Cassazione Penale, Sez. 3, 01 febbraio 2019, n. 4950 - Omesso adeguamento del PSC ai lavori relativi all'esecuzione della vasca di demodulazione del cantiere. Responsabilità di un CSE


 

 

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 10/10/2018

 

 

 

Fatto

 

1. L.G. ricorre per cassazione impugnando, con l'appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato nei suoi confronti non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Al ricorrente era stato contestato il reato previsto dagli articoli 92, comma 1), lettera g), e 158, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81, perché, quale coordinatore della sicurezza di lavori in corso di esecuzione da parte della ditta Sorical in Gallina località Badia, ometteva di adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, in particolare per i lavori relativi all'esecuzione della vasca di demodulazione che prevedeva opere relative agli scavi. Reato accertato in Reggio Calabria il 1 settembre 2009.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente, per il tramite del suo difensore, articola un unico motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per erronea valutazione degli elementi probatori (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale), sul rilievo che il Tribunale avrebbe fondato l'accertamento della penale responsabilità sulla base di una presunta prova non presente in atti, ossia che l'imputato non avesse eseguito il pagamento della contravvenzione contestatagli nel termine previsto, mentre avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di assoluzione con formula piena, per insussistenza del fatto, in mancanza di qualsiasi prova sulla cui base potesse fondarsi l'accertamento di responsabilità.
 

 

Diritto

 


1. Preliminarmente si dà atto che viene redatta motivazione in forma semplificata ex Decreto del Primo Presidente 8 giugno 2016 n. 84.
2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
3. Il ricorrente deduce la mancanza di prova della responsabilità e, su queste basi, reclama il proscioglimento con formula piena ma non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata che indica minuziosamente gli elementi di prova a suo carico (verbale di sopralluogo dal quale risultava che l'imputato aveva omesso l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento a seguito dei lavori relativi all'esecuzione della vasca di demodulazione del cantiere della ditta Sorical; dal verbale di contestazione delle violazioni nel quale venivano impartite dall'organo di vigilanza le specifiche prescrizioni da adempiere e che, infatti, l'imputato aveva tempestivamente adempiuto), dai quali si evince come non fosse, in alcun modo, evidente l'insussistenza del fatto, tanto da pretendere l'applicazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale, che invece il ricorrente, a torto, reclama con il motivo di ricorso manifestamente infondato e generico.
4. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/10/2018.