Cassazione Penale, Sez. 4, 29 ottobre 2018, n. 49360 - Caduta mortale dalla sommità di un capannone. Distacco dell'operaio e responsabilità


 

 

 

 

Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 10/07/2018

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Firenze con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, riconosceva a N.G. le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata circostanza aggravante e rideterminava nei suoi confronti la pena in anni uno mesi quattro di reclusione; dichiarava altresì le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado a M.P. prevalenti sulla contestata circostanza aggravante mantenendo la pena inalterata;
riduceva la pena all'imputato M.R. ad anni due di reclusione. Confermava nel resto le statuizioni penali di condanna. Regolava le spese del grado anche in relazione alle parti civili costituite revocando le statuizioni di condanna nei confronti del responsabile civile Edilcentro Servizi s.r.l. per intervenuto fallimento della società.
2. Gli imputati B.M., M.R., M.P. e N.G. erano chiamati a rispondere del reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore T.R. dipendente della ditta TECNOCOPERTURE s.r.l. chiamato a operare, in distacco lavorativo, presso la EUROMONTAGGI s.n.c. ditta alla quale erano state subappaltate porzioni di opere per la realizzazione di un capannone industriale in loc.Guasticce, opere originariamente appaltate all'ATI, formata da Consorzio Etruria seri e BEVILOTTI s.r.l.
In particolare agli imputati M.R. e M.P., soci amministratori della ditta EUROMONTAGGI s.n.c. in qualità di datori di lavoro e distaccatari del lavoratore infortunato, veniva contestata la violazione dell'art.3 comma I lett.b), art.71 comma I, art.96 comma I lett.g e art. 115 del D.Lgs. 81/2008 per non avere ottemperato agli obblighi di prevenzione e di protezione nei confronti del lavoratore distaccato e per non avere posto a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, per non avere previsto nel POS procedure di sicurezza durante la esecuzione dei lavori sulla copertura del capannone e per non avere adottato sistemi anticaduta sulla sommità del capannone.
All'imputato B.M. socio amministratore della ditta TECNOCOPERTURE s.r.l. anche nella sua qualità di datore di lavoro dell'operaio infortunato, distaccato presso la società EURO MONTAGGI s.n.c. venivano mosse analoghe contestazioni.
A N.G., responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere nell'interesse della impresa INTERPORTO TOSCANO A.VESPUCCI s.p.a., committente dei lavori, era contestata la inosservanza dell'art.92 comma I lett.b) D.Lgs. 81/2008 per avere omesso di verificare la adeguatezza del POS delle ditte EUROMONTAGGI s.n.c. e TECNOCOPERTURE s.r.l. e la loro idoneità a garantire la sicurezza durante la esecuzione dei lavori sulla copertura del capannone e di avere omesso di curare il raccordo con il piano di coordinamento per la sicurezza, nonché di avere contravvenuto all'obbligo di verificare la idoneità tecnico professionale delle imprese operanti dal cantiere, così da prevenire l'evento dannoso rappresentato dalla caduta del lavoratore T.R. che stava procedendo in quota all'altezza di undici metri ad operazioni propedeutiche al montaggio di pannelli sulla sommità del capannone.
3. Il giudice distrettuale confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di tutti gli imputati dopo avere proceduto alla ricostruzione della dinamica del sinistro che aveva coinvolto il lavoratore T.R. il quale con piattaforma elevatrice si era issato, unitamente ad altro lavoratore, fino alla sommità del capannone onde procedere al trasbordo di un pannello della copertura, che poi avrebbero dovuto installare. Alla stregua delle risultanze degli accertamenti tecnici svolti nel corso del primo giudizio la Corte di Appello di Firenze confermava la valutazione di inidoneità dei mezzi impiegati dagli operai per operare in sicurezza in altezza, atteso che la piattaforma non consentiva agli operai di eseguire la pannellatura della copertura senza staccarsi dalla piattaforma cui erano agganciati; d'altro canto la procedura di operare sulla sommità della copertura, di per sé pericolosa stante il dislivello tra i piani di appoggio, era resa ancora più insidiosa dall'assenza in quota di una linea vita cui collegarsi, con l'eccezione di alcuni punti ove erano fissati dei presidi peraltro distanti almeno tre metri dal piano di massima elevazione della piattaforma mobile.
3.1 Escludeva che la integrazione tecnica richiesta da alcuni dei contraddittori (M.) risultasse necessaria per una più precisa ricostruzione della dinamica del sinistro, con particolare riferimento al preciso punto in cui l'operaio si trovava al momento della perdita dell'equilibrio, laddove l'assenza di presidi sulla sommità della copertura, la inadeguatezza dei mezzi impiegati dal lavoratore e la non correttezza della procedura di lavoro, che non aveva trovato adeguata descrizione e previsione cautelare né nel piano operativo per la sicurezza del datore di lavoro, né idonea verifica, integrazione e coordinamento da parte del coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione nell'ambito del documento da questi predisposto (PSC), dovevano ritenersi alla base del grave infortunio anche qualora l'operaio fosse scivolato mentre era ancora intento ad issarsi sulla sommità della copertura.
3.2 Sotto diverso profilo escludeva che l'infortunio fosse stato determinato da una iniziativa estemporanea, imprevedibile ed eccentrica dei lavoratori, sia in ragione delle dichiarazioni del testimone, compagno di lavoro del dipendente infortunato, sia in ragione dei mezzi impiegati (piattaforme mobili), che erano appunto i mezzi a disposizione della ditta appaltatrice, nonché quelli indicati nel POS della società TECNOCOPERTURE s.r.l. datrice di lavoro dell'operaio infortunato.
3.3 Quanto alla diversa posizione di garanzia rivestita dai titolari delle due imprese (EUROMONTAGGI s.n.c. che procedeva alla realizzazione degli interventi e TECNOCOPERTURE s.r.l. che si era impegnata al distacco di alcuni dipendenti presso la prima), il giudice distrettuale escludeva che si fosse in presenza di un rapporto di subappalto simulato, così da escludere la responsabilità dei titolari della ditta EUROMONTAGGI s.r.l., M.R. e M.P., ravvisando al contrario la ricorrenza di un negozio atipico in base al quale residuava in capo alla società da cui provenivano i dipendenti distaccati, un obbligo di direzione, di coordinamento e di controllo delle maestranze, reso ancora più manifesto dal fatto che era stata la azienda TECNOCOPERTURE s.r.l. a predisporre il POS degli interventi edili in quota, così da coinvolgere la responsabilità di entrambi i titolari delle società coinvolte.
3.4 Al contempo escludeva che la veste di M.P. fosse di mera rilevanza esecutiva e valorizzava il dato formale della veste dirigenziale assunta, così da investirlo di ruolo di garanzia che, se del caso, si affiancava, ma mai poteva risultare assorbito, in assenza di delega specifica, da quello di altri titolari di analoghe posizioni tutoriali.
3.5 Al N.G., conformemente al capo di imputazione e a quanto ravvisato dal primo giudice, era riconosciuto di non avere provveduto a svolgere il compito demandatogli di verifica del Pos dell'appaltatore, il quale si presentava del tutto generico e inadeguato a garantire la sicurezza dei lavoratori chiamati a operare in quota, per mezzi impiegati e per l'assenza di misure di protezione, e di coordinamento con il PSC anch'esso carente in relazione alle specifiche operazioni da svolgersi sulla sommità della copertura. Escludeva altresì la ricorrenza di uno scostamento tra oggetto della pronuncia di condanna e quanto contestato in imputazione con particolare riferimento alla posizione dell'imputato.
2.5 Quanto al trattamento sanzionatorio, escludeva il beneficio delle circostanze attenuanti generiche a M.R. in ragione della gravità delle omissioni contestate e in presenza di un precedente penale.
3.5 In ordine alle statuizioni civili assumeva che sulla base delle certificazioni anagrafiche acquisite risultava adeguatamente dimostrato tanto il rapporto di coniugio dell'infortunato con D.D., sia uno stabile relazione di convivenza con essa e con gli altri familiari costituiti nel giudizio.
4. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione le difese di tutti imputati.
4.1 I ricorrenti M.P. e M.R. deducevano tre motivi di ricorso dall'identico contenuto, mentre il primo articolava un'ulteriore doglianza per averne il giudice di merito riconosciuto la responsabilità sulla base della qualifica formale rivestita laddove la giurisprudenza del S.C. anche a sezioni unite, interpretando alcune disposizioni normative del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, riflette sulla nascita e l'esplicarsi della posizione di garanzia, dando rilievo a criteri di effettività e di concreta gestione del rischio che, nel caso in specie, riconducevano alla mera figura di M.R..
4.1.2 A sua volta il solo M.R. si doleva, deducendo violazione di legge e motivazione contraddittoria, in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
4.2 Quanto alle altre doglianze i ricorrenti si dolevano di una errata applicazione dell'art.30 D.Lgs. 275/2003 per essere stato inquadrato il rapporto tra EUROMONTAGGI s.n.c. e TECNOCOPERTURE s.r.l. in termini di negozio atipico anziché quale contratto di sub appalto con conseguente erronea individuazione dei soggetti responsabili delle inosservanze alla normativa antinfortunistica contestate.
4.2.1 Assumeva il ricorrente che il riferimento alla esigenza di un distacco di dipendenti da un'azienda ad un'altra era mero espediente formale per eludere i divieti di subappalto, laddove le parti avevano inteso riconoscere all'azienda distaccante le Incombenze proprie dell'appaltatore, che operava in autonomia in relazione alla realizzazione della copertura del capannone, come risultava altresì confermato dalla predisposizione del POS, dal contenuto dei documenti fiscali emessi e dall'impiego di proprie maestranze, dalla mancanza di ingerenza della società EUROMONTAGGI nella esecuzione del rapporto. Da tale inferenza derivava l'assenza di una posizione di garanzia in capo ai titolari della azienda appaltatrice.
4.3 Con una seconda articolazione i ricorrenti si dolevano del rigetto della richiesta di integrazione istruttoria mediante l'assunzione di incombente tecnico asseritamente decisivo laddove, a prescindere dagli sviluppi logici giuridici che sarebbero conseguiti da una eventuale alternativa ricostruzione, in termini fattuali, delle modalità dell'infortunio, una siffatta indagine, in presenza di contrapposte ricostruzioni provenienti dalle difese tecniche degli imputati, rappresentava la preliminare e imprescindibile verifica da compiersi nel contraddittorio delle parti.
4.4 Con una terza articolazione i ricorrenti lamentavano errata applicazione degli art.2043 e 2059 cod.civ. con riferimento alla riconosciuta sussistenza della legittimazione delle parti civili al risarcimento del danno, fondata su meri dati anagrafici e in assenza di una più compiuta verifica sulle relazioni di affinità e di convivenza con la vittima dell'Infortunio.
5. La difesa di B.M. propone un unico articolato motivo di ricorso, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale laddove il giudice distrettuale, avendo fondato la responsabilità dell'Imputato, legale rappresentante della TECNOCOPERTURE s.n.c., diversamente dal giudice di prima cure, non già su difetti e carenze di formazione e di informazione dei propri dipendenti in relazione agli incombenti per cui erano chiamati a lavorare in posizione di distacco presso l'azienda Euromontaggi s.n.c., bensì in ragione di responsabilità datoriali connesse alla gestione e al controllo delle procedure lavorative e dei mezzi impiegati, era sostanzialmente pervenuto ad una ingiustificata immutazione dei fatti come ritenuti nella decisione di primo grado, riconoscendo al B.M. una sorta di corresponsabilità nell'esecuzione del lavoro, con ciò violando altresì il disposto di cui all'art.597 I comma cod.proc.pen. che limita l'effetto devolutivo ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, enucleando una mai contestata ipotesi di colpa specifica.
5.1 Deduceva inoltre che il giudice di appello era pervenuto ad una errata applicazione della legge penale dando rilevanza, ai fini penali, ad una clausola negoziale derogatoria degli obblighi nascenti da una disposizione di legge che faceva carico al responsabile della impresa distaccataria degli obblighi di sicurezza e di prevenzione sul luogo di lavoro finendo per fondare la responsabilità del B.M. su una convenzione atipica che non presentava i caratteri formali e sostanziali, oggettivi e funzionali di una delega di funzioni di cui all'art. 16 D.Lgs. 81/08.
6. La difesa di N.G. proponeva un unico articolato motivo di ricorso con il quale denunciava contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione alla omessa valutazione della idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa esecutrice degli interventi edili.
Partendo dal contenuto delle contestazioni ascritte in imputazione ed ai rilievi operati nei confronti del coordinatore per la sicurezza in sede di perizia evidenziava la contraddittorietà delle suddette contestazioni, relative le prime alla mancata verifica della idoneità del POS e conseguente esigenza di integrazione, mentre i successivi rilievi attenevano al mancato adeguamento del PSC in relazione alle procedure indicate dal medesimo POS. Si assumeva travisamento della prova laddove il perito di ufficio giammai aveva riconosciuto la inidoneità ovvero la palese inadeguatezza del piano operativo per la sicurezza formato dalla impresa TECNOCOPERTURE s.r.l. essendosi questi limitato ad accertare il mancato adeguamento ad esso del PSC ed essendo stata riconosciuta dal giudice di appello la inadeguatezza del POS sulla base del dato che le procedure lavorative necessitassero dell'accesso dei lavoratori sulla sommità del capannone, circostanza questa frutto di arbitraria deduzione dal momento che nel piano operativo era previsto che gli operai si avvalessero di piattaforme aeree per tali incombenti.
5.3 Sotto diverso profilo il ricorrente evidenziava come vi fosse stata adeguata successione tra l'adozione del nuovo POS della ditta EUROMONTAGGI s.n.c., determinato da sopravvenute esigenze lavorative che imponevano l'impiego di piattaforme mobili piuttosto che impalcature, e la predisposizione di nuovo PSC con successiva richiesta da parte del coordinatore per la sicurezza di procedere ad una integrazione dello stesso POS onde consentire all'impresa esecutrice di fornire un dettaglio della nuova procedura esecutiva alla cui
formulazione era condizionata l'autorizzazione alla ditta TECNOCOPERTURE di accedere al cantiere.
5.4 Ne conseguiva una disciplina di dettaglio attraverso il nuovo POS realizzato dalla TECNOCOPERTURE il quale prevedeva, in termini assolutamente congrui e dettagliati, l'impiego di due piattaforme mobili attraverso le quali gli operatori avrebbero eseguito gli interventi lavorativi per ciascun modulo.
Era peraltro accaduto che il giorno dell'infortunio i lavoratori avevano proceduto alle lavorazioni con mezzi di fortuna e non già con le piattaforme indicate nel POS, che sarebbero risultate del tutto idonee qualora fossero state presenti in cantiere.
Di tale travisamento poteva essere data contezza e costituire oggetto di motivo di doglianza anche mediante ricorso dinanzi al giudice di legittimità seppure in presenza di una duplice pronuncia di condanna, che peraltro non poteva essere considerata una doppia conforme laddove i giudici di merito avevano modificato i profili di colpa addebitati, ponendo a carico del coordinatore profili colposi di omessa vigilanza operativa, laddove allo stesso competeva l'alta vigilanza sul rispetto delle regole operative del cantiere.
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi degli imputati devono essere rigettati in quanto infondati.
La sentenza impugnata infatti non presenta alcuno dei vizi dedotti dai ricorrenti imputati, atteso che il giudice di appello, attraverso un articolato e rafforzato iter motivazionale, del tutto integro sotto il profilo logico giuridico e coerente con gli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni della responsabilità degli imputati, nelle loro rispettive vesti di legale rappresentante (B.M.) della ditta TECNOCOPERTURE s.r.l. datrice di lavoro dell'operaio infortunato e titolare di autonoma posizione di garanzia nella esecuzione degli interventi sulla copertura del capannone industriale, legali rappresentanti (M.R. e M.P.) della ditta appaltatrice delle opere nonché azienda distaccataria delle maestranze coinvolte nel sinistro, nonché di coordinatore della sicurezza e responsabile delle opere (N.G.) della ditta affidataria e committente delle opere (INTERPORTO TOSCANO A.VESPUCCI s.p.a.).
2. Come premessa all'esame dei singoli motivi di doglianza non può che rimarcarsi la correttezza delle argomentazioni della Corte territoriale nel porre in rilievo e valorizzare il contributo offerto nella realizzazione dell'evento dannoso da ciascuno imputato, investito di una autonoma veste di garanzia, individuata dalla legge, in relazione alle attività che per contratto e per assunzione disciplinata da formali previsioni programmatiche (POS e PSC), gli stessi erano chiamati a svolgere.
Invero in più di una articolazione è stata prospettata la assenza di rilievo causale nelle condotte dei ricorrenti in ragione di fattori alternativi, coevi e successivi, riferibili a comportamenti umani, estranei alla sfera di prevedibilità di ciascun imputato, o a eventi del tutto casuali, tali da alterare la serie causale delle singole condotte ascritte. Peraltro si verte in ambito di infortunio realizzatosi sul luogo di lavoro ove il coinvolgimento integrato di più soggetti, titolari di autonome posizioni tutoriali, non solo era imposto dalla legge (art.3, 26 e 90 ss D.Lgs. 2008/81), ma anche da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio e alla organizzazione del lavoro nel cantiere, nel legittimo affidamento da parte delle maestranze chiamate ad operare, il quale imponeva una opera di cooperazione e di coordinamento della gestione del rischio interferenziale (cfr. S.U. 24.4.2014, Espenhahn, Rv.). Per tale ragione era stato infatti indicato uno specifico garante (N.G.) per la gestione e il coordinamento di tale articolata interferenza di lavorazioni.
3. Sotto questo profilo pertanto devono essere rigettati i motivi di ricorso di M.R. e M.P. diretti da un lato a denunciare la mancata disposizione da parte del giudice di appello di un supplemento istruttorio diretto ad approfondire la esatta dinamica del sinistro, in una prospettiva di verifica della causalità materiale, e dall'altra a dedurre violazione di legge per omessa sussunzione dell'accordo (distacco di operai), intervenuto tra la ditta EUROMONTAGGI s.n.c. di cui i ricorrenti erano amministratori e la impresa distaccante TECNOCOPERTURE s.r.l., quale ipotesi di subappalto di porzioni di opere, con conseguente esonero dell'appaltatore da responsabilità per omessa predisposizione e verifica di idoneità di misure di prevenzione.
3.1 Del tutto logicamente il giudice territoriale ha escluso, sotto il profilo tecnico, la necessità di procedere al supplemento istruttorio richiesto ravvisandone la superfluità e la inconcludenza in relazione a eventuali profili di interruzione del rapporto di causalità materiale. 
Invero con costrutto motivazionale privo di contraddizioni e di salti logici ha evidenziato come, una volta accertata dai consulenti la inidoneità degli strumenti impiegati e la mancanza di presidi di pronta attivazione sulla sommità della copertura, sarebbe stato superfluo stabilire se il lavoratore fosse precipitato mentre aveva tentato di issarsi sulla copertura scavalcando il parapetto del cestello elevatore ovvero se la caduta fosse intervenuta quando egli già si trovava sulla sommità del capannone intento ad armeggiare con il pannello da installare.
3.2 Ha infatti argomentato che, in entrambe le ipotesi, il lavoratore si trovava impegnato nella esecuzione delle mansioni assegnate, previa utilizzazione degli strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro, indicati nel POS o comunque quelli usualmente impiegati per lavorazioni dello stesso tipo, né erano emersi o venivano dedotti fattori causali alternativi preesistenti o sopravvenuti tali da interrompere la relazione causale tra condotta prevenzionistica richiesta, ma disattesa, e il tragico evento.
Del tutto coerentemente con le emergenze processuali e nel rispetto della legge processuale il giudice di appello, facendo uso della discrezionalità propria della fase processuale ha negato, con congruo argomentare, la necessità di approfondire la questione, escludendo la assoluta necessità della integrazione istruttoria dal contenuto tecnico.
La questione pertanto non può essere riproposta e conseguentemente riesaminata in sede di legittimità.
3.3 Quanto ai profili soggettivi del reato contestato e alla dedotta inesigibilità della condotta asseritamente omessa da parte dei legali rappresentanti della impresa appaltatrice i ricorrenti muovono dall'assunto che il così detto "accordo di distacco" intervenuto tra la impresa appaltatrice EUROMONTAGGI s.n.c. e la azienda distaccante la manodopera, TECNOCOPERTURE s.r.l., celasse un rapporto di subappalto, la cui definizione avrebbe determinato il trasferimento degli obblighi prevenzionistici su quest'ultima la quale aveva addirittura provveduto a redigere il POS ed si era negozialmente impegnata a dirigere, controllare e coordinare i lavoratori distaccati.
Il motivo di ricorso propone temi già disattesi dal giudice di appello con motivazione congrua e lineare.
Sotto un primo profilo il giudice distrettuale ha correttamente evidenziato che se dal contenuto del negozio potevano rilevarsi elementi di atipicità che si aggiungevano a quelli tipici dell'accordo di distacco, in base al quale uno o più dipendenti vengono chiamati ad operare temporaneamente alle dipendenze di una distinta azienda, non erano al contempo ravvisabili elementi da cui ravvisare che il rapporto, in tal modo ibridamente costituito, potesse essere sussunto sotto il paradigma del subappalto né che comunque, pur nella ipotesi di una coesistente posizione di garanzia del datore di lavoro distaccante in materia di tutela antinfortunistica, ne conseguisse l'esonero dei responsabili della ditta appaltatrice, asseritamente subappaltante.
3.4 Con puntuali e non illogiche argomentazioni il giudice distrettuale ha posto in rilievo come da un lato nessun accordo di subappalto fosse stato formalmente stipulato e che se anche era intenzione delle parti dissimulare un tale negozio, che sarebbe incorso nel divieto della legge e del capitolato d'appalto, ad un tale intendimento non sarebbe seguito alcun esonero di responsabilità da parte dei ricorrenti, i quali gestivano l'organizzazione generale del cantiere e delle opere in qualità di titolari della ditta appaltatrice, che conservava la materiale disponibilità degli strumenti utilizzati per operare in quota anche dagli operai distaccati e conseguentemente manteneva il controllo sulle modalità esecutive e sui tempi di realizzazione degli interventi affidati al personale distaccato da TECNOCOPERTURE sulla base di un programma più articolato disciplinato dal contratto di appalto.
3.5 Al contempo il giudice di appello, con incedere motivazionale assolutamente congruo e non illogico escludeva che, in tale ipotesi, si potesse comunque ravvisare una ipotesi di subappalto per intero con totale trasferimento al subappaltatore della responsabilità nella gestione delle opere assunte, risultando al contrario che, per stessa ammissione della parte ricorrente, la ditta appaltatrice EUROMONTAGGI operava contestualmente in cantiere sovraintendendo alla realizzazione delle opere edili diverse da quelle in cemento.
3.6 Invero ai fini della operatività degli obblighi di coordinamento e di cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, quali il contratto di appalto, di opera o di somministrazione, ma all'effetto che tale rapporto origina, ovvero alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nel medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per la incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte (sez.IV, 7.6.2016, P.C. in proc. Carfi e altri, Rv. 267687; 17.6.2015, Mancini, Rv. 264957). Invero con riferimento alla posizione del subappaltatore il S.C. ha affermato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il sub committente è sollevato dal relativi obblighi solo ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicché non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore (sez.IV, 5.6.2008, Riva e altro, Rv. 240314; sez.IV 20.11.2009, Fumagalli e altri, Rv.246302).
3.7 A tale proposito la Corte di Appello di Firenze ha correttamente evidenziato, pur escludendo ab origine la ricorrenza di un negozio di subappalto, che era mancata autonomia gestionale da parte del subappaltatore delle opere commesse, essendosi gli interventi sulla copertura sviluppati nell'ambito di una attività di cooperazione, di controllo e di fornitura di mezzi e di strumenti della ditta appaltatrice, la quale manteneva la organizzazione generale dell'attività di cantiere.
4. Infondato risulta altresì il motivo di ricorso, proposto da M.P. in punto di mancata assunzione di una concorrente veste di garanzia, in presenza di qualifica gestoria meramente formale, del tutto annullata dalla assorbente posizione tutoria del genitore, e caratterizzata da compiti meramente esecutivi.
4.1 Invero a fronte della prospettazione del ricorrente secondo cui al M.P. fossero in concreto attribuite mansioni meramente esecutive, non è sfuggito al giudice distrettuale di considerare che il ricorrente, in virtù della conoscenza del cantiere e del contenuto delle lavorazioni in essere, aveva maturato piena consapevolezza della situazione di pericolo in cui versavano i lavoratori distaccati della Euromontaggi, e in considerazione del potere gestorio ad esso riconosciuto, egli era in grado di operare in termini preventivi e correttivi della illegittima prassi lavorativa, mediante l'esercizio delle facoltà connesse al suo ruolo.
4.2 Invero contrariamente a quanto sostenuto in ricorso il giudice distrettuale ha escluso che ricorresse una situazione di totale e incolpevole asimmetria tra l'esercizio della direzione e della vigilanza sulle lavorazioni rispetto al concreto atteggiarsi delle mansioni del ricorrente, ma ha al contrario rappresentato, con iter motivazionale privo di lacune, come la mera subalternità di M.P. alla veste tutoria del genitore, titolare di una concorrente posizione di garanzia, non costituisce di per sé ragione di esonero di responsabilità allorquando, come nel caso in specie, ad un ruolo formale di garanzia in capo al ricorrente corrisponde altresì la capacità di percepire la inadeguatezza degli strumenti prevenzionali adottati dall'azienda di cui risulti titolare.
5. Infondato risulta altresì l'articolato unico motivo di ricorso di B.M. che, con una prima articolazione si duole di una sostanziale immutazione del fatto per cui è stata pronunciata condanna e nella seconda si duole del riconoscimento in capo ad esso di una autonoma posizione di garanzia, a fronte di accordo negoziale con EUROMONTAGGI che esonerava TECNOCOPERTURE da poteri di gestione e di controllo del rischio connesso alla prevenzione antinfortunistica.
5.1 Sul primo punto peraltro va subito riaffermato che il principio di correlazione tra sentenza e accusa oggetto di contestazione, riconducibile all'art.521 cod.proc.pen. risulta violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità e di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia verificata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione del contenuto essenziale dell'addebito nei confronti dell'imputato, il quale si troverebbe sottoposto a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere alcuna possibilità di apprestare adeguata difesa.
Il principio non risulta al contrario violato quando nei fatti, così come contestati, ovvero ritenuti nella decisione del giudice di merito, si possa parimenti individuare un nucleo comune e, in particolare quando gli stessi si trovano in rapporto di continenza.
5.2 In tale prospettiva per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenirsi ad una incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un effettivo pregiudizio per la difesa dell'imputato. Ne deriva che la indagine volta ad accertare la violazione del suddetto principio, non deve esaurirsi nel mero pedissequo confronto puramente letterale fra imputazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione si appalesa del tutto insussistente quando l'imputato, anche mediante l'iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (Sez.Un, 22.10.1996 Di Francesco, Rv.205619).
5.3 Orbene nel caso in specie non risulta essersi realizzata in sentenza la suddetta alterazione radicale della originaria contestazione laddove il giudice di appello non ha affatto inserito, come erroneamente affermato dal ricorrente, un nuovo addebito di colpa specifica (omessa vigilanza sulle lavorazioni) ma non ha fatto che evidenziare la ricorrenza delle ipotesi di colpa specifica specificamente contestate al B.M. con riferimento alla carenza del POS predisposto dalla TECNOCOPERTURE, alla inidoneità ed inadeguatezza delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori e per non avere adottato un sistema idoneo di protezione contro le cadute dall'alto, in sostanza individuando nel B.M. la titolarità di una posizione di garanzia che si affianca a quella di cui risultavano investiti gli amministratori della ditta appaltatrice, in ragione di una asserita corresponsabilità nella esecuzione delle lavorazioni.
5.4 Né sul punto risulta violato il disposto di cui all'art.597 cod.proc.pen. nella parte relativa al margine di apprezzamento del giudice deN'impugnazione in applicazione del principio devolutivo, atteso che il giudice distrettuale oltre a non avere introdotto alcun fatto materiale o addebito soggettivo che non fossero già presenti nell'imputazione, si è limitato a svolgere considerazioni e argomenti diversi da quelli posti a fondamento della decisione di primo grado pervenendo al medesimo risultato In punto di accertamento della responsabilità penale, semmai correggendo il percorso logico giuridico seguito dal Tribunale di Firenze nella ricostruzione del così detto "accordo di distacco", per renderlo più aderente allo specifico contenuto della imputazione e al concreto atteggiarsi della operatività della ditta TECNOCOPERTURE s.r.l..
5.5 Invero, passando ad esaminare la seconda articolazione, il giudice distrettuale ha correttamente evidenziato come la responsabilità del B.M. si aggiunga a quella dei legali rappresentanti della ditta appaltatrice non già sulla base di una mera interpretazione estensiva dell'accordo di distacco, cartolarmente destinato, in deroga all'art.3 comma VI D.Lgs. 81/2008 a mantenere in capo al distaccante gli obblighi di controllo, direzione e coordinamento degli operai distaccati presso Euro montaggi s.n.c.. Ha invece evidenziato il carattere sostanziale da cui trae origine la posizione di garanzia del titolare della società TECNOCOPERTURE In ragione del concreto atteggiarsi e svolgersi delle lavorazioni, realizzate da personale della società distaccante in una prospettiva acceleratoria del completamento dell'appalto (l'infortunio si ebbe a verificare nella giornata di sabato), sulla base di un piano operativo predisposto dalla stessa ditta distaccante in cui la ditta appaltatrice Euromontaggi veniva impropriamente indicata come committente, Pos che era stato sottoposto alla verifica e al coordinamento del CSE N.G., e che aveva introdotto rilevanti modifiche operative alla procedure di lavoro in quota, sostituendo le impalcature originariamente previste nel POS di EUROMONTAGGI con le l'impiego di piattaforme mobili. 
5.6 Ne consegue pertanto la infondatezza del motivo di ricorso anche nella parte in cui si lamenta che il giudice di appello abbia fatto derivare la responsabilità del B.M. dal contenuto di un patto privato, in quanto derogatorio della disciplina sulla ripartizione degli obblighi prevenzionistici in ipotesi di distacco, avendo questi utilizzato il riferimento documentale esclusivamente quale elemento di riscontro di un intervento in cantiere della ditta TECNOCOPERTURE s.r.l. tutt'altro che limitato alla fornitura delle maestranze distaccate, bensì di concreto e partecipe supporto e di fattivo ausilio alle metodiche e ai tempi di lavoro programmati dalla ditta appaltatrice nella esecuzione degli interventi edili, con conseguente corresponsabilità degli amministratori delle due aziende nella predisposizione delle misure prevenzionistiche e nella verifica della concreta adozione delle stesse.
6. Passando all'esame del ricorso del N.G., coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, appare necessario precisare come il giudice di appello, coerentemente con quanto evidenziato dal primo giudice e con quanto contestato nel capo di imputazione, abbia ravvisato la carenza di una adeguata verifica di idoneità del POS fatto proprio dalla impresa appaltatrice, ma predisposto dalla impresa TECNOCOPERTURE, e l’assenza di un qualsiasi coordinamento di questo con il piano di sicurezza e coordinamento di sua competenza.
In particolare i giudici di merito hanno evidenziato l’astrattezza e la concreta irrealizzabilità delle metodiche di lavoro abbozzate nel POS, laddove indicava i mezzi di lavoro per operare sulla copertura del capannone (piattaforme mobili) e l’assoluta insufficienza e inidoneità dei presidi esistenti sulla sommità del capannone, rappresentando al contempo la insufficienza della gru pure presente in cantiere la quale, se da un lato avrebbe consentito il sollevamento e lo stoccaggio in quota dei pannelli da montare, dall’altra non avrebbe risolto lo snodo operativo di come gli operai avrebbero potuto lavorare sulla copertura in condizioni di sicurezza. Concludeva riconoscendo come il coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione avesse in concreto abdicato agli obblighi di verifica, coordinamento e valutazione di coerenza che gli erano propri ai sensi dell’art.92 comma I lett.b) D.Lgs.81/2008, di fatto avvallando nel piano di sicurezza e coordinamento modalità esecutive di intervento in quota del tutto indeterminate e prive di qualsiasi concreto aggancio ai mezzi impiegati e agli strumenti preventivi utilizzati come da POS. 
6.1 Prevede invero l'art.90 III comma D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Il successivo comma prevede che nel caso previsto nel comma precedente, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per la esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art.98 successivo.
6.2 Invero se la posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PCS (da ultimo sez.IV, 24.5.2016, Battisti, n.27165; 12.11.2015, Porterà e altri, Rv.265661), nondimeno la figura del coordinatore rileva nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori e a tale fine rileva al contempo una scrupolosa verifica della Idoneità del POS e nella assicurazione della sua coerenza rispetto al plano di sicurezza e di coordinamento e nell'assicurazione dell'adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute (con particolare riferimento a ipotesi di mancata verifica di idoneità del POS che non contemplava il rischio di caduta attraverso lucernari sez. IV, 14.9.2017, Prina Rv.271026).
6.3 Orbene il giudice distrettuale non è incorso in alcun travisamento della prova rispetto alle indicazioni fornite dalle risultanze peritali laddove, con ragionamento congruo e privo di vizi logici e in termini assolutamente coerenti con la imputazione, attribuisce al N.G. un difetto di verifica di idoneità del POS predisposto dalla TECNOCOPERTURE e di coordinamento con il PSC una volta che, per ragioni di maggiore speditezza delle procedure lavorative e di conseguente ampliamento della manodopera utilizzata (mediante il ricordato accordo di distacco), era stato deciso dall'appaltatore di rinunciare alla predisposizione di impalcature lungo il capannone e di procedere in quota utilizzando mezzi meccanici (piattaforme mobili). 
6.4 Invero il compito del coordinatore per la sicurezza non si arresta ad un controllo notarile sulla regolarità formale del POS e sulla astratta fattibilità di una lavorazione in quota con i mezzi indicati nel piano operativo ma, soprattutto a fronte del totale silenzio del POS sulle modalità operative delle lavorazioni al di sopra della copertura, avrebbe dovuto porsi il problema della indeterminatezza di tali indicazioni e verificare se le lavorazioni (che pure prevedevano l'installazione sulla copertura di pannelli di consistenti dimensioni con viti autoperforanti) fossero compatibili con le caratteristiche degli strumenti forniti dall'impresa e con i sistemi di protezione presenti sulla sommità, in tale modo adempiendo alle funzioni di verifica e coordinamento ad esso demandate con poteri di segnalazione e di contestazione di eventuali inadempienze fino all'esercizio di poteri inibitori nelle ipotesi più gravi e nelle situazioni più urgenti (con particolare riferimento alla distinzione di rischio generico ricadente nello spettro di controllo e di coordinamento del CSE, comprensivo dell'organizzazione delle lavorazioni cfr. sez.IV, 27.9.2016, Bellotti, 269046).
6.5 All'uopo il giudice distrettuale non ha mancato di segnalare che le scorrette e pericolose prassi lavorative non costituivano il frutto di una contingente ed estemporanea opzione lavorativa delle maestranze impiegate in violazione di regole esaurientemente esplicate e ritualmente codificate nel POS, ma costituivano l'abituale e tramandato sistema di lavoro per le operazioni da svolgersi in quota nel silenzio più assoluto del piano operativo. Ne consegue che nessun travisamento della prova è rilevabile nella sentenza impugnata rispetto alle conclusioni assunte dal perito (ing.RUM), il quale ha al contrario ha evidenziato da un lato l'assoluta inadeguatezza e pericolosità del sistema di lavorazione adottato dagli operai in occasione dell'infortunio mortale, mentre dall'altro ha ritenuto censurabile a carico del del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di non avere proceduto alla analisi e alla valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi, in quanto la procedura di posa dei pannelli di copertura sarebbe dovuta essere inclusa nel PSC considerato che costituiva nuova procedura particolare e specifica per quel cantiere tanto che veniva presentato un POS non costituendo la posa in opera dei pannelli in copertura una modalità operativa propria dell'attività di impresa, bensì procedura integrativa rispetto a quanto previsto del PSC (così é dato leggere a pag.6 del motivo di ricorso N.G.).
6.6 Se pertanto il giudice di merito con logico e adeguato argomentare è pervenuto ad una valutazione di totale inadeguatezza del POS della Tecnocoperture e ad un correlato giudizio di colpa in capo al N.G. per non essere stato in grado di cogliere la sostanziale indeterminatezza delle pratiche di lavoro sulla copertura e l'assenza di presidi di sicurezza per il concreto atteggiarsi delle lavorazioni e di procedere alle opportune correzioni ed adeguamenti, il perito poneva altresì in rilievo il difetto di coordinamento e di adeguamento in sede di predisposizione di PSC in ragione di un difetto di analisi e di valutazione dei rischi dell'area (lavorazioni in quota sulla copertura di un capannone) e all'organizzazione dello specifico cantiere, analisi che quindi non poteva trascurare la adeguatezza delle dotazioni e degli strumenti e le misure cautelari presenti in una prospettiva prevenzionale.
6.7 Appare evidente che le due valutazioni (quella giudiziale e quella peritale), lungi dal contrastarsi (in un asserito ma inesistente travisamento della prova) si completino nella individuazione della specifica inosservanza al paradigma legale di cui all'art.92 lett.b) D.lgs. 81/2008, che peraltro costituisce il nucleo della imputazione rivolta al N.G., di cui il giudice di appello in particolare fornisce esauriente evidenza, ponendo in rilievo (a pag.24 e 25 della sentenza) non solo il vizio originario di cui era affetto il POS, ma di quanto carente e poco aderente alla realtà, conformemente ai rilievi peritali, si presentasse il PSC che, pure contemplando il rischio connesso alle cadute dall'alto, risultava del tutto decontestualizzato rispetto alla specifica lavorazione cui doveva essere impegnato il personale distaccato di TECNOCOPERTURE (montaggio di pannelli sopra la copertura), omettendo di delineare la esatta procedura di istallazione.
Il ricorso del N.G. deve pertanto essere disatteso.
7. Rimangono da esaminare due specifiche doglianze proposte dai ricorrenti M.P. e M.R. che attengono al trattamento sanzionatorio e alla costituzione delle parti civili.
7.1 Infondata è la doglianza della difesa di M.R. in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avendo il giudice di appello motivato, con argomenti dotati di logica e di razionalità, che il ricorrente non meritasse il beneficio, in presenza di un precedente penale in materia edilizia e paesaggistica e tenendo conto del particolare grado delle colpa ascritta al prevenuto, graduando sul attribuendo a questo un grado di colpa meno elevato (Cfr. sez. III, 23.4.2013, Banic, Rv.256172; sez.V, 13.4.2017, Pettinelli, R.271269).
8. Infondata è infine la doglianza relativa alle statuizioni civili laddove la parte ricorrente appare confondere i principi, tutti di derivazione civilistica, della legittimazione ad causam che attiene alla relazione di identità tra chi chiede la tutela giudiziaria e colui che, sulla base della stessa prospettazione attorea, sarebbe il soggetto legittimato a riceverla in relazione alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, con quello della titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio che si misura con il metro sostanziale del giudizio di merito nella dialettica processuale fornita dal contraddittorio, sulla base delle eccezioni di merito proposte dalle altre parti e dell'adempimento dell'onere della prova sui fatti costitutivi, impeditivi e modificativi delle rispettive pretese (sez.IV, 18.2.2016, PC in proc.Spalletti, Rv. 266899).
8.1 Con particolare riferimento alla domanda risarcitoria promossa dai prossimi congiunti della persona offesa, rimasta vittima della condotta colposa ad opera di un terzo il danno non patrimoniale non coincide con l'interesse leso, ma deve essere provato da chi ne chiede il risarcimento; peraltro trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che è onere de danneggiato fornire. Tra detti elementi la giurisprudenza del Supremo collegio ha indicato che la liquidazione possa intervenire sulla base di una valutazione equitativa che tenga conto della Intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini della vittima, la età della vittima e dei singoli superstiti (Cfr. sez.III civile, 19.8.2003 n. 12124). In sostanza non c'è chi non veda che non è sufficiente dichiararsi titolare di una posizione giuridica soggettiva che corrisponde a quella di colui che avrebbe diritto ad ottenere una riparazione risarcitoria in ragione del vincolo familiare o affettivo con la vittima di un fatto illecito da parte del soggetto responsabile ma occorre altresì fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria e cioè il damnum iniuria datum corrispondente alla situazione di pregiudizio che si riverbera sulla persona ovvero sul patrimonio del richiedente in ragione del fatto illecito riconducibile alla condotta del terzo. In relazione al profilo di pregiudizio non patrimoniale dedotto nel presente giudizio la sussistenza della relazione parentale o di affinità con l'offeso e la sua intensità
costituiscono profili di merito che condizionano la risarcibilità in quanto determinano la stessa genesi essenza del danno ''iure proprio" e la sua riferìbilità al soggetto che se ne assume leso e portatore del relativo diritto risarcitorio.
8.2 La distinzione appena illustrata, del tutto pacifica nella giurisprudenza civile della S.C., è peraltro richiamata dalla stessa giurisprudenza penale del S.C. (sez.II, 21.10.2014 n.49038) la quale ha operato la distinzione tra il giudizio di ammissibilità della domanda civile, fondata esclusivamente sulla enunciazione e sulla prospettazione delle odierne parti civili, le quali assumono che, in ragione del loro rapporto di affinità e di convivenza con l'offeso, rimasto ucciso in conseguenza dell'infortunio, erano portatori di una situazione soggettiva che apriva loro una prospettiva risarcitoria verso il terzo responsabile, rispetto alla decisione di merito che, tenuto altresì conto delle contestazioni svolte dalle altre parti del processo si era limitato a pronunciare condanna generica.
8.3 A tale riguardo il giudice distrettuale ha rappresentato che, sotto il profilo del merito, la parte civile può limitarsi ad allegare genericamente di aver subito un danno dal reato, senza incorrere in alcuna nullità, in quanto il giudice ha sempre la possibilità di pronunciare condanna generica, là dove ritenga che le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno con conseguenti effetti sull'onere di allegazione e prova spettante alla parte civile (sez.IV, 20.1.2017, Regispani Rv. 269132) e comunque ha al contempo evidenziato come la documentazione allegata oltre ad attestare, in maniera inequivocabile la relazione di affinità con il de cuius, stante il rilievo fidefacente delle risultanze anagrafiche, costituiva altresì sufficiente indizio, ai fini della condanna generica al risarcimento, per attestare la ricorrenza e la stabilità di una relazione di convivenza.
9. In conclusione tutti i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili OMISSIS che liquida in complessivi euro settemilacinquecento oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10.7.2018