Cassazione Penale, Sez. 3, 28 luglio 2017, n. 37801 - Infortunio mortale durante le operazioni di imbarco di un automezzo in una motonave. Responsabilità del proprietario del semirimorchio


 

Presidente: CAVALLO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 07/03/2017

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza in data 27.7.2009, il Giudice dell'udienza preliminare di Ravenna ha condannato I.M., riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 6, c.p. e 62bis c.p., alla pena di anni 1 di reclusione, giorni 20 di arresto ed € 300,00 di ammenda, pena sospesa, per il reato di cui al capo a), art. 40 cpv e 589 c.p., perché, in qualità di proprietario del semirimorchio Acerbi ed esercente l'attività di autotrasportatore, nell'ambito delle operazioni di imbarco e stivaggio degli automezzi a bordo della motonave "Espresso Catania", attraccata presso la banchina "Trattaroli" del porto di Ravenna, aveva concorso a causare la morte di V.L., apprendista al suo primo giorno di lavoro, con condotta colposa dovuta, oltre alla generica imperizia e negligenza nell'organizzazione delle fasi lavorative, anche all'inosservanza di specifiche norme di legge poste a tutela dei lavoratori, per il reato di cui al capo b), art. 168 e 389 d.P.R. 547/55 perché non aveva denunciato, in occasione dell'imbarco del mezzo sulla Motonave Espresso Catania, il reale peso trasportato dal semirimorchio risultato imbarcato con carico di materiale per l'edilizia avente portata di kg 50.160, superiore del 67,2% al carico denunciato, pari a kg 30.000, e superiore del 38,9% alla portata massima consentita dal documento di circolazione, sovraccarico risultato tra le concause della dinamica dell'infortunio, e per il reato di cui al capo c), art. 374 e 389 d.P.R. 547/55, perché aveva permesso l'utilizzo per l'imbarco del suddetto semirimorchio che non era risultato appropriato alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di arresto atteso che l'attuatore di frenata -ruota posteriore sinistra- era risultato rotto e la pressione dell'aria nel serbatoio ausiliario insufficiente ed inidonea a fornire un'azione frenante efficace/ inefficienza del sistema frenante risultata tra le concause della dinamica dell'Infortunio, in Ravenna l'1.9.2006.
1.2. In estrema sintesi, secondo la ricostruzione degli Inquirenti, il conducente del trattore Sisu, nell'effettuare l'operazione di stivaggio, aveva perso il controllo del veicolo cui era attaccato il semirimorchio di proprietà di I.M., per la ritenuta inefficacia del sistema frenante dello stesso semirimorchio, per l'obsolescenza del trattore, per l'eccessiva pendenza e per le scarse condizioni di manutenzione della rampa di accesso alla stiva. Il veicolo era sceso, senza controllo, dalla rampa e, all'interno della stiva inferiore, dopo aver urtato contro un altro mezzo già parcheggiato, aveva colpito l'apprendista V.L. che era deceduto sul colpo. Durante il processo di primo grado innanzi al Giudice dell'udienza preliminare di Ravenna, il teste A.B. in data 21.2.2007; a) aveva dichiarato che, imbarcato il giorno del sinistro sulla motonave Tirrenia in qualità di nostromo, era intervenuto subito dopo la collisione tra il semirimorchio ed il V.L. nella stiva ed aveva accertato che i fili del sistema frenante della motrice erano scollegati dall'impianto frenante del semirimorchio; b) aveva ritenuto fondate e credibili le dichiarazioni del coimputato C., il quale aveva affermato, in sede di sommarie informazioni testimoniali, che aveva provveduto ad effettuare il collegamento dei due sistemi frenanti, nonché di M.M., capo officina della Intempo, il quale, intervenuto sul luogo del sinistro alle ore 18,30, ovvero circa 3 ore e mezzo dopo l'incidente, aveva verificato che i circuiti frenanti del rimorchio e del trattore erano collegati; c) aveva dichiarato che, in altre circostanze, nelle fasi di imbarco e sbarco, aveva potuto constatare che i fili non venivano sempre collegati.
Il consulente del Pubblico Ministero, ing. MA.MA., aveva formulato due diverse ipotesi causali: a) che i circuiti pneumatici dei freni del trattore e del rimorchio non fossero stati collegati, b) che la pressione dell'aria nei circuiti frenanti del veicolo trattore-rimorchio fosse stata insufficiente, esprimendo una preferenza per la seconda ipotesi solo perchè la prima avrebbe comportato una dolosa, ma sapiente e lucida modifica dello stato dei luoghi, prima dell'arrivo della PG.
1.3. Secondo il consulente di alcuni imputati, ing. S.C., il trattore Sisu, da solo, poteva frenare in discesa anche con un semirimorchio con il sovrappeso registrato.
Secondo l'ing. MA.MA., invece, il trattore, da solo, ovvero senza il collegamento con il sistema frenante del rimorchio, non era nelle condizioni di trattenere il rimorchio stesso anche se questo avesse avuto un carico pari alla portata massima nominale o in assenza di sovraccarico.
2. Con sentenza in data 9.10.2012, la Corte d'Appello di Bologna, per quanto qui di interesse, ha confermato la responsabilità dell’imputato per l'omicidio colposo di V.L. con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro ed ha dichiarato di non doversi procedere per i reati contestati ai capi b) e c), perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena di anni 1 di reclusione.
Con sentenza in data 27.3.2014, n. 21556, questa Corte, Sezione 4, ha, invece, annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo esame sulla base dei seguenti motivi: a) a fronte di motivi di appello ampi ed argomentati e di apprezzamenti tecnici difformi e acquisizioni testimoniali non coerenti, la sentenza impugnata aveva reso una sintetica valutazione che non rendeva conto dei dubbi prospettati; b) a carico dell'imputato erano stati valorizzati elementi di colpa per l'eccesso di carico ed il cattivo funzionamento dell'impianto frenante, ma l'accertamento non aveva sciolto per nulla i dubbi sulla dinamica del sinistro e sulle informazioni tecnico-scientifiche pertinenti, idonee a spiegare in modo chiaro e persuasivo, le cause dell'incidente; la Corte d'Appello non aveva spiegato per quale ragione non era stata ponderata e spiegata la precisa deposizione del teste A.B., intervenuto subito dopo l'incidente, che aveva riferito che i cavi di collegamento degli impianti frenanti dei due veicoli non erano collegati né aveva spiegato quali erano stati gli effetti sul funzionamento del convoglio di tale mancato collegamento; il dubbio inoltre era stato amplificato dalla sentenza di primo grado che, mentre aveva confermato il cattivo funzionamento dei freni del rimorchio, aveva dato atto dell'ottima funzionalità di quelli del trattore; la suddetta sentenza aveva ritenuto non raggiunta la prova certa del nesso di causalità tra il sovraccarico del rimorchio e l'evento, in contrasto con quanto opinato dalla Corte territoriale, e non aveva spiegato in modo comprensibile, sulla base di supporti tecnici appropriati, perché, in caso di collegamento tra i due impianti frenanti, il cattivo funzionamento dell'uno interferisse drammaticamente sul funzionamento dell'altro di cui era stata dimostrata la piena efficienza; c) in sintesi, le pronunzie di merito, tra loro parzialmente divergenti, non avevano risposto alle censure, non avevano spiegato persuasivamente i fatti, non avevano accertato se i due impianti frenanti fossero connessi o meno, né avevano spiegato quali riflessi tali differenti situazioni avessero avuto sull'efficienza della complessiva frenata del convoglio, ma la risposta a tali questioni era con tutta evidenza necessaria per ravvisare e sceverare eventuali responsabilità.
Con sentenza in data 5.2.2016 la Corte d'Appello di Bologna, decidendo sul rinvio della Cassazione, per quanto qui di interesse, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Ravenna con riferimento alla posizione di I.M..
3. Con un unico motivo di ricorso, l'imputato deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per un grave errore di valutazione delle carte processuali, e precisamente della consulenza dell'ing. MA.MA. e delle dichiarazioni da questi rese in sede di giudizio celebrato con il rito abbreviato condizionato in primo grado, giacché l'ing. MA.MA. non aveva affatto dichiarato che, senza sovraccarico, i freni del solo trattore avevano impedito la discesa dell'intero convoglio lungo la rampa, ma aveva scritto che, qualora il rimorchio avesse trasportato un carico pari alla sua portata massima (kg. 36.000), il solo trattore non sarebbe stato in grado di condurlo in retromarcia nella sottostante stiva percorrendo la rampa in sicurezza in tutte le condizioni di aderenza ruota-rampa. Tale circostanza era stata ribadita anche in sede di esame testimoniale. Dunque egli non aveva dichiarato che, senza sovraccarico, i freni del solo trattore avrebbero impedito la discesa del convoglio, ma che, anche senza sovraccarico, il solo trattore non sarebbe stato in grado di impedire la discesa del convoglio. Sotto questo profilo, le conclusioni dell'ing. MA.MA. divergevano diametralmente da quelle dell'ing. C. che, al contrario, aveva sostenuto la tesi, anch'essa mal interpretata, secondo cui, anche con il sovraccarico registrato sul semirimorchio, il trattore Sisu, senza il collegamento dei due impianti frenanti, sarebbe stato nelle condizioni di impedire la discesa libera sulla rampa.
Quindi, da un lato, l'ing. C. aveva sostenuto che l'impianto frenante del solo Sisu sarebbe stato nelle condizioni di impedire la discesa anche con quel sovraccarico e, dall'altro, l'ing. MA.MA. aveva sostenuto che, anche senza sovraccarico, ovvero con un carico pari alla portata massima consentita, il trattore Sisu non avrebbe potuto impedire, con il suo solo impianto frenante, la discesa libera del convoglio lungo la rampa. La motivazione della sentenza, in parte qua, era stata contraddittoria, perché aveva ritenuto di superare la testimonianza di A.B. con l'unica spiegazione asseritamente ritenuta logica, costituita dal fatto che entrambi i consulenti, anche se l'ing. MA.MA. con toni più sfumati, avevano affermato che il trattore, da solo, avrebbe potuto impedire la discesa libera del convoglio ove fosse stato senza sovraccarico; in realtà, l'ing. MA.MA. non aveva affermato ciò, perché aveva evidenziato che il trattore Sisu, da solo, non avrebbe impedito la discesa anche se il carico fosse stato pari alla portata massima consentita, mentre l'ing. C. aveva affermato che, anche con quel sovraccarico, il trattore Sisu, da solo, era in grado di trattenere il convoglio in quella rampa in discesa. La Corte territoriale, sulla base dell'erroneo presupposto della convergenza delle opinioni dei tecnici, era arrivata ad affermare che, "...nel caso di mancanza di collegamento, il Sisu, con il suo solo sistema frenante, avrebbe impedito il rotolamento del convoglio" donde, deduttivamente, gli impianti frenanti del trattore e del rimorchio non potevano non essere stati collegati. In ogni caso, le differenti conclusioni dei due Periti avevano confermato l'irrilevanza, sotto il profilo del nesso causale, del sovraccarico del semirimorchio in relazione al verificarsi dell'evento, già ritenuto insussistente dal Giudice ravennate, perché uno l'aveva escluso espressamente (C.) e l'altro l'aveva escluso implicitamente perché aveva affermato l'incapacità del trattore di trattenere il rimorchio anche con un carico pari alla portata massima nominale.
Conclude quindi per l'annullamento della sentenza impugnata con un nuovo rinvio alla Corte territoriale per la rivalutazione delle conclusioni dei due professionisti sulle potenzialità del sistema frenante del trattore Sisu, sia nel caso di presenza di sovraccarico del semirimorchio che nel caso di un carico pari alla portata massima nominale dello stesso; chiede inoltre che la Corte territoriale si esprima sulla possibilità di frenata del trattore Sisu in entrambe le ipotesi di sovraccarico o meno e senza il collegamento con l'impianto frenante del semirimorchio, tenendo presente la forte pendenza della rampa e lo stato della stessa.
 

 

Diritto

 


4. Il ricorso è infondato.
4.1. Pacifico il sinistro: l"1.9.2006, durante le operazioni di imbarco e stivaggio degli automezzi a bordo della motonave "Espresso Catania", attraccata al porto di Ravenna, operazione gestita dalla locale cooperativa portuale, nell'esecuzione dello stivaggio dell'ultimo semirimorchio di proprietà dell'imputato, mentre questo procedeva agganciato ad un trattore SISU in retromarcia lungo la rampa di accesso alla stiva inferiore di prua, era scivolato ed aveva battuto prima contro le paratie laterali per poi precipitare nella stiva impattando con altro rimorchio, già stivato, accanto al quale v'era, tra gli altri, il V.L. che decedeva sul colpo schiacciato tra i due mezzi. 
E' certo che il semirimorchio dell'imputato era sovraccarico e che il suo impianto frenante, all'esito delle prove eseguite presso la Motorizzazione civile, era difettoso.
4.2. Il Giudice di primo grado ha ritenuto di ravvisare dei profili di colpa causalmente rilevanti a carico di I.M. nella difettosità del sistema frenante del semirimorchio, escludendo invece espressamente il nesso di causalità tra l'accertato sovraccarico e la precipitazione del veicolo nella stiva.
La decisione è stata determinata da due perizie tecniche, una dell'ing. MA.MA., consulente del PM, e l'altra dell'ing. C., consulente di alcuni imputati. Entrambi i Consulenti hanno affermato che se il sistema frenante del semirimorchio non fosse stato collegato a quello del trattore (procedura non in sicurezza), il sinistro non si sarebbe verificato, perché il sistema frenante del trattore era idoneo a determinare la frenata anche del semirimorchio. Di qui la deduzione - contraria alle dichiarazioni del teste A.B., per primo accorso sul luogo dell'incidente, che aveva visto i due sistemi di frenata scollegati - che invece i due sistemi erano collegati.
Più in dettaglio, l'ing. MA.MA. aveva dichiarato che se il trattore non fosse stato collegato all'Impianto frenante del semirimorchio, il trattore sarebbe riuscito a trattenere l'intero veicolo, se senza sovraccarico e ove l'aderenza pneumatici/rampa non fosse scesa al di sotto del valore di 0,46; l'ing. C. aveva affermato che, anche in presenza di sovraccarico e rispetto alle condizioni della rampa, in assenza di collegamento, il trattore sarebbe riuscito a trattenere il semirimorchio. In sostanza, il sinistro si era verificato perché i due sistemi frenanti erano collegati e quello del semirimorchio era difettoso perché dalle prove era emerso che subito si svuotava d'aria e dopo tre frenate non era in grado di frenare, mentre il trattore anche dopo 15 frenate ed a motore spento era in grado di frenare.
4.3. La tesi difensiva di I.M. si è basata, fin dal giudizio di primo grado, sul fatto che i due sistemi frenanti erano scollegati, come da testimonianza del A.B. che, nelle immediatezze, aveva notato che i fili dell'aria destinati al collegamento dei freni del semirimorchio con quelli del trattore non erano collegati come avrebbero dovuto essere e che aveva aggiunto che spesso e per fretta non si seguiva questa procedura di sicurezza; inoltre, anche altri testi avevano riferito che il semirimorchio scendeva dalla rampa libero (fatto compatibile con l'assenza di collegamento) e le organizzazioni sindacali avevano presentato un esposto l'1.12.2006 in cui avevano segnalato che i ritmi di lavoro nello stivaggio dei rotabili nei traghetti che collegavano Ravenna con Catania erano incredibilmente intensi, sicché per rispettare gli orari di partenza e di arrivo della nave, accadeva che gli autisti dei trattori, per non perdere tempo, non sempre provvedevano ad effettuare il collegamento degli impianti frenanti. 
Il Giudice aveva però osservato che le dichiarazioni del A.B. erano state smentite dal C., all'epoca imputato, che aveva dichiarato di aver personalmente collegato l'impianto frenante del rimorchio a quello del trattore un attimo prima di salire a bordo, e dal M.M., capo officina dipendente della Intempo, il quale, giunto sul posto verso le ore 18,30, aveva verificato che i circuiti dell'impianto frenante del rimorchio erano collegati al trattore. Perciò, stante la contraddizione, l'unica conclusione tecnicamente possibile era quella segnalata dai due Consulenti, secondo cui i due impianti frenanti erano collegati ed il difetto di quello del semirimorchio aveva determinato il sinistro.
Secondo la Difesa, invece, partendo dal dato di fatto certo che gli impianti frenanti erano scollegati, occorreva vagliare criticamente la tesi dell'ing. C. secondo cui in presenza di scollegamento, il trattore era da solo in grado di trattenere il semirimorchio, quale che fosse il suo peso, e la tesi dell'ing. MA.MA. secondo il quale il trattore non era in grado di trattenere il semirimorchio (con ciò evidenziando che il Giudice aveva travisato le conclusioni della perizia dell'ing. MA.MA. e la deposizione testimoniale). Ancora, secondo la Difesa, occorreva fare i conti con il dato che il trattore non era riuscito a trattenere il peso del convoglio ed allora occorreva ricercare altre cause possibili (quali ad esempio lo spegnimento del motore del trattore SISU all'inizio della discesa della rampa, di cui non erano state accertate le cause) e quindi, l'impianto frenante del rimorchio, ancorché difettoso, non poteva aver avuto alcuna incidenza causale in quanto non collegato al sistema frenante del trattore SISU, sicché le ragioni del sinistro dovevano essere ricercate probabilmente altrove "in quella mancata risposta tecnica allo spegnimento del motore del SISU all'inizio della discesa della rampa".
4.4. Secondo la sentenza impugnata - cui la Cassazione in sede di rinvio aveva affidato il compito di accertare la dinamica dei fatti, chiarendo se vi fosse o meno il collegamento tra i due sistemi frenanti e le conseguenze del collegamento e dello scollegamento nonché l'incidenza del sovraccarico - sicuramente i due sistemi frenanti erano collegati, perché tale era stata la deduzione dei Consulenti, che la perplessità dell'ing. MA.MA. sull'incidenza del sovraccarico era irrilevante perché il sovraccarico era specificamente addebitabile all'imputato, che le condizioni della rampa non erano significative (perché le analisi eseguite circa la presenza di oli ed idrocarburi avevano dato esito negativo, nessun teste aveva riferito di aver notato il mezzo scivolare lungo la rampa per mancata aderenza e lo stesso Consulente dell'I.M. aveva affermato che non v'erano elementi per ipotizzare un contributo della rampa al sinistro perché vi era ancora un discreto coefficiente di aderenza.
La sentenza impugnata ha lamentato anche che, a fronte delle dettagliate analisi dei consulenti del Pubblico Ministero e della Compagnia portuale sulla funzionalità dei due impianti frenanti, il Consulente tecnico dell'imputato non aveva detto nulla di specifico né aveva proposto calcoli diversi per negare attendibilità alle cause dell'incidente per come evidenziate dai due tecnici, essendosi limitato a dichiarare che l'analisi della dinamica di un infortunio mortale spesso portava alla conclusione che molti fattori avevano concorso all'evento e che, partendo da tale considerazione, si aveva una sorta di deresponsabilizzazione generale, laddove, viceversa, vi era il più delle volte un fattore scatenante che innescava la catena degli eventi e questo non era sicuramente il sovraccarico del rimorchio né le condizioni della rampa, bensì l'errore umano che poteva essere di due tipi, quello della guida e quello dell'aggancio tra i due mezzi, donde la necessità deM'approfondimento istruttorio con la prova testimoniale.
La sentenza impugnata ha proposto una spiegazione della testimonianza del A.B. compatibile con i risultati delle perizie, valorizzando a) la circostanza che era stato sentito dopo 5 mesi e quindi poteva avere un falso ricordo non tanto sul fatto in sé, ma sulla cronologia degli spostamenti e delle manovre eseguite dal dipendente della Compagnia portuale che era accorso, aveva posizionato un "tacco" sulla ruota posteriore del semirimorchio, era entrato nella cabina del trattore dove aveva effettuato una serie di operazioni e, uscito, si era soffermato proprio nell'area ove erano posizionati i fili di collegamento degli impianti frenanti, b) in quel momento si era reso conto che i fili erano stati scollegati, ma - ha affermato la Corte territoriale - non era escluso che i fili erano stati scollegati dall'ignoto dipendente della Compagnia portuale e poi ricollegati dallo stesso, siccome gli stessi tecnici dell'ASL erano stati costretti a scollegare i circuiti perché i freni del trattore erano bloccati e, per motivi tecnici, non era possibile sbloccarli senza scollegare i due impianti, e comunque non poteva escludersi che qualcosa era sfuggito o era stato mal percepito dal suddetto teste, tenuto conto dello stato emotivo e della confusione di quei momenti, c) d'altronde l'ex coimputato C. aveva dichiarato che gli impianti erano stati collegati ed al di là di questi a rendere una dichiarazione autodifensiva, si trattava di dichiarazioni congruenti con la causalità del sinistro accertata dai tecnici.
4.5. Come già evidenziato, il ricorrente sostiene la tesi che i due sistemi frenanti erano scollegati, sulla base della testimonianza del A.B., con la conseguenza che, assunto quanto dichiarato dai tecnici, l'eventuale difetto frenante del semirimorchio non poteva avere alcuna incidenza causale.
4.6. Orbene, il dato decisivo della motivazione della sentenza, non contestato specificamente nel presente ricorso per cassazione, è rappresentato dall'inefficienza dell'impianto frenante del rimorchio, a fronte di quello della piena efficienza del trattore SISU: il rimorchio, oltre ad avere un attuatore di frenata rotto (il che non era stato ritenuto determinante neanche dai Consulenti), presentava la pressione dell'aria nel serbatoio ausiliario del tutto insufficiente, laddove i serbatoi dell'aria dei trattori SISU erano integri e garantivano la piena efficacia frenante, anche a motore spento, e dopo ben 15 azionamenti del freno; ciò era tanto vero, che, nonostante il rimorchio fosse arrivato alla Motorizzazione civile con i serbatoi d'aria completamente ricaricati, dopo solo 3 frenate a motore spento, si era annullata l'azione frenante dell'intero convoglio (trattore e rimorchio). La Corte territoriale ha affermato, senza alcun dubbio, che la causa della mancata azione frenante del rimorchio era dipesa dal suo difetto, e ciò, quanto meno, sotto il profilo della con causalità. La Difesa ha puntato sullo scollegamento perché così le deficienze/insufficienze del sistema frenante del rimorchio non potevano aver avuto alcuna incidenza causale sul rotolamento del mezzo lungo la rampa, le cui cause dovevano essere ricercate altrove. Sennonché all'esito del processo, non erano emerse queste cause alternative, la deduzione logica dei due Consulenti, stante il tragico evento, era stata che sicuramente i due mezzi erano collegati: le due perizie non erano state convergenti solo sul valore del sovraccarico, perché per l'ing. C., il trattore poteva trattenere il rimorchio anche in presenza di sovraccarico, mentre l'ing. MA.MA. si era detto più dubbioso ed aveva escluso che i freni del trattore potevano farcela da soli in presenza di un carico apprezzabilmente superiore alla portata massima del mezzo.
La Corte territoriale ha anche precisato che, alle prove, il rimorchio aveva dimostrato che in sole tre pompate di pedale del freno andava fuori uso l'intero impianto frenante, mentre l'impianto frenante del trattore era risultato efficace anche alla quindicesima pompata del pedale di freno, nonostante il motore spento. Quindi, proprio il risultato delle prove alla Motorizzazione ha indotto i Consulenti a dedurre logicamente che i due mezzi erano collegati perché solo così poteva spiegarsi l'abnorme consumo d'aria.
La motivazione della sentenza impugnata appare quindi solida, coerente, razionale ed immune dai vizi logici censurati, perché ha fornito una spiegazione plausibile dell'imprecisione della testimonianza del A.B. ed ha esaminato con massimo scrupolo le due perizie, mettendo a confronto i relativi ragionamenti e dissipando così le perplessità sulla dinamica dei fatti, segnalata dalla sentenza di rinvio della Sezione 4.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso, il 7 marzo 2017.