Cassazione Penale, Sez. 4, 03 ottobre 2018, n. 43829 - Caduta dal tetto del dipendente comunale: mancanza di idonei dispositivi di protezione individuale. Responsabilità dell'ingegnere responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici


 

 

 

 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: TORNESI DANIELA RITA Data Udienza: 20/04/2018

 

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 19 novembre 2013 il Tribunale di Ancona dichiarava S.C., ingegnere responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici del comune di Filottrano, responsabile del reato ascritto e lo condannava alla pena di euro 2000, 00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali con concessione dei doppi benefici di legge.
1.1. All'imputato veniva contestato il reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. in relazione agli artt. 115 e 77, comma 4, lett.h) e 122, comma 1, del d.lg. n. 81 del 2008, per avere omesso, per colpa consistita in negligenza ed inosservanza delle citate norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di fornire ai lavoratori dipendenti idonei sistemi di protezione individuali anticaduta e di assicurare una formazione adeguata circa l'uso corretto dei DPI, ovvero di fare installare adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali per prevenire il pericolo di caduta dall'alto cagionando, così, all'operaio comunale L.E. lesioni colpose con una malattia di durata superiore a 40 giorni mentre era intento a posizionare dei coppi sul tetto dello stabile adibito a ricovero dei mezzi comunali.
In Filottrano il 18 novembre 2010.
1.2. Secondo la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, l'infortunio si era verificato mentre il dipendente comunale L.E. stava sigillando i coppi posti a copertura del deposito di un immobile del locale cimitero e si trovava in ginocchio sulla sommità del tetto, in corrispondenza della linea di gronda, da cui cadeva. Per lo svolgimento di tale attività l'L.E. non aveva ricevuto alcuna direttiva da parte dell'Ufficio Lavori pubblici del comune di Filottrano di cui era responsabile l'ing. S.C., tant'è che aveva interpellato il geometra del Comune G. il quale si era limitato a riferirgli che doveva procedere a sigillare la prima fila di coppi anche senza utilizzare il ponteggio.
L'addebito posto a fondamento del giudizio di colpevolezza a carico del S.C., nella qualità di ingegnere, responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici del comune di Filottrano, era quello di non avere fornito alla persona offesa alcun sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto ed in particolare nell'avere consentito che l'L.E. facesse quel lavoro dal tetto anziché da un'apposita impalcatura.
1.3. Il Tribunale di Ancona, ritenuta la concorrente responsabilità in capo al Geom. G., disponeva la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica per procedere anche nei suoi confronti.
2. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza impugnata, con la pronuncia di cui in epigrafe, concedeva le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e riduceva la pena inflitta al S.C. ad Euro 200,00 di multa.
3. S.C., a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza elevando i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge per errata applicazione degli artt. 77, comma quarto, lett.h), 115 e 122 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Sostiene che l'attività doveva essere eseguita da terra perché il tetto era alto circa mt. 2.00 - mt. 2,50 e che era stato proprio l'L.E. a tenere una condotta negligente perché avrebbe dovuto allestire il ponte su cavalletti e tavole presenti nel cantiere, ed inoltre per non avere rispettato gli obblighi previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto non si era astenuto dal compiere un lavoro pur ritenendolo pericoloso.
3.2. Con il secondo motivo deduce l'omessa applicazione degli artt. 3 e 19 del d.lgs. n. 81/2008 in ordine alla qualifica di preposto rivestita dal geom. G. ed erroneamente non erano state ritenuta valida la delega in materia di sicurezza conferita al geom. G..
3.3. Con il terzo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata ponendo in dubbio la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito incentrata sulla testimonianza della persona offesa.
3.4. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Con memoria difensiva dell'11 aprile 2018 S.C., a mezzo del difensore di fiducia, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo e il terzo motivo, in quanto strettamente connessi, vengono esaminati unitariamente.
Al riguardo si osserva che la responsabilità del S.C. in ordine al reato ascritto è stata riconosciuta ed affermata dai giudici di merito sulla base di motivazioni congrue e logiche, aderenti alle emergenze probatorie ed incensurabili in questa sede, attenendo al merito della vicenda processuale. 
La Corte distrettuale, nel rispondere puntualmente alle censure articolate nell'atto di appello, ha evidenziato che lo stesso geom. G., sia pure nell'ambito di una deposizione per molti versi inattendibile, anche a causa del suo personale coinvolgimento nei fatti in relazione ai quali si è proceduto, ha ammesso che l'L.E. era stato da lui comandato, dietro disposizione del S.C., di effettuare il lavoro che consisteva nel sigillare sul tetto del deposito del cimitero le tegole di copertura già presenti sul tetto dell'edificio per evitare che il vento potesse alzarle o rimuoverle.
Nel predetto contesto probatorio venivano ritenute pienamente attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa che riferiva che il geom. G. lo aveva incaricato di cementare internamente la prima fila di coppi. La versione dei fatti resa dalla persona offesa trovava pieno riscontro nelle altre risultanze processuali, tra cui la leggera piegatura della grondaia del tetto rilevata dai Carabinieri proprio nella parte dalla quale era caduto l'L.E. e le attestazioni contenute nel certificato del Pronto Soccorso. Sul posto veniva inoltre rinvenuta una caldarola contenente della malta fresca ed una cazzuola a dimostrazione del fatto che il lavoro era effettivamente in corso di esecuzione. Lo stesso geom. Generi ammetteva che la betoniera utilizzata per impastare il cemento era posizionata dentro il magazzino del cimitero.
I giudici di secondo grado escludevano così, con argomentazioni persuasive, l'ipotesi avanzata dalla difesa del S.C., ossia che l'L.E. avesse simulato l'incidente o che comunque si fosse messo, di sua iniziativa, a compiere delle opere che non gli erano state richieste.
A tale ultimo riguardo, coerentemente ai principi di diritto applicabili in subiecta materia (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Rv. 263386), veniva ulteriormente precisato che la responsabilità del S.C. era in ogni caso configurabile, anche a voler ipotizzare una concorrente negligenza o imprudenza del lavoratore, non trattandosi di un comportamento del tutto estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite.
3. Quanto al secondo motivo, occorre premettere che, a norma dell'art. 2 lett. b) d. lgs. n.81/2008, per datore di lavoro si intende « il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita’, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa». Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
In tale disposizione sono confluite le soluzioni adottate da parte della giurisprudenza nella vigenza della precedente normativa, meno esaustiva di quella attuale, laddove si era specificata la necessità di un atto espresso di individuazione del dirigente o del funzionario quale datore di lavoro, altrimenti rimanendo quella posizione in capo al vertice politico dell'Ente pubblico. Si era, in altre parole, riconosciuto carattere costitutivo all'atto dell'organo di vertice dell'Ente che attribuisse ad altri la qualità di datore di lavoro, data la natura originaria della posizione datoriale del dirigente, individuato in quanto tale dalla legge.
Coronario di tali affermazioni di principio, oggi positivizzate nel testo normativo, è che l'individuazione del dirigente (o del funzionario) cui attribuire la qualifica di datore di lavoro è demandata alla pubblica amministrazione, la quale vi provvede con l'attribuzione della qualità e il conferimento dei relativi poteri di autonomia gestionale, non potendo tale qualifica essere attribuita implicitamente ad un dirigente o funzionario solo perché preposti ad articolazioni della pubblica amministrazione che hanno competenze nel settore specifico. Nelle pubbliche amministrazioni, in altre parole, l'attribuzione della qualità di datore di lavoro a persona diversa dall'organo di vertice non può che essere espressa, anche perché comporta i poteri di gestione in tema di sicurezza. Sono gli organi di direzione politica che devono procedere, dunque, all'individuazione, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici, non essendo per tale ragione possibile una scelta non espressa e non accompagnata dal conferimento di poteri di gestione alla persona fisica. La conseguenza della eventuale mancata indicazione è la conservazione in capo all'organo di direzione politica della qualità di datore di lavoro.
3.1. Orbene, ciò posto, nel caso in esame la Corte distrettuale evidenziava che l'incarico dirigenziale al S.C. risultava formalizzato dal Sindaco di Filottrano con il decreto n. 2 del 25 febbraio 2002. Peraltro, proprio in attuazione di tale decreto, lo stesso S.C. aveva predisposto ed organizzato l'addestramento sul funzionamento dei dispositivi di protezione antinfortunistica ed aveva anche ragguagliato la competente Asur circa l'adempimento delle prescrizioni impartite dopo l'infortunio de quo. Veniva altresì accertato che la delega conferita al geom. G. era, invece, limitata all'istruttoria dei procedimenti e non implicava alcuna autonomia decisionale o di spesa ed alcun trasferimento sostanziale di funzioni.
4. Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 

 

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 aprile 2018