Tribunale di Mantova, Sez. Lav., 05 ottobre 2017, n. 172 - Caduta dall'alto. Responsabilità del datore di lavoro  e del preposto


 

Sentenza n. 172/2017 pubbl. il 05/10/2017 RG n. XX N. R.G. XX

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE DI MANTOVA

 



nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all' udienza del 3.10.2017 visto l' art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente:

 


S E N T E N Z A

 


nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data 29.3.2017 INAIL con il patrocinio dell' avv. M. P. RICORRENTE CONTRO R. M. e B. M. CONTUMACI Conclusioni Per la parte ricorrente 1) Dare atto ed accertare che l' INAIL ha erogato ed erogherà a T. C., in seguito all' infortunio sul lavoro da quest' ultimo patito il 05.03.2007, prestazioni per un valore di 243.503, 41, salvo miglior conteggio; 2) Accertare, incidente tantum, e dichiarare ai fini dell' azione di regresso dell' INAIL la responsabilità penale di M. R. in relazione all' infortunio subito da T. C. il 05.03.2007 nonché dare atto dell' intervenuta condanna penale definitiva per B. M., sempre in relazione all' infortunio subito da T. C. il 05.03.2007; 3) Dichiarare, ai sensi degli articoli  10 e 11 del D.P.R. 1124/1965, M. R. e B. M., civilmente responsabili in ordine all' accadimento del medesimo infortunio; 4) Conseguentemente, condannare M. R. e B. M., in solido, al pagamento in favore dell' INAIL della somma di 243.503, 41, salvo miglior conteggio, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata di spettanza dell' Istituto, con interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute dal giorno del fatto illecito fino all' avvenuto pagamento e con il limite del valore delle prestazioni erogate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio

 


FattoDiritto

 


Con ricorso depositato in data 29.3.2017 , l' INAIL conveniva avanti al Tribunale di Mantova M. R. e B. M. per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe Il procuratore dell' INAIL esponeva : che in data 05.03.2007 il sig. T. C., operaio dipendente della ditta M. di M. R. e C. s.a.s., rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro mentre prestava la propria attività presso un cantiere edile sito in XXXXX (MN), a seguito del quale riportava lesioni personali comportanti un periodo d' inabilità assoluta al lavoro di 484 giorni, nonché un danno biologico del 30%; Sentenza n. 172/2017 pubbl. il 05/10/2017 RG n. XX che nel cantiere erano in corso lavori per la ristrutturazione di un capannone agricolo adibito a ricovero per animali, effettuati dalla impresa "M s.a.s.", legalmente rappresentata da M. R. ; che in particolare quel giorno venivano eseguiti da tre dipendenti della società (l' infortunato T. C., S. L. e B. M.) i lavori per la sostituzione dei canali di gronda con rimozione della vecchia gronda e , l' orditura del tetto su cui operavano i predetti lavoratori era costituita da travi in cemento prefabbricato longitudinali rispetto alle travi portanti posate sulle colonne della stalla; sulle travi longitudinali erano appoggiate lastre in fibro cemento; che nel cantiere era presente un autocarro con piattaforma di sollevamento, nonché una porzione di ponteggio metallico di tipo prefabbricato, di proprietà della "M. s.a.s."e che, dette attrezzature , servivano a raggiungere la copertura in modo da potere effettuare le operazioni di sostituzione dei canali di gronda; che in base agli accertamenti svolti dalla competente ASL-SPSAL emergeva chiaramente che l' infortunato stava operando sopra la copertura e , a un certo punto, proprio perché la copertura non era portante e pedonabile, una lastra in fibro-cemento, rompendosi, faceva cadere al suolo da un' altezza di circa metri cinque il sig. T.; che il lavoratore veniva ricoverato d' urgenza presso l' Ospedale di Mantova con rilascio di prognosi inizialmente riservata in conseguenza della gravi lesioni riportate (politrauma da precipitazione con frattura lussazione esposta tibio-astragalica sx, frattura lussazione esposta del gomito sx, frattura pertrocanterica del femore sx e branche ischio-pubica dx) e l' INAIL sede di Mantova ammetteva l' infortunio all' indennizzo poiché verificatosi in occasione di lavoro, erogando l' indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro per gg. 484 (dal 09.03.2007 al 30.06.2008 ) nonché una rendita vitalizia commisurata ad una percentuale di danno biologico del 30%; che pertanto, l' Istituto ha erogato ed erogherà, in favore del lavoratore, ai sensi del T.U. 1124/65 come modificato dal D.Lgs. 38/2000, prestazioni di legge per un valore complessivo di euro 243.503, 41, il tutto oltre alle spese successive e salvo miglior conteggio, in particolare in relazione ai miglioramenti che dovessero intervenire in corso di giudizio ex art. 116 T.U. n.1124/1965 e successive modifiche che in seguito a tale infortunio, sulla scorta delle indagini effettuate dall' Azienda A.S.L. competente, veniva instaurato, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, il procedimento penale n. 2179/2007 r.g.n.r., che vedeva indagato il legale rappresentante ed amministratore della società datrice di lavoro dell' infortunato, sig. M. R., nonché il capo cantiere e preposto della società, sig. B. M. che entrambi gli imputati venivano rinviati a giudizio e il Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere in esito alla istruttoria dibattimentale, in data 20.07.2011, sentenza n. 128/2011 (depositata il 13.09.2011) con cui condannava il M., per il reato ascrittogli, alla pena di mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese di giudizio; che ad oggi il procedimento risulta pendente avanti alla Corte d' Appello di Brescia a seguito dell' impugnazione della predetta pronuncia da parte del convenuto e verosimilmente si concluderà con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato; che parimenti nel dibattimento di fronte allo stesso Giudice che vedeva imputato il B., quest' ultimo veniva condannato con sentenza n. 148/2013 depositata il 13.05.2013 alla pena di tre mesi di reclusione, pena convertita in pena pecuniaria e che, della sentenza, in mancanza di impugnazione, diveniva irrevocabile in data 19.09.2013. Tanto premesso rilevava che nei confronti di M. B. quanto statuito in sede penale ha efficacia di giudicato ai sensi degli artt. 651 e 654 c. e costituisce il presupposto ex art. 10 e 11 D. P. R 30 giugno 1965 n. 1124 per l' esperimento della azione di regresso da parte dell' INAIL. Sentenza n. 172/2017 pubbl. il 05/10/2017 RG n. XX. Deduceva che in riferimento al sig. M. è applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 10 ed 11 D.P.R. 30.06.1965, n. 1124, così come modificato a seguito dell' intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 102 del 1981) in quanto dalla documentazione acquisita nel suddetto procedimento penale, ed in particolare dalla relazione degli U.P.G. della ASL- SPSAL di Mantova, emergono con evidenza gli elementi atti a fondare la responsabilità del convenuto nella causazione delle lesioni subite dal sig. T. C. ed appare certa l' esistenza di un nesso causale indissolubile tra l' inosservanza delle norme di prevenzione contestata ed il conseguente infortunio verificatosi. In relazione al quantum debeatur produceva attestazione di credito del Direttore della Sede INAIL di Mantova e rassegnava le conclusioni i sopra indicate. I convenuti non si costituivano e , verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell' udienza , venivano dichiarati contumaci.
La causa, istruita mediante prova documentale , all' odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Per quanto concerne la posizione di B. M. la responsabilità penale dello stesso è stata accertata con sentenza passata in giudicato con la conseguenza che nei confronti di detto convenuto la domanda di regresso INAIL deve ritenersi indiscutibilmente fondata. Gli atti di causa convincono senza ombra di dubbio che sussiste anche in capo al sig. M. R la responsabilità penale in ordine all' infortunio occorso al sig. T. C. in data 05.03.2007. Il M., peraltro, è già stato giudicato dal Tribunale di Mantova e condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato p. e p. dall' art.590, I, II e III comma c.p. per avere cagionato, non volendo in qualità di legale rappresentante dell' impresa M. s.a.s. e datore di lavoro, e B. M., nella sua qualità di capocantiere e preposto del datore di lavoro, gravi lesioni personali al lavoratore T. C., dipendente della predetta s. a. s, il quale, mentre stava provvedendo a rimuovere la vecchia gronda di un capannone agricolo adibito a ricovero per animali, presso l' azienda agricola A., sita in località XXX (MN) e mentre si trovava sopra la copertura del predetto edificio, cadeva al suolo da un' altezza di circa 5 metri, a causa della rottura di una lastra in fibra cemento posta sulla copertura, e così riportava lesioni personali gravi, consistite in un politrauma da precipitazione con fratture multiple , comportanti una malattia della durata di 484 giorni e una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni. Lesioni personali causatesi come diretta conseguenza della condotta negligente, imprudente ed imperita degli imputati, nonché della violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare: dell' art. 70, comma 2 e 10 del D.P.R. 164/56 in quanto il datore di lavoro non prevedeva, per l' incolumità dei lavoratori, tavole sopra le orditure della copertura, soppalchi e uso di cinture di sicurezza nonché, in difetto dei sistemi di sicurezza collettivi appena menzionati, non prevedeva l' uso di dispositivi di sicurezza individuali, quali idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta; dell' art. 4 comma 2 del D. L. vo 626/94 in quanto il datore di lavoro non ha provveduto ad un' adeguata valutazione dei rischi a cui venivano esposti i lavoratori e delle conseguenti misure preventive degli infortuni; dell' art.22 del d. lg. vo 626/94 perché T. C. non aveva ricevuto una formazione sufficiente ad adeguata in materia di sicurezza e salute in riferimento alla proprie mansioni dell' art. 31 d.p.r. 164/56 poiché il ponteggio presente in cantiere risultava installato ed utilizzato in maniera difforme da quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione del costruttore; dell' art 4. comma 5 lett F d.lgs. 626/94 in quanto il datore di lavoro ed il preposto omettevano di richiedere l' osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, per non avere vietato al T. di salire. Sulla Sentenza n. 172/2017 pubbl. il 05/10/2017 RG n. XX copertura su cui non erano state predisposte le tavole al fine di rendere calpestabile la struttura (...). La dinamica dell' infortunio puo' essere ricostruita sulla scorta delle risultanze del verbale degli UPG dell' ASL della Provincia di Mantova e della sentenza penale di primo grado cui si è fatto cenno sopra L' infortunio è avvenuto in data 5.3.2007, nel primo pomeriggio, nel cantiere edile aperto in XXXXX loc. Massimbona presso l' Azienda Agricola A.XXnel quale erano in corso lavori per la ristrutturazione di un capannone agricolo adibito a ricovero per animali, effettuati dall' impresa "M. s.a.s."di cui M. R. rivestiva la carica di amministratore unico nonché di legale rappresentante ; in particolare quel giorno venivano eseguiti da tre dipendenti della società (l' infortunato T. C., S. L. e B. M.) i lavori per la sostituzione del canali di gronda con rimozione della vecchia gronda.
Gli ispettori dell' ASL , a seguito di sopralluogo, hanno verificato che l' orditura del tetto era costituita da travi in cemento prefabbricato longitudinali rispetto alle travi portanti posate sulle colonne della stalla , sulle quali erano appoggiate lastre in fibrocemento. Nel cantiere era presente un autocarro con piattaforma di sollevamento, nonché una porzione di ponteggio metallico di tipo prefabbricato di proprietà della "M. s.a.s.": dette attrezzature servivano a raggiungere la copertura in mode da potere effettuare le operazioni di sostituzione del canale di gronda.
I lavori prevedevano le seguenti fasi : rimozione dei vecchi canali di gronda; allentamento delle viti di fissaggio a cui erano ancorate le lastre; spostamento delle lastre "liberate"verso l' interno della copertura; posa e fissaggio di listelli in legno lungo la trave perimetrale che fungevano da sostegno del nuovi canali; peso e fissaggio dei canali di gronda e ripristino delle viti di fissaggio alle lastre e al nuovo canale di gronda La copertura, cosi come definite dalla norma UNI8088 , era tra quelle "sulla quale non è possibile l' accesso ed il transito di persone senza la predisposizione di particolari i mezzi e/o misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o di cose dall' alto e contro i rischi di scivolamento". I verbalizzanti hanno accertato altresì che l' infortunato stava operando sopra la copertura e , a un certo punto, proprio perché la copertura non era portante e pedonabile, una lastra in fibro-cemento, rompendosi, faceva cadere il lavoratore al suolo da un' altezza di circa metri 5. Secondo la ricostruzione effettuata dagli Ispettori dell' A.S.L. il T. era salito sulla copertura per iniziare ad allentare le viti di fissaggio delle vecchie lastre mediante la porzione del ponteggio (installato lungo il perimetro della stalla) che serviva agli operai non solo per rimuovere i canali di gronda ma anche per il fissaggio dei listelli di legno aventi funzione di sostegno del nuovi canali.
Come risulta dai rilievi fotografici in atti , sulla copertura erano presenti materiali di lavoro ed attrezzi vari, a conferma della circostanza che i lavoratori erano saliti sulla stessa cercando dì camminare o stazionare in quota nelle zone in cui ritenevano fossero presenti le travi portanti e longitudinali.
La ricostruzione dei fatti effettuata dagli UPG ha trovato conferma secondo il giudice penale nelle s.i.t. rese in data 28.5.2007 dal T. Come affermato dai due giudici penali che si sono occupati dell' infortunio per cui è causa può dirsi accertato che il datore di lavoro , ossia il M., ha violato gli art. 70, comma 2 e 10 del D.P.R. 164/56 (ora art. 148 D. L. vo 81/08) in quanto non aveva previsto , per l' incolumità dei lavoratori, tavole sopra le orditure della copertura, soppalchi e l' uso di cinture di sicurezza, nonché in difetto di tali sistemi di sicurezza collettivi, dispositivi di sicurezza individuali quali idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta; ha violato inoltre l' art. 4 comma 2 del D. L. vo 626/94 (ora art. 28 comma 2 81/08) non avendo provveduto il M. ad un' accurata valutazione dei rischi cui erano esposti i lavoratori (nel P.O.S. , redatto ai sensi del Sentenza n. 172/2017 pubbl. il 05/10/2017 RG n. XX D.P.R. 222/03, non era in alcun modo evidenziato che il ponteggio serviva solamente per raggiungere la gronda e che l' accesso calla copertura era vietato poichè non praticabile ) ed ha violato altresì l' art. 22 del D. L. vo 626/94 (ora art. 37 D. L. vo 81/08) non avendo assicurato al dipendente infortunato alcuna formazione in materia di sicurezza e di salute.
Vi da aggiungere che il convenuto M. ha violato la norma di chiusura dell' art 2087 c.c., non avendo egli , senza alcun dubbio , adottato tutte le misure necessarie a tutelare l' integrità fisica del dipendente. La violazione delle specifiche norme cautelari richiamate e dell' art. 2087 si pone in sicuro rapporto causale con l' infortunio per cui è causa in quanto se fossero state adottate ed attuate le misure omesse , il sinistro non si sarebbe verificato poiché T., privo di qualunque formazione, non si sarebbe trovato a circolare , senza alcuna protezione collettiva o individuale sulla copertura non calpestabile la quale , cedendo , ha provocato la sua caduta al suolo da un' altezza di circa 5 metri. Vi sono quindi elementi piu' che sufficienti per ritenere che entrambi i convenuti hanno commesso il reato p e p dall' art 590, c. 1, 2 e 3 c.p. L' art. 10 , 2^ del TU n. 1124 del 1965 dispone che nonostante l' assicurazione obbligatoria sugli infortuni di lavoro permane la responsabilità civile a carico di coloro che hanno riportato condanna penale per il fatto dal quale l' infortunio è derivato. Il medesimo DPR prescrive all' assicuratore di pagare le indennità medesime anche nei casi previsti dal precedente articolo salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo di indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve altresì versare all' istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell' ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all' art. 39. L' accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro per violazione delle norme antinfortunistiche costituisce, quindi, presupposto sufficiente per l' affermazione della responsabilità civile del datore di lavoro stesso e conseguentemente per la proponibilità dell' azione di regresso. Ne consegue che i convenuti devono essere condannati al versamento degli oneri economici sostenuti dall' INAIL in conseguenza dell' infortunio. Venendo ora al quantum debeatur si osserva che per giurisprudenza consolidata, in tema di azione di rivalsa dell' INAL nei confronti del datore di lavoro civilmente responsabile dell' infortunio per il recupero dell' importo delle prestazioni erogate all' assicurato, le attestazioni di avvenuta erogazione di somme in ragione dell' infortunio, aventi natura di atti amministrativi e come tali assistiti da una presunzione di legittimità, possono costituire valida ed idonea prova nel giudizio promosso dall' istituto per il riconoscimento del suo credito.
Vi è da aggiungere che nessuna contestazione è stata mossa in merito al valore capitale della rendita per invalidità permanente che emerge dall' attestato di credito del Direttore della sede INAIL di Mantova e agli altri oneri sostenuti dall' INAIL in conseguenza dell' infortunio occorso al sig. T.XXXXXX , stante la contumacia di entrambi i convenuti. Appare , dunque, accertato che i convenuti sono tenuti a versare all' INAIL , in via solidale fra loro , la somma complessiva di euro 243.503, 41 , oltre interessi legali dal giorno del deposito del ricorso al soddisfo.
Le spese di lite sostenute dall' INAIL seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.

 

P. Q. M

 

definitivamente pronunciando , ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa , così provvede: - accoglie il ricorso e , per l' effetto, condanna R. M. e B. M., in via solidale fra loro, al pagamento in favore dell' INAIL della somma di euro 243.503, 41 , oltre interessi legali Sentenza n. 172/2017 pubbl. il 05/10/2017 RG n. XX - condanna i convenuti, in via solidale fra loro , alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' INAIL che liquida in complessivi euro 4.500, 00, oltre rimb. forf, IVA e CPA di legge - fissa il termine di giorni 15 per il deposito della motivazione Così deciso in Mantova, 03/10/2017 Il Giudice dott. Simona Gerola