Interpello n. 20 del 06 ottobre 2014 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento |
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. |
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Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. |
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Se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l'elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l'elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto). |
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La scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. Precisazione effettuata in data 31 dicembre 2014: Si precisa che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento, che attualmente trova attuazione in numerosi accordi interconfederali nazionali che regolano la rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. |
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D.lgs. n. 81/2008: art. 47, c. 4; legge n. 300/70, art. 19. |