Cassazione Penale, Sez. 3, 20 settembre 2016, n. 38820 - Ispezione nel cantiere edile e confusione di imprese e lavoratori


Presidente: SQUASSONI CLAUDIA Relatore: GRILLO RENATO Data Udienza: 15/09/2015

 

Fatto


1.1 Con sentenza del 7 marzo 2014 il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica dichiarava M.F., nella sua qualità di amministratore unico della M. I. s.p.a., colpevole di alcune violazioni alla normativa antinfortunistica (reato p. e p. dall'art. 90 comma 9 e dall'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 81/08 - fatti accertati in Bagnacavallo il 12 luglio 2011), condannandolo alla complessiva pena di € 2.000,00 di ammenda ed assolvendolo invece dalla imputazione di cui all'art. 37 comma 7 del medesimo D. Lgs. perché il fatto non sussiste.
1.2 Avverso la detta sentenza propone appello - poi convertito in ricorso con ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 21 aprile 2015 - l'imputato M.F. deducendo i seguenti motivi: in riferimento al capo b) della imputazione errata o mancata valutazione dell'elemento soggettivo del reato; in riferimento al capo c) della imputazione, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con specifico riferimento all'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 81/08.
 

Diritto


1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su una serie di censure in fatto che mirano ad offrire una ricostruzione della vicenda alternativa rispetto a quella operata dal giudice di merito e che in sede di legittimità è impossibile proporre essendo inibito a questa Corte Suprema il riesame del fatto e delle circostanze che lo caratterizzano.
2. E' regola invalsa in tema di ricorso per Cassazione quella secondo cui non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Ne consegue che sono inammissibili tutte quelle doglianze che "attaccano" la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 17.3.2015 n. 13809, O., Rv. 262965).
3. Così come è assolutamente costante l'orientamento di questa Corte secondo cui é inammissibile il ricorso per cassazione laddove i motivi a sostegno si limitino a lamentare attraverso formule stereotipate che ricalcano il testo dell'art. 606 cod. proc. pen. con riferimento all’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, sulla base di un generico rinvio ad esse, ma senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. Il ricorso infatti, per essere esaminabile in sede di legittimità deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (così sez. 3A 4.11.2014 n. 35964, B. e altri, Rv. 264879).
4. Premessi tali indefettibili principi, va ricordato in punto di fatto che la vicenda che vede protagonista l'odierno ricorrente M.F. nella qualità di amministratore delegato della M. I. s.p.a., trae origine da una ispezione da parte di personale del Servizio sanitario regionale in data 12 luglio 2011 nel cantiere edile in cui operavano alcuni lavoratori, due dei quali dipendenti della ditta EDIL S.: tutti questi lavoratori erano estranei e sconosciuti alla società M. I. s.p.a., la quale - secondo quanto è dato leggere nella sentenza impugnata - aveva inviato al Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna una comunicazione in riferimento alla ispezione di cui sopra nella quale segnalava di non avere autorizzato alcun subappalto con la ditta EDIL S. s.r.l.. Emergeva anche che da parte della M. s.p.a. non era stata effettuata alcuna verifica circa l'idoneità tecnico-professionale della ditta EDIL S. del tutto sconosciuta alla M. s.p.a. Sulla base del contratto di appalto intercorso tra detta società e la EDIL S. s.r.l. era emerso che il P.O.S. redatto da quest'ultima ditta era del tutto generico e risalente nel tempo senza la previsione di lavorazioni specifiche o di adozione di particolari attrezzature atte a tutelare la sicurezza dei lavoratori.
5. Tanto precisato, a fronte della articolata motivazione resa dal Tribunale in ordine alle inosservanze da parte della società M. s.p.a. e per essa del suo amministratore delegato odierno ricorrente, le censure sollevate dalla difesa oltre a risultare generiche in quanto contenenti riferimenti astratti alle normative del settore, ma senza alcuna specificazione in ordine ai compiti affidati alla M., risultano sostanzialmente contenere censure in fatto in quanto, attraverso l'esposizione di alcune circostanze fattuali e talvolta prospettando anche perplessità in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato (ricordandosi che in materia contravvenzionale è sufficiente la semplice colpa nel caso in esame facilmente ricavabile dall'approssimazione con la quale soggetti della M. s.p.a. avevano consentito l'accesso al cantiere per svolgervi attività lavorative ad operai di altra ditta il cui nominativo era solo simile alla EDIL S. società appaltatrice), propongono una ricostruzione degli avvenimenti diversa rispetto a quella assolutamente corretta e coerente con il materiale probatorio, peraltro, svolta dal Tribunale.
5.1 Tali considerazioni valgono soprattutto con riferimento al primo motivo di ricorso in cui si censura la decisione del Tribunale con riferimento alla responsabilità a carico della M. s.p.a. di avere consentito l'ingresso in cantiere di soggetti solo presuntivamente estranei ma dei quali non era stata verificata l'idoneità tecnico-professionale. Né può condividersi la tesi difensiva secondo la quale mancherebbe nel caso di specie non solo il dolo, ma anche la colpa attesa l'elevata diligenza della società committente anche in via preventiva, in aperto contrasto con quanto esposto in ricorso circa il contegno dimostrato dal responsabile del cantiere in occasione dell'accesso ad esso di lavoratori non appartenenti alla EDIL S.. 
6. Con riguardo, poi, al secondo motivo riguardante l'errata interpretazione dell'art. 93 comma 2° del D. Lgs. 81/08, le censure sono manifestamente infondate, oltre che, ancora una volta caratterizzate da genericità.
6.1 Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte ai cui criteri ermeneutici si è certamente uniformato il Tribunale e come ammesso sostanzialmente dalla difesa del ricorrente, "In tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori" (Sez. 3A 24.10.2013 n. 50996, Gema, Rv. 258299; conforme Sez. 4A 10.10.2013 n. 7954, Ventura e altro, Rv. 259274).
6.2 E, con riferimento al tema della predisposizione del P.O.S. ed alle relative verifiche esercitabili dal committente in caso di appalto a terzi la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente concorde nell'affermare che "In tema di infortuni sul lavoro, al committente ed al responsabile dei lavori è attribuita dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, sicché ai medesimi spetta pure accertate che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia" (Sez. 4A 12.2.2015 n. 14012, Zambelli, Rv. 263014; conforme Sez. 4A 28.5.2013 n. 37738, Gandolla ed altri, Rv. 256636). Il Tribunale si è uniformato ai detti criteri mentre da parte della difesa del ricorrente vengono solo richiamati in forma del tutto generica gli obblighi che incombono ai sensi dell'art. 93 comma 2° del menzionato D. Lgs. 81/08 sulla società committente in tema di predisposizione dei piani operativi di sicurezza, senza il minimo riferimento concreto alla vicenda processuale in esame.
7. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile: segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma - ritenuta congrua - di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa la ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
 

P.Q.M.
 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 settembre 2015