Cassazione Penale, Sez. 4, 28 aprile 2017, n. 20332 - Infortunio con una pressa in fase di spegnimento. Concorso di colpa della vittima ma niente abnormità di comportamento


 

 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 27/01/2017

 

Fatto

 

1. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza dell'11 settembre 2015, riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo riducendo la pena inflitta a S.D., quale legale rappresentante della A.P.D. srl, a mesi uno e giorni venti di reclusione per il reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, cod pen commesso in danno della dipendente S.M.. Quest'ultima, addetta allo stampaggio dei tubi di plastica utilizzando un apposito macchinario del tipo "pressa a iniezione a vite punzonante", in fase di spegnimento del macchinario - fase che prevedeva l'espulsione dei pezzi di plastica dal macchinario - avvedutasi che un pezzetto di plastica era rimasto sotto l'iniettore, allungava la mano destra per asportare il pezzo di plastica e, a seguito del movimento dell'iniettore, veniva colpita e rimaneva imprigionata nel marchingegno della macchina, procurandosi la frattura del secondo e terzo dito della mano destra, ferite dorsali al polso e apice secondo dito (lesione dalla quale era derivata una malattia della durata di gg 317).
2. La Corte d'Appello riteneva configurabile la colpa consistita nella omessa adozione di misure di sicurezza e, in particolare, nella mancata apposizione di un griglia di protezione alle parti mobili del macchinario. Specificava la Corte, disattendendo i motivi di gravame, che non sussisteva alcuna ipotesi di comportamento abnorme della lavoratrice, rientrando l'azione posta in essere da quest'ultima nell'ambito delle mansioni espletate, pur se al di fuori della procedura corretta, e che l'apposizione delle griglie di protezione avrebbe impedito alla S.M. l'accesso alle parti mobili del macchinario, anche se poteva configurarsi un pur lieve concorso di colpa della lavoratrice. Si precisava poi, a confutazione dell'assunto per cui le griglie avrebbero protetto il lavoratore da una condotta istintiva, ma non dalla decisione consapevole di rimuovere i pezzi di plastica con la macchina in movimento, che il comportamento della S.M. era una stata reazione istantanea alla difficoltà insorta nella fase di spegnimento. La Corte riformava poi le statuizioni civili del primo giudice, aumentando la provvisionale in favore dell'INAIL in ragione delle ulteriori prestazioni erogate e riduceva la somma, sempre liquidata a titolo di provvisionale per danno morale, a favore della lavoratrice, fissandola in €.20.000 anziché €.50.000 precedentemente determinate.
3. Ricorre per Cassazione S.D. a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione per travisamento della prova, per avere la Corte disatteso le risultanze delle dichiarazioni della parte offesa, dalle quali emergeva la piena consapevolezza e volontarietà del gesto, e quindi l'abnormità della condotta. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge per avere la Corte d'Appello ritenuto non configurabile l'attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa. Con il terzo motivo, lamenta il ricorrente l'erroneità della determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere calcolata in giorni 40, e non in giorni 50, in virtù della diminuente del rito. Con il quarto motivo si duole della mancata commutazione della pena detentiva in pena pecuniaria, per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte aveva, al riguardo, utilizzato una mera clausola di stile, ritenendo la pena pecuniaria non adeguata alla gravità del fatto, senza alcuna valorizzazione dei criteri di cui all'art.133 cod pen. Con il quinto motivo, il ricorrente prospetta violazione di legge, per avere la Corte territoriale disposto, in assenza di specifica richiesta e dei relativi presupposti, la rinnovazione della istruttoria dibattimentale acquisendo, su richiesta dell'Inail, la produzione documentale relativa all'aggiornamento delle somme erogate dall'Istituto. Infine, con il sesto motivo, prospetta il ricorrente violazione di legge per avere la Corte d'appello ritenuto che il divieto di reformatio in peius riguardasse solo le pene e non le statuizioni civili, così illegittimamente disponendo l'aumento della somma liquidate a titolo di provvisionale a favore dell'INAIL.
4. Ricorre la parte civile ex art.576 cod proc pen, censurando i capi della sentenza relativi alle statuizioni civili lamentando: 1) violazione a falsa applicazione della legge penale per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto configurabile un concorso di colpa della lavoratrice, dal momento che l'infortunio si era verificato a causa della mancata osservanza della normativa antinfortunistica (art. 71 d.Lgs 81/2008), e, in particolare, dalla mancata apposizione dello schermo di protezione che, ove correttamente posizionato, avrebbe escluso il verificarsi dell'evento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale aveva ridotto sensibilmente l'importo liquidato come provvisionale. Detta riduzione era ricollegabile al riconosciuto concorso di colpa e, come tale, doveva considerarsi erronea, restando invece valida la liquidazione operata dal primo giudice.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2. L'imputato denuncia travisamento della prova per essere emersa, dalle dichiarazioni della parte offesa, la piena volontarietà della condotta posta in essere. Secondo il ricorrente l'accertamento della piena volontarietà dell'atto, lucidamente pianificato, avrebbe escluso la responsabilità del datore, consentendo di ritenere abnorme il comportamento del dipendente. Orbene, premesso che non risulta impugnata la statuizione concernente l'accertata violazione della normativa antinfortunistica da parte dell'imputato, la Corte territoriale ha escluso il comportamento abnorme della S.M., idoneo ad interrompere il nesso causale, ritenendo che la lavoratrice non avesse posto in essere alcuna condotta esulante dalle proprie incombenze. Così decidendo, la Corte ha fatto corretta applicazione del principio ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile (cfr. ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 47146 del 29/09/2005, Rv. 233186; Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Rv. 250710 Sez. 4 n. 36227 del 26/03/2014, Rv. 259767). Pertanto, è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, Rv. 259313 ). Nel caso in esame, è indubbio che la S.M. stesse svolgendo mansioni rientranti nelle sue ordinarie incombenze di addetta alla macchina per lo stampaggio dei tubi di plastica, poiché l'infortunio si era verificato durante la fase di spegnimento del macchinario al termine della lavorazione.
2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto non applicabile l'attenuante di cui all'art. 62, n.5, cod pen, è infondato. Detta attenuante, richiedendo la sussistenza del fatto doloso della persona offesa, rinvia, per la nozione del dolo, al precedente art. 43 cod pen e quindi presuppone che la persona offesa preveda e voglia l'evento dannoso come conseguenza della propria cooperazione attiva o passiva al fatto delittuoso dell'agente (Sez. 1, n. 29938 del 14/07/2010,Rv. 248021). Difatti, è stato anche specificato che la circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa ricorre quando la condotta di quest'ultima non solo si inserisce nella serie casuale di produzione dell'evento, ma si collega sul piano della causalità psicologica a quella del soggetto attivo, nel senso della necessità che la persona offesa abbia voluto lo stesso evento avuto di mira dal soggetto attivo (Sez. 1, ri. 13764 del 11/03/2008) : nel caso in esame, si è del tutto al di fuori dal fatto doloso; si tratta invero di un fatto di natura colposa per definizione non voluto dall'agente, che certamente non aveva inteso e programmato di procurarsi le gravi lesioni subite.
3. Sono parimenti infondati i motivi con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al disposto aumento della provvisionale liquidata in favore dell'Inail, parte civile non appellante, per di più in base alla acquisizione di nuova documentazione in difetto di richiesta espressa in appositi motivi di gravame. Sui punti evidenziati, le Sezioni Unite hanno di recente chiarito che non viola il principio devolutivo né il divieto di "reformado in peius" la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante ( Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016 Rv. 268179). Potendosi affermare in astratto la modificabilità, in senso peggiorativo, delle somme liquidate a titolo di provvisionale anche in assenza di impugnazione della parte civile, va esaminata la doglianza in base alla quale la richiesta di rinnovazione del dibattimento deve comunque essere presentata dall'appellante dell'atto di gravame o nei motivi aggiunti. In ordine alla suddetta questione, questa Corte ha già affermato che è legittima la decisione con cui il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., su richiesta della parte non appellante, in quanto trattandosi di nuove prove sopravvenute o scoperte successivamente al giudizio di primo grado, alla richiesta di rinnovazione è legittimata ciascuna delle parti, ivi compresa quella non appellante, la quale può avere interesse, attraverso l'espletamento della prova, a rafforzare la validità della precedente pronuncia favorevole, sempre che non si tratti di prova vietata dalla legge o manifestamente superflua o irrilevante (Sez. 5, n. 41306 del 15/10/2008 Rv. 24160). Nel caso in esame, l'Inail ha prodotto documentazione sopravvenuta alla pronuncia di primo grado, attestante ulteriori erogazioni alla parte offesa posteriori alla sentenza del tribunale: di conseguenza,in applicazione del surrichiamato principio, non è configurabile la prospettata violazione dell'art. 603 cod proc pen.
4. E' altresì infondato il motivo con il quale il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che ai fini della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria il giudice ricorre ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.; tuttavia, ciò non implica che egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione e l'inadeguatezza della pena alla gravità del fatto ed alla personalità dell’imputato (cfr Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Rv. 247853 Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Rv. 249717, Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. 256725). Nella specie, la Corte territoriale ha fatto ricorso ad una motivazione pienamente congrua ed ossequiosa dei principi sopra esposti, affermando che la pena così convertita non sarebbe stata proporzionata alla gravità del fatto e, in concreto, alla gravità delle lesioni subite dalla persona offesa. 
4. Va invece accolto il motivo in ordine alla determinazione della pena che può essere ricalcolata da questa Corte - non comportando detto giudizio alcuna valutazione di merito - in mesi uno e giorni dieci con la diminuente del rito. Si riscontra invero l'errore di calcolo rilevato dal ricorrente, posto che la Corte d'Appello era partita dalla pena base di mesi due che, ridotta di un terzo, risulta pari a mesi uno e giorni 10 ( e non 20) di reclusione.
5. I motivi di ricorso proposti dalla parte civile sono infondati.
6. La pronuncia impugnata si presenta invero del tutto immune dai vizi logici prospettati. La Corte territoriale ha ricostruito la dinamica dell'infortunio sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, la quale aveva affermato che, in fase di spegnimento della macchina per lo stampaggio, stava attendendo che avvenisse l'estrusione dei pezzi di plastica per procedere allo spegnimento dell'iniettore e dare il comando di arresto: accortasi che un pezzo era fuoriuscito da sotto la macchina, aveva cercato di toglierlo con la mano. E' dunque evidente che, così operando, la parte offesa non aveva eseguito correttamente la procedura di arresto del macchinario: è pertanto esatta la valutazione della Corte territoriale, secondo cui è certamente apprezzabile un concorso colposo della dipendente nella determinazione dell' infortunio, sussistendo un comportamento obiettivamente negligente e imprudente della S.M., che non avrebbe dovuto introdurre la mano nel macchinario senza attenderne il definitivo spegnimento. Né è corretta la prospettazione della ricorrente, secondo cui, in assenza di condotta abnorme della lavoratrice, non sarebbe ipotizzabile un concorso di colpa: la condotta abnorme, invero, inerisce al piano della causalità, costituendo fatto da solo sufficiente alla verificazione dell'evento. Altro invece è il concorso colposo della persona offesa, operante sul piano soggettivo e riconducibile alla violazione, da parte di quest'ultima, delle regole di cautela imposte nello svolgimento della propria attività, quale quella (per la S.M.) di attendere lo spegnimento del macchinario prima di introdurvi la mano. E' dunque conseguentemente infondato anche il motivo proposto dalla parte civile ricorrente relativo alla riduzione della condanna provvisionale, esattamente e proporzionalmente disposta dalla Corte territoriale in considerazione del ritenuto concorso colposo della persona offesa.
7. Il ricorso della parte civile va dunque respinto. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.
 

 

Rettifica la pena irrogata a S.D. in mesi uno e giorni dieci di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto.
Rigetta altresì il ricorso della parte civile S.M. Simona che condanna al pagamento delle spese processuali.