Cassazione Civile, Sez. 6, 16 aprile 2018, n. 9388 - Infortunio a seguito di caduta da una scala e insinuazione al passivo della società. Idoneità delle attrezzature di lavoro


 

Presidente: CAMPANILE PIETRO Relatore: ACIERNO MARIA Data pubblicazione: 16/04/2018

 

FattoDiritto

 


G.D.P. ha proposto domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento di S.I. Impianti S.r.l. per l’importo di € 224.006,17 a titolo di risarcimento danni, esponendo che, mentre lavorava alle dipendenze di suddetta società, aveva subito un grave infortunio dovuto alla caduta da una scala. Chiedeva quindi nel merito l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per non avere apprestato nessun sistema di protezione e sicurezza.
Il giudice delegato aveva escluso il credito dallo stato passivo perché aveva ritenuto mancante la prova dell’attribuibilità del danno alla responsabilità del datore di lavoro. Il G.D.P. aveva quindi proposto opposizione ex art. 98, 2° comma, L.F., dinanzi al Tribunale di Trento. Con ordinanza n. 10291/2015, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, affermando che elementi di carattere indiziario suggeriscono che l’infortunio sia avvenuto per cause accidentati e non a causa dell’attrezzatura difettosa o per l’assenza di sistemi di protezione.
Il G.D.P. propone ricorso per cassazione ex art. 99, ult. comma, L.F., articolato su 4 motivi.
Con i primi tre motivi si contesta la violazione o falsa applicazione (art. 360 nr. 3) degli art. 2727 e 2729 c.c. in combinato disposto con l’art. 116 c.p.c., per avere il tribunale dato rilievo a circostanze prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici.
Con il quarto motivo (art. 360 nr. 3 per violazione degli artt. 115-116 c.p.c. o, comunque, omesso esame circa un fatto decisivo) il G.D.P. si duole della mancata ammissione delle prove testimoniati, che il Tribunale ha considerato superflue per la portata degli elementi indiziari già acquisiti.
Il Collegio non condivide la proposta di definizione del giudizio depositata dal Consigliere relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., nel senso dell’inammissibilità del ricorso perché concernente valutazione dei fatti riservata al giudice di merito.
Il ricorso, i cui motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, è fondato.
Si legge nell’impugnato decreto che non vi sarebbe prova che l'infortunio patito dall’odierno ricorrente sia attribuibile alla responsabilità del datore di lavoro, dovendo al contrario imputarsi, alla luce una serie di elementi di carattere indiziario, a una caduta accidentale. In tal modo, tuttavia, il giudice di merito mostra di non fare buon governo dei principi sanciti dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’onere di dimostrare l’adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire l’evento dannoso e di aver vigilato circa l’effettivo uso delle misure di sicurezza grave sull’imprenditore e non sul lavoratore (Cass. n. 2209/2016, n. 798/2017). Invero, il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, con la conseguenza che l’imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (Cass. n. 27127/2013, par. 8).
Nella specie risulta incontestato che il lavoratore sia stato adibito a un’operazione pericolosa (lavorazioni al primo piano di un edificio attraverso una scala del tipo “a forbice” dell’altezza di quattro metri circa), e che non sia stata posta in essere da parte sua una condotta abnorme. Tuttavia, gli elementi indiziari valorizzati dalla Corte territoriale non sono stati valutati in conformità al principio sopra richiamato, non essendo stato accertato se e che in modo siano state poste in essere da parte del datore di lavoro le misure protettive idonee a prevenire l’evento dannoso (in primo luogo l’idoneità dell’attrezzatura), al fine di stabilire se l’infortunio sia o meno attribuibile alla responsabilità del datore di lavoro per l’omessa adozione di siffatte misure protettive.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato cassato con rinvio al Tribunale di Trento, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2018.