Cassazione Penale, Sez. 4, 02 marzo 2015, n. 9159 - Infortunio con la macchina Rameuse: "il lavoratore deve essere protetto anche da se stesso"


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere -
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
B.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3069/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Giada Angelo del foro di Milano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.





Fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, impugnata dal rappresentante della pubblica accusa, dichiarava B.S. colpevole del reato di lesioni colpose gravi, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, in danno del lavoratore D.L., dipendente della M. s.p.a.".

Il giorno 4 settembre 2007 l'operario D.L., addetto alla macchina denominata Rameuse - consistente in impianto di asciugatura del tessuto - avendo notato alcuni filamenti di tessuto avvolti sul rullo del "raddrizzatrama", dopo aver rallentato la velocità della macchina, apriva lo sportello dove era localizzato l'ingranaggio per tirarne via i filamenti, venendo attratto per il braccio destro tra i cilindri dell'impianto, così riportando gravi lesioni personali.

Al B., nella qualità di direttore tecnico della M. s.p.a. con unità produttiva in (OMISSIS), veniva contestato di avere colposamente dato causa alle lesioni del lavoratore omettendo di proteggere, segregare o dotare di dispositivi di sicurezza gli organi lavoratori delle macchine, in violazione del D.P.R. n. 547 del 1956, art. 68.

Il giudice di primo grado escludeva la sussistenza del nesso di causalità tra l'asserita violazione antinfortunistica e l'evento lesivo, sul rilievo che non appariva imputabile al direttore tecnico la volontaria apertura delle porte di segregazione da parte dell'infortunato ed il con seguente sinistro derivato da intervento eseguito in spregio di regole note all'operaio, il quale anzichè fermare l'impianto Rameuse, ne aveva rallentato solo la velocità.

La Corte di appello,invece, individuava la colpa dell'imputato nel fatto che lo stesso aveva omesso di dotare la macchina di dispositivi di sicurezza che ne bloccassero il movimento in caso di apertura degli sportelli, tanto che successivamente all'incidente si era immediatamente provveduto alla chiusura degli sportelli con appositi bulloni fissi che ne impedivano l'apertura ed era stato approntato il dispositivo di blocco in caso di apertura degli sportelli. Sotto il profilo sanzionatorio, il giudice di appello, ritenuto che la gravità dell'infortunio giustificasse il giudizio di equivalenza delle circostanze, irrogava la pena pecuniaria prossima al massimo pari ad Euro 300,00 di multa, senza concedere i benefici di legge in considerazione del precedente specifico.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso B. articolando due motivi.

Con il primo motivo, lamenta la manifesta illogicità della motivazione laddove il giudicante non aveva tenuto conto dell'abnormità della condotta del lavoratore che in violazione delle regole impartite procedeva alla rimozione dei filamenti dai rulli aprendo lo sportello dove era localizzato l'ingranaggio senza prima bloccare l'impianto.

Con il secondo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione assunta circa il giudizio di equivalenza tra le circostanze, al mancato contenimento della pena nel minimo edittale ed alla mancata concessione dei benefici di legge.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Il percorso motivazionale seguito nella sentenza in esame è del tutto coerente ai principi affermati da questa Corte in più occasioni sul debito di sicurezza del datore di lavoro e sulla condotta abnorme del lavoratore.

Secondo i principi consolidati di questa Corte la colpa del datore di lavoro non è esclusa da quella del lavoratore e l'evento dannoso è imputato al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui ex lege è onerato, sulla base del principio dell'equivalenza delle cause vigente nel sistema penale (art. 41 c.p., comma 1).

In altri termini, in linea di principio, visto da un'altra prospettiva, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento (art. 41 c.p., comma 2) quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta.

In altre parole "il lavoratore deve essere protetto anche da sè stesso".

Come è stato sottolineato dalla dottrina, le finalità cautelari delle norme infortunistiche hanno ampliato il proprio spettro a coprire non soltanto i rischi direttamente discendenti dai processi di produzione, ma anche qualunque comportamento colposo dei lavoratori, foriero di pericoli per gli altri e per se stessi.

Seguendo questa linea interpretativa, i presupposti per l'addebito al datore di lavoro sono: la prevedibilità dell'evento e la prevedibilità del rischio sui quali fondare l'addebito di colpa e l'esclusione di una condotta colposa del lavoratore infortunato, identificabile come causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento (art. 41 c.p., comma 2).

Sotto il primo profilo va precisato che il datore di lavoro è tenuto a prevedere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (v. D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17, da cui emerge che la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore, con la conseguente elaborazione del documento, previsto dal cit. decreto, art. 28, non è delegabile).

La conseguenza di questa disciplina è che le inosservanze di queste norme cautelari (omissione delle attività di previsione e prevenzione) costituiscono violazione di regole cautelari normativamente previste e quindi ipotesi di colpa specifica.

Ne consegue che il datore di lavoro deve attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa e controllando costantemente che il lavoratore rispetti la normativa di prevenzione.

In altri termini, per corrispondere agli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia, il datore di lavoro, per l'effetto, non esaurisce il proprio compito nell'approntare i mezzi occorrenti all'attuazione delle misure di sicurezza e nel disporre che vengano usati, ma su di lui incombe anche l'obbligo di accertarsi che quelle misure vengano osservate e che quegli strumenti vengano utilizzati (v., Sezione 4, 10 febbraio 2005, n. 13251, Kapelj, rv. 231156).

Sotto il secondo profilo, è da escludere che presenti le caratteristiche dell'abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore, trattandosi di comportamento "connesso" all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e, pertanto, non imprevedibile (cfr., per utili riferimenti, tra le altre, Sezione 4, 16 febbraio 2012, n. 10712, Mastropietro).

Con la sentenza della Sezione 4, 10 novembre 2009, parte civile Iglina ed altro in proc. Brignone ed altri si è esteso il concetto di "abnormità", ammettendo che questo possa ravvisarsi anche in situazioni e in comportamenti "connessi" con lo svolgimento delle mansioni lavorative. In tale occasione, la Corte di legittimità, riprendendo alcuni spunti giurisprudenziali (cfr. Sezione 4, 3 giugno 2004, Giustiniani; nonchè, Sezione 4, 27 novembre 1996, Maestrini), ha puntualmente precisato che il carattere dell'abnormità può essere attribuito non solo alla condotta tenuta in "un ambito estraneo alle mansioni" affidate al lavoratore e, pertanto, concettualmente al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, ma anche a quella che pur "rientrando nelle mansioni proprie" del lavoratore sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.

Ciò che conta, in sostanza, è la considerazione della prevedibilità/imprevedibilità della condotta del lavoratore, che può presentarsi negli stessi termini anche quando si discuta di attività strettamente connesse con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Da un'altra angolazione, strettamente connessa alla prima, la condotta abnorme del lavoratore può ritenersi interruttiva del nesso di condizionamento quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è "interruttivo" non perchè eccezionale ma perchè eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (v. Sezione 4, 23 novembre 2012, n. 49821, Lovison ed altro).

Per converso, l'ipotesi tipica di comportamento "abnorme" è quella del lavoratore che provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente, un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento "esorbitante" rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabile) per il datore di lavoro (come, ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi ad un'altra macchina o ad un altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze attribuite in esclusiva ad altro lavoratore) (v. in tal senso, in epoca risalente la casistica di interesse, Sezione 4, 13 novembre 1984, Accettura, rv. 172160; 7 maggio 1985, Bernardi, rv. 171215; 18 marzo 1986, Amadori, rv. 174222; 8 novembre 1989, Dell'Oro, rv. 183199; 11 febbraio 1991, Lapi, rv. 188202; 25 settembre 1995, Dal Pont; 14 giugno 1996, Ieritano, rv. 206012; 10 novembre 1999, Addesso, rv. 183633; 25 settembre 2001, Intrevado, rv. 221149; ed in epoca più recente 21 ottobre 2008, n. 40821, Petrillo; 16 febbraio 2012, n. 10712, Mastropietro).

Il percorso di rigore qui patrocinato, perchè l'unico coerente con i principi della responsabilità personale colpevole, evita di trasformare la posizione di garanzia in una sorta di fonte automatica di responsabilità oggettiva, basata solo sulla "posizione" giuridica del soggetto, e consente, nel contempo, di attribuire il giusto rilievo alla nozione del "comportamento abnorme" del lavoratore che, come tale, non può che essere concettualmente "residuale" ed eccezionale (proprio perchè rilevante per recidere il nesso di causalità ex art. 41 c.p., comma 2), mentre la prevalente, tralaticia interpretazione finisce con il trasformarla quasi in una vuota affermazione retorica (tanto che è evocata, pressochè sempre, in una prospettiva negativa, ossia per affermare, e mai per escludere, la responsabilità del datore di lavoro).

Il caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore dell'imputato, per quanto sopra esposto in fatti, non consente soluzioni liberatorie per il direttore tecnico, con delega in materia di sicurezza del lavoro,proprio alla luce della richiamata interpretazione giurisprudenziale.

La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente individuato, alla stregua delle risultanze istruttorie, non solo le norme cautelari violate da parte del datore di lavoro, ma ha anche escluso lo svolgimento da parte del lavoratore di un'attività stravagante rispetto alle proprie specifiche mansioni, tale cioè da rilevare come causa interruttiva del nesso eziologico.

I giudici di appello hanno in tal senso sottolineato che per la necessaria protezione dei lavoratori addetti a quella macchina gli sportelli andavano chiusi senza possibilità di facile apertura (solo così realmente "segregando" gli organi in movimento) e la macchina doveva essere dotata di dispositivi di sicurezza che ne bloccassero il movimento in caso di apertura degli sportelli.

Infondate sono anche le altre censure afferenti il trattamento sanzionatorio.

La censura sull'entità della pena è infondata in quanto relativa all'esercizio di un potere attribuito al giudice di merito (quello relativo alla determinazione della sanzione), che questi ha esercitato in modo giuridicamente corretto (in linea con il disposto dell'art. 133 c.p.) e con adeguata motivazione, nei termini suddetti.

Anche la doglianza afferente il giudizio di equivalenza delle circostanze è infondato.

Sul punto, va richiamato il principio, cui questo Collegio ritiene di aderire condividendone le ragioni, secondo il quale il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti (art. 69 c.p.) è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (Sezione 3, 27 gennaio 2012, n. 19441, Marozzi).

Infondata è anche la censura sulla mancata concessione dei benefici di legge, a fronte di una determinazione giudiziale congruamente motivata con riferimento alla sussistenza di un precedente specifico, in linea con il principio in forza del quale la sospensione condizionale della pena è caratterizzata da un massimo ambito di autonomia e facoltatività ("il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa...": art. 163 c.p., comma 1), in assenza di automatismi applicativi. Al riguardo, il giudice, ai fini del giudizio prognostico richiesto dall'art. 164 c.p., comma 1, non è certo neppure obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio: il relativo giudizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui agli artt. 163 e 164 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sezione 4, 21 giugno 2013, Semino).

Analoghe considerazioni valgono per il diniego del beneficio della non menzione la cui concessione è esclusa anche perchè trattasi di persona già condannata.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2015