Cassazione Penale, Sez. 4, 19 giugno 2015, n. 25919 - Rischio di caduta dall'alto e obbligatori dispositivi di trattenuta. Art. 2087 c.c.


 

Responsabilità del procuratore speciale in materia antinfortunistica per il decesso di un lavoratore caduto dall'alto.

La Corte afferma che i giudici di appello hanno rilevato che non era sostenibile la tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato secondo cui non vi sarebbero state misure fattibili atte ad evitare la possibilità che i lavoratori impegnati su una passerella quale quella indicata nel capo di imputazione precipitassero al suolo cadendo in uno degli ampi spazi vuoti destinati a ricevere le travette e quindi le pignatte per la successiva gettata del solaio.

Tale tesi infatti era in palese contrasto con le norme di legge (art.41 della Costituzione e art. 2087 del codice civile) che stabiliscono il valore assolutamente preminente assegnato alla vita e alla integrità fisica del lavoratore, la cui compromissione non può essere in alcun modo giustificata nell'espletamento dell'attività lavorativa da esigenze di ordine economico e produttivo.
Tanto premesso i giudici della Corte territoriale evidenziavano che, nella fattispecie che ci occupa, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, ben potevano essere adottate in quel cantiere e in quella fase del lavoro cautele idonee ad eliminare il rischio di caduta dall'alto. In particolare veniva spiegato con argomentazioni dettagliate e logiche che, nel caso non fosse stato possibile, come sostenuto dalla difesa dell'imputato e dal suo consulente, utilizzare dispositivi di protezione collettivi, era comunque doveroso il ricorso ai dispositivi di protezione individuali, quali le cinture di sicurezza da collegare a linee vita appositamente predisposte.


 

Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: MARINELLI FELICETTA Data Udienza: 09/04/2015



Fatto


Con sentenza del 14 febbraio 2010 il Tribunale di Bergamo condannava R.P. in ordine al reato di cui all'articolo 589 co.1 e 2 c.p. alla pena di anni due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
All'imputato, nella sua qualità di procuratore speciale in materia infortunistica della impresa Costruzioni M. S.p.A., era stato contestato di avere cagionato per colpa generica e specifica il decesso del lavoratore M.G. (dipendente della M. S.p.A.).
In particolare il predetto lavoratore si trovava sull'impiantito predisposto per la gettata della soletta in attesa di ricevere alcuni manufatti in cemento armato ivi trasportati dalla gru allorquando metteva un piede in fallo in uno dei tanti vuoti presenti tra le assi in legno e cadeva al suolo da un'altezza di quattro metri circa, decedendo sul colpo.
Avverso la sentenza emessa nel giudizio di primo grado il difensore dell'imputato proponeva appello.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 28 marzo 2014, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riconosciuta la circostanza attenuante di cui ali'art.62 n.6 c.p. equivalente alla contestata aggravante, riduceva la pena inflitta all'appellante R.P.  ad anni uno e mesi tre di reclusione e confermava nel resto.
Avverso la sopra indicata sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento e censurandola per i seguenti motivi:
1) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità ex art.606 lett.c) c.p.p. e/o mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art.606 comma 1 lett.e) c.p.p..
Osservava la difesa che la Corte territoriale, dopo avere ritenuto che non fosse necessaria nessuna rinnovazione istruttoria e che, se davvero nessuna cautela potesse essere adottata nel cantiere di cui è processo il lavoro stesso sarebbe stato vietato, in linea con il disposto dell'art.41 della Costituzione, aveva peraltro affermato che, invece, nella fattispecie che ci occupa, le cautele sarebbero state certamente attuabili come dimostrato da "una semplice ricognizione sui siti internet dedicati alla sicurezza sui cantieri che rivela che il tema qui in discussione, già all'epoca dell'infortunio, era affrontato nelle pubblicazioni delle varie scuole edili... o dei servizi di prevenzione" .
Tanto premesso la difesa lamentava che la Corte territoriale avesse gravato il lettore dell'onere di una ricerca dai confini del tutto sfuggenti sui siti internet, così da avere riscontro delle cognizioni in materia antinfortunistica all'epoca dei fatti. In tal modo peraltro si sarebbe fatto riferimento ad un dato extraprocessuale, mai oggetto di contraddittorio e mai sottoposto ad alcun vaglio dibattimentale. Tale richiamo sarebbe ancora più inidoneo perché, sebbene le parti private avessero nominato propri consulenti tecnici, mai era stato prospettato nel corso del dibattimento di primo grado quanto invece era stato dato per provato dai giudici di appello sull'attuabilità delle misure di prevenzione. Secondo la difesa la Corte territoriale aveva ritenuto, grazie all'esito della ricerca su siti internet, che fossero attuabili sistemi di protezione individuale (cinture di sicurezza) o collettiva (reti od impalcati od appunto, il traliccio a bandiera), così considerando superate le risultanze istruttorie di segno contrario. La semplice visione delle fotografie in atti invece attesterebbe come nessuna rete potesse essere predisposta, stante la fittissima presenza di puntelli. L'affermazione della Corte territoriale, fondata su documenti genericamente rinvenibili sui siti internet, sarebbe dunque apodittica e sfornita di riscontro sulla concreta attuabilità dei rimedi antinfortunistici nel cantiere di cui è processo. Invece i giudici di appello avrebbero dovuto procedere a rinnovazione istruttoria con acquisizione delle pubblicazioni "reperite su internet" e sottoporle al vaglio dibattimentale nel contraddittorio delle parti o dei loro consulenti.

Diritto


I proposti motivi di ricorso non sono fondati.
Per quanto attiene al lamentato difetto di motivazione, si osserva (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Brescia hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità del R.P. in ordine al reato ascrittogli. In particolare hanno osservato che il tema del processo si incentra sulla organizzazione del lavoro e sulla predisposizione di adeguati presidi contro gli infortuni, perché è questa la questione che direttamente involge il ruolo e la responsabilità dell'imputato nella sua qualità di delegato alla sicurezza. A tal proposito i giudici di appello hanno rilevato che non era sostenibile la tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato secondo cui non vi sarebbero state misure fattibili atte ad evitare la possibilità che i lavoratori impegnati su una passerella quale quella indicata nel capo di imputazione precipitassero al suolo cadendo in uno degli ampi spazi vuoti destinati a ricevere le travette e quindi le pignatte per la successiva gettata del solaio. Tale tesi infatti era in palese contrasto con le norme di legge (art.41 della Costituzione e art. 2087 del codice civile) che stabiliscono il valore assolutamente preminente assegnato alla vita e alla integrità fisica del lavoratore, la cui compromissione non può essere in alcun modo giustificata nell'espletamento dell'attività lavorativa da esigenze di ordine economico e produttivo.
Tanto premesso i giudici della Corte territoriale evidenziavano che, nella fattispecie che ci occupa, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del R.P., ben potevano essere adottate in quel cantiere e in quella fase del lavoro cautele idonee ad eliminare il rischio di caduta dall'alto. In particolare veniva spiegato con argomentazioni dettagliate e logiche che, nel caso non fosse stato possibile, come sostenuto dalla difesa dell'imputato e dal suo consulente, utilizzare dispositivi di protezione collettivi, era comunque doveroso il ricorso ai dispositivi di protezione individuali, quali le cinture di sicurezza da collegare a linee vita appositamente predisposte. Tale sistema di protezione avrebbe sicuramente comportato un certo rallentamento del lavoro derivante dalla necessità per i lavoratori di riposizionare via via le cinture secondo il progredire delle operazioni. Tuttavia, osservavano i giudici di appello, tale inconveniente era assolutamente recessivo di fronte alla assoluta necessità di preservare l'incolumità dei lavoratori e di eliminare il rischio che altrimenti era insito in quelle lavorazioni in quota e in presenza di varchi aperti sul vuoto. I giudici di appello ritenevano pertanto provata la responsabilità del R.P. perché non aveva organizzato il cantiere dotandolo di dispositivi di trattenuta "che, resi obbligatori per i lavoratori, potessero eliminare il rischio che costoro, costretti a lavorare ad altezza di circa 3 metri, cadessero nel vuoto nel mentre camminavano "come funamboli"... sull'assito tra quei varchi spalancati sul nulla non ancora coperti".
Lamentava altresì la difesa che la Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità del R.P. sulla base di documenti genericamente rinvenibili sui siti internet e senza fornire alcun riscontro sulla concreta attuabilità dei rimedi antinfortunistici nel cantiere di cui è processo. Invece, secondo la difesa, i giudici di appello avrebbero dovuto procedere a rinnovazione istruttoria con acquisizione delle pubblicazioni "reperite su internet" e sottoporle al vaglio dibattimentale nel contraddittorio delle parti o dei loro consulenti.
Quanto sostenuto dalla difesa non è condivisibile, in quanto i giudici di appello non hanno basato la decisione sulla loro scienza privata. Essi infatti, allorquando hanno effettuato "una semplice ricognizione sui siti internet dedicati alla sicurezza dei cantieri", si sono limitati a verificare la disapplicazione colposa dell'articolo 2087 del codice civile che stabilisce che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
I testi di internet sono stati soltanto menzionati quale riprova delle regole di esperienza così largamente note da essere raccolte in quel contenitore informatico, mentre la trama del contraddittorio valutata dai giudici di merito è rimasta ben ancorata al capo di imputazione e al contrasto tra tesi dell'accusa e tesi sviluppate dalla stessa difesa.
Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9.04.2015