Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Decreto Presidente della Provincia 5 giugno 2015, n. 15
Modifiche del regolamento su macchine, impianti e apparecchi soggetti a verifiche periodiche
B.U.R. 16 giugno 2015, n. 24/I-II

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 455 del 14 aprile 2015

emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, sono così sostituiti:
"1. La dichiarazione di messa in esercizio dell’attrezzatura o dell’impianto, ove prescritta, è effettuata, per conto del datore di lavoro o del- l’utilizzatore, dal produttore, venditore, installatore, noleggiatore o concedente in uso all’atto della materiale consegna dell’attrezzatura o dell’impianto stesso.
2. Il datore di lavoro che intende mettere in esercizio l’attrezzatura o l’impianto in un momento successivo deve avvisare l’utilizzatore, il produttore, il venditore, l’installatore, il noleggiatore o il concedente in uso e provvedere direttamente alla dichiarazione di messa in esercizio dell’attrezzatura o dell’impianto.”
1. Il comma 4 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:
"4. In occasione della prima verifica periodica, il soggetto all’uopo incaricato, di seguito denominato verificatore, compila, ove prevista, la scheda tecnica di identificazione, che costituisce parte integrante della documentazione dell’attrezzatura o dell’impianto.”
2. Nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, dopo le parole “caratteristiche principali dell’attrezzatura” sono aggiunte le parole “o dell’impianto”.

Art. 2

1. Il comma 4 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:
“4. Per l’identificazione dell’attrezzatura, dell’impianto o dell’insieme di cui al comma 2, lettera a), e per la redazione del verbale di verifica deve essere utilizzata la modulistica all’uopo predisposta.”

Art. 3

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è aggiunta la seguente lettera d):
“d) da persone con il diploma di maestro artigiano elettrotecnico che abbiano acquisito nelle specifiche attività tecnico-professionali un’esperienza di almeno sette anni e che abbiano frequentato idonei corsi di formazione e aggiornamento professionale in relazione agli impianti che si intendono verificare. L’esperienza professionale e l’idoneità dei corsi sono accertate dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Lavoro.”
2. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:
“2. Le persone con il diploma di perito industriale e quelle di cui al comma 1, lettera c), non possono effettuare la verifica degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina o piattaforma guidata verticalmente.”
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è aggiunto il seguente comma 3:
“3. Le persone di cui al comma 1, lettera d), in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente regolamento, possono effettuare esclusivamente la verifica periodica e straordinaria degli impianti elettrici.”

Art. 4

1. L’alinea del comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituita:
"2. I verificatori di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:”
2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, sono aggiunte le seguenti parole:
"tale requisito non è richiesto per i verificatori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d);”
3. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituita:
"e) polizza assicurativa di responsabilità civile derivante dall’attività di verifica con massimale non inferiore a:
1) 5 milioni di euro all’anno e 3 milioni di euro per sinistro, per i verificatori di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c);
2) 1,55 milioni di euro, per i verificatori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), nonché per quelli di cui alle lettere b) e c) che verificano esclusivamente impianti elettrici;”

Art. 5

1. Il comma 3 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:
"3. La manutenzione dell'impianto elettrico va effettuata secondo le indicazioni dei costruttori dei componenti nonché in caso di usura e di modifiche. Le verifiche di sicurezza sono effettuate con la periodicità prestabilita.”

Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 giugno 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER

Tariffe di verifica per impianti elettrici