T.A.R. Abruzzo, Sez. 1, 19 luglio 2017, n. 225 - Diritto di accesso del diretto interessato alla documentazione di valutazione dei rischi



Pubblicato il 19/07/2017 N. 00225/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2017 REG.RIC.
 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

 


sul ricorso numero di registro generale 191 del 2017, proposto da:
OMISSIS rappresentate e difese dagli avvocati OMISSIS;
contro
Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS;
per l'accertamento del diritto ex art. 22 l. 241/90 e contro il diniego opposto all'accesso agli atti relativo a istanza a mezzo pec del 6.4.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2017 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori l'avv. OMISSIS per la parte ricorrente, l'avv. OMISSIS per l'amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

 

FattoDiritto

 


1 - Le ricorrenti premettono di essere dipendenti dell'ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti e di svolgere la propria attività lavorativa presso la U.O.C. Anatomia Patologica del Policlinico SS. Annunziata di Chieti, con la qualifica di tecnici sanitari di laboratorio biomedico.
Espongono che una di esse, durante il proprio turno lavorativo, è stata investita al volto da fumi di formaldeide fuoriusciti da contenitori provenienti dal comparto operatorio, il che le determinava a diffidare la ASL resistente ad effettuare con urgenza i necessari ed indifferibili lavori di adeguamento del reparto, con contestuale istanza di accesso ad una serie di documenti relativi ad adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Con nota del 16.05.2017, l'amministrazione ha dato riscontro alla richiesta di accesso, trasmettendo un elenco riepilogativo delle attività formative dei dipendenti e indicando la pagina web in cui reperire i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (r.l.s.), mentre ha opposto diniego all'ostensione della residua documentazione “in quanto pertinente al DVR di questa azienda, e che viene riservata ai RLS ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs 81/08 e s.m.i., visto anche il segreto cui i medesimi RLS sono tenuti ai sensi del comma 6 del riferito art. 50”.
Le ricorrenti contestano la legittimità del diniego e deducono che il diritto di accesso, nella fattispecie strumentale alla tutela del proprio diritto alla salute, non può subire limitazioni se non nei casi di cui all'art. 24 l. 241/1990, rilevando che la legittimazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 è aggiuntiva rispetto a quella propria dei lavoratori aventi diritto in base alla predetta legge n. 241.
Costituitasi in giudizio, la ASL ha ribadito in memoria che la visione della documentazione direttamente collegata al documento di valutazione dei rischi è riservata ai RLS dall'art. 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. 81/2008, le cui disposizioni -che individuano nel solo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in qualità di garante degli interessi dei lavoratori, il soggetto al quale è consentito di ricevere copia del DVR- avrebbero carattere speciale rispetto alla disciplina generale in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 (con riferimento a T.A.R. Marche, 07 settembre 2016, n. 506).
In subordine ha sostenuto che non è comunque consentito il rilascio di copia della suddetta documentazione. Infatti, ai sensi della richiamata normativa, il responsabile dei lavoratori per la sicurezza è soggetto a stringenti obblighi di riservatezza (art. 50), tant'è che è previsto che “il documento è consultato esclusivamente in azienda” (art. 18, comma 1, lett. o), d.lgs. 81/2008), in tal modo contemperandosi la tutela del diritto alla salute dei lavoratori con l'esigenza di non consentire la divulgazione all'esterno di informazioni di contenuto sensibile. Sicché, se venisse riconosciuto il diritto dei lavoratori a poter estrarre copia del DVR, si disapplicherebbe la suddetta disciplina, consentendosi al singolo lavoratore ciò che non è consentito al RLS, ovvero estrarre copia del documento di valutazione dei rischi con facoltà di veicolarne ad libitum il contenuto all'esterno.
2 - Il collegio condivide quanto sostenuto dalle ricorrenti, e cioè che la legittimazione del RLS ad ottenere copia del documento di valutazione dei rischi non escluda quella dei soggetti che hanno uno specifico interesse ad accedere alla documentazione detenuta da un'amministrazione pubblica ai sensi della legge n. 241/1990. Deve infatti ritenersi che i soggetti portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (art. 22), rimangano personalmente legittimati ad accedere ai documenti collegati a tale interesse, senza che in senso contrario possa essere opposta la concorrente legittimazione del rappresentante per la sicurezza, che di per sé non garantisce la tutela delle posizioni soggettive dei lavoratori direttamente interessati. Tale figura, come sottolinea la resistente, è infatti tenuta alla riservatezza, e quindi obbligata a non divulgare le informazioni ottenute in tale veste (cfr. art. 5 d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 25, attuazione della direttiva 2002/14/CE: “i rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi, informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, nel legittimo interesse dell'impresa”), sicché i titolari delle posizioni soggettive che si assumono lese a causa di supposte inadempienze nel processo di gestione dei rischi non potrebbero acquisire la documentazione utile né direttamente né tramite r.l.s. L'interpretazione posta alla base del diniego ha quindi l'effetto di precludere l'accesso a documentazione collegata ad esigenze di tutela di una specifica situazione soggettiva, con implicita deroga al principio espresso dall'art. 24, co. 7, l. 241/1990 (“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici’).
Poiché l'accesso finalizzato alla difesa dei personali diritti ed interessi del richiedente presuppone una situazione soggettiva la cui cura compete esclusivamente al suo titolare, mentre altra è la posizione giuridica di un rappresentante di interessi collettivi, il collegio è invece dell'avviso che tra le due normative non sussista il rapporto di specialità sostenuto dalla difesa della ASL, sicché le previsioni del d.lgs. 81/2008 sulla figura del r.l.s. non possono ritenersi di ostacolo al ricorso, da parte dei singoli lavoratori, ai mezzi di tutela di tali loro situazioni soggettive.
Del resto, mentre l'accesso risulta qui preordinato alla tutela non di un astratto diritto alla salute, bensì in riferimento al ricovero d'urgenza della dipendente in conseguenza di incidente sul lavoro, come esplicitato nella richiesta e non contestato dall'amministrazione, le esigenze di riservatezza evocate dalla ASL non hanno invece alcuna concretezza, mancando un qualsiasi riferimento ad obiettivi e specifici profili di segretezza aziendale (art. 50, co. 6, d.lgs 81), di tutela di dati sensibili o di situazioni comunque riconducibili a taluna delle ipotesi di cui all'art. 24, commi 6 e 7, l. 241/1990. Che la documentazione richiesta contenga informazioni sensibili è cioè una circostanza che non può essere data per presupposta, ma che va invece adeguatamente allegata di modo che sia possibile valutare, nel concreto, la consistenza degli opposti interessi e il corretto bilanciamento che ne consegue.
Per analoghe ragioni, deve escludersi che le previsioni del  d.lgs 81/08 riguardo alle modalità di accesso del r.l.s. possano regolamentare anche il diverso istituto dell'accesso del diretto interessato ex l. 241/1990, che si esercita necessariamente nei modi previsti dalla stessa legge, e quindi mediante consegna di copia della documentazione richiesta, ovviamente nella parte riguardante direttamente l'attività lavorativa delle richiedenti.
Va d'altronde considerato che la consultazione della documentazione in azienda comunque presuppone la consegna di copia della stessa [art. 18, co. 1, lett. o)] e la conseguente messa a disposizione di locali e quant'altro necessario perché la cura delle esigenze difensive a cui l'accesso è preordinato sia effettiva. Il che implica che i soggetti interessati dispongano dei tempi a ciò necessari, con l'eventuale supporto di consulenti e difensori, delineandosi un insieme di attività difensive da svolgersi nell'ambito degli uffici tali da richiedere adeguate misure organizzative. La richiesta subordinata della resistente va dunque anche per tale ragione disattesa, non essendo supportata dalla prospettazione di concrete modalità di esecuzione che, senza compromettere l'interesse delle richiedenti, fossero preordinate alla salvaguardia di specifiche esigenze di riservatezza, in assenza delle quali non si evidenziano ragioni che si oppongano a che l'accesso ai documenti in questione si svolga nei modi ordinari.
In accoglimento dei primi due motivi, e con assorbimento del terzo, il ricorso va dunque in questa parte accolto.
Con il quarto motivo si sostiene che la documentazione fornita in relazione ai punti della richiesta aventi ad oggetto l'attività di informazione e formazione dei lavoratori si esaurisce in un mero elenco non sottoscritto, ritenuto non esaustivo delle informazioni e dei dati effettivamente richiesti.
Il motivo è generico, non essendo specificato quale fosse la documentazione effettivamente richiesta e dunque quale concreto adempimento sia ora richiesto all'amministrazione per corrispondere all'istanza.
Il ricorso va dunque nei suddetti limiti accolto e per l'effetto va disposto che la ASL resistente rilasci copia della documentazione richiesta, con assegnazione del termine di 30 giorni per provvedere.
Il Prefetto di Chieti, per mezzo di funzionario allo scopo delegato, è incaricato dell'esecuzione delle precedenti statuizioni in caso di inutile decorso del termine sopra assegnato.
Date le incertezze giurisprudenziali sulle questioni trattate, le spese di giudizio vanno compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato.
 

 

P.Q.M.

 


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini specificati in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati: OMISSIS