Cassazione Penale, Sez. 4, 02 novembre 2018, n. 49881 - Lavoro di rimozione della copertura di plexiglas di una tettoia. Mancanza di opere provvisionali atte ad impedire cadute dall'alto e di DPI


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 11/10/2018

 

Fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Ancona, il 19.03.2014, nei confronti di B.B., giudicata responsabile di aver cagionato per colpa lesioni personali gravi a B.S. e pertanto condannata alla pena di 2000,00 euro di multa per il reato di lesioni personali di cui all'art.590 cod. pen, alla pena di 2.500,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 122 e 159 comma 2 lett. a) D.lvo 9.04.2008 n.81 e alla pena di 1000,00 euro di ammenda per i reato di cui all'art. 115 e 159 comma 2 lett.c) D.lvo 9.04.2008 n.81, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, con una provvisionale di euro 100.000,00.
2 La vicenda oggetto del presente procedimento concernente l'infortunio sul lavoro occorso a B.S. che, dipendente della Ditta individuale SB Ebanesteria, della quale era titolare l'imputata, incaricato di rimuovere insieme ad un altro operaio la copertura di plexiglas di una tettoia dell'altezza variabile da m. 2,15 a 2,38, ancorata al muro dell'abitazione, sita in Via de Nicola n.7 a Jesi, mentre stava togliendo la vite centrale, a causa della mancanza di opere provvisionali atte ad impedire cadute dall'alto e dispositivi di protezione individuali adeguati, cadeva e riportava il 5.11.2011 lesioni gravi con una malattia giudicata guaribile in un periodo superiore ai quaranta giorni.
All'esito dei gradi di merito è risultato accertato che il lavoro di rimozione delle lastre, che richiedeva lo smontaggio di viti poste nella parte superiore della copertura e che fissavano le lastre di plexiglas sui travetti in ferro e la successiva rimozione della grondaia/scorsalina, prevedeva che gli operai lavorassero in parte dalla scala, in parte salendo sulla copertura medesima; che la scala fornita al lavoratore era alta m.1,80 e la copertura della tettoia era ad un'altezza superiore ai due metri dal suolo (isp. R.R., sul punto fol 8 e 9 della sentenza impugnata) e che, nella specie, non erano state adottate le cautele previste per i lavori in quota idonee ad evitare il rischio caduta dall'alto (ad esempio un trabatello avente idonee dimensioni agli spazi del luogo, ponti su cavalletti o un ponteggio a teli prefabbricati fol 11). Risultava invece che era stata fornita al B.S. oltre alla scala un'imbracatura e una cinta non idonee, stante la particolare conformazione della tettoia e i lavori da eseguire che non consentivano un fissaggio costante tale da garantire la protezione del lavoratore.
La Corte di Appello ha osservato che il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro per omessa predisposizione e la mancata vigilanza della prescrizioni antinfortunistiche e l'evento non è stato interrotto dal comportamento, che la difesa assume imprudente, del lavoratore: quest'ultimo all'atto della caduta stava effettuando i lavori di rimozione delle copertura della lastre così come ordinatogli dalla datrice di lavoro, in condizioni di rischio, in quanto aveva a disposizione solo una scala, operava in una condizione di equilibrio precario per raggiungere con le mani il piano di copertura, avendo necessità, tra l'altro, per smontare la vite centrale, di estendersi con tutto il corpo e con le braccia e dovendo usare entrambe le mani ( fol 12).
3. Ha proposto ricorso per cassazione B.B. a mezzo del difensore di fiducia, elevando i seguenti motivi.
3.1. Vizio per violazione di legge e omessa motivazione in quanto la Corte territoriale ha erratamente considerato motivi nuovi e pertanto inammissibili i motivi depositati ex art.585 comma 4 cod.proc.pen. Sostiene la difesa che i motivi nuovi erano strettamente connessi a quelli già presentati e che vi erano solo prospettazioni diverse.
3.2. Vizio di motivazione in ordine all'omessa rinnovazione istruttoria richiesta con i motivi nuovi cui la Corte territoriale ha risposto con una motivazione apparente che non dà conto del percorso logico giuridico seguito.
3.3 Vizio di motivazione per travisamento del fatto e insufficienza della motivazione: la Corte ha affermato apoditticamente che le cinture di sicurezza fornite al lavoratore fossero inidonee, non considerando la circostanza offerta dal teste persona offesa che la struttura della tettoia era in ferro e quindi le cinture potevano essere ben agganciate e utilizzate a protezione del rischio caduta;
3.4 Vizio per illogicità della motivazione laddove assume che la persona offesa abbia lavorato in equilibrio precario sulla scala ,omettendo di considerare che la tettoia aveva sicuri appoggi attraverso il suo reticolo e che la vittima non lavorava da terra ma era sulla scala, quindi già 60 cm da terra ,quindi ad un altezza sufficiente che non necessitava di estendere le braccia ed il corpo Implicitamente l'esponente rimarca la imprudenza come causa sopravvenuta idonea a interrompere il nesso causale, avendo assunto il carattere dell'abnormità .

 

Diritto

 


1. Il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. I motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari. Nella specie, la Corte ha legittimamente ritenuto inammissibili i motivi aggiunti di appello con cui era stata prospettata la sussistenza di censure assolutamente nuove.
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la parte che solleciti l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in relazione a prove già conosciute o, comunque, già esistenti all'epoca della decisione di primo grado, ha l'onere di evidenziare analiticamente le ragioni dell'assoluta necessità del mezzo di prova da assumere in relazione al compendio istruttorio già formatosi nel caso concreto. (Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017 Rv. 272573 )
Nel caso di specie la Corte ha evidenziato con motivazione logica e coerente , desumibile anche dalla stessa struttura argomentativa della sentenza, la sussistenza di elementi sufficienti per la valutazione in ordine alla responsabilità, desumibili dalla complessa ed approfondita istruttoria di primo grado, con la conseguente mancata necessità di rinnovazione del dibattimento.
2. I motivi terzo e quarto possono essere trattati congiuntamente poiché affrontano, in maniera generica e aspecifica, con prospettazioni diverse, lo stesso punto di doglianza tema di responsabilità.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez.4, n. 22044 del 2/05/2012, Goracci, n.m.; Sez.4, n. 16888, del 07/02/2012, Pugliese, Rv.252373;Sez.4,n. 21511, del 5/04/2010, DeVita, n.m. ).Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n.4114 del 13/01/2011, Galante, n. m.; Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 2479962).
La giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. ex multis Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999,Spina, Rv. 214794).
Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma I, lett. e) cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. I giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che la ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano generiche e manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.
I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica hanno, infatti, dato conto delle gravi carenze rispetto alla normativa prevenzionale in materia di sicurezza del lavoro e di gestione del rischio.
Prendendo le mosse dalle risultanze istruttorie e in particolare dai rilievi e dalle testimonianze del tecnico ispettore R.R. , intervenuto sul posto dell'infortunio, già esaminate dal giudice di primo grado, la Corte correttamente e coerentemente evidenzia i seguenti fatti : la tettoia oggetto del lavoro di rimozione della lastre di plexiglas era di altezza superiore a due metri ( 2,15 nella parte più bassa e 2,38 in quella più alta); il B.S. era dipendente di fatto dell'imputata titolare della Ditta; l'attività svolta dai lavoratori, in particolare dalla vittima, fu effettuata posizionandosi un po' sulla scala un po' sulla tettoia ( fol 8); la scala era alta 1,80; i lavori si dovevano effettuare ad un'altezza superiore ai due metri e il lavoratore non aveva la disponibilità delle misure di sicurezza necessarie ad evitare le cadute dall'alto; anzi lavorava in una situazione obiettiva di precarietà ed equilibrio instabile sulla scala, con un imbracatura ed una cinta inidonee stante la conformazione della tettoia e i lavori da eseguire che non consentivano il fissaggio costante in modo mantenere il lavoratore protetto per tutta la durata dello svolgimento dell'attività ( fol 12); la rimozione delle lastre e le attività connesse infatti implicavano un'estensione del corpo e delle braccia sul piano della copertura con consistente rischio di perdere il già precario equilibrio in cui il lavoratore era obbligato a mantenersi sulla scala.
Siamo dinanzi ad infortunio subito dal lavoratore che si collega causalmente ad una colpevole omissione, della titolare della posizione di garanzia imputata, stante la mancata adozione e assoluta l'inadeguatezza delle misura precauzionale richieste non solo dalle normative di sicurezza ma immediatamente e ragionevolmente percepibili (cfr. Sez.4, n. 10608 del 4/12/2012 Rv. 255282).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della Cassa delle ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10.2018