Cassazione Penale, Sez. 7, 12 maggio 2017, n. 23690 - Carenza di formazione sull'uso del macchinario: la grave imprudenza del lavoratore non elide la colpa del datore di lavoro


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 22/03/2017

 

 

 

FattoDiritto

 


O.V.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Imperia in relazione al reato di cui all'art.590 cod. pen. con violazione di norme in materia di infortuni sul lavoro commesso in Pieve di Teco il 13 novembre 2008.
L’esponente deduce violazione di legge per erronea valutazione dei presupposti di cui agli artt.15, comma 1, 37, comma 5, 70 e 71 d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 2087 cod. civ. nonché difetto di motivazione sul punto, ritenendo che la Corte territoriale non abbia tenuto in debito conto le deposizioni dei testi, dalle quali era emerso che il datore di lavoro avesse idoneamente formato ed informato il personale, ed abbia ignorato la prova documentale costituita dai turni di servizio; con un secondo motivo deduce violazione di legge in riferimento all'erronea valutazione dei presupposti di cui agli artt. 20 d. lgs. n.81/2008 e 2104 cod. civ. nonché vizio di motivazione sul punto, ritenendo che i giudici di merito non abbiano adeguatamente valutato la condotta del lavoratore, che ha sottovalutato ed accettato il rischio di compiere un'operazione che avrebbe richiesto pochi secondi tralasciando la corretta procedura, che era più lunga ed elaborata; con un terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'erronea valutazione dei presupposti di cui agli artt.15, comma 1, e 71, comma 4 lett.a), n.1/2/3 d.lgs. n.81/2008 e 2087 cod. civ. nonché vizio di motivazione sul punto, ritenendo che la Corte territoriale abbia sottovalutato la circostanza che il macchinario al quale il lavoratore era addetto fosse dotato di idonei presidi antinfortunistici e che il sistema di azionamento fosse estremamente semplice, elementare ed intuitivo e non abbia correttamente valutato la deposizione del lavoratore che aveva azionato con colpevole ritardo il dispositivo di emergenza né la circostanza che il libretto d'uso fosse in prossimità del macchinario.
Il ricorso è inammissibile.
Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.
Il Tribunale aveva argomentato con dovizia di particolari le ragioni per le quali la testimonianza del lavoratore infortunato, non costituitosi parte civile, fosse pienamente attendibile ed avesse evidenziato una grave carenza di formazione/addestramento sull'uso del macchinario, senza trascurare la grave imprudenza del lavoratore ma ritenendo che tale imprudenza non elidesse la colpa dell'imputato. La prova documentale è stata esaminata e ritenuta irrilevante in considerazione del fatto che le operazioni di lavaggio si effettuavano al termine della giornata e che i turni di lavoro documentati non concernevano l'ultimo turno.
La Corte di Appello, dopo avere riportato in dettaglio le doglianze dell'appellante, ha escluso che la condotta del lavoratore potesse qualificarsi come abnorme, ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa in merito all'assenza di istruzioni per l'avvio del macchinario in funzione di lavaggio e sottolineando che l'evento occorso fosse inscrivibile nel rischio tipico di quel macchinario, peraltro modificato con una barra di sicurezza anti-intrusione dopo l'infortunio. Risulta altresì ampiamente spiegato (pag.9) il motivo per cui il libretto d'uso non potesse ritenersi a disposizione dei lavoratori.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 marzo 2017