tale da evitare ogni rischio ovvero, quantomeno, fosse intervenuto per impedirlo.

2-E) Infondato, infine, per le ragioni retro indicate sub 2A), è anche l'ultimo motivo di ricorso, concernente la presunta violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza.

-3- I ricorsi devono essere, in conclusione, rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013