Cassazione Penale, Sez. 4, 23 settembre 2014, n. 38955 - Infortunio con la macchina per la produzione di strisce depilatorie: responsabilità del datore di lavoro e del costruttore della macchina


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO - Presidente -
Dott. GIACOMO FOTI - Consigliere -
Dott. CLAUDIO D'ISA - Consigliere -
Dott. LUCIA ESPOSITO - Rel. Consigliere -
Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente
SENTENZA


sul ricorso proposto da:

...
avverso la sentenza n. 199/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 09/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ... che ha concluso per l'annullamento del ricorso
Udito il difensore Avv. .... che insistono per l'accoglimento del ricorso.

Fatto


La Corte d'Appello di Ancona, disponendo la sospensione della pena nel confronti di ... e sostituendo la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria per ... confermava nel resto la sentenza di primo grado che aveva ritenuto costoro responsabili dei reato di cui all'art. 590 commi 2 e 3 c.p.
Ai predetti, il primo in qualità di legale responsabile della ditta ... costruttrice della macchina denominata A36 per la produzione di strisce depilatorie, il secondo in qualità di legale responsabile della ditta ..., datore di lavoro, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza delle norme dettate per la prevenzione di infortuni sui lavoro, era attribuito l'addebito di aver cagionato lesioni personali a dipendente della predetta ditta con la qualifica di operaia, consistite in trauma da schiacciamento apice IV dito mano sinistra. In particolare, si addebita agii imputati la violazione dell'art 7, 132 DPR 547/55 e dell'art. 35 comma 1 del D.lvo 626/94, in quanto entrambi, nelle qualità sopra indicate, non avevano provveduto a rendere inaccessibile la zona d'imbocco della predetta macchina al fine di eliminare il rischio di trascinamento delle mani o di altre parti del corpo dei lavoratore. Si contestava, inoltre, che il funzionamento di elementi mobili pericolosi non avveniva in condizioni di sicurezza nel momento in cui veniva abilitato il dispositivo di comando manuale. Si contestava, altresì, che la lavoratrice non era stata formata sui rischi specifici della lavorazione, talché, intenta a riavviarne il ciclo, azionando con la mano destra il comando manuale (anch'esso non rispondete al requisiti minimi di sicurezza) finiva con lo schiacciarsi la mano sinistra mentre cercava di far combaciare i due film, subito prima dell'imbocco negli ultimi due rulli, zona non adeguatamente protetta con idonei dispositivi di sicurezza.
... veniva assolto dal reati di cui agli artt. 56, 48, 479, 61 n.2 c.p. e 48, 485, 61 n.2 cp. pure a lui contestati.
Rilevavano i giudici del merito che l'infortunio era avvenuto mentre la lavoratrice stava operando presso la macchina che produce strisce depilatorie con il seguente procedimento: la macchina versa la cera su un film, sul quale poi si va a sovrapporre un secondo film, quindi i due film con in mezzo la cera e sovrapposti vengono schiacciati da un rullo, tagliati, separati, raggruppati e confezionati.
Il giorno dell'infortunio (31/10/2006) poiché - come era avvenuto frequentemente e anche più volte quel giorno - i due film, che avrebbero dovuto essere sovrapposti, si erano spostati e, quindi, la cera era uscita e si era incollata sul rullo, con conseguentemente arrotolamento dei film sul rullo, la lavoratrice, secondo una prassi in uso, aveva fermato la macchina premendo il relativo pulsante, aveva azionato la leva per far alzare i due rulli ed aveva quindi pulito la cera.
Una volta pulita la macchina aveva riabbassato la leva e quindi i rulli, e visto che i due film continuavano a non sovrapporsi bene, con la mano destra aveva acceso "manualmente" e fatto partire la macchina per vedere come si comportavano i due film e, poiché gii stessi non si sovrapponevano ed anzi si spostavano in continuazione, aveva cercato di raddrizzarli con la mano sinistra, ma il rullo le aveva preso il quarto dito della mano, strappandole l'apice. I tecnici che avevano effettuato gii accertamenti avevano rilevato che la zona ove erano stati situati i rulli a cui la lavoratrice aveva potuto accedere con la mano era più ampio dello spazio necessario ai passaggio del film, non era protetto e segregato in modo da impedire l'accesso agli organi lavoratori e rendeva possibile l'inserimento delle mani durante il moto della macchina azionata con modalità manuale, consentito dall'uso di una chiave che era nella disponibilità del lavoratori. Rilevavano i giudicanti che il datore di lavoro era a conoscenza della situazione poiché tollerava che fossero ripetutamente poste in essere operazioni non sicure, finalizzate a ovviare al corretto funzionamento della macchina evitando l'intervento del manutentore con perdita di tempo e aumento del costi. Inoltre i film si ingrippavano facilmente. Rilevavano, inoltre, la mancanza di una specifica ed adeguata formazione della lavoratrice, come era dimostrato dalia mancanza di firma di costei sul verbali di addestramento a mansione specifica, risultante in atti e dalle deposizioni dei testi, anche se non si era pervenuti a condanna del datore di lavoro per il reato di falso contestatogli. Osservavano, inoltre, che il manuale di istruzioni della macchina, pur contemplando espressamente i rischi, non prevedeva che le operazioni quali quelle poste in essere dalla lavoratrice fossero effettuate esclusivamente da manutentori. Inoltre, la chiave per il funzionamento della macchina con modalità manuale non era custodita in modo tale da impedirne l'utilizzo ai lavoratori. In tale situazione i giudici escludevano la sussistenza di un comportamento abnorme della vittima, richiamando l'orientamento giurisprudenziale di legittimità In forza del quale nessuna efficacia causale poteva essere attribuita alla condotta del lavoratore infortunato in caso di evento sia riconducibile anche alla mancanza insufficienza delle cautele.
Quanto alla posizione del ... rilevavano che l'art.7 del DPR n. 547/1955 anticipa la tutela antinfortunistica al momento della costruzione, vendita, noleggio o concessione in uso delle macchine, talché nelle responsabilità derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti alle normative sono coinvolti tutti gii operatori cui siano imputabili le indicate attività. In particolare, la responsabilità del ... era riconducibile non solo alla realizzazione della macchina, ma anche all'omissione prima della consegna del dovuto controllo sulla funzionalità della medesima in condizioni di sicurezza. Né poteva ritenersi che l'uso della macchina da parte della ditta ... s.r.l. senza l'eliminazione delle carenze attinenti alla sicurezza costituisse causa sopravvenuta, non potendo rientrare fra quelle di cui all'art, 41 co. 2 cp.
Osservavano, altresì, i giudici del merito che dopo il fatto addetti della ditta costruttrice, su indicazione della s.r.l., avevano effettuato un intervento di confinamento delle zone pericolose mediante collocazione di due cancelli apribili e posizionamento sulle chiusure del medesimi di micron che, se aperti, interrompevano il moto degli organi lavoratori. Era stata installata, altresì, una placca atta a segregare la zona dell'imbocco con necessità d'intervento di personale tecnico abilitato in caso di malfunzionamento.

Avverso la sentenza propongono ricorso per Cassazione, con distinti atti, gli imputati.
Il ... deduce, con unico articolato motivo, mancanza o manifesta Illogicità della motivazione e conseguente errata applicazione degli artt. 7,132 DPR 547/1055 e dell'art. 35 c. 1 D.lvo 626/94. Rileva l'incongruenza dell'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale qualora all'epoca del fatto la macchina fosse stata dotata della placca successivamente apposta l'evento non si sarebbe verificato. Osserva che quando si devono cambiare i nastri, nell'unico momento in cui si è costretti a entrare nella zona di movimentazione della macchina, anche la piastra deve essere smontata. Deduce che la circostanza che la chiave necessaria per bloccare gii organi lavoranti fosse in possesso del lavoratori e non solo dei manutentori ovvero che i lavoratori potessero eseguire l'operazione di riallineamento era un fatto assolutamente irrilevante, trattandosi di operazione elementare e non richiedente competenze o abilità professionali specifiche. Rileva che anche l'affermazione che la mancanza di adeguata formazione della lavoratrice fosse evincibile dal verbali di addestramento recanti firme apparenti della lavoratrice rappresenta una conclusione illogica, sfornita di riscontri e contraddetta da numerosi elementi (prova testimoniale), oltre a considerare che l'avvertenza di non inserire le mani nella macchina a rulli abbassati era chiaramente indicata nei cartelli presenti sulla macchina stessa.
A sua volta il ... deduce:
1) Vizio di motivazione per manifesta illogicità. Rileva che con l'appello era stato evidenziato che dall'istruttoria era emerso che la zona d'imbocco della macchina era efficacemente protetta ed inaccessibile alle lavoratrici, in quanto le stesse non dovevano essere in possesso della chiave estraibile che, consentendo l'apertura delle portiere, permette di avvicinarsi fisicamente al rulli, il cui movimento, peraltro, si arresta automaticamente ai momento dell'apertura. Rileva che ciò era desumibile anche dal manuale d'uso e manutenzione della macchina, nel quale si legge che il conduttore deve operare "rigorosamente a protezioni abilitate" con i ripari montati e tutte le sicurezze inserite e solo il manutentore "può agire a protezioni disabilitate in quanto è in possesso dei mezzi per disabilitarle". Di conseguenza era erronea la notazione contenuta in sentenza secondo cui "Il manuale di istruzioni della macchina, pur prevedendo espressamente i rischi, non prevedeva espressamente che le operazioni -quali quelle poste in essere dalla lavoratrice e in occasione delle quali è avvenuto l'Infortunio - fossero effettuate esclusivamente da manutentori o personale spedalizzato". Da tale premessa, smentita da quanto si legge nel manuale, scaturisce una motivazione del tutto illogica poiché se l'apertura delle portiere fosse stata permessa al comuni operatori la macchina sarebbe stata dotata di un semplice interruttore e non già di un selettore dotato di chiave estraibile.
2) Vizio di motivazione per manifesta illogicità in relazione al secondo motivo d'appello, con il quale il ... aveva rilevato che era stato ricostruito in modo errato l'infortunio, affermando che la lavoratrice si sarebbe infortunata mentre puliva i rulli e non, piuttosto, mentre cercava di allineare i film con le mani, dimostrando di aver compreso che la manovra eseguita ordinariamente non era quella dei riallineamento dei film, ma quella della pulizia dei rulli e cosi pervenendo al giudizio sbagliato secondo cui "se i film si ingrippano così frequentemente si è in presenza di un funzionamento non adeguato della macchina riconducibile al costruttore". Partendo da tale erronea premessa (accessibilità e inefficacia delle protezioni della zona imbocco della macchina), si era pervenuti a un giudizio errato anche con riferimento al comportamento abnorme della vittima.
3) Mancanza di motivazione in relazione al secondo motivo d'appello, con riferimento al comportamento della lavoratrice. La Corte si esprime ai riguardo sempre in termini di imprudenza e disattenzione, senza considerare che il comportamento della, medesima è stato non soltanto imprudente, omettendo ogni valutazione sul carattere (prevedibile e abnorme della manovra dalla stessa posta in essere.

Diritto


Il ricorso proposto dal ... è  infondato e va rigettato. E' da rilevare, in primo luogo, che le censure della difesa s'incentrano sulle argomentazioni concernenti l'apposizione di una placca in epoca successiva al fatto, accorgimento che i giudici avrebbero ritenuto sufficiente ad evitare l'infortunio. In realtà le valutazioni riguardo all'idoneità dei suddetto accorgimento in relazione delle finalità prevenzionistiche sono dedotte in sentenza ad abundantiam, sussistendo ulteriori e pregnanti argomenti, non specificamente censurati, idonei a sorreggere il giudizio di colpa. Ne consegue che la relativa censura non risulta connotata dai carattere di decisività. In relazione agli altri rilievi, si osserva che la semplicità dell'operazione manuale posta in essere dalla lavoratrice non esclude la necessità della segregazione degli organi in movimento, prescritta dalia legge, rispetto alla quale l'efficacia della placca successivamente apposta resta circostanza irrilevante; che la mancanza di formazione della lavoratrice è circostanza di fatto desunta da vari elementi, non sindacabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione; che il comportamento della lavoratrice non può essere considerato abnorme in forza dei principio giurisprudenziale secondo cui "il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando li comportamento dei dipendente, rientrante nelle mansioni che gii sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte dei lavoratore nella esecuzione del lavoro. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto del tutto imprevedibile il comportamento imprudente dei lavoratore, addetto all'esecuzione di lavori ad un altezza di sei metri, di utilizzare, per accelerare i tempi di lavorazione, un improprio carrello sollevatore, in luogo del regolare mezzo di sollevamento già impegnato per altri lavori)"(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7267 del 10/11/2009 Rv. 246695).
Con riferimento al ricorso proposto dal ...  si rileva, quanto al primo motivo, che i giudici del merito hanno sufficientemente chiarito il punto relativo alla sussistenza della violazione prevenzionistica concernente la condizione di accessibilità agii apparati della macchina, ancorché a mezzo di chiavi azionate da un selettore. Hanno evidenziato che le parti rotanti della macchina avrebbero dovuto essere protette e segregate a monte, in conformità alle disposizioni di sicurezza, in maniera tale da impedire che entrassero in contatto con parti del corpo dell'operatore o, in alternativa, ove ciò fosse imposto da esigenze di produzione, che sarebbe stata necessaria la predisposizione di un sistema che consentisse in caso di contatto il rapido arresto del rulli, sì da garantire in ogni caso la sicurezza del lavoratore. Quanto al secondo motivo, se ne apprezza l'infondatezza ove si consideri che si tratta di censura che propone una ricostruzione dei tratti alternativa rispetto a quella fornita, mediante motivazione congrua e logica, dal giudici del merito e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.
In ordine all'ultimo motivo di ricorso, si evidenzia l'infondatezza del medesimo alla luce dei principi affermati da questa Corte in tema di comportamento abnorme del lavoratore, già
richiamati con riferimento al ricorso proposto dal coimputato ... .
Per le ragioni indicate il ricorso va dichiarato rigettato. Ne consegue in capo ai ricorrenti l'onere del pagamento delle spese processuali e della rifusione delle spese in favore della parte civile.

P. Q. M.


La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi 2.800,00€ oltre accessori come per legge
DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 23 SET. 2014