Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione generale dei rapporti di lavoro - DIV VII

Circolare 3 ottobre 2000, n. 68

Alle

OO.SS. dei datori di lavoro

 

OO.SS. dei lavoratori

 

Regioni-Assessorati alla Sanità

 

Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro

e, p.c.

.

Alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

Dipartimento della Funzione Pubblica

 

Dipartimento degli affari regionali

 

Al Ministero della Sanità


OGGETTO: Accesso al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al documento di valutazione dei rischi. Chiarimenti interpretativi.

A seguito dell’emanazione della circ. n. 40 del 16//00 in materia di "partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della sicurezza" sono sorti problemi interpretativi circa l’effettiva portata dell’onere di consegna del documento di valutazione del rischio al rappresentante dei lavoratori da parte del datore di lavoro.
A tal proposito si intende precisare che il "diritto di accesso" al documento di valutazione del rischio, previsto dall’art. 19, comma 5 della legge n. 626 del 1994 va in ogni caso assicurato, in via ordinaria, mediante la materiale consegna del documento.
Solo in via eccezionale, qualora obiettive esigenze di segretezza aziendale legata a ragioni di sicurezza o particolari oneri di riproduzione non rendano praticabile tale consegna, il datore di lavoro potrà assicurare altrimenti il diritto di accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza mediante forme e modalità che consentano comunque la messa a disposizione del documento di valutazione del rischio.
Appare infine utile ricordare che spetta comunque al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto che non consentano la materiale consegna del documento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Roma 3 ottobre 2000

Il sottosegretario di stato
On. Le Paolo Guerrini