Cassazione Penale, Sez. 4, 08 febbraio 2018, n. 6147 - Infortunio durante la pulizia della macchina depilatrice. Omessa valutazione del rischio e omessa formazione della lavoratrice infortunata


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MENICHETTI CARLA Data Udienza: 30/11/2017

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte d'Appello di Trieste confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Udine nei confronti di L.P., nella qualità di socio della s.n.c. "L. Carni di Pio e Paolo P.", per il reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, ai danni di G.V., dipendente della predetta società con mansioni di addetta alle pulizie ed operaia nel reparto di insaccamento, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, il giorno 2 novembre 2009, la G.V., per completare le operazioni di pulizia della macchina depilatrice per suini, servendosi di una cassetta come gradino, era salita con la idropulitrice sulla rulliera di scarico, per meglio sciacquare il detergente sgrassatore che poco prima aveva spruzzato sugli elementi del rotore porta spatole, e mentre stava compiendo tale operazione uno dei rulli sul quale si trovava in piedi si era messo in movimento e ne aveva provocato la caduta a terra, dalla quale erano derivate gravi lesioni.
La colpa riconosciuta a carico del L.P. veniva ravvisata dalla Corte territoriale nell'aver redatto in maniera incompleta il documento di valutazione dei rischi, che non menzionava l'attività lavorativa svolta dalla G.V. in relazione al rischio specifico concernente le operazioni di pulizia dei complessi macchinari, alle quali la stessa era destinata, e nella mancata formazione specifica della dipendente in ordine ai rischi connessi alle modalità operative ed alle tecniche di tale pulizia.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando vizio della motivazione in relazione alla ricostruzione della dinamica del fatto ed alla asserita violazione degli artt.17 e 28 D.lgs.n.81/2008, e violazione dell'art.521 c.p.p. per essere stato ritenuto in sentenza un fatto verificatosi con modalità e circostanze del tutto diverse rispetto a quelle descritte nel capo di imputazione.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, meramente ripropositivi di doglianze già vagliate e respinte dalla Corte territoriale con corretta ed adeguata motivazione.
2. Nell'atto di appello la difesa aveva lamentato la inconferenza della contestazione della violazione dell'art.17 D.lgs.n.81/2008, asserendo che l'infortunio non si era verificato per una violazione degli obblighi del datore di lavoro in tema di valutazione di tutti i rischi in tema di sicurezza sul lavoro nella conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28, atteso che tale documento esisteva, era completo ed esaustivo e presentava i requisiti stabiliti dalla legge.
La Corte di Trieste ha ritenuto infondata la doglianza rilevando come, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il DVR non prevedesse alcuna valutazione circa la specifica mansione svolta dall'infortunata relativa alla pulizia della macchina depilatrice, in quanto le aree dell'attività lavorativa menzionate nel predetto documento si riferivano esclusivamente alla macellazione degli animali ed al trasporto della merce, le mansioni individuate all'interno del comparto produttivo, rispetto alle quali risultavano elaborate le singole schede di esposizione al rischio dei lavoratori, riguardavano impiegati, autisti, addetti alla macellazione, all'insaccaggio, alla lavorazione delle carni, con esclusione di ogni menzione dell'attività lavorativa svolta dalla G.V., in relazione al rischio specifico concernente le operazioni di pulizia dei complessi macchinari alle quali la stessa era destinata. L'omessa menzione dell'attività svolta dall'infortunata aveva comportato quindi l'assenza di qualsivoglia valutazione in ordine al rischio specifico attinente alla pulizia dei macchinari, essendo evidente che il rischio di "scivolamenti e cadute" previsto per gli addetti alle altre mansioni contemplate dal DVR non era sufficiente ad assolvere alla funzione preventiva di analisi dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, considerata la varietà e le precipue caratteristiche morfologiche dei diversi macchinari da pulire. Le riscontrate carenze del DVR sotto tale aspetto avevano del resto trovato spiegazione nel fatto che all'assunzione diretta della G.V. da parte della L.P. Carni s.n.c. per svolgere, all'interno dell'azienda, le medesime mansioni generalmente svolte dal personale di altre imprese, non avevano fatto seguito né l'aggiornamento e l'integrazione del DVR con la previsione degli specifici rischi insiti nelle operazioni di pulizia, né la formazione specifica della lavoratrice in ordine ai rischi connessi alle modalità e alle tecniche delle medesime.
Queste le esaustive argomentazioni dei giudici di appello, del tutto immuni da censure, in quanto applicano principi consolidati, secondo i quali vanno addebitate al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui è titolare, le manchevolezze causalmente collegate alla verificazione dell'evento infortunistico, che ha rappresentato la concretizzazione proprio di quel rischio, prevedibile ed evitabile, che le norme di prevenzione inosservate erano volte ad evitare, di guisa che l'attuazione delle menzionate e doverose cautele sarebbe stata sufficiente ad impedirlo. Sul datore di lavoro grava infatti l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare una macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza.
Nel caso di specie, si ripete, il rischio connesso alla pulizia della macchina depilatrice non era stato valutato, la lavoratrice non aveva ricevuto alcuna specifica formazione sulle modalità di svolgimento delle sue mansioni, e si era infortunata nel corso delle stesse, inconsapevole della pericolosità della condotta che poneva in essere.
3. Nell'atto di appello era stata altresì lamentata la violazione degli artt.521 e 522 c.p.p. in relazione agli artt.598 e 604 c.p.p. poiché l'infortunio, secondo la tesi difensiva, non si era verificato con le modalità descritte nel capo di imputazione, ma con modalità del tutto diverse, nel senso che la G.V. non poteva essere caduta scivolando dalla rulliera in posizione china ma piuttosto da una cassetta posta sul pavimento, della quale, trattandosi di persona di bassa statura, si era servita per salire sulla macchina.
Anche tale argomentazione è stata approfonditamente esaminata dalla Corte di Trieste, la quale ha correttamente osservato che non era ipotizzabile alcuna violazione dei principio del contraddittorio a danno della difesa dell'imputato, che nel corso del processo aveva potuto adeguatamente ed approfonditamente fronteggiare, dal punto di vista tecnico e sostanziale, tutte le contestazioni concernenti le operazioni di pulizia e gli elementi caratterizzanti la ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo, non attribuibile ad un comportamento abnorme della lavoratrice, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l'infortunio e le omissioni addebitate al datore di lavoro.
L'adeguata previsione della procedura per la pulizia della macchina depilatrice di suini e le conseguenti, correlative, misure di prevenzione, prima fra tutte il divieto di salire sulla rulliera per pulire il macchinario, avrebbero infatti reso edotta la lavoratrice dei rischi insiti in tale modalità operativa, a suo dire abitualmente posta in essere nello svolgimento delle proprie mansioni, in considerazione della sua bassa statura, nella totale inconsapevolezza dei rischi connessi a tale inidonea condotta, rischi non valutati dal datore di lavoro e non oggetto di preventiva formazione ed informazione.
Si tratta di considerazioni ineccepibili sul piano logico e giuridico, con le quali il ricorrente non si confronta, insistendo del riproporre le già svolte, infondate, difese.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 novembre 2017