Cassazione Penale, Sez. 4, 19 dicembre 2014, n. 53050  - Appalto e responsabilità. Reato estinto per prescrizione


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
P.L. N. IL (Omissis);
S.M. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 5082/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 29/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.


Fatto

1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 23.02.2009, affermava la penale responsabilità di P.L. e S. M. in ordine al delitto lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Tribunale dichiarava non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui al capo B), per essere il reato estinto a seguito di oblazione.

2. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 29.09.2011, confermava la sentenza di primo grado. Il Collegio sottolineava che in caso di subappalto dei lavori è configurabile una esclusione di responsabilità dell'appaltatore solo qualora al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori in piena autonomia organizzativa rispetto all'appaltatore e non nel caso in cui l'interdipendenza del lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere.

3. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Firenze hanno proposto ricorso per cassazione P.L. e S. M., a mezzo del difensore.

I ricorrenti denunciano la violazione di legge, in materia di contratti di appalto e subappalto. Gli esponenti osservano che P., legale rappresentante della C. srl aveva ricevuto in appalto dal Comune di Firenze opere di manutenzione straordinaria di alcuni edifici residenziali; e che tali lavori erano stati oggetto del contratto di subappalto, previa autorizzazione dal parte dell'Ente comunale, in favore della società I. . Osservano che nel contratto di subappalto intercorso tra C. e I. - e successive integrazioni - si includeva la responsabilità diretta del subappaltatore in materia di sicurezza. Gli esponenti considerano che nella predisposizione dei mezzi necessari per l'esecuzione delle opere di cui si tratta non si è verificata alcuna ingerenza della ditta appaltatrice. Con specifico riguardo alla posizione del S., diretto del cantiere, nel ricorso si osserva che il predetto non disponeva di autonomia di spesa, rispetto al settore della sicurezza. In via subordinata, i ricorrenti osservano che il reato risulta estinto per intervenuta prescrizione.

Diritto

1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.

1.1 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 590 c.p., per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni sette e mesi sei. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perchè basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza di secondo grado e stata resa in data 29.09.2011, mentre il termine di prescrizione risulta spirato il 9.08.2012). E' poi appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione:

invero, a prescindere dunque dalla fondatezza o meno dell'assunto dei ricorrenti, è solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito e incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Cass Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129 c.p.p., comma 2, in considerazione delle conformi valutazioni rese dai giudici di merito, in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella sentenza della Corte di Appello di Firenze, confermativa della sentenza del Tribunale di Firenze, non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza degli imputati, ma sono contenute, anzi, valutazioni di segno opposto.

2. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014