Cassazione Penale, Sez. 3, 06 dicembre 2016, n. 51905 - Mancanza di parapetto e ponteggio inidoneo. E' necessario "notiziare" effettivamente il contravventore della ammissione al pagamento della sanzione


 

 

Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 15/09/2016

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza in data 27/01/2016 del Tribunale di Castrovillari, L.G. fu condannato alla pena di 5.000,00 euro di ammenda siccome riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 146, 122 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, accertati in Cassano Ionio il 22/09/2011.
Nel dettaglio, l'imputato fu ritenuto responsabile di avere omesso, in qualità di titolare dell'omonima impresa edile (e, dunque, di "datore di lavoro"), durante l'esecuzione dei lavori di costruzione di un solaio posto al primo piano di un fabbricato adibito a civile abitazione, di proteggere le aperture dei muri prospicienti il vuoto mediante l'utilizzo di parapetti e tavole fermapiede, atti ad impedire la caduta di persone (capo a), di avere consentito che si utilizzasse un ponteggio non idoneo ad impedire la caduta di persone e cose (capo b), nonché di non aver ottemperato agli obblighi di vigilanza imposti dall'art. 92 del decreto n. 81/2008 al coordinatore per l'esecuzione dei lavori (capo c).
2. Avverso la predetta sentenza L.G. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con un unico motivo di censura, la inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) cod, proc. pen., in relazione alla mancata valutazione della carenza di prova circa la comunicazione all'Imputato dell'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa.
In sintesi, la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere non rilevante, diversamente da quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, che non si fosse proceduto a comunicare all'imputato, successivamente all'accertamento dell'adempimento delle prescrizioni impostegli in occasione del sopralluogo, l'avvenuta ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria dovuta per la definizione in sede amministrativa del procedimento a suo carico.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Giova preliminarmente ricordare che secondo quanto stabilito dall'art. 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (intitolato "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"), nel caso in cui l'organo di vigilanza abbia accertato la commissione di un reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, esso impartisce al contravventore, allo scopo di eliminare la contravvenzione, un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (comma 1); prescrizione con la quale l'organo può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro (comma 3).
Secondo quanto stabilito dall'art. 21, rubricato "verifica dell'adempimento", del d.lgs. n. 758 del 1994, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione (comma 1). E quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione accertata. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al Pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma (comma 2). Quando, invece, risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (comma 3).
Ai sensi del successivo art. 23, rubricato "sospensione del procedimento penale", il procedimento penale per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., fino al momento in cui il Pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
A mente dell'art. 24, rubricato "estinzione del reato", se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2, la contravvenzione si estingue e il Pubblico ministero richiede l'archiviazione della notitia criminis.
Tali disposizioni, continuano a trovare applicazione, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, giusta quanto disposto dall'art. 301 dello stesso decreto.
3. Tanto premesso in relazione alla cornice normativa di riferimento, deve ulteriormente osservarsi che allorché, come nel caso di specie, sia sostanzialmente dedotto, mediante il ricorso per cassazione, un error in procedendo, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 9/01/2013, dep. 21/02/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. Un., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092).
3.1. Orbene, secondo quanto è dato riscontrare dagli atti del fascicolo, a seguito dell'accertamento ispettivo eseguito da personale dell'A.S.P. di Cosenza in data 22/09/2011, al quale aveva presenziato lo stesso L.G., erano state impartite, con verbale n. 181, alcune prescrizioni volte ad eliminare le fonti di pericolo originate dalla condotta inosservante dell'imputato, ripristinando in azienda idonee condizioni di sicurezza.
Successivamente, in occasione di un ulteriore sopralluogo, i verbalizzanti avevano constatato, con verbale n. 233 del 19/10/2011, l'avvenuta ottemperanza delle suddette prescrizioni.
Quindi, con nota n. 0197978 del 25/10/2011, era stata determinata, nella misura di 2.100,00 euro, la sanzione pecuniaria che, entro il termine di 30 giorni, il contravventore avrebbe dovuto pagare al fine di potere accedere all'archiviazione del procedimento penale.
Nondimeno, l'ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria non era stata comunicata allo stesso L.G., secondo quanto ricavabile dalla copia, in atti, della relativa nota a firma del personale dell'A.S.P. di Cosenza, recante unicamente il timbro del protocollo in uscita dell'Azienda sanitaria provinciale calabrese ed il timbro in entrata della sola Procura della Repubblica di CastroviIlari (v. copia della comunicazione n. 0197978 in data 25/10/2011, in atti).
3.2. Orbene, secondo la ricordata procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, introdotta dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, il processo rimane sospeso fino al momento in cui pervenga al Pubblico ministero una delle comunicazioni prima ricordate, tra le quali vi è anche quella dell'avvenuto pagamento della somma una volta che il contravventore sia stato ammesso a provvedervi a mente del ricordato art. 21.
Ciò comporta, ovviamente, la necessità che il contravventore abbia avuto contezza del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla Pubblica amministrazione successivamente alla verifica della avvenuta eliminazione della violazione.
Sul punto, deve osservarsi che se per un verso la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale conoscenza non debba necessariamente conseguire alla formale notifica del predetto verbale, per altro verso essa ritiene comunque necessario che si faccia ricorso a una modalità idonea a raggiungere il risultato di "notiziare" effettivamente il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine (Sez. 3, n. 5892 del 24/06/2014, dep. 10/02/2015, Giordano, Rv. 264062; Sez. 3, n. 43839 del 24/10/2007, dep. 26/11/2007, Paiano, Rv. 238271; Sez. 3, n. 38680 in data 8/07/2004, dep. 01/10/2004, Coscia, Rv. 229628).
Inoltre, configurando il preventivo esperimento della procedura amministrativa di estinzione dell'illecito, secondo la consolidata opinione giurisprudenziale, una condizione di procedibilità dell'azione, il giudice, prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni stabilite dal d.lgs. n. 81 del 2008, deve accertare, d'ufficio, che si siano regolarmente svolti tutti i vari passaggi della procedura stessa (Sez. 3, n. 43825 del 4/10/2007, dep. 26/11/2007, Di Santo, Rv. 238260), dovendo, in caso contrario, pronunciare sentenza di annullamento della pronuncia di condanna (così Sez. 3, n. 13340 del 1/10/1998, dep. 18/12/1998, Curaba G., Rv. 212484).
Nel caso di specie, come già osservato, il Tribunale calabrese ha erroneamente ritenuto "all'evidenza irrilevante" la circostanza che non risultasse la conoscenza, da parte dell'imputato, della avvenuta ammissione al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni. E, pertanto, non essendo stato completato l'iter amministrativo concretante la condizione di procedibilità dell'azione penale, la sentenza impugnata deve essere cassata (Sez. 3, n. 43825 del 4/10/2007, dep. 26/11/2007, Di Santo, Rv. 238260).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per il nuovo esame, al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione.
 

 

P.Q.M.

 


annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Castrovillari.
Così deciso in Roma, il 15/09/2016