Cassazione Penale, Sez. 4, 04 maggio 2015, n. 18442 - Infortunio mortale durante le operazioni di demolizione e rifacimento del refrattario del forno. Appalto e responsabilità del committente


 

 

"In tema di prevenzione, il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini.
Nel caso che ci occupa, come evidenziato dal giudice di merito, i delicati lavori di rimozione del refrattario erano stati svolti senza specifiche direttive antinfortunistiche, facendo affidamento sulla mera esperienza dei lavoratori. Inoltre nessuna valutazione del rischio era stata effettuata, né era stata consacrata in specifici piani.
Ma vi è di più; come rilevato dal giudice di merito, il giorno dei fatti, nell'esecuzione della specifica attività di manutenzione del forno, era presente al lavoro anche un dipendente della S., A.P., che dava direttive sulle attività da svolgere.
Ne consegue che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa suprema corte, secondo cui in tema di infortuni sul lavoro, nel caso in cui i lavori siano stati affidati in appalto, risponde a garanzia della prevenzione infortunistica anche il committente il quale si ingerisca nell'organizzazione del lavoro, così partecipando all'obbligo di controllare la sicurezza del cantiere"


 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: IZZO FAUSTO

Fatto


1. Con sentenza del 3\10\2013 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva per non aver commesso il fatto B.L. dal delitto di omicidio colposo in danno di D.M.; confermava invece la condanna di C.A., riducendo la pena a mesi 10 e giorni 20 di reclusione, concesse le attenuanti generiche ed del risarcimento del danno.
Quanto alla ricostruzione della vicenda, va premesso che la "Fonderia P.& L. S.p.A." (legale rapp.te B.L.) aveva affidato in appalto alla "S.H.A. S.p.A." la manutenzione dei forni rotativi (fornitura del materiale refrattario, interventi di manutenzione refrattaria, demolizione e ricostruzione) all'interno del proprio stabilimento di Magenta; che la "S.H.A. S.p.A." (legale rapp.te C.A.) aveva affidato in subappalto alla "R.S. S.r.l." le prestazioni di montaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione di materiali refrattari; che la "R.S. S.r.l." (legale rapp.te S.G., che nel presento procedimento ha patteggiato la pena) si avvaleva dell'opera della ditta individuale D.M. sulla base di un contratto di subappalto e di accordi verbali.
Tutto ciò premesso, all'imputato, in qualità di legale rappresentante ditta "S.H.A. S.p.A.", era stato addebitato di avere provocato la morte del D.M., come detto titolare di autonoma ditta individuale, in occasione di lavori di manutenzione del forno rotativo "TOM" (mod. OXITERM 120 n. B56/B57) (comm. in Magenta -MI- il 20 ottobre 2008). In particolare la persona offesa, impegnata con altri in operazioni di demolizione e rifacimento del refrattario del forno (materiale di rivestimento interno), accedeva all'interno dello stesso per rimuovere con un badile il materiale già demolito, quindi veniva investito dal crollo del refrattario superiore dovuto a cedimento dei fianchi ormai privi di appoggio, così trovando la morte per traumatismo confusivo; ciò per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nel controllo, nell'organizzazione e nella predisposizione dei mezzi a tutela della salute dei lavoratori; per colpa specifica consistita nella violazione dell'art. 2087 cc, per non avere adottato le misure che, secondo l'esperienza e la tecnica, erano necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, omettendo di eliminare le fonti di pericolo relative ad attività poste in essere.
Al C.A., in particolare, veniva addebitata la violazione degli artt. 17 e 28 D.Lgs 81 del 2008, per non avere adottato un documento di valutazione dei rischi relativo all'opera svolta presso lo stabilimento della "Fonderia P.& L. S.p.A.", così omettendo di valutare i pericoli per la sicurezza e di predisporre le relative misure di prevenzione e protezione.
Osservava la Corte di merito che la dinamica dell'infortunio poteva essere ricostruita nel modo che segue :
- il giorno 20\10\2008, in mattinata, in occasione dei lavori di manutenzione del forno rotativo "Tom" presso la Fonderia la persona offesa, unitamente ad altri operai, era stata incaricata di demolire il refrattario presente all'interno del forno e di provvedere successivamente al suo rifacimento;
- la squadra "R.S." era composta da D.M., S.D., C.M., P.G., ed un altro operaio; era assente il titolare della società S.G.;
- non vi era un capo-cantiere o un capo-squadra che impartisse le direttive. Gli operai quindi avevano iniziato a lavorare come hanno sempre avevano fatto, distribuendosi tra di loro i compiti;
- sulla scorta della loro esperienza sapevano che bisognava prima rompere il materiale refrattario con il martello pneumatico, tracciando una striscia orizzontale, poi provvedere mano a mano ad asportare il materiale di risulta all'esterno del forno ed a un certo punto uscire dal forno, farlo girare per far crollare l'intero refrattario e poi rientrare per la pulizia finale;
- arrivata l'ora di pranzo, prima di sospendere il lavoro, gli operai avevano deciso di far ruotare il forno;
- alle ore 14 era ripresa l'attività lavorativa; all'interno del forno erano presenti C.M., che lavora nel lato carica, e S.D., posizionato nella parte del bruciatore;
D.M. è all'esterno del forno, lato bruciatore;
- quest'ultimo entrava nel forno per provvedere alla pulizia mediante l'utilizzo di un badile, ma, non appena iniziata tale attività, crollava del materiale refrattario dalla parete che lo travolgeva; 
- nel corso dell'immediato soccorso, venivano incontrate notevoli difficoltà a raggiungere l'infortunato nel tratto tra la piattaforma del bruciatore e il forno, ove il collegamento era costituito da due semplici assi di legno apposte dagli operai stessi; inoltre i soccorritori avevano dovuto predisporre idonei puntellamenti di sicurezza per evitare ulteriori crolli;
- alle ore 15 il medico del 118 accertava il decesso del D.M.;
- il consulente del PM (dott. N.), aveva precisato che si era trattato di un crollo fisiologico, in quanto prevedibile. Invero, l'ultima campagna del forno "Tom" era terminata pochi giorni prima dell'infortunio. Essa era iniziata il 16.04.2007; il forno aveva effettuato 631 fusioni ed era stato sottoposto a tre interventi di reincamiciatura; sicché dopo il raffreddamento del forno, andava da sé che il crollo del refrattario non poteva essere considerato un evento eccezionale.
- non vi era dubbio, inoltre, che il distacco del refrattario era stato sollecitato dalle vibrazioni determinate dal martello pneumatico, utilizzato dal S. e dal C., per tracciare il solco orizzontale, e dalla rotazione del forno effettuata per determinare il collasso del refrattario stesso.
La Corte di merito, nell'analizzare le considerazioni del giudice di primo grado, evidenziava come questi avesse ritenuto che l'infortunio mortale si sarebbe potuto evitare qualora fossero state adottate le dovute misure di prevenzione e nel far ciò richiamava la relazione del Dott. N. che, unitamente alle dichiarazioni testimoniali assunte in sede dibattimentale, evidenziavano una serie di omissioni e negligenze che portavano ad escludere che l'evento infausto occorso a D.M. fosse da ricondurre ad una mera fatalità.
In ordine alle responsabilità individuali, ricondotta la morte del D.M. a una serie di comportamenti omissivi colposi, il tribunale era passato a valutare le responsabilità dei singoli imputati in relazione ai profili di colpa addebitati. In tale contesto dopo avere premesso un'analisi dei vari rapporti contrattuali in corso, aveva osservato che non poteva non rilevarsi come spesso nell'appalto, e ancor più nel subappalto, accanto ad un decentramento "virtuoso", come si è certi voleva essere quello effettuato dalla Fonderia alla S., si annidavano fughe da responsabilità, facili scorciatoie ed impunità, soprattutto in materia di obblighi di sicurezza. Per evitare che ciò accada, era necessario che tutti i soggetti coinvolti in tali dinamiche si adoperassero per la predisposizione di una tutela effettiva e non meramente formale del lavoratore. Ciò nel caso in esame non si era verificato.
Con riferimento specifico alla posizione del C. (legale rappresentante della S.), il Tribunale ricordava che a questi era stata addebitata la omessa presentazione del piano di valutazione dei rischi per quanto concerneva la attività svolta presso la Fonderia. Trattandosi di attività non delegabile tale contestazione era stata correttamente sollevata nei confronti del datore di lavoro. Inoltre :
- dai documenti agli atti si evince che effettivamente la "S." aveva omesso di valutare i rischi relativi alla attività di manutenzione che avrebbe dovuto svolgere presso la Fonderia e conseguentemente non aveva predisposto il relativo piano di Sicurezza. La circostanza che tali lavori fossero stati subappaltati non la esonerava da tale obbligo, tenuto conto peraltro che la stessa aveva impiegato un suo dipendente presso la Fonderia per tutto il corso dell'attività;
- la S. aveva omesso la verifica della idoneità tecnico professionale della R.S., limitandosi ad una mera indagine formale; se solo ci fosse stato un controllo effettivo si sarebbe accorta che la R.S. non disponeva della organizzazione, della tecnologia e mezzi necessari per effettuare i lavori di demolizione e rifacimento forni a lei subappaltati;
- la S., inoltre, nell'assegnare il subappalto alla R.S. non aveva effettuato nessuna verifica circa la qualità dell'attività svolta soprattutto in relazione all'aspetto sicurezza e prevenzione. Nonostante la committente operasse presso la Fonderia a stretto contatto con la appaltatrice, e dunque fosse perfettamente a conoscenza delle violazioni in materia infortunistica che si stavano perpetrando, aveva omesso di intervenire;
- era mancata del tutto l'attività di coordinamento e cooperazione.
Tale giudizio di responsabilità veniva confermato dalla Corte di Appello, la quale evidenziava che :
- contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di appello dal C., l'istruttoria aveva fatto emergere che A.P. (preposto dalla S.) il giorno dell'infortunio, impartiva ordini alla squadra della R.S. sull'esecuzione dei lavori, assumendone quanto meno di fatto la direzione dei lavori;
- pertanto l'effettiva incidenza della condotta dell'appaltatore S. nell'eziologia dell'evento era innegabile;
- l'omissione di valutazione dei rischi relativi alla attività che si stava svolgendo presso la Fonderia, l'assenza di ogni misura di sicurezza che aveva determinato l'infortunio mortale si era quindi concretizzato sotto le direttive di fatto del A.P. per la S.;
- nel caso concreto, la morte del lavoratore non era ricollegabile a un rischio interferenziale tra le varie attività dei dipendenti della Fonderia e la manutenzione straordinaria di demolizione e rifacimento affidata alla S., ma solo a rischio specifico dei lavori di demolizione e rifacimento del refrattario del forno. Pertanto la responsabilità del C. doveva essere confermata, attesa la patente violazione dell'obbligo gravante anche sulla S. di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione della pronuncia di condanna. Invero l'art. 26 d.lgs. richiamato a fondamento dell'accusa e disciplinante gli obblighi connessi ai contratti di appalto, esplicitamente escludeva dal suo perimetro di operatività i "rischi specifici" dell'attività di ciascuna impresa. Ne caso di specie la S. aveva subappaltato alla R.S. le prestazioni di montaggio, manutenzione ordinaria e straordinari^ riparazione di materiali refrattari, si che nessuna cooperazione doveva essere offerta; la quale se prestata, avrebbe integrato una inammissibile ingerenza nei compiti dell'appaltatore. Pertanto l'infortunio non era derivato da un rischio "interferenziale" delle aziende, ma dal malgoverno di un rischio proprio della R.S.. Né il recupero di una responsabilità dell'imputato poteva essere effettuato, per la presenza all'inizio del lavoro di A.P. dipendente S.. Questi, infatti, non aveva assunto il ruolo di capocantiere, ma aveva solo visionato lo stato di consumo del refrattario. Pertanto nessuna ingerenza il C. aveva fatto nei confronti dell'appaltatore, tramite il suo dipendente A.P.. Comunque, anche ad ipotizzare per mera tesi che il A.P. avesse effettivamente svolto un ruolo attivo nei lavori, non era dimostrato che si trattasse di una prassi consolidata e non di un mero episodico fatto.

Diritto


1. I motivi di ricorso sono infondati.
2. Va premesso le norme in materia di prevenzione infortuni delineano un quadro di sempre maggiore coinvolgimento del committente nelle responsabilità per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, con l'evidente scopo di evitare che il risparmio sui costi dell'opera, a beneficio sia del committente che dell'appaltatore, si "scarichi" sulla sicurezza, con una diminuzione dei presidi di tutela dei lavoratori.
In tale prospettiva, l'art. 26 del d.lgs. 81 del 2008, detta stringenti obblighi a carico del committente. In particolare, tra l'altro, questi deve :
- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi da svolgere;
- fornire a tali soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
In sostanza, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare "ex lege" di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali, quali i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, etc. (Cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37738 del 28/05/2013 Ud. (dep. 13/09/2013), Rv. 256635).
I giudici di merito, con coerente ed esaustiva motivazione, hanno evidenziato come il C.A. sia venuto meno a tali obblighi, sia nella scelta del subappaltatore, sia nel omettere qualsiasi specifica informazione e direttiva finalizzata ad evitare i rischi a cui erano esposti i lavoratori del subappaltatore nello svolgimento della loro attività.
La difesa dell'imputato ha contestato la sussistenza in capo al C.A. di una posizione di garanzia, evidenziando che la stessa gravava solo sul responsabile della R.S., anche perché l'evento verificato costituiva la concretizzazione di un rischio specifico dell'attività del suo subappaltatore.
Tali censure alla sentenza sono infondate.
Come già detto, in tema di prevenzione, il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini.
Nel caso che ci occupa, come evidenziato dal giudice di merito, i delicati lavori di rimozione del refrattario erano stati svolti senza specifiche direttive antinfortunistiche, facendo affidamento sulla mera esperienza dei lavoratori. Inoltre nessuna valutazione del rischio era stata effettuata, né era stata consacrata in specifici piani.
Ma vi è di più; come rilevato dal giudice di merito, il giorno dei fatti, nell'esecuzione della specifica attività di manutenzione del forno, era presente al lavoro anche un dipendente della S., A.P., che dava direttive sulle attività da svolgere.
Ne consegue che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa suprema corte, secondo cui in tema di infortuni sul lavoro, nel caso in cui i lavori siano stati affidati in appalto, risponde a garanzia della prevenzione infortunistica anche il committente il quale si ingerisca nell'organizzazione del lavoro, così partecipando all'obbligo di controllare la sicurezza del cantiere (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 46383 del 06/11/2007 Ud. (dep. 13/12/2007), Rv. 239338; conf. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 14407 del 07/12/2011 Ud. (dep. 16/04/2012), Rv. 253295; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38824 del 17/09/2008 Ud. (dep. 14/10/2008), Rv. 241063).
Né può dirsi, come sostenuto dalla difesa dell'imputato, che quest'ultimo in ordine ai lavori da svolgere non avesse una posizione di garanzia, in quanto il rischio infortuni concretizzatosi era proprio e specifico dell'appaltatore.
Vero è che questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1511 del 28/11/2013 Ud. (dep. 15/01/2014), Rv. 259086).
Nel caso di specie, però, come già esposto in narrativa, "Fonderia P.& L. S.p.A." aveva affidato in appalto alla "S.H.A. S.p.A." del C.A., la manutenzione dei forni rotativi (fornitura del materiale refrattario, interventi di manutenzione refrattaria, demolizione e ricostruzione). A sua volta la S. aveva subappaltato alla R.S. S.r.l. (per cui lavorava la vittima) le prestazioni di montaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione di materiali refrattari.
Si evince da ciò che l'attività di manutenzione dei forni, con rimozione e ricostruzione del refrattario, era il principale oggetto dell'attività dalla Fonderia appaltata alla S.. Che quest'ultima abbia poi subappaltato parte della attività alla R.S., non autorizza a ritenere che i rischi connessi alla manutenzione dei forni, fossero rischi specifici ed esclusivi del subappaltatore, tenuto conto che la S. era stata scelta dalla Fonderia, proprio per la riconosciuta capacità tecnica a svolgere tale tipo di attività.
Peraltro il committente non può invocare il concretizzarsi di un rischio specifico facente carico esclusivamente sull'appaltatore, quando, come nel caso di specie, egli è venuto meno agli obblighi di controllo delle specifiche competenze professionali del appaltatore.
Alla luce di quanto esposto, si impone il rigetto del ricorso.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9 dicembre 2014

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