Cassazione Penale, Sez. 4, 13 luglio 2015, n. 29906 - Lavori in quota privi di protezione. Responsabilità di un committente


 

"La responsabilità dell'appaltatore non esclude, in caso di infortunio, la configurabilità della responsabilità anche del committente. Questi, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando i lavori si svolgano in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso in esame, in cui pacificamente i lavoratori stavano eseguendo lavori in quota senza alcuna protezione, né erano dotati di opere atte a scongiurare gli infortuni. Inoltre, il committente può essere chiamato a rispondere dell'infortunio qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile cosicché il committente medesimo sia in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini; mentre, in questa evenienza, ad escludere la responsabilità del committente, non sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza".


 

Presidente Romis – Relatore Ciampi

Fatto



1. La Corte d'Appello di Roma con la impugnata sentenza, emessa in data 27 giugno 2013, in riforma della sentenza dei Tribunale di Frosinone - sezione distaccata di Anagni - in data 19 luglio 2011, appellata da C.V. e P.M., nonché dalle parti civili costituite, ha ridotto la pena inflitta agli imputati ad anni uno di reclusione ciascuno, condannando ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A., in solido con C.V. al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 20.000,00 in favore di ciascuna di esse ed alla rifusione delle spese del doppio grado, in solido con gli imputati appellanti condannati per lo stesso titolo. Ha confermato nel resto la gravata sentenza. Per quel che rileva in questa sede il P. era stato tratto a giudizio per rispondere dei reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche in danno di C.P.B.
2. Avverso tale decisione ricorrono
2.1. P.M. lamentando violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen in relazione agli artt. 41 e 589 comma 2 cod. pen. e dell'art. 606 lett. a) cod. proc. pen. per manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione resa a sostegno della ratio decidendi
2.2. La ALLIANZ ASSICURAZIONI S.p.A. quale responsabile civile lamentando la inosservanza e violazione dell'art. 584 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. e l'assenza di motivazione in ordine alle statuizioni di condanna di essa responsabile civile.

Diritto



3. Va premesso in fatto che l'infortunio mortale occorso al lavoratore così è stato ricostruito nelle sentenze di merito: il giorno 29 luglio 2011 nel cantiere sito nel comune di Acuto in provincia di Frosinone, ove era già stato costruito un capannone in struttura metallica, si stava provvedendo alla copertura mobile della stessa mediante due grossi e pesanti teloni in PVC. Detti lavori erano stati commissionati dalla Autotrasporti P.M. s.n.c. (della quale l'odierno ricorrente era legale rappresentante all'epoca dei fatti) alla S. S.r.l., di cui era dipendente la vittima. Il C. stava nel frangente ed unitamente ad altri operai, lavorando ad un'altezza di sette otto metri da terra. Il telone per la copertura, prima di essere svolto veniva in tal modo a gravare sulla struttura metallica che, in ragione dei peso dei telone medesimo, aveva un cedimento strutturale che cagionava la caduta ed il conseguente decesso del C..
Le doglianze dei P. si incentrano sulla negazione della propria posizione di garanzia quale committente dei lavori e sulla pretesa condotta abnorme della vittima.
Su entrambi gli aspetti la gravata sentenza appare congruamente e logicamente motivata, nel pieno rispetto della giurisprudenza di questa Corte. Quanto al primo aspetto la sentenza impugnata ha posto in rilievo come l'istruttoria dibattimentale avesse consentito di accertare la costante presenza del P. nel cantiere, il suo costante apporto nella esecuzione dei lavori, la sua presenza in particolare al verificarso dell'incidente mortale concretizzatasi fra l'altro nell'aver dato disposizioni orali ai lavoratori per l'esecuzione dell'intervento. Osserva a riguardo la Corte: la responsabilità dell'appaltatore non esclude in caso di infortunio, la configurabilità della responsabilità anche del committente. Questi, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando i lavori si svolgano in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso in esame, in cui pacificamente i lavoratori stavano eseguendo lavori in quota senza alcuna protezione, né erano dotati di opere atte a scongiurare gli infortuni. Inoltre, il committente può essere chiamato a rispondere dell'infortunio qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile cosicché il committente medesimo sia in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini; mentre, in questa evenienza, ad escludere la responsabilità del committente, non sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza (v. Sezione 4, 18 aprile 2013, Dho, Rv. 256427; Sezione 4, 29 aprile 2008, n. 22622, Barzagli ed altro, non massimata sul punto). Deve, pertanto, affermarsi che, in caso di infortunio, è sempre stato ammesso che possano aversi "intrecci di responsabilità" coinvolgenti anche il committente (v. sul punto, Sezione 4, 17 gennaio 2008, n. 13917, Cigalotti ed i riferimenti in essa contenuti, Rv. 239590, 239591) come può desumersi dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, laddove si pongono gli specifici obblighi del datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori, all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Il datore di lavoro, in tal caso, è tra l'altro tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro. Può anzi ben dirsi che tali obblighi comportamentali determinano a carico del datore di lavoro una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratore dipendente dell'appaltatore e, a fortiori, del lavoratore autonomo operante nell'impresa (cfr. la citata sentenza Cigalotti). Si tratta, come si vede, di una normativa molto rigorosa, che dimostra con chiarezza l'intendimento di assicurare al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente "estensione" dei soggetti onerati della relativa "posizione di garanzia" nella materia prevenzionale allorquando l'omessa adozione delle misure antinfortunistiche prescritte risulti la conseguenza dei rilevato omesso coordinamento. La sentenza impugnata - come si è detto - ha applicato correttamente i suddetti principi e resta pertanto esente da censure. Parimenti infondato è anche il secondo profilo di gravame. La sentenza di merito appare infatti, congruamente motivata in relazione a tutti i profili di interesse, con corretta applicazione dei principi in tema di nesso di causalità. In particolare, a base dell'affermato giudizio di colpevolezza i giudici d'appello hanno escluso il comportamento abnorme della persona offesa.
Osserva a riguardo la Corte: è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità, che il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, per cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione dei lavoro (tra le altre, Sez. 4, n. 23292 dei 28/04/2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4, n.7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv. 243208; Sez. 4, n. 38877 dei 29/09/2005, Fani, Rv. 232421). Più recentemente questa Corte ha avuto modo di rilevare che in tema di infortuni sul lavoro, non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito dei ciclo produttivo (cfr. Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, Rv. 259313).
Il ricorso per cassazione proposto dal P. va, per le ragioni sin qui esposte, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nonché a rimborsare alle parti civili costituite le spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi € 4.500,00 oltre accessori come per legge.
Parimenti infondato si appalesa il primo motivo di ricorso proposto dal responsabile civile che lamenta la mancata comunicazione dell'appello proposto dalle parti così come imposto dall'art. 584 cod. proc. pen. Ed invero come precisato da questa Corte l'omessa notifica dell'atto di appello della pubblica accusa alla parte privata o viceversa non è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all'inammissibilità dei gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte dei soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale, se consentito (cfr. Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009, Rv. 245859)
Il ricorso della ALLIANZ ASSICURAZIONI è invece nel resto fondato, sussistendo il lamentato vizio di omessa motivazione in ordine alle eccezioni sollevate da quest'ultima che aveva richiesto l'estromissione dal giudizio ex art. 87 cod. proc. pen. sostenendo tra l'altro l'inesistenza di copetrtura assicurativa nel caso in esame, eccezioni su cui la Corte territoriale non si è assolutamente pronunciata.
4. Conseguentemente va annullata la sentenza impugnata nei confronti del Responsabile civile Allianz Assicurazioni S.p.A. in ordine alle relative statuizioni di condanna con rinvio per nuovo esame al riguardo al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va demandato anche il regolamento delle spese tra il Responsabile Civile e le parti civili per questo giudizio.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso di P.M. che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché a rimborsare alle parti civili costituite le spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi € 4.500,00 oltre accessori come per legge.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti del Responsabile civile Allianz Assicurazioni S.p.A. in ordine alle relative statuizioni di condanna e rinvia per nuovo esame al riguardo al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche il regolamento delle spese tra il Responsabile Civile e le parti civili per questo giudizio.