Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
 

di concerto con il


Ministero della Salute
Direzione Generale della prevenzione sanitaria
 

e il


Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

D.D. n. 35 / 2017
 

I DIRETTORI GENERALI

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell’11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo";
VISTO il decreto dei Direttori Generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 21 maggio 2012 contenente il primo elenco dei soggetti abilitati alla effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'Allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ai sensi del punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011;
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 30 luglio 2012, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, contenente il secondo elenco dei soggetti abilitati alla effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’Allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ai sensi del punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011;
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni Industriali n. 11 del 21 febbraio 2017, di Istituzione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui al D.I. 11.4.2011, di seguito Commissione di cui al D.I. 11.4.2011;
TENUTO CONTO di quanto richiamato al punto 4.1 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che “L’iscrizione nell’elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell’esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3.”.
VISTE le istanze di rinnovo presentate dai soggetti già in possesso di abilitazione in virtù dei decreti direttoriali adottati rispettivamente in data 21 maggio e 30 luglio 2012, già richiamati in precedenza;
VISTA la circolare n. 11 del 17 maggio 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, con la quale sono state fornite “Indicazioni per il rinnovo quinquennale nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.
RITENUTA l’opportunità di garantire la continuità operativa dei soggetti abilitati che abbiano già presentato istanza di rinnovo, per il tempo occorrente all’esame della documentazione di rinnovo da parte della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011;
ACQUISITO il parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 espresso nella seduta del 3 maggio 2017, con il quale la medesima Commissione ha condiviso l’opportunità di adottare un apposito provvedimento finalizzato a consentire, in via temporanea, la continuità operativa ai soggetti abilitati a svolgere le loro funzioni che abbiano già presentato istanza di rinnovo e le cui abilitazioni siano in scadenza al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017;
 

DECRETANO

Art. 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l’iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017, è provvisoriamente rinnovata per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'Integrale rispetto delle previsioni normative contenute nel D.I. 11 aprile 2011.
3. Fermo restando il limite massimo di centoventi giorni, il rinnovo provvisorio di cui al presente decreto produce i suoi effetti fino all’adozione del provvedimento relativo all’istanza di rinnovo previsto dall’Allegato III al D.I. 11 aprile 2011.
4. Il periodo di validità del rinnovo iscrizione dei soggetti abilitati di cui al punto 4.1 dell’Allegato III al D.I. 11 aprile 2011 decorrerà dalla data di scadenza dell’iscrizione inizialmente concessa con i richiamati decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012.
Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Roma, 17 maggio 2017
 

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
Il Direttore Generale
Romolo de Camillis
Direzione Generale della prevenzione

Il Direttore Generale
Raniero Guerra
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Il Direttore Generale
Mario Fiorentino