Cassazione Penale, Sez. 4, 29 maggio 2014, n. 22249 - Azoto e morte di un ricercatore: responsabilità di datore di lavoro e dirigente


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
E.G. N. IL (Omissis);
A.R. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 1787/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 08/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. DALMASSO BONI del Foro di Crema, per E. e ZANALFA Giuseppe del Foro di Milano per A. i quali chiedono accogliersi i rispettivi ricorsi.


Fatto

1. Il Tribunale di Crema, con sentenza dell'11/1/2012, condannò E.G., M.R. e B.P.V. alla pena stimata di giustizia, nonchè a risarcire il danno, da determinarsi in sede civile, in favore delle parti civili, a cui vantaggio poneva provvisionali, per avere causato, il primo, quale presidente del consiglio d'amministrazione dell'Istituto Sperimentale Italiano "Lazzaro Spallanzani", il secondo, quale direttore generale ed il terzo, quale dirigente responsabile del reparto ove era allocato il magazzino DNA-locale azoto, nonchè responsabile del servizio di prevenzione e protezione che contribuiva alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, la morte del ricercatore B.H.R.M.. In particolare, emerge dalle statuizioni giudiziarie di merito che la vittima, deceduta per arresto cardiorespiratorio determinato da anossia e ipotermia sistemica da esposizione ad azoto liquido, incaricata di riempire di azoto tre contenitori contenenti materiale biogenetico, nel tentativo di recuperare dal suolo la lancia di erogazione accidentalmente caduta nel corso dell'erogazione, finita a terra, investito dal getto d'azoto moriva a cagione di quel che prima si è detto.

1.1. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza dell'8/4/2013, alla quale gli imputati si erano rivolti, confermò la statuizione di primo grado.

2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati E. e A. propongono ricorso per cassazione.

2.1. E.G. prospetta unitaria censura con la quale denunzia violazione di legge, adducendo la mancata individuazione del nesso di causalità.

Con l'atto impugnatorio il ricorrente espone, nell'ordine: non essere stata fornita prova certa del nesso di causalità "tra la caduta del ricercatore B. e la sua morte"; non essere stato individuato il profilo di colpa del prof. E.G., al quale, in quanto presidente del consiglio d'amministrazione dell'istituto privato di ricerca "Spallanzani", era stato mosso addebito di posizione, senza evidenziare alcun pertinente iter logico, come si trattasse di un comune datore di lavoro d'impresa privata; non si era considerato che non poche volte i buoni d'ordine neppure venivano controfirmati dal ricorrente, all'estero per ragioni di studio.

2.2. L' A. oppone a corredo del proprio ricorso più motivi.

2.2.1. Con il primo, denunziante violazione di legge e vizio motivazionale, il ricorrente nega essere stato logicamente ricostruito il nesso di causalità, in conformità delle statuizioni di legge.

In primo luogo l'impugnante lamenta il mancato, ed inutilmente sollecitato, esperimento di perizia, al fine di spiegare l'iter causale dell'evento, specie tenuto conto della posizione del tutto anomala della vittima al momento del rinvenimento. Inopinato, in particolare, appariva l'asserto secondo il quale la caduta della p.o. non poteva considerarsi un fattore eccezionale sopravvenuto ed imprevedibile. La ricostruzione operata (l'arrivo concitato del ricercatore, allarmato dalla fuoriuscita dall'ultimo dei bidoni da caricare della lancia erogatrice, l'accidentale caduta, favorita dalla lancia e relativo tubo già al suolo e dal buio - la p.o., per far prima non aveva acceso la luce), erano solo congetturale. In particolare congetturale l'affermazione che la lancia fosse autonomamente scivolata al suolo, stante che, siccome accertato dai consulenti, l'eventuale insorgere di vibrazioni favorenti un tale evento era circostanza solo ipotetica. Non solo la perizia era stata disattesa, ma la Corte di merito aveva, sul punto, omessa ogni motivazione.

Anche ad ammettere, poi, che i fatti fossero andati come descritti nella sentenza impugnata, secondo il ricorrente non poteva addebitarsi al medesimo la responsabilità per carenza di progettazione, da addebitarsi in via esclusiva all'azienda che produce il dispositivo di erogazione; nè quella concorrente dell'azienda alla quale era affidata la manutenzione; nè, infine, quella ulteriormente concorrente del ricercatore tragicamente coinvolto, il quale non aveva utilizzato il coperchio del bidone per fermare la lancia. Ulteriore profilo di censura viene individuato dall' A. nella mancata ponderazione dei vari contributi colposi. Una tale omissione aveva riflessi rilevanti sia per l'ambito civile, che in relazione al trattamento penale.

2.2.2. Con il secondo motivo l' A. denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta posizione di garanzia dell'imputato.

La Corte di Brescia, prendendo spunto dalla qualifica dirigenziale rivestita dall'imputato, quale direttore dell'istituto, implicante potere di spesa, di organizzazione, direzione e vigilanza, anche in materia di sicurezza, enfatizzandone il profilo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonostante che il ricorrente avesse con l'appello contestato simili valutazioni, non aveva colto l'insanabile contraddizione nella quale era caduta affermando, ad un tempo, la penale responsabilità del B., responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per non avere individuato i rischi dell'operazione di rabbocco dell'azoto e, allo stesso tempo quella dell' A., il quale, insieme all' E., non poteva andare al di là del generico controllo dei lavoratori e della vigilanza sull'applicazione delle misure di sicurezza predisposte. La ratio di una tale suddivisione di compiti e responsabilità doveva apparire chiara, in quanto, diversamente, si sarebbe caricato d'ingiusta responsabilità il datore di lavoro in materie che esulano dalla di lui specifica competenza e in relazione alle quali altre figure professionali sono chiamate alla prevenzione, con la conseguenza di dar vita ad una incostituzionale responsabilità penale di posizione. Nè poteva estendersi al direttore la responsabilità per negligente valutazione dei rischi prevista solo per il datore di lavoro. E' il datore di lavoro, infatti, a dover progettare appropriati processi lavorativi e i controlli tecnici del caso, nonchè l'uso di materiali e attrezzature adeguate. Trattasi, in definitiva, di prerogative non delegabili, del cui cattivo esercizio non può essere chiamato a rispondere figura diversa dal datore di lavoro medesimo.

Sul punto andava ulteriormente evidenziato che la Corte di merito aveva omesso d'individuare il perimetro esatto della posizione di garanzia attribuita al ricorrente, distinguendola dalle altre, dimenticando, inoltre, che l' A. non era in grado di "sindacare "la scelta antinfortunistica di colui che ha precipua competenza in materia, quale preposto al servizio di prevenzione e sicurezza", e che l'attuale ricorrente non aveva nè esercitava alcuna specifica competenza in materia antinfortunistica, era semplice esecutore delle determinazioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, e non era titolare di alcun potere di sindacato sulle scelte dagli stessi operate, e si sottolineava che, in ogni caso, la sentenza di primo grado aveva completamente trascurato di indicare quali fossero le specifiche violazioni in materia antinfortunistica ascrivibili singolarmente a ciascuno dei coimputati, in quanto alcune delle stesse non potevano essere attribuite all'attuale ricorrente, nè a soggetti comunque diversi dal datore di lavoro (...) facendo in buona sostanza derivare la responsabilità del ricorrente per il reato di omicidio colposo dalla qualifica di Direttore dell'Istituto Spallanzani in capo al medesimo, senza tuttavia preoccuparsi nè di verificare se in concreto egli effettivamente avesse competenze tecniche e poteri autonomi di verifica dell'adeguatezza delle attrezzature scientifiche adoperate nel laboratorio in cui è avvenuto il tragico infortunio, nè se, nella gerarchia e nella ripartizione dei ruoli all'interno della compagine dell'Istituto, vi fossero altri soggetti dotati di specifiche competenze tecniche in materia di prevenzione degli infortuni della specie di quello verificatosi, nè, infine, se il direttore generale fosse o meno stato informato e fosse quindi effettivamente in grado di intervenire al fine di eliminare le fonti di pericolo per l'incolumità dei lavoratori individuate dalla sentenza impugnata, o perlomeno di proporne l'eliminazione al Presidente dell'istituto, e cioè al datore di lavoro".

2.2.3. Con il successivo motivo viene ancora una volta denunziata violazione di legge e vizio motivazionale, questa volta in relazione al capo delle statuizioni civili.

La Corte, nonostante la specifica censura, aveva confermato l'immotivata solidale condanna civile di tutti gli imputati, senza che si fosse tenuto conto del grado della colpa di ciascuno.

2.2.4. Con il quarto ed ultimo motivo, sempre denunziando violazione di legge e vizio motivazionale, si contesta il trattamento penale ed in ispecie la mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione penale pecuniaria, nonostante l'incensuratezza, il ligio comportamento processuale, la rilevante pubblica posizione scientifica rivestita. La motivazione con la quale la Corte di Brescia ha giustificato il diniego doveva ritenersi palesemente incongrua, in quanto il criterio della gravità del fatto risulta essere già scrutinato dal legislatore nei momento in cui varando l'istituto delle sanzioni alternative alla pena detentiva ha individuato i limiti oggettivi, che non precludono il reato in imputazione, nel mentre risultano essere state ingiustamente sacrificate le esigenze di reinserimento sociale perseguite dalla L. n. 689 del 1981, art. 53.

Diritto

3. In apertura d'analisi è di una certa utilità rammentare, sia pure in sintesi, il contenuto delle contestazioni cautelari mosse ai due ricorrenti, in definitiva degli antecedenti dell'evento infortunistico:

a. l'inadeguata valutazione del rischio, in presenza di un fattore di pericolo elettivo, costituito dal dover maneggiare un liquido criogenico e anossico;

b. la mancata elaborazione di una procedura idonea a ridurre al minimo il rischio infortunistico;

c. la mancanza di adeguata formazione ed informazione del personale;

d. La mancanza di strumenti e attrezzature che avrebbero eliso il rischio in discorso;

e. La mancata fornitura al personale di dispositivi di protezione individuale (nella specie, guanti, occhiali e calzature idonei).

L'elenco consente, già a prima vista, di anticipare che, in definitiva, secondo l'accusa, riscontrata dalla doppia sentenza conforme affermativa della penale responsabilità, il tragico incidente dipese dalla pressochè totale violazione del complesso delle norme cautelari vigenti in materia.

4. Non coglie nel segno il ricorso di E.G., che per il taglio sommario e scarsamente attento alle articolate risposte fornite dalla sentenza impugnata, si pone al limite della manifesta infondatezza.

Quanto al nesso di causalità "tra la caduta del ricercatore B. e la sua morte" non può che richiamarsi l'attenta, esaustiva e logica spiegazione fornita dalla Corte territoriale (pagg. 25/27), che individua gli elementi oggettivi dai quali può trarsi il convincimento che la vittima, precipitatasi all'interno del locale che accoglieva i contenitori con l'azoto liquido, con molta probabilità perchè richiamata dal sibilo dell'azoto che si riversava sul pavimento, a cagione della caduta della lancia, che era stata collocata all'interno dell'ultimo dei tre recipienti da colmare, inciampando sul logoro linoleum o sulla stessa lancia, o ancora colpito dal gettò, era finita al suolo, ove assiderata dal getto del gas e privata dell'ossigeno vitale (eliminato dall'azoto quasi del tutto fino ad una quindicina di centimetri dal suolo), decedette per arresto cardiocircolatorio da anossia e congelamento.

In ogni caso, è appena il caso di soggiungere, anche a voler credere ad un autonomo malore del B. (evento, questo, peraltro, smentito dalle emergenze probatorie), il nesso di causalità non verrebbe meno.

Difatti, ove le condizioni lavorative fossero state conformate alle esigenze di sicurezza un evento del genere, niente affatto eccezionale, non avrebbe potuto in alcun modo essere causa di un sinistro di tal fatta.

Quanto al ruolo di garanzia rivestito dal ricorrente, la pretesa di costui di andare esente dalle responsabilità connesse al ruolo medesimo non solo non ha fondamento giuridico, ma non trova neppure alcun appiglio fattuale che possa in qualche modo giustificarla. Sul punto, pertanto, resta non efficacemente contrastata la spiegazione fornita dalla Corte di merito: l'imputato ricopriva la carica effettiva, e non meramente apparente o simbolica, di presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente e, perciò, in quanto datore di lavoro, aveva provveduto a sottoscrivere i documenti sulla sicurezza e il piano di valutazione dei rischi, peraltro, alquanto superficiale e sommario; inoltre gestiva la spesa e firmava i correlati ordini d'acquisto, che, in ogni caso, in caso di sua assenza, gli venivano, sempre e comunque, successivamente sottoposti per il visto (pag. 29).

5. Il primo motivo esposto da A.R. è privo di fondamento sotto tutti i profili evidenziati.

5.1. Si è già anticipato che non solo la dinamica dell'evento risulta essere stata puntualmente ricostruita sulla base delle acquisizioni istruttorie (testi ed esame consulente), ma che il tragico epilogo dipese esclusivamente dall'estrema insicurezza delle condizioni di lavoro, dovendosi qualificare mera apodittica congettura, in ogni caso ininfluente, l'alternativa prospettazione avanzata in ricorso (si vedano le pagg. 6, 20, 25-27).

Invero, il procedimento di sversamento del pericoloso gas è immediatamente apparso approssimativo, altamente pericoloso, privo di congegni di sicurezza, obsoleto: la lancia era mobile e veniva introdotta a mano all'interno del fusto e occorreva stare attenti a che si ponesse in fondo, o, comunque, al centro del recipiente, per scongiurare che potesse, vibrando, saltar fuori; non esisteva alcun sistema di blocco della stessa, salvo l'empirico rimedio di porvi sopra il coperchio del recipiente, esercitando, di conseguenza un'impropria e controproducente pressione sul tubo; il riempimento non era automatizzato e bisognava affidarsi ad una sveglia manualmente puntata per calcolare il tempo orientativamente occorrente; non v'era neppure un pressometro per regolare la pressione; il personale non era dotato dei necessari presidi di protezione individuali; la formazione e l'informazione erano lasciati alla buona volontà e allo spontaneismo (si vedano in particolare, le pagg. 7, 21-23). Che la lancia fosse portata a vibrare, almeno nel caso in cui si verificava un contrasto tra l'azoto liquido e quello gassoso, risulta istruttoria mente accertato e, in ogni caso, anche ad ammettere che la caduta dell'operatore fosse stata indipendente dal contesto lavorativo (evento, questo, come si è detto, ben possibile e niente affatto imprevedibile), ove non fosse stato presente il fattore di rischio costituito dalla mobilità della lancia, non si sarebbe registrata la tragica conseguenza. A riprova di quanto qui si va esponendo basti osservare che, dopo la morte del giovane ricercatore, fu implementato, siccome ricorda, non efficacemente smentito il Giudice dell'appello, una procedura di caricamento ben più sicura.

5.2. In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza (Cass., Sez. 4^, n. 26247 del 30/5/2013, Rv., 256948; in senso conforme, già, Cass. n. 1216 del 2006, Rv. 233175; n. 2630 del 2007, Rv. 236012; n. 37060 del 2008, Rv. 241020).

L'evidente, e per molti versi, vistosa, pericolosità del procedimento utilizzato, tale, comunque, da non poter sfuggire, senza incorrere in grossolana negligenza, a persone di qualificata professionalità, quali gli imputati, rende evidentemente estraneo alla fattispecie in esame il caso del vizio occulto, insidioso o, comunque, non percepibile dall'agente modello. Analogo ragionamento fa, ovviamente, escludere che, ove si possa ipotizzare una qualche responsabilità dell'impresa chiamata alla manutenzione, ciò liberi i garanti dell'impresa utilizzatrice dalla penale responsabilità.

5.3. Quanto, infine, alla ponderazione del contributo colposo della vittima deve osservarsi quanto appresso. Il rispetto delle norme prevenzionali ha lo scopo di prevenire e ridurre al minimo il rischio di incidenti che è fisiologico possano avere alla base l'errore dell'operatore, generato dalla reiterazione, dalle fisiologiche cadute d'attenzione nell'arco di tutto il tempo lavorativo ed anche, talvolta da vere e proprie distrazioni od imprudenze. Proprio al fine di scongiurare eventi nefasti evitabili rispettando standard di sicurezza collaudati determinati soggetti sono chiamati al ruolo di garanzia in favore degli operatori esposti al rischio infortunistico, senza che i primi possano pretendere esonero da responsabilità ove si accerti condotta inadeguata del lavoratore, salvo l'abnormità.

Nel caso al vaglio, tuttavia, non emerge affatto la stigmatizzata condotta colposa della vittima, alla quale, al più si rimprovera di non aver approntato ad approssimativo fermo della lancia il coperchio del fusto, manovra questa, come si è anticipato, che presentava cospicue controindicazioni.

In ogni caso, deve soggiungersi, non può assumere alcun apprezzabile rilievo penalistico la manovra o la condotta del lavoratore, pur, se del caso, scostatasi dal virtuale ideale, che in qualche misura abbia contribuito all'infortunio, trattandosi di circostanza tipica e fisiologica, correlata, come sopra detto, alla ripetizione del gesto, allo stress lavorativo e alle complessive condizioni psicofisiche del soggetto, rientrante nel rischio d'impresa e in quello prevenzionale, posto a base delle norme antinfortunistiche.

5.4. Quanto alla denunziata mancata ponderazione dei contributi colposi degli imputati occorre rilevare che sul piano penalistico una tale omissione non è dato rinvenire, stante che la sentenza impugnata si fa partitamente carico di delineare il perimetro della colpa di ciascuno degli imputati e della ricaduta sanzionatoria appropriata per ognuno.

Sul piano civilistico, l'osservazione non ha rilievo, in quanto, presunta la solidarietà fra condebitori (art. 1294 e 2055 c.c.), il riparto interno, da operare se del caso, in via di regresso, attiene all'ambito civilistico, al quale il giudice penale ha demandato la liquidazione del danno.

6. Del pari senza fondamento risulta il secondo motivo dell' A..

Non può mettersi in dubbio, senza cadere in contraddizione insanabile, che il direttore generale di una struttura aziendale, e il ricorrente ricopriva indiscussamente la carica di direttore dell'Istituto Spallanzani, costituisce figura apicale nella quale confluisce il carico di responsabilità anche in materia di sicurezza, senza che occorra delega di sorta, essendo destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici in quanto soggetto garante (principio più volte affermato da questo Collegio per il direttore di stabilimento - Sez. 4^, n. 41981 del 7/2/2012, Rv. 255001; n. 19712 del 2009, Rv. 243637; n. 6277 del 2008, Rv. 238749; n. 11351 del 2006, Rv. 233656).

Inoltre, costituisce principio ampiamente condiviso quello secondo il quale in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e controllo gravanti sul datore di lavoro e sui soggetti garanti equiparati non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e di formazione dei dipendenti (Cass., Sez. 4^, n. 50605 del 5/4/2013, Rv. 258125; n. 27420 del 2008, Rv. 240886; n. 6277 del 2008, Rv. 238750; n. 47363 del 2005, Rv. 233181). Il responsabile in parola (la cui figura attualmente risulta descritta dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 33), infatti, svolge compiti di consulenza al fine d'individuare i fattori di rischio, la vantazione dei medesimi e indicare le misure di sicurezza e, a tal fine, elabora misure protettive e preventive, procedure di sicurezza, programmi formativi e informativi, partecipa alle pertinenti consultazioni, con la conseguenza che, pur potendo, a sua volta, incorrere in penale responsabilità, per avere omesso d'individuare fattori di rischio o per avere proposto procedure e accorgimenti, a loro volta rischiosi o inadeguati, non solleva dalla responsabilità propria datore di lavoro e dirigenti.

Senza fondamento, infine, è del pari la pretesa di assegnare il tragico infortunio ad un'area di esclusiva riserva del datore di lavoro, e perciò, del coimputato E.. Infatti, un conto è il contenuto dell'obbligo non delegabile della complessiva e generale valutazione dei rischi attraverso la predisposizione del documento oggi regolato dall'art. 28 del cit. T.U. ed altro conto non rendersi conto dell'intollerabile ed elettivo rischio derivante dall'adozione di procedura operativa inadeguata e dalla mancanza d'adozione dei necessari presidi.

In ogni caso, come già questa Corte ha avuto modo di chiarire, "non par dubbio che la prevedibilità altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto "modello d'agente", il modello dell' "homo eiusdem condicionis et professionis", ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta (Sez. 4^, 1/1992, n. 1345, massima; più di recente e sullo specifico argomento qui in esame, sempre Sez. 4^, 1/4/2010, n. 20047).

Un tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado d'incidere sul rischio, l'abbandono della funzione, previa adeguata segnalazione al datore di lavoro (sul punto, Sez. 4^ n. 20047 cit.)" (Cass., Sez. 4^, n. 33311 del 24/5/2012, Rv. 255585).

7. Il terzo motivo, con il quale si contesta la statuizione civile di solidale condanna con rinvio per la liquidazione al giudice civile, è inammissibile a cagione della sua manifesta infondatezza: come si è già anticipato, salvo l'interna frazionabilità, l'obbligazione civile nei confronti della parte civile non può che essere solidale.

8. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza deve considerarsi l'ultimo motivo: la Corte territoriale, facendo esercizio del proprio potere discrezionale ha negato l'invocata conversione, non già affermando ostarvi l'astratta gravità del fatto di reato, bensì, in concreto, la gravità della condotta colposa, pur avendo tenuto conto dell'incensuratezza, del ruolo scientifico rivestito e del corretto comportamento processuale.

9. All'epilogo consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2014