Cassazione Civile, Sez. 3, 28 febbraio 2019, n. 6053 - Infortunio del dipendente di una cooperativa con un carrello elevatore di proprietà della committente. Rinvio della causa a nuovo ruolo


Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: GORGONI MARILENA Data pubblicazione: 28/02/2019

 

 

 

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

 

J., JA. ed E.M. ricorrono per la cassazione della sentenza numero 1826-2015 della Corte d'appello di Venezia, deducendo 2 motivi di ricorso, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso gruppo M. SPA nonché L. e F. M., eredi di M.L..
I ricorrenti, rispettivamente, figli e vedova, di J.M., deceduto per causa di un infortunio sul lavoro, avvenuto il 16 luglio 2001, citavano in giudizio la società M.L. & c. di M.L., la s.a.s. M. F. e la M. sementi SRL, nonché M.L., M.F. e MA.L., eredi di M.L., chiedendone la condanna solidale al risarcimento di tutti i danni conseguenti al decesso del loro prossimo congiunto.
J.M. socio e dipendente della Soc. Cooperativa S.B. a.r.l., di cui J. era rappresentante legale, lavorava come carrellista esperto, presso un magazzino di proprietà della società M., detenuto in locazione dalla S.r.l. M. Sementi, ora Gruppo M. S.P.A., sulla base di un contratto di appalto di servizi intercorso tra la società M. e la cooperativa Sb. Mentre spostava dei pallet su cui erano impilanti sacchi di sementi, la vittima, resasi conto di avere forato, usando il carrello elevatore due sacchi posti alla base del pallet, cercava di tamponare i fori con del nastro adesivo. Alcuni sacchi collocati sopra quelli forati, non avendo più stabilità, si rovesciavano sul suo corpo causandone la morte per asfissia.
Il Tribunale di Verona, sezione distaccata di Legnago, con sentenza numero 97/2011, rigetta le domande attoree, ritenendo insussistenti gli inadempimenti imputati ai convenuti e, dopo aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva di L.M., avendo la stessa rinunciato all'eredità del marito, e condannato gli attori a rifonderle le spese di lite, compensava le spese tra le altre parti.
J., JA. ed E.M. proponevano appello dinanzi alla Corte d'appello di Venezia che, con la sentenza numero 1826/2015, oggetto della odierna impugnazione, rigettava l'appello principale, confermava la sentenza appellata e disponeva in ordine alla regolazione delle spese di lite.
Il giudicante riteneva non provate tanto la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., quanto la ricorrenza di un appalto illecito di manodopera.
Il giudice di prime cure non aveva affrontato tali questioni ritenendole implicitamente assorbite per effetto dell'accertamento della colpa esclusiva della vittima, la quale con grave imprudenza aveva utilizzato del nastro adesivo per chiudere i sacchi di sementi che si erano aperti a causa del carrello elevatore, restando travolto dalla pila di sacchi che egli stesso aveva impilato dopo averli resi instabili. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto, invece, documentalmente provata l'esistenza del rapporto di lavoro tra la SB Coop, di cui era titolare il figlio della vittima e quest'ultima e non anche che il datore di lavoro nel caso di specie non fosse SB Coop, in ragione della sottoposizione della vittima al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri soggetti giuridici.
 

 

Diritto

 


1) Il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., contiene la denuncia di violazione o falsa applicazione degli artt. 2087 c.c., 5 e 7 del Decreto legislativo 626/1994 e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 493/1996.
I ricorrenti chiedono di dimostrare, attraverso la produzione documentale del contratto di appalto e della richiesta di informazioni formulata dalla Cooperativa SB, che la responsabilità per i danni derivanti dall'utilizzo della attrezzature della società committente fosse a carico di quest'ultima, che la società committente non avesse reso edotta la vittima che il rischio derivante dall'impilamento di pallets contenenti sacchi di sementi presentava un rischio elevato (essendosi in precedenza verificati altri casi di rottura dei sacchi di sementi), che non la avesse informata sul comportamento da adottare in caso di rottura dei sacchi, che non ci fosse adeguata segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro. Sulla scorta di tali premesse i ricorrenti rimproverano al giudicante di avere ritenuto insussistente la responsabilità ex art. 2087 c.c. della società committente e di avere imputato loro di non avere allegato e dimostrato che il datore di lavoro dell'infortunato deceduto non fosse la cooperativa, ma la società M.L. & C, s.a.s., in ragione del fatto che la disciplina antinfortunistica richiamata non esonera dall'adempimento degli obblighi di sicurezza le imprese committenti.
2) Con il secondo motivo i ricorrenti rimproverano al giudicante la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043, 1218 c.c. e degli artt. 40, 41 e 45 c.p. in riferimento all'art. 2087 c.c.
La censura riguarda il fatto che la condotta imprudente della vittima sia stata ritenuta la causa esclusiva dell'infortunio mortale, senza accertarne l'anormalità, l'atipicità e l'eccezionalità.
3) Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dai controricorrenti.
4) Va disattesa quella di cui all'art. 348 ter c.p.c., perché i ricorrenti non hanno dedotto vizi riconducibili alla categoria logica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e poi perché l'inammissibilità di applica solo ai ricorsi notificati in data successiva all'11/09/2012.
5) L'altra censura riguarda la mancata evocazione in giudizio dei litisconsorti: la soc. Cooperativa Sb a.r.l in liquidazione, la Unipol Sai S.p.a., chiamata in giudizio dalla Soc. M.L. & C s.a.s.; la Unipol Sai S.p.a., chiamata in giudizio dalla società M. Sementi s.r.l.
6) La censura è fondata.
7) Ne consegue l'ordine ai ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti di soc. Cooperativa SB a.r.l. in liquidazione, e di Unipol Sai S.p.a., nella qualità indicata, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
 

 

PQM

 


La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Ordina ai ricorrenti ai integrare il contraddittorio nei confronti di SB. a.r.l. in liquidazione e di Unipol Sai S.p.a., nella qualità indicata, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Così deciso il 14/12/2018 nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione.