Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2014, n. 49728 - Infortunio con il tritacarne: dispositivo di protezione rimosso




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ISA Claudio - Presidente -
Dott. MASSAFRA U. - rel. Consigliere -
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
R.F. N. IL (Omissis);
RE.ST. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 4031/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per RE., l'Avv. MARTINI Marco, del Foro di Milano, che chiede l'accoglimento dei motivi ricorso.
Udito, per R., l'Avv. PETROLI Marco Pierpaolo del Foro di Milano, che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Fatto

1. Con sentenza emessa in data 3.7.2013 la Corte di appello di Milano confermava quella in data 16.12.2011 del Tribunale di Milano in composizione monocratica con la quale, tra l'altro, R. F. e Re.St., all'esito del giudizio abbreviato, erano stati condannati, con attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 c.p., n. 6, equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di un mese di reclusione ciascuno sostituita con quella pecuniaria di Euro 7.500,00, di multa, essendo stati riconosciuti colpevoli del delitto di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme poste a tutela degli infortuni sul lavoro, in danno dell'operaio X.C. (fatto del (Omissis)).

2. Secondo l'imputazione, che rispecchia la dinamica dei fatti successivamente pacificamente accertati dai giudici di merito, R.F., in qualità di Institore della Soc. B.A. di diritto austriaco con sede legale in Austria Marchio Standa per l'Italia, e sede secondaria in Milano, datore di lavoro dell'infortunato e Re.St., in qualità di dirigente con qualifica di Delegato alla Sicurezza, soggetto preposto alla vigilanza, al controllo ed alla concreta attuazione delle procedure necessarie alla prevenzione di eventi infortunistici per il lavoratore sul luogo di lavoro, con condotte autonome ma causalmente interdipendenti, per negligenza, imprudenza ed in violazione delle norme di legge poste a tutela della prevenzione dagli infortuni sul luogo di lavoro e, in particolare, in violazione delle norme di legge D.Lgs. n. 81 del 2008, ex art. 17 comma 1, lett. A ed ex art. 71, commi 1 a carico del datore di lavoro R.F. ed in violazione, altresì, delle norme di legge D.Lgs. n. 81 del 2008, ex art. 71, comma 1 e comma 4, lett. A ed ex art. 37, comma 7, a carico del Re.St., norme che obbligano il datore di lavoro ed il delegato alla sicurezza all'adozione di misure adatte alla prevenzione di eventi infortunistici per il lavoratore sul luogo di lavoro, contribuivano a cagionare lesioni personali all'operaio X.C. (lesioni consistite in "Trauma da schiacciamento ed arrotazione con amputazione mano destra" giudicate guaribili con oltre 40 giorni di prognosi), a seguito dell'infortunio occorso al predetto all'interno del reparto macelleria della (Omissis), luogo in cui l'operaio -anche a causa dell'assenza del dispositivo di protezione intenzionalmente rimosso da ignoti dal tritacarne, con relativo onere di installazione a carico del datore di lavoro ed in rapporto di causalità con l'evento lesivo occorso all'infortunato nonchè per via del mancato controllo da parte dei preposti alla sicurezza sul lavoro- mentre era intento alle operazioni di taglio della carne alla macchina affettatrice, veniva a contatto con la lama rotante della predetta macchina affettatrice priva di protezione, riportando le lesioni personali sopra descritte.

3. Avverso la predetta sentenza della Corte milanese ricorrono per cassazione i rispettivi difensori di fiducia di R.F. e Re.St..

4. Nell'interesse di R.F. si deducono i motivi di seguito sinteticamente riportati.

4.1 La violazione dell'art. 111 Cost. e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta qualifica di datore di lavoro del R. in quanto institore del punto vendita in questione, nonostante la revoca in data 31.12.2008, cioè un mese prima dell'acquisizione da parte della società della filiale presso cui si era verificato l'infortunio, assumendo che il documento che attestava la predetta circostanza esibito dalla difesa era "copia informale e privo di data certa".

4.2 La violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 2, 17 e 28, in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto la colpa specifica del R. di cui all'art. 17 D.Lgs. cit. sul presupposto che il R. non avesse sottoscritto il documento di valutazione dei rischi, siglato dal solo coimputato Re..

4.3 La violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 81 del 1988, art. 71, in quanto, attesi i dubbi manifestati dalla Corte milanese circa il fatto che la delega rilasciata dal R. al Re. coprisse anche la filiale di Bresso, era illogico sostenere l'inefficacia della delega con riferimento alla posizione del R. e, al contempo, ritenere la sussistenza del documento per comprovare la colpa specifica del Re..

5. Nell'interesse di Re.St. si articolano i motivi di seguito riportati in sintesi.

5.1 La violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione ritenuta penale responsabilità del ricorrente dal momento che la corte milanese aveva ritenuto priva in concreto di effettività la delega conferita dal R. al Re., mentre, successivamente, aveva ritenuto la colpevolezza del Re. proprio in forza di quella delega ricevuta dal R..

Del pari, quanto alla contestazione della violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 37, era illogica e contrastante con le tavole processuali la mancata elisione della responsabilità del Re. pur a seguito dell'ampia delega conferita dal medesimo al D., direttore della filiale, poichè quest'ultimo non avrebbe ricevuto alcuna specifica formazione in relazione alla sicurezza per l'attività di macelleria.

5.2 La mancata risposta alle doglianze prospettate nei motivi di appello, non avendo la sentenza impugnata considerato:

- l'inventario dei beni di cui B. rientrava in possesso il 29.1.2009, a firma di C.M., il quale non aveva evidenziato alcuna anomalia con riguardo alla macchina tritacarne in esame;

- le certificazioni sottoscritte anche da soggetti esterni, le quali davano atto che le strumentazioni in uso ai dipendenti B., in particolare di quelli addetti al reparto macelleria, erano pienamente idonee e non si poteva pretendere dal preposto alla sicurezza all'interno di una realtà come quella di B. che dovesse sincerarsi personalmente del fatto che le certificazioni predette corrispondessero alla realtà, sicchè la manomissione del tritacarne da parte di ignoti doveva ritenersi evento del tutto imprevedibile e quindi impossibile da inserire nel Documento di valutazione dei rischi.

Diritto

6. Il ricorso di Re.St. è fondato e merita accoglimento, mentre s'appalesa infondato e da respingere quello di R. F..

7. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, è stata ampiamente dimostrata, attraverso la visura camerale, che ha piena valenza probatoria di quanto risulti depositato e ed iscritto nel Registro delle Imprese, la qualifica di datore di lavoro rivestita all'epoca del fatto dal R. (pag. 8 sent.) in relazione a tutti i punti di vendita dislocati sul territorio italiano, essendo stato nominato institore dal C.d.A. della BILLA AG con atto del 27.8.2007 (oltre alla procura del 21.9.2007), con ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui quello di nominare responsabili per la sicurezza.

Si è, altresì, ineccepibilmente osservato che la pretesa revoca di tale attribuzione con nomina del nuovo amministratore, di cui si dava atto nel verbale della Riunione del comitato di vigilanza, di apparente data 13.3.2009 (cioè pochi mesi prima dell'infortunio), oltre ad essere tratta da documento privo di data certa, non risultava dalla fidefaciente visura camerale, le cui emergenze non potevano, dunque, essere contrastate o tanto meno smentite dal documento informale in questione.

Orbene, è indiscutibile la permanenza della responsabilità per la sicurezza in capo al R. che, quale datore di lavoro, aveva l'obbligo, non delegabile a norma del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17, comma, lett. a), di effettuare la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza al fine della redazione del relativo documento previsto dall'art. 28 (DVR) che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione ma ai soli fini della prova della data, ma che, nel caso di specie, era stato sottoscritto, secondo quanto dedotto per via della grafia, dal solo Re., quale apparente responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Sicchè è palese come il R. sia venuto meno agli obblighi connessi alla sua posizione di garanzia, non avendo predisposto e firmato il Documento in questione. Del resto, trattandosi di struttura aziendale complessa, la delega di funzioni (v. infra) varrebbe ad escludere la riferibilità di eventi lesivi al delegante solo se tali eventi siano il frutto di occasionali disfunzioni mentre, nel caso in cui, come nella specie, siano determinati da difetti strutturali aziendali ovvero del processo produttivo (a fortiori, laddove vi siano state abusive manomissioni dei macchinari utilizzati dai lavoratori non tempestivamente verificate e segnalate), permane la responsabilità dei vertici aziendali (cfr. Cass. pen. Sez. 4^, n. 4968 del 6.12.2013, Rv. 258617).

8. Per altro verso (e al riguardo appare fondata la censura sub 5.1 formulata nell'interesse del Re.), una volta che sia stata ritenuta priva di effettività la delega (che, quanto alla filiale di Bresso, appare poco attendibile se non proprio fasulla quello originario del 15.5.2008 -che concerneva la delega per altre 81 filiali sparse per il territorio italiano- nonchè privo di sottoscrizione, a differenza di quello originario", composto di sole 8 pagine) conferita dal R. al Re. (pag. 10 sent.), tale circostanza deve necessariamente dispiegarsi, per la proprietà transitiva, non solo a carico del preteso delegante ma anche a favore del preteso delegato. Consegue che se deve ritenersi intatta la piena responsabilità del R., non può, al contempo, apprezzarsi come perfezionato, all'epoca dei fatti, il trasferimento degli obblighi inerenti la sicurezza in capo al Re., almeno in relazione alla filiale in questione.

A fronte di tali considerazioni, s'appalesa, inoltre, nettamente contraddittorio addossare anche al Re., solo per via della sua posizione "apicale" (ma che apicale non era per quanto testè osservato) e per aver sottoscritto il DVR, la mancata verifica della macchina abusivamente (e quindi dolosamente) manomessa da ignoti con eliminazione dell'anello di protezione (espediente che consentiva di accelerare il processo di macinazione della carne).

Quindi, si ritiene opportuno sul punto un eventuale approfondimento motivatorio, attese le incongruenze e contraddizioni sopra rilevate.

Rimangono assorbite le ulteriori censure.

7. Va annullata, pertanto, la sentenza impugnata in relazione alla posizione processuale di Re.St. con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Consegue, invece, il rigetto del ricorso di R.F. e la condanna del medesimo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata relativamente alla posizione processuale di Re.St. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta il ricorso di R.F. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2014