Cassazione Penale, Sez. 4, 22 novembre 2017, n. 53157 - Caposquadra addetto alla sicurezza travolto da una balla di rifiuti. Appalto e rischi interferenziali

 


Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data Udienza: 26/10/2017

 

Fatto

 

1. La Corte di appello di Milano con la sentenza impugnata ha integralmente confermato la sentenza 1/03/2016 con la quale il Tribunale di Pavia aveva ritenuto L.E. e R.S. responsabili del reato di lesioni colpose gravi, commesso ai danni di S.N.E. il 25/02/2010.
Era accaduto che S.N.E. - dipendente della società Aboneco fin dal 2009 con mansioni di caposquadra addetto alla sicurezza - il 25 febbraio 2010 si trovava a svolgere mansioni di pulizia industriale nei locali della Lomellina Energia, siti in Parona Lomellina, in virtù del contratto di appalto intercorso tra la sua società e la Lomellina energia. Precisamente, lo S.N.E., mentre era impiegato a smaltire alcuni cumuli di spazzatura nel capannone denominato "fase 1", veniva chiamato con la ricetrasmittente da G., operatore di Lomellina Energia, affinché si recasse nel reparto di trasferimento per procedere a "disfare" le balle di rifiuti appena arrivate. Giunto sul posto vedeva un camion, con meccanismo Cargo Floor, che scaricava automaticamente le balle e, a tre o quattro metri di distanza, il suo collega CH. - pure dipendente Aboneco - e G. che tagliavano le regge. Ritenuta pericolosa la situazione, lo S.N.E. si avvicinava a G. per dirgli che né lui né CH. avrebbero dovuto lavorare in quelle condizioni e per chiedergli di consegnarli il coltello che il CH. stava utilizzando per tagliare le cinghie. In quel momento, mentre si trovava a fianco del cassone posteriore del veicolo, sentiva G. che urlava "attenzione" quando, improvvisamente, una balla del camion gli cadeva addosso, colpendolo alla spalla, facendolo cadere a terra e procurandogli le gravi lesioni di cui al capo di imputazione (trauma cranio facciale e toracico con frattura della clavicola, infrazione della IV costa sinistra e frattura della X costa destra; trauma ginocchio destro; avulsioni dentarie multiple con contusioni e abrasioni; trauma alluce sinistro con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a giorni 40).
Delle lesioni subite dallo S.N.E. erano stati chiamati a rispondere L.E. e R.S.: il primo in qualità di datore di lavoro di Lomellina Energia Srl ed in violazione dell'art. 26 comma 2 lett. b) D.Lgs. 81/08, in quanto non aveva cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività di slegatura delle regge delle RDF, ovvero non definiva e non comunicava ai suoi operai di Aboneco Srl la distanza di sicurezza da mantenere durante la fase di scarico delle RDF a mezzo del Cargo Floor; R.S., in qualità di datore di lavoro della R.S. Autotrasporti Srl e in violazione dell'art. 71, comma 4 lett. a) punto 1) D.Lgs. 81/08, in quanto non aveva preso le misure necessarie affinché l'attrezzatura di lavoro denominata Cargo Floor, installata sul rimorchio, fosse utilizzata in conformità alle istruzioni d'uso contenute nel manuale operativo (laddove viene richiesto che le persone distino ad una distanza superiore a m. 10 rispetto al sistema in funzione).
Anche in punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha confermato la decisione del Giudice di primo grado, che, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante: aveva condannato entrambi gli imputati alla pena di mesi 1 di reclusione, concedendo loro i doppi benefici di legge; nonché aveva condannato gli imputati ed i responsabili civili Lomellina Energia Srl e R.S. Autotrasporti Srl, in solido tra loro, al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separata sede - in favore della costituita parte civile S.N.E., ponendo a carico degli stessi una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 50.000.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, tramite i relativi difensori di fiducia, propongono ricorso gli interessati.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di R.S. e del responsabile civile R.S. Autotrasporti Srl è affidato a sette motivi di doglianza.
3.1 Nel primo motivo si denuncia mancanza di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del nesso causale tra la contesta condotta omissiva (relativa all'adozione delle misure preventive connesse all'uso del camion Cargo Floor) e l'evento dannoso.
I ricorrenti si lamentano del fatto che la Corte territoriale ha ritenuto che se fossero state adottate incisive ed efficaci misure prevenzionistiche - che il primo Giudice aveva individuato nel transennamento della zona di pericolo o nella chiusura del capannone e nel divieto di accesso in esso durante la fase di scarico - e se ne fosse stato imposto adeguatamente il rispetto, l'infortunio sicuramente non si sarebbe verificato. Sul punto deducono che i Giudici di appello avrebbero omesso di verificare la sussistenza di una legge scientifica asserente la generale efficacia delle citate misure rispetto ad eventi dannosi del tipo di quello verificatosi nel caso di specie.
3.2 Nel secondo motivo si denuncia mancanza di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del nesso causale tra la contesta condotta omissiva (relativa all'obbligo di informazione) e l'evento dannoso.
I ricorrenti deducono che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad asserire che R.S. avrebbe dovuto informare la committente Lomellina circa il fatto per cui la R.S. Autotrasporti Srl non avrebbe potuto garantire l'adozione delle necessarie misure di sicurezza connesse all'uso del Cargo Floor.
Anche in tale caso la Corte milanese avrebbe omesso di accertare l'efficacia impeditiva (rispetto all'evento dannoso) della condotta prescritta.
3.3 Nel terzo motivo si denuncia violazione di legge in punto di non ritenuta abnormità della condotta posta in essere dallo S.N.E..
I ricorrenti si lamentano del fatto che la Corte ha considerato l'incidente come conseguenza di una violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed ha escluso che la condotta del lavoratore presentasse i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute. Deducono che il lavoratore aveva tenuto un comportamento anomalo, quale quello di entrare nel capannone (invece che attendere fuori come avrebbe dovuto) e, successivamente, di uscire dallo stesso facendo un percorso del tutto difforme da quello che gli era stato indicato, passando addirittura rasente al camion.
In definitiva, secondo i ricorrenti, detto comportamento anomalo, "emblema della negligenza e della imprudenza", tenuto da soggetto che da tempo lavorava in quell'impianto (e che dunque conosceva bene quali potevano essere i rischi derivanti da un eccessivo avvicinamento al camion) avrebbe dovuto essere considerato causa sopravvenuta, da sola sufficiente a cagionare l'evento, con conseguente esclusione di ogni responsabilità del preposto.
3.4 Nel quarto motivo si denuncia mancanza di motivazione in punto di ritenuta equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante relativa alla violazione della normativa antinfortunistica.
3.5 Nel quinto motivo si denuncia mancanza di motivazione in punto di determinazione della pena.
Il ricorrente deduce che la Corte territoriale, nel confermare la pena a lui inflitta in primo grado, si sarebbe limitata ad asserire che la stessa risultava congrua ed adeguata, omettendo di motivare sul punto.
3.5 Nel sesto e nel settimo motivo si denuncia mancanza di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del danno subito dallo S.N.E. per effetto dell'infortunio, nonché in punto di quantificazione della provvisionale.
I ricorrenti deducono che la Corte territoriale, nel confermare il decisum del primo giudice in punto di individuazione della causa degli eventi dannosi, si sarebbe limitata ad asserire che "considerati gli ingenti pregiudizi che sono attribuibili all'evento infortunistico, quale quantomeno concausa non certo minimale, ma alquanto consistente, della situazione patologica derivatane, la somma di 50.000 euro non appare affatto eccessiva, in relazione al licenziamento conseguitone ed alla perdita del lavoro, nonché alle compromesse condizioni fisiche e psichiche anch'esse, come detto, almeno in buona parte, derivate dall'infortunio stesso". Deducono che i Giudici di appello - pur riconoscendo che le malattie, lamentate dallo S.N.E., preesistessero, almeno in parte, alla vicenda per cui era processo - avrebbero omesso di indicare specificamente i danni effettivamente imputabili alla condotta posta in essere dal R.S. (con la conseguenza che non avrebbero potuto giungere ad una quantificazione della provvisionale). Al riguardo precisano che nel corso del giudizio il Prof. B. aveva evidenziato che: a) alcune patologie, ricondotte dalla parte civile ai fatti di causa, erano da imputarsi a cause diverse; b) le lesioni e lo stato depressivo lamentati dallo S.N.E. erano incompatibili con la dinamica dei fatti.
4. Il ricorso presentato nell'interesse di L.E. è affidato a sette motivi di doglianza.
4.1 Nel primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione (con travisamento della prova) in punto di ritenuta responsabilità (per mancata predisposizione di adeguate misure prevenzionistiche dai rischi concernenti i lavoratori).
Il ricorrente si lamenta del fatto che la Corte territoriale - asserendo che "già il fatto che ciascuno abbia riversato sull'altro la responsabilità della inadeguatezza delle misure organizzative palesa la situazione di totale confusione che regnava in quell'ambiente di lavoro" - aveva così invertito la logica sottesa ad ogni accertamento processuale, addebitandogli sostanzialmente la mera condotta difensiva tenuta da lui e dal suo coimputato, senza alcun accertamento sulle rispettive aree di controllo ed influenza (e senza alcuna individuazione dei rispettivi doveri nelle operazioni di scaricamento delle balle di rifiuti).
In definitiva, secondo il ricorrente, il ragionamento logico giuridico sotteso alla motivazione impugnata si fonderebbe sulla inaccettabile premessa per cui, ogni qual volta due versioni collidono tra loro, esse stesse sono false entrambe.
4.2. I motivi dal 2 al 7 ripercorrono argomentazioni contenute nei corrispondenti motivi del ricorso presentato nell'interesse di R.S. e del relativo responsabile civile.
5. In vista dell'odierna udienza, tramite difensore di fiducia, il L.E. deposita note, nelle quali, in relazioni al terzo motivo di ricorso (in cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di non ritenuta abnormità del comportamento del lavoratore), dopo aver richiamato principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, sottolinea che:
a) la società Lomellina aveva predisposto e comunicato un piano antinfortuni, ben noto anche ai dipendenti della Aboneco, nel quale era indicato di mantenere una distanza di sicurezza quando le balle di rifiuti immondizia venivano scaricate dal camion della società R.S. Autotrasporti (alla quale la società Lomellina, di cui era responsabile, aveva dato in appalto l'effettuazione dell'attività di scarico);
b) il dovere di rispettare i criteri preventivi antinfortuni incombeva principalmente sulla società R.S. Autotrasporti (e non sulla società di cui lui era amministratore): secondo il ricorrente L.E., era il responsabile del camion della società R.S. Autotrasporti, dal quale veniva scaricata la balla di rifiuti, che avrebbe dovuto controllare che gli altri operai mantenessero una distanza di sicurezza (distanza che lo S.N.E., dipendente Alboneco, non aveva mantenuto);
c) la Corte avrebbe dovuto prendere in considerazione il comportamento colposo del lavoratore per affermare l'interruzione del nesso causale ovvero quanto meno per affermare il di lui concorso colposo.
 

 

Diritto

 


1.1 ricorsi non sono fondati
2.In primo luogo, si precisa che, essendosi verificato il fatto contestato in data 25/02/2010 ed essendo intervenuti nel giudizio di primo grado 3 periodi di sospensione (di cui due per legittimo impedimento del difensore ed il terzo, dal 1/12/2015 al 16/2/2016, per astensione del difensore dall'udienza), alla data della presente sentenza, il termine prescrizionale di anni 7 e mesi 6 non è scaduto.
3.Non fondati sono i primi due motivi di tutti i ricorsi, motivi che coinvolgono la ritenuta sussistenza del nesso di causalità (e la conseguente affermazione della penale responsabilità degli imputati) e che qui si trattano congiuntamente per la loro connessione.
3.1. La disamina dei suddetti motivi impone una duplice comune premessa: a) in punto di nesso di causalità tra il sinistro e le contestate infrazioni della disciplina antinfortunistica; b) in punto di natura e limiti del sindacato che spetta a questa Corte di legittimità.
A) Quanto al profilo causale, è indubbio che l'applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatismo rispetto all'addebito di responsabilità e si impone la verifica, in concreto, della violazione da parte dell'imputato non solo della regola cautelare (generica o specifica), ma, soprattutto nel caso di specie, della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, che la regola cautelare mirava a prevenire (la cd. "concretizzazione" del rischio).
L'individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare, cioè, non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l'evento (ciò che si risolve nell'accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare (sia essa generica o specifica), ma anche se l'autore della stessa potesse prevedere, con giudizio "ex ante" quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo.
In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non sono sufficienti per fondare l'affermazione di responsabilità, giacché occorre anche chiedersi, necessariamente, se l'evento derivatone rappresenti o no la "concretizzazione" del rischio, che la regola stessa mirava a prevenire; e se l'evento dannoso fosse o meno prevedibile, da parte dell'Imputato (Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, Morelli, Rv. 245526).
B) Quanto poi al perimetro del sindacato, ammissibile nella presente sede di legittimità, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, tra le tante, Sez. 3, sent. n. 4115 del 27/11/1995, dep. 1996, Beyzaku, Rv. 203272).
Sotto altro profilo è stato precisato che la Corte di cassazione, nel momento del controllo di legittimità, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, sent. n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745).
Si deve infine ribadire, per condivise ragioni, l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; ed il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non potendosi il giudice di legittimità sostituirsi ad esso (Sez. 5, Sent. n. 16959 del 12/04/2006, Strano, Rv. 233464).
3.2. Orbene, il Tribunale di Pavia - dopo aver premesso (pp. 1-2) che: a) L.E. era direttore dello stabilimento della Lomellina Energia srl, ubicato in Parona Lomellina e dedicato alla termovalorizzazione di rifiuti; b) tra tale società e la R.S. Autotrasporti s.r.l. sussisteva dal 2008 (e sussisteva in particolare all'epoca dell'infortunio per cui era processo) un contratto in base al quale quest'ultima operava quale impresa incaricata del trasporto di rifiuti su incarico di terzi (titolari, a loro volta, di un accordo di conferimento con Lomellina Energia); c) in particolare, la R.S. Autotrasporti provvedeva a trasportare e scaricare presso l'impianto, per il tramite di mezzi del tipo Cargo Floor (cioè dotati di un piano mobile installato nel cassone posteriore), balle di rifiuti poi diversamente trattate nello stabilimento in base alla loro tipologia - ha in primo luogo analiticamente ripercorso (pp. 2-13) le dichiarazioni rese: dal lavoratore infortunato S.N.E.; dall'Ispettore Asl C.C. (che aveva riferito della dinamica dell'infortunio, che gli era stata riferita la sera dell'Infortunio dallo stesso S.N.E., mentre quest'ultimo si trovava presso il Pronto Soccorso, nonché degli esiti del sopralluogo effettuato nel capannone e delle carenze del DUVRI); da E.L. (l'autista del Cargo Floor, coinvolto nel sinistro, che aveva reso in dibattimento dichiarazioni difformi da quelle, oggetto di contestazione, rese nella fase delle indagini); da A. G. (dipendente della Lomellina Energia, che pure in dibattimento aveva reso dichiarazioni difformi da quelle rese nella fase delle indagini); da CH., unico operaio presente al sinistro ed estraneo alle due società (per essere dipendente di Aboneco); dai responsabili della sicurezza della R.S. Autotrasporti e della Lomellina Energia (rispettivamente tali P.P. e L.S., che avevano ricostruito ciascuno "un quadro completamente diverso" da quello ricostruito dall'altro) e da altri testi ancora (L.L., dipendente di Aboneco, che all'epoca lavorava nei locali di Lomellina Energia; S.C., dipendente di Lomellina Energia con mansioni di capoturno).
A) Nel ripercorrere le acquisite risultanze dibattimentali, il Giudice di primo grado ha ricostruito la dinamica del sinistro, argomentando soprattutto su quanto riferito dalla persona offesa e dal testimone oculare CH., dipendente di Aboneco (ritenendo non pienamente attendibili il teste G., dipendente Lomellina, ed il teste E.L., dipendente della R.S., in considerazione della contraddittorietà rilevabile tra le dichiarazione dagli stessi rese nella fase delle indagini rispetto a quelle rese nella fase dibattimentale).
Lo S.N.E. aveva narrato di essere dipendente della società Aboneco fin dal 2009 con mansioni di caposquadra addetto alla sicurezza; in virtù del contratto di appalto, intercorso tra detta società e Lomellina, svolgeva nei locali di pertinenza di quest'ultima mansioni di pulizia industriale; ogni giorno il capo turno di Lomellina dava gli ordini all'operatore della stessa azienda, che a sua volta si recava dal caposquadra di Aboneco, dando le necessarie direttive; il 25 febbraio 2010, mentre era impegnato a smaltire alcuni cumuli di spazzatura nel capannone denominato "fase 1", era stato chiamato con la ricetrasmittente da G., operatore di Lomellina, affinchè si recasse nel reparto trasferimento per procedere a disfare le balle di rifiuti appena giunte (in Lomellina giungevano abitualmente grosse balle di rifiuti del peso di circa due tonnellate ciascuna tenute insieme con le cinghie, che era necessario tagliare affinché un caterpillar potesse poi spostarne il contenuto); giunto sul posto, era rimasto sorpreso perché vi era un camion che stava scaricando con l'autista seduto in cabina e, a tre o quattro metri di distanza, due persone che tagliavano le regge (CH., dipendente di Aboneco, e G. operatore di Lomellina); il camion con meccanismo Cargo Floor scaricava automaticamente, grazie al piano mobile, le balle; pertanto, l'autista, rimanendo in cabina per azionare il sistema, non poteva vedere dove queste cadevano; fatti simili erano già accaduti (gli operatori di Lomellina li costringevano a lavorare mentre il camion scaricava); in Aboneco aveva partecipato a corsi sulla sicurezza dove gli avevano spiegato che era necessario rimanere sempre ad almeno dieci metri di distanza dal camion; pertanto, ritenendo pericolosa la situazione, aveva fatto presente agli altri due che non avrebbero dovuto lavorare in quelle condizioni; in quel momento, mentre si trovava a fianco del cassone posteriore, aveva sentito G. urlare quando improvvisamente una balla gli era caduta addosso dal camion colpendolo alla spalla e facendolo rovinare a terra; più volte si era lamentato con gli operatori di Lomellina delle pessime condizioni di sicurezza in cui gli operatori di Aboneco erano costretti a lavorare ma di non avere ottenuto nulla.
D'altra parte, il teste CH. (dipendente di Aboneco, e, quindi, estraneo alla ditta Lomellina ed alla ditta Re), nonostante talune contraddizioni, aveva riferito un dato incontrovertibile, e cioè che al momento dell'impatto sia lui che il G. si trovavano ad una distanza tale da far si che entrambi avessero percepito anche nei loro confronti, e non solo dello S.N.E., una situazione di pericolo (ciò che denotava quindi come tutti e tre si trovassero ad una distanza certamente inferiore a quella di sicurezza di dieci metri, con ciò emergendo inequivocabilmente che all'interno del capannone gli operai di Lomellina e Alboneco lavoravano, e non solo in quell'occasione, in condizioni di scarsa sicurezza svolgendo una pericolosa attività di scarico senza che nessuno avesse ricevuto chiare informazioni circa le distanze di sicurezza e le modalità per garantirne il rispetto). 
B) Il Giudice di primo grado ha quindi descritto il contesto nel quadro del quale l'infortunio si era verificato (p. 13 e ss.):
- all'epoca del sinistro: nei locali di Lomellina Energia regnava "una notevole confusione"; il quadro, che ne emergeva circa le condizioni di sicurezza in cui lavoravano gli operai delle tre ditte coinvolte, era "sconcertante" ed "evidente" era l'insufficienza delle misure di prevenzione; secondo quanto riferito dai testi "nessuno pare(va) sapere con certezza a chi spetta(va) garantire il rispetto delle misure, già di per sé insufficientemente definite e comunicate ai dipendenti";
-il responsabile sicurezza della ditta R.S. aveva sostenuto di avere formato gli autisti, E.L. compreso, circa le due diverse distanze di sicurezza; il E.L. tuttavia non doveva avere ricevuto sufficienti informazioni, se solo si considerava le evidenti contraddizioni in cui lo stesso era caduto non solo tra la fase delle indagini e la fase dibattimentale ma anche nel corso dello stesso processo; anche a voler ritenere che E.L. avesse ricevuto correttamente l'informazione circa la distanza di 10 metri da rispettare, era del tutto evidente che detta disposizione restava una mera "disposizione di stile", non idonea a garantire la sicurezza dei luoghi, in quanto era emerso che in ogni caso agli autisti veniva insegnato che "non era affar loro" garantire il rispetto di tale distanza;
-da quanto dichiarato dal responsabile sicurezza della ditta Lomellina era emerso che quest'ultima, sul presupposto che fosse onere della ditta di trasporti garantire la sicurezza delle attività di carico e scarico dei rifiuti, aveva omesso la predisposizione di misure volte a garantire che tale attività avvenisse senza rischi per i dipendenti propri e altrui che operavano nei locali di sua pertinenza;
- in un contesto in cui neppure i due responsabili alla sicurezza avevano un'idea precisa del soggetto a cui spettava occuparsi dei rischi derivanti dall'attività di scarico delle balle di rifiuti, di tale circostanza non potevano di certo essere adeguatamente informati i dipendenti: secondo quanto riferito dai testi, i camion che circolavano per i capannoni della Lomellina erano numerosi, di modelli diversi, ognuno con diverse regole quanto alle "distanze minime di sicurezza"; proprio tale circostanza, di per sé capace di ingenerare "incertezza" negli operanti, aveva determinato una particolare pericolosità dell'attività di scarico dei rifiuti, che avrebbe evidentemente richiesto ben altre misure di sicurezza (quali la predisposizione di transenne o lo scarico a locale inibito all'accesso degli operai) rispetto a quelle - pressoché inesistenti - in concreto adottate. 
C) Ricostruita la dinamica dell'infortunio ed il contesto nel quale lo stesso si era verificato, il Tribunale di Pavia ha ritenuto (p. 14) che entrambi gli addebiti di cui all'imputazione risultavano pienamente provati.
Cl) Invero, quanto al fatto contestato all'imputato L.E. (pp. 14-15):
- era emersa inequivocabilmente la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi derivanti dall'attività di "slegatura" delle balle dei rifiuti; era infatti evidente che ai dipendenti di Lomellina e Aboneco non era stata compiutamente indicata la procedura di sicurezza da seguire durante le attività di scarico dei rifiuti e la successiva slegatura delle balle, con particolare riferimento alle distanze da mantenere;
-proprio il teste S., infatti, responsabile Ambiente e Sicurezza di Lomellina Energia, aveva riferito in udienza che la questione delle distanze di sicurezza era pienamente demandata agli autisti della società R.S., con ciò confermando pienamente che la Lomellina, di fatto, non riteneva neppure di sua competenza impartire ai dipendenti disposizioni di sicurezza circa la condotta — e la distanza - da mantenere durante l'attività di scarico;
-peraltro - circostanza questa particolarmente grave, quanto alla situazione della sicurezza all'interno dell'impianto - lo stesso responsabile alla sicurezza aveva riferito che l'attività di scarico in questione sarebbe dovuta avvenire secondo modalità (con l'autista di fianco alla cabina e con l'utilizzo del telecomando) radicalmente diverse da quelle che - come era emerso inequivocabilmente dalle deposizioni di tutti gli altri testi - venivano di fatto comunemente adottate all'interno dell'impianto;
-tale circostanza consentiva di ritenere pienamente provato che a carico del L.E. sussistevano di fatto, oltre al profilo di colpa specifica di cui all'imputazione, anche gravi profili di colpa generica, essendo "del tutto evidente" che era "assolutamente impossibile" elaborare un vero piano di prevenzione degli infortuni in un contesto in cui operavano congiuntamente diverse imprese, senza avere previamente accertato le effettive modalità di operazione di ciascuna di esse;
-non stupiva dunque che, come riferito da C., il DUVRI fosse, sotto il profilo del coordinamento delle attività, gravemente carente, non prevedendo la distanza minima di sicurezza da mantenere durante l'attività di scarico; invero non poteva essere sufficiente la generica indicazione data ai dipendenti e riferita dal S. di stare "distanti" dal mezzo senza ulteriori specificazioni.
C2) Quanto poi alla posizione dell'imputato R.S. (pp. 15-16):
- dalle risultanze dibattimentale era "inequivocabilmente" emerso che lo stesso aveva violato la norma che prevede l'obbligo in capo al datore di garantire l'utilizzo delle attrezzature da lavoro in conformità alle istruzioni d'uso; invero, non solo non era stato per nulla provato che gli autisti avessero ricevuto corrette indicazioni circa la distanza di sicurezza dei dieci metri (previsti dal manuale di istruzione del Cargo Floor di cui vi era copia agli atti), ma, in ogni caso, e anche a voler ritenere credibile la versione riferita dal E.L. in sede di dibattimento, era del tutto evidente che agli autisti non veniva fornita nessuna indicazione circa le misure da adottare affinché tali distanze di sicurezza fossero effettivamente garantite nel corso dell'attività di scarico. Circostanza quest'ultima che non sorprendeva affatto se sol si considerava che lo stesso responsabile alla sicurezza della ditta R.S. aveva chiaramente riferito sul punto che, secondo la sua azienda, non spettava affatto agli autisti: né garantire il rispetto della distanza di sicurezza e neppure controllare che detta distanza venisse rispettato dai dipendenti di Lomellina;
-d'altronde, secondo quanto riferito dal teste E.L., la ditta non si era mai preoccupata di informare espressamente la ditta Lomellina Energia della questione, invitandola a predispone apposite misure di sicurezza (quali il transennamento dell'area o, in alternativa, lo scarico a capannone libero da persone); era infatti emerso in concreto che l'autista aveva la possibilità di valutare a che distanza si trovassero gli operai, soltanto ed eventualmente, prima di dare inizio all'attività di scarico, ma non nel corso di detta attività, allorquando, trovandosi all'interno della cabina del camion, la visuale non gli avrebbe consentito tale controllo; quanto precede in difformità delle istruzioni d'uso del Cargo Floor, che, laddove prevedevano una distanza di sicurezza, correlavano detta distanza espressamente alla necessità che questa venisse rispettata per tutto il tempo in cui il meccanismo era in funzione. Cosa che invece non solo non avveniva di fatto ma che non veniva neppure indicata agli autisti di garantire (motivo per cui il E.L. in alcun modo avrebbe potuto essere considerato responsabile del sinistro, essendo a sua volta "vittima" dello stato di disinformazione causato dal proprio datore di lavoro).
C3) Il Giudice di primo grado ha quindi ritenuto (p. 16) che, a fronte di tale complessivo quadro, a poco rilevava la circostanza che entrambe le ditte coinvolte nell'infortunio organizzassero corsi di formazione, in quanto lo specifico profilo di rischio, manifestatosi nel caso in esame, non era stato trattato con la dovuta attenzione; con la conseguenza che gli elementi costitutivi del reato in contestazione erano risultati "pienamente provati."
3.3. E la Corte di appello - dopo aver osservato (p. 10) che già il fatto che ciascuno degli imputati (ed il relativo responsabile civile) avesse riversato sull'altro la responsabilità della inadeguatezza delle misure organizzative prevenzionistiche dai rischi concernenti la sicurezza delle persone presenti nel raggio d'azione del Cargo Floor durante l'attività di scarico delle balle di rifiuti, palesava la situazione di totale "confusione" che regnava in quell'ambiente di lavoro, in assenza di ogni forma anche minima di coordinamento tra le due imprese in una fase di lavoro gravida di evidenti e consistenti rischi per la tutela della sicurezza dei lavoratori (e di chiunque per qualsiasi ragione si fosse trovato a transitare per quel luogo) durante l'attività di scarico di balle di rifiuti da una tonnellata ciascuno - ha ribadito che tale situazione di confusione era indice inequivocabile della violazione dell'obbligo di coordinamento tra le due imprese.
A) L'iniziativa di detto coordinamento, a norma dell'art.26 del TU sulla sicurezza sul lavoro, spettava al committente (e quindi alla ditta L.E.), ma non esimeva certo l'appaltatore (figura alla quale era assimilabile nella concreta fattispecie la ditta R.S. Autotrasporti srl) dall'obbligo di informare l'altro della situazione di carente sicurezza e della propria impossibilità di garantire il controllo della zona di lavorazione ed il rispetto della distanza minima di sicurezza durante la fase di scarico delle balle dal Cargo Floor, e, quindi, dall'obbligo di sollecitare l'intervento di L.E. e di fare in modo che venissero adottate di comune concerto quelle misure di sicurezza necessarie a fini prevenzionistici.
All'argomentazione che precede la Corte ha aggiunto: a) ciascuna delle due ditte si era certamente avveduta che le attività stesse si svolgevano in una situazione di grave rischio e di totale inerzia dell'altra, non potendo i titolari delle stesse ignorare una situazione che si protraeva da anni (e che, quindi, concerneva modalità di lavoro ben conosciute da entrambi) e non potendo certo bastare in una situazione di così grave rischio mere raccomandazioni verbali ai lavoratori addetti nel corso di riunioni di lavoro, usualmente spesso disattese, nella carenza di ogni attività di controllo sul rispetto di esse, e di adozione di ben più incisive ed efficaci misure prevenzionistiche; b) dette più incisive ed efficaci misure prevenzionistiche erano state ravvisate correttamente dal giudice di primo grado nel transennamento della zona di pericolo o nella più drastica ancora chiusura del capannone e nel divieto di accesso in esso durante la fase di scarico suddetta (misure che la situazione di rischio certamente imponeva ove non fosse stato in altro modo possibile garantire efficacemente il rispetto delle distanze di sicurezza).
B) In tale ottica i giudici di secondo grado (p. 11) hanno rilevato la incompleta valutazione del rischio nel DUVRI da parte dell'imputato L.E.; detta incompleta valutazione non poteva essere giustificata dalla diverse tipologie dei mezzi di trasporto e dalle diverse distanze di sicurezza di ciascuno di essi, perché, da un lato, si poteva prevedere una distanza massima cautelativamente uguale per tutti (o diverse distanze per ciascuno dei diversi tipi di essi) e dall'altro, si dovevano comunque considerare, per ogni attività di scarico, indipendentemente dalla tipologia del mezzo che la effettuava, le misure prevenzionistiche (transennamento e divieto di accesso durante le fasi di scarico), evidenziate dal giudice di primo grado.
Alla luce delle suddette considerazioni, secondo i giudici di secondo grado, perdevano di specifica consistenza le deduzioni difensive sulla assenza di nesso di causalità tra la omessa previsione del rischio in esame nel DUVRI e l'infortunio, perché, se fossero state adottate dette misure e ne fosse stato imposto adeguatamente il rispetto, certamente l'infortunio non si sarebbe verificato. D'altronde, non si trattava di rischio specifico proprio delle ditte appaltatrici (Aboneco e R.S.), essendo il pericolo derivante dalla mancata protezione dell'ambiente di lavoro (nella fattispecie durante l'esecuzione delle rischiose attività di scarico delle balle) riconoscibile da chiunque, senza necessità di alcuna specifica competenza tecnica settoriale.
Ed ancora: in linea generale, secondo giurisprudenza di legittimità (peraltro puntualmente richiamata nella sentenza impugnata) il datore di lavoro committente, in occasione di lavori interni, ha l'obbligo: di assicurare all'interno dell'azienda le migliori e più sicure condizioni di lavoro per chiunque vi si trovi ad operare; di avvalersi di un'impresa che disponga dei mezzi e del personale adeguato allo scopo, e che di tali personale e mezzi essa realmente si serva nell'esercizio delle attività; di curare, se necessario, anche l'intervento dei suoi operai adeguatamente formati, nonché il coordinamento con il personale della ditta appaltatrice. Tale principio, secondo la Corte territoriale, era pienamente pertinente anche alla fattispecie, circa il fatto che non si vertesse in ipotesi di rischio specifico della R.S. Autotrasporti.
D'altra parte, Lomellina non poteva esimersi da responsabilità deducendo che i lavori di scarico erano di competenza di Aboneco (alle cui dipendenze lavorava la persona offesa), in quanto, anche a prescindere dal fatto che il contratto di appalto aveva ad oggetto le "pulizie industriali", le attività contestate si svolgevano all'interno di spazi della Lomellina, che era interessata alle stesse e che le controllava, con l'intervento di personale comune (nel caso in esame di G., dipendente Lomellina), in un contesto di lavoro in cui vi era quindi ingerenza di Lomellina e che non rientrava, quanto alle modalità di esecuzione, nella esclusiva specifica attività discrezionale di Aboneco.
Proprio perché Lomellina era (non già mera proprietaria del capannone, ma) committente dei lavori, il L.E., titolare della stessa, era stato correttamente ritenuto dal giudice di prima istanza responsabile di aver omesso l'adozione di quelle misure organizzative e di coordinamento con le imprese appaltatrici (o con posizione ad esse equiparate, quale per l'appunto la ditta R.S. Autotrasporti) dirette alla prevenzione degli infortuni; dette misure competevano unicamente allo stesso L.E., quale titolare dell'impresa committente, nei cui locali e nel cui interesse si svolgevano le lavorazioni.
Il L.E., nell'ambito della sua posizione di vertice nella piramide gerarchica aziendale, doveva garantire la sicurezza di tutti i lavoratori adibiti alle relative mansioni (nonché ovviamente dei terzi eventualmente esposti a rischio), compresi quelli aventi posizione intermedia e comunque subordinata nella scala gerarchica (quali i capi squadra). Per tale ragione non poteva affatto ravvisarsi: né un esonero di responsabilità del datore di lavoro committente nella qualifica (di capo squadra) rivestita dalla persona offesa e neppure una colpa concorrente di quest'ultima, trattandosi della omessa adozione di misure organizzative prevenzionistiche che competevano, "a monte", al L.E. per l'appunto.
C) Quanto poi alla posizione del coimputato R.S., secondo la Corte territoriale (p.13), il giudice di primo grado aveva correttamente ravvisato la responsabilità del R.S. quale titolare della ditta di autotrasporti proprietaria del mezzo Cargo Floor: sia perché questi non aveva adempiuto l'obbligo di informazione della committente Lomellina circa il fatto che non poteva adeguatamente garantire le misure di sicurezza prevenzionistiche (e, quindi, non aveva sollecitato una comune e concertata risoluzione della questione); sia perché l'obbligo di garantire che le attività connesse all'uso del Cargo Floor si svolgessero in condizioni di sicurezza (nella specie lo scarico delle balle di rifiuti) competeva anche alla ditta R.S. Autotrasporti, quale utilizzatrice dell'automezzo, conformemente alle istruzioni del manuale d'uso (che prevedevano il rispetto di una distanza di dieci metri dal Cargo durante le fase di scarico). In definitiva, il R.S. era titolare di posizione di garanzia concorrente con quella del committente L.E..
La Corte ha preso in esame l'assunto difensivo del R.S. (secondo il quale era sostanzialmente impossibile garantire tali obblighi prevenzionistici, sotto il profilo di una adeguata vigilanza del rispetto nella fase di scarico della suindicata distanza di sicurezza), ma lo ha disatteso, in quanto, se l'autista del mezzo era impossibilitato ad esercitare tale vigilanza nella fase di scarico, l'imputato doveva assumere l'iniziativa di sollecitare la Lomellina ad adottare le necessarie misure di sicurezza nell'ambito di una attività coordinata tra le due imprese nello svolgimento di attività interferenti, e, in difetto, avrebbe dovuto rifiutarsi di svolgere tali attività in condizioni di evidente carenza di sufficiente sicurezza; poco importava che R.S. avesse impartito adeguate istruzioni all'autista sulle distanze di sicurezza da rispettare, perché ben sapeva che l'autista stesso non era in grado di imporre la concreta osservanza di esse; d'altronde si trattava dell'adempimento di obblighi prevenzionistici gravanti direttamente anche sull'utilizzatore del macchinario (ex art. 71 comma IV lett. a); il R.S., quale titolare della ditta di autotrasporti e datore di lavoro, era tenuto a garantire l'incolumità dei propri dipendenti (nonché di eventuali terzi, durante le fasi di utilizzo del macchinario); egli, essendo il titolare della ditta utilizzatrice del Cargo Floor, doveva essere ben a conoscenza del fatto che l'autista non poteva esercitare la necessaria adeguata sorveglianza durante lo scarico, e, pertanto, avrebbe dovuto attivarsi per fare in modo che, anche mediante adeguato coordinamento con il L.E., fossero adottate le necessarie misure prevenzionistiche, cosa che invece non aveva fatto. In definitiva, secondo la Corte, indubbia era anche la responsabilità dell'imputato R.S., dovendosi escludere che il rischio in esame fosse rischio specifico proprio unicamente della committente e proprietaria dei capannoni.
3.4. La ricostruzione del fatto - concordemente operata dai due giudici di merito di primo grado e dalla Corte territoriale con motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica - non può essere rivisitata da questa Corte, alla quale è precluso il controllo delle risultanze processuali al fine di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (in tal senso, tra le tante, Sez. 3, sent. n. 4115 del 27.11.1995, 1996, Beyzaku, Rv. 203272). La Corte di cassazione, nel momento del controllo di legittimità, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, sent. n. 1004 del 30/11/1999, 2000, Moro, Rv. 215745). D'altronde, nessuna prova ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; ed il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non potendosi il giudice di legittimità sostituirsi ad esso (Sez. 5, Sent. n. 16959 del 12/04/2006, dep. 17/05/2006, Rv. 233464).
Richiamato l'orizzonte dello scrutinio di legittimità, sopra delineato, occorre quindi rilevare che la congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito - che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906) - evidenzia che i giudici di merito hanno sviluppato un conferente percorso argomentativo, relativo all'apprezzamento del compendio probatorio, che non soltanto risulta immune da censure rilevabili dalla Corte regolatrice ma risulta anche conforme ai principi di questa Corte, richiamati in premessa: 
a) rispetto ai ricorrenti, il verificarsi dell'infortunio ha costituito l'indubbia concretizzazione del rischio, alla cui prevenzione era preordinata la normativa da essi violata;
b) i ricorrenti lamentano vizi motivazionali, ma, in realtà, invocano una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, proprio con riguardo alle inferenze che i giudici di merito hanno tratto dagli accertati elementi di fatto, ai fini della affermazione della penale responsabilità.
D'altronde, occorre ricordare che la tenuta logica e argomentativa della decisione impugnata deve essere correlata al complessivo costrutto del percorso motivazionale, di talché eventuali omesse risposte o risposte, financo, manifestamente illogiche, su censure investenti singoli aspetti della decisione impugnata in tanto possono assumere rilievo in quanto incidano in maniera determinante e decisiva sull'assetto motivazionale della pronuncia. Nè, del resto, la sentenza di merito è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente (Sez. 4, sent. n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 5, sent. n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191488).
4. Non fondati sono i motivi dei ricorsi, concernenti l'asserita abnormità della condotta tenuta dal lavoratore S.N.E..
4.1. In tema di cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'offesa, la giurisprudenza di legittimità ritiene che possano considerarsi tali quelle che diano luogo a una serie causale, sebbene non del tutto autonoma rispetto a quella riferibile all'agente, che si atteggi in termini di assoluta anomalia, eccezionalità e imprevedibilità (Sez. 4, sent. n. 13939 del 30/01/2008, Bauwens, Rv. 239593).
In particolare, è stato chiarito (Sez. 4, sent. n. 7267 del 10/11/2009, 2010, Iglina, Rv. 246695) che la condotta colposa del lavoratore infortunato non esclude la responsabilità dell'imprenditore, poiché il datore di lavoro è destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte irrazionali che, se effettuate, possano pregiudicarne l'integrità psico-fisica: l'imprenditore è esonerato da responsabilità soltanto nel caso in cui il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile (e non anche nel caso in cui l'irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare proprio il contrario di quello che si dovrebbe fare per non incorrere in infortuni).
Con particolare riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ritiene che presenti efficacia interruttiva del rapporto causale esistente tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l'offesa soltanto il comportamento abnorme del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro (Sez. 4, sent. n. 14440 del 05/03/2009, Ferraro, Rv. 243881).
In tale senso è abnorme soltanto la condotta del dipendente infortunato che esuli dai limiti delle attribuzioni proprie del segmento di lavoro ad esso attribuito, non insistendo nell'area di rischio della lavorazione svolta.
In ogni caso, quand'anche sussista una condotta colposa del lavoratore, questa non potrà comunque spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti destinatari di obblighi di sicurezza che abbiano violato prescrizioni in materia antinfortunistica (Sez. 4, sent. n. 12115 del 03/06/1999, Grande, Rv. 214999), in quanto le disposizioni prevenzionistiche hanno la funzione primaria di eliminare o almeno ridurre i rischi per l'incolumità fisica dei lavoratori intrinsecamente connaturati ai processi produttivi dell'attività di impresa, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi derivino da condotte colpose dei prestatori di lavoro.
4.2. Il Giudice di primo grado ha escluso (p. 16) qualsiasi causa interruttiva del nesso causale tra la condotta degli imputati e l'evento lesivo per effetto della condotta imprudente della persona offesa (che era transitata vicino al camion in fase di scarico). Ciò in quanto, in mancanza di qualsiasi forma di controllo circa il mantenimento delle distanze di sicurezza o di appositi presidi (quali transenne) predisposte al medesimo scopo, era del tutto prevedibile che gli operai potessero attraversare il capannone, ove prestavano le proprie mansioni e proprio allo scopo di raggiungere lo specifico luogo dove avrebbero dovuto svolgere la loro attività lavorativa. D'altra parte, non valeva ad escludere o attenuare le evidenziate responsabilità la circostanza che lo S.N.E. rivestisse la qualifica di caposquadra, essendo emerso che i dipendenti di Aboneco si limitavano di fatto ad eseguire le direttive loro impartite dagli operatori di Lomellina, senza alcuno spazio di discrezionalità quanto alle modalità operative delle attività da eseguire. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, ai fini dell'esclusione della responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla mancanza o insufficienza di quelle cautele, che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio tale rischio.
4.3. E la Corte territoriale (p. 12), nel respingere le doglianze difensive contenute negli atti di appello, dopo aver rilevato che i testi avevano riferito in dibattimento circostanze spesso contraddittorie rispetto a quelle riferite nella fase delle indagini e che dette contraddittorietà palesavano la scarsa attendibilità di tutti i protagonisti della vicenda, ha osservato che dalla deposizione del teste CH. era emersa una circostanza fondamentale per la ricostruzione del fatto: e cioè che tutti e tre i lavoratori, impegnati alla slegatura delle regge delle balle, si trovavano insieme al momento dell'Infortunio, a breve distanza dal Cargo Floor, e nella zona di "pericolo".
Invero, il CH. aveva riferito che, proprio nel momento in cui la balla cadde addosso allo S.N.E., il G. contestualmente lo aveva strattonato in segno di attenzione in modo che si scansasse; circostanza questa indice del fatto che anche il CH. (oltre al G.) si trovavano a breve distanza ed erano esposti anch'essi al pericolo di caduta delle balle dalla stessa posizione.
Tale circostanza denotava la sostanziale veridicità di quanto riferito dallo S.N.E. circa appunto il fatto che si stesse già procedendo alla rimozione delle regge, ed a breve distanza dal Cargo Floor, mentre era ancora in corso l'attività di scarico delle balle.
Detto comportamento, secondo la Corte, era espressione di una prassi consolidata e certamente quindi non occasionale, tollerata quantomeno dai vertici aziendali (se non imposta, come asserito da S.N.E.); ciò che escludeva, già quindi sotto tale profilo, qualsiasi condotta "abnorme" e "stravagante” del lavoratore infortunato, tale da potersi porre quale fattore interruttivo del nesso di causalità; d'altronde, il datore di lavoro è comunque responsabile per la mancata adozione delle misure prevenzionistiche che sarebbero certamente valse ad impedire l'evento.
4.4. Anche sotto questo profilo, entrambi i giudici di merito risultano essersi attenuti, con motivazione esente da censura, ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
5. Non fondati sono i motivi dei ricorsi, concernenti raffermato giudizio di valenza tra le concesse attenuanti generiche e la ritenuta contestata aggravante, nonché, più in generale, il trattamento sanzionatorio.
5.1. Come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, 4/7/2003 n. 36382, Dell'Anna ed altri, n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua": Sez. 6, seni. N. 9120 del 2/7/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, sent. n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).
Inoltre, è ricorrente nella giurisprudenza di questa l'affermazione di principio per cui l'obbligo di motivazione è tanto più stringente quanto maggiore sia il divario tra la pena in concreto irrogata ed il minimo edittale e che "in tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione; infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto" (Sez. 2, sent. n.12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754; Sez. 4, n. 56 del 16/11/1988, dep. 1989, Spina, Rv. 180075).
5.2. Orbene, nel caso di specie, il giudice di primo grado (p. 18) - dopo aver rilevato che il fatto accertato era aggravato dall'essere stato commesso in violazione della normativa antinfortunistica e dall'aver cagionato alla persona offesa una impossibilità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni - ha ritenuto concedibili le attenuanti generiche in misura equivalente a dette aggravanti, in considerazione dell'incensuratezza degli imputati (e, quanto al L.E., in considerazione della proposta risarcitoria effettuata prima del giudizio); e, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ha determinato per ciascun imputato il trattamento sanzionatorio in mesi 1 di reclusione.
5.3. E la Corte di appello (p. 13), scrutinando la corrispondente doglianza difensiva, ha rilevato che la pena, determinata per ciascuno degli imputati in mesi uno di reclusione, era del tutto congrua ed adeguata al grado di colpa degli imputati, non certo lieve; invero, era stata omessa l'adozione di misure prevenzionistiche in una situazione di "palese altissimo rischio" per i lavoratori addetti a quelle mansioni; d'altra parte, la "caduta" dal pianale del Cargo Floor, durante la fase di scarico, di balle di rifiuti del peso ciascuna di una tonnellata, avrebbe dovuto imporre adeguate misure prevenzionistiche per garantire lo svolgimento di tale rischioso lavoro nelle condizioni di sicurezza necessarie. Pertanto, non era applicabile la pena alternativa pecuniaria, non vertendosi palesemente in ipotesi di colpa di grado lieve.
La Corte territoriale ha ritenuto corretto anche il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate, effettuato dal giudice di primo grado, ritenendo insussistenti ragioni per la formulazione di un giudizio di prevalenza e per una conseguente eccessiva mitigazione della pena.
5.4. In definitiva, nel caso di specie, la determinazione della pena (peraltro, in misura prossima ai minimi edittali) non può dirsi affatto frutto di mero arbitrio, avendo i giudici di merito fornito adeguata e logica motivazione del trattamento sanzionatorio, come determinato.
6. Non fondati sono i motivi dei ricorsi concernenti la sussistenza del danno subito dallo S.N.E. e la quantificazione della provvisionale.
6.1. Occorre qui ribadire che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, non è ammesso ricorso per cassazione in tema di riconoscimento della condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva. Esso costituisce un provvedimento per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere sostituito dall'integrale risarcimento: il medesimo pertanto non è impugnabile per Cassazione (cfr, tra le tante, Sez. 4, sent. n. 34791 del 23/06/2010, Rv. 248348).
6.2. Al riguardo, il giudice di primo grado (pp. 18- 21) ha evidenziato la gravità delle lesioni subite dalla persona offesa (frattura della clavicola e di due costole; plurime avulsioni dentarie; contusioni ed abrasioni multiple ...), come attestato dall'acquisita documentazione medica (compreso quella relativa agli accertamenti effettuati dalla commissione medica Inps di Pavia nel corso degli accertamenti per la valutazione dell'invalidità); ha ritenuto riduttive le valutazioni del dr. Fabio B., consulente di parte dell'assicurazione RSA Group di Genova, che aveva escluso il nesso causale tra il licenziamento e le conseguenze dell'Infortunio, essendo la situazione patologica in gran parte preesistente, senza tuttavia rilevare alcuna spiegazione causale alternativa; ha ritenuto in ogni caso indubbio che l'infortunio aveva quanto meno determinato un aggravamento della situazione (anche se in parte preesistente); ha ritenuto evidente che il danno era stato causa (o almeno concausa) del licenziamento, senza tenere conto di tutte le altre conseguenze morali, psicologiche e familiari, e che detto danno, non essendo compiutamente determinabile in quella sede, avrebbe dovuto essere liquidato in separato giudizio civile, potendosi però già da allora liquidare una provvisionale di euro 50.000, essendovi prova indubitabile del danno almeno in tali limiti, "considerata la gravità delle lesioni subite e le indubbie conseguenze sulla vita quotidiana che ne erano conseguite, nonché alla luce delle conseguenze di natura patrimoniale derivanti dal licenziamento con tutte le inevitabili, intuitive e ineliminabili ripercussioni di natura morale". 
6.3. E la Corte territoriale - nell'esaminare l'assunto difensivo (secondo il quale non sussisterebbe prova del danno concretamente subito dallo S.N.E. per effetto dell'infortunio, e comunque del suo ammontare anche nei limiti della provvisionale, e ciò avuto riguardo a preesistenti patologie dalle quali lo S.N.E. sarebbe stato affetto) - ha ribadito (pp. 14-15) che: la persona offesa aveva subito molteplici lesioni fratturative, avulsioni dentarie, molteplici contusioni; si era reso necessario un ricovero ospedaliero di ben sette giorni e successive lunghe cure; ad un anno circa di distanza dalla data dell'Infortunio era stata ancora rilevata difficoltà di deambulazione. Per tutte queste ragioni non poteva certo parlarsi di conseguenze di minima entità. D'altronde, prima dell'infortunio, lo S.N.E. eseguiva, nonostante le preesistenti patologie, attività lavorative che richiedevano ottime condizioni fisiche; mentre, dopo l'infortunio, tali condizioni erano state talmente compromesse da determinare un giudizio di inabilità al lavoro ed il conseguente licenziamento da parte del datore di lavoro (e allo S.N.E. era stata riconosciuta una invalidità civile del 75%, prima insussistente, nonostante le pregresse patologie).
In definitiva, secondo la Corte, era del tutto ragionevole ritenere, in carenza di qualsiasi elemento che potesse denotare l'intervento di un evento causale autonomo atipico, ossia di un evento patologico sopravvenuto, che proprio l'infortunio aveva inciso sulle condizioni fisiche e psichiche del lavoratore, anche sotto il profilo di un consistente aggravamento di preesistenti patologie, tale da assumere quindi il rilievo di causa, o quantomeno concausa, di esse, nell'ambito di una seriazione causale comunque riconducibile all'infortunio stesso; ed allora, considerati gli ingenti pregiudizi che erano attribuibili all'evento infortunistico, quale quantomeno concausa della situazione patologica derivatane, la somma di 50.000 euro non era affatto eccessiva ed era certamente congrua (anche considerando eventuali erogazioni previdenziali).
7. Per le ragioni che precedono, i ricorsi devono essere dunque rigettati ed i ricorrenti devono essere condannati, oltre che al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, spese che si liquidano come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; li condanna, inoltre, in solido, a rimborsare alla parte civile S.N.E. le spese sostenute per questo giudizio, spese che liquida in euro 2500 oltre accessori come per legge.
Così deciso il 26/10/2017.