Cassazione Penale, Sez. 4, 01 marzo 2019, n. 8945 - Infortunio durante la procedura di montaggio delle «cup station». Responsabilità del procuratore speciale con delega in materia di sicurezza sul lavoro che non riduce i rischi alla fonte


«Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo», in coerenza con la previsione dell'art.15 T.U. n.81/2008.


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 15/02/2019

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di G.E. in relazione al reato di cui all'art. 590, commi 1,2 e 3, cod. pen. commesso in Valbrembo il 14 giugno 2012. All'Imputato si era contestato, in qualità di procuratore speciale con delega in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro per conto della N&W Global Vending s.p.a., di aver cagionato alla dipendente M.E. lesioni personali per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di norme in materia di Igiene e sicurezza sul lavoro, non adottando le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, segnatamente omettendo di rivalutare globalmente la procedura di montaggio delle cosiddette «cup station», con particolare attenzione alle fasi di rivettatura e/o ripassatura dei fori, al fine di ridurre il rischio connesso a tale procedura.
2. Il fatto è stato così ricostruito nelle fasi di merito: M.E., che lavorava presso la Global Vending s.p.a. dal 2001 come operaia alle linee di montaggio, era intenta a fare i cups station, ossia degli sgancia-bicchieri che si montano nei distributori di caffè, Incastrando due alla volta dei pezzi di lamiera mediante rivettatura con una pistola ad aria; la mattina del 24 giugno, giunta in azienda, aveva trovato il tavolo di lavoro pieno di cups station e le lamiere presenti erano state solo in parte congiunte in quanto mancavano i rivetti nel fori difettosi; per far combaciare i fori difettosi occorreva allargarli mediante il punteruolo, in caso di fori da allargare poco, ovvero mediante il trapano, quando occorreva rimuovere tanta lamiera; la mattina dell'infortunio era necessario l'uso costante del trapano e si era ferita mettendo la mano sinistra dietro la cup station e afferrando la stessa nella parte più alta, affinchè non sfuggisse il pezzo, mentre con la mano destra usava il trapano; la lavoratrice non aveva usato il tavolo per vincolare il pezzo in quanto sprovvisto del piano di gomma, idoneo a rallentarne lo scivolamento; all'imputato si rimproverava, quale responsabile della sicurezza, di non aver verificato la modalità concreta delle lavorazioni al fine di accertare se vi fossero rischi per la sicurezza dei lavoratori, per cui questi ultimi impiegavano il trapano in un lavoro pericoloso che determinava l'avvicinamento della punta dell'attrezzo alla mano con la quale il lavoratore teneva il pezzo senza aver seguito alcun corso formativo.
3. G.E. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) nullità al sensi dell'art.178, comma 1, lett.c) cod.proc.pen. del decreto di citazione per il giudizio di appello per omessa notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado; il difensore aveva ritualmente eccepito la nullità, ma la Corte territoriale si è limitata a disporre la trasmissione dell'estratto contumaciale all'imputato, concedendo il termine per proporre autonoma impugnazione;
b) inosservanza di legge processuale prevista a pena di nullità con riferimento all'ordinanza del 15 dicembre 2017, dichiarativa della contumacia dell'imputato contestualmente al provvedimento con cui la Corte di Appello ha disposto la notificazione dell'estratto contumaciale, rigettando l'eccezione sollevata dal difensore all'udienza del 23 marzo 2018, inerente all'omessa notifica del verbale di udienza, sul presupposto che l'imputato contumace fosse rappresentato dal difensore di fiducia;
c) inosservanza di legge processuale prevista a pena di nullità con riferimento all'ordinanza del 15 dicembre 2017 con cui veniva disposta la sola notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, in violazione degli artt.420 ter cod.proc.pen. e 420 quater, comma 2, cod.proc.pen., che prevedono che la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti, laddove l'Imputato non poteva considerarsi presente né rappresentato dal suo difensore in quanto erroneamente dichiarato contumace;
d) Inosservanza di legge processuale prevista a pena di nullità con riferimento all'ordinanza del 23 marzo 2018, con cui è stata rigettata l'eccezione di nullità per omessa notifica all'imputato del verbale di udienza del 15 dicembre 2017 sul presupposto che fosse stato dichiarato contumace, a fronte di un'erronea dichiarazione di contumacia;
e) mancanza di motivazione sulle prove assunte in dibattimento, con particolare riferimento alla deposizione del teste Z. e del consulente tecnico ing. A.;
f) erronea applicazione della norma tecnica disciplinante la valutazione del rischio di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, dovendo essere esaminate le indicazioni tecniche fornite dalla difesa in merito alla qualifica del rischio concretizzatosi come «trascurabile»;
g) erronea applicazione della norma giuridica di cui all'Allegato V al d. lgs. n.81/2008 di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; è stata erroneamente richiamata la normativa In materia di elementi mobili delle attrezzature di lavoro, non essendo possibile Impedire in via assoluta che il lavoratore accidentalmente tocchi la punta mobile del trapano in considerazione della stessa conformazione di tale attrezzatura; 
h) illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla violazione delle regole cautelari, indicate nella necessità che il trapano fosse utilizzato da persona esperta, sebbene la M.E. fosse impiegata da 11 anni nell'impresa, e che fosse prevenuto il rischio correlato alla stanchezza nella ripetizione del gesto, sebbene l'infortunio si fosse verificato quando la lavoratrice aveva appena iniziato il suo turno di lavoro;
i) mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, mai verificatosi e definito dal consulente tecnico come inerente ad un rischio remoto;
I) mancanza di motivazione in ordine all'applicazione dell'art.62 n.6 cod. pen. in quanto prima dell'apertura del dibattimento il difensore della parte civile aveva rimesso la querela e revocato la costituzione di parte civile in conseguenza del risarcimento ottenuto dalla lavoratrice.
 

 

Diritto

 


1. I primi quattro motivi di ricorso si esaminano congiuntamente in quanto logicamente collegati al medesimo assunto difensivo delle nullità derivanti dalla dichiarazione di contumacia dell'imputato all'udienza del 15 dicembre 2017 in difetto dei presupposti di legge.
1.1. Si tratta di censure infondate.
1.2. La notificazione dell’estratto contumaciale ha lo scopo di informare l’imputato dell’esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché ne possa acquisire completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, che può non esaurirsi con la semplice presentazione dell’impugnazione da parte del difensore. Il venir meno dell'unitarietà del diritto d'impugnazione è riconducibile alla dichiarazione d'incostituzionalità dell'art.175, comma 2, cod.proc.pen. (Corte Cost. n.317 del 3 novembre 2009), ossia quando la Consulta ha ritenuto che tale principio, applicato indiscriminatamente, avrebbe negato effettività all'istituto della rimessione in termini non consentendo all'imputato, rimasto contumace e che non avesse avuto conoscenza del provvedimento, di esercitare il proprio diritto d'impugnare la sentenza sol perché tale diritto era stato già consumato dal difensore. Era, però, anche precisato che l'incostituzionalità era legata all'attività di un difensore d'ufficio che non avesse ricevuto un mandato ad hoc e che agisse di propria iniziativa, da ciò desumendosi la reviviscenza dell'unitarietà dell'impugnazione in quei casi nei quali il contesto processuale consentisse di accertare che l'impugnazione fosse stata proposta dal difensore con la piena consapevolezza dell'imputato, che ad esempio aveva conferito procura speciale per impugnare al difensore di fiducia, ancorché l'estratto contumaciale non fosse stato ancora notificato (Sez.6, n.10537 del 09/02/2017, F, Rv. 26972901; Sez.5, n. 11651 del 23/01/2012, Marcello, Rv. 25295701).
1.3. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha, da un lato, ritenuto che l'imputato fosse validamente rappresentato all'udienza dibattimentale del 15 dicemre 2017 dal difensore di fiducia appellante e ne ha, pertanto, dichiarato la contumacia; per altro verso, ha ritenuto di preservare l'autonomo diritto d'impugnazione a favore dell'imputato, disponendo la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, effettivamente omessa.
1.4. Ma, dall'esame degli atti, consentito dalla natura delle censure che si stanno esaminando, si evince che il 7 novembre 2012 era stato depositato presso la Procura della Repubblica l'atto di nomina del medesimo difensore di fiducia al quale l'imputato aveva, altresì, conferito procura speciale «ex art.571, comma 3, cod.proc.pen. per impugnare sentenze od ordinanze anche in sua assenza, non comparsa o contumacia», onde la decisione della Corte territoriale di ritenere validamente rappresentato l'imputato nel giudizio di appello e, contestualmente, di garantire al G.E. un autonomo diritto d'impugnazione in considerazione del fatto che la procura speciale fosse stata conferita anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado risulta ineccepibile.
2. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794501). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 23410901). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.24418101). 
2.2. In particolare, contrasta frontalmente con quanto affermato nella sentenza l'assunto secondo il quale i giudici di merito non si sarebbero confrontati con i passi della prova dichiarativa resa dal teste Z. né con la consulenza tecnica di parte, che avrebbero introdotto nel giudizio la prova della marginalità del rischio, dell'irrilevanza causale dell'assenza della gomma antiscivolo o di un sistema di ammorsamento del pezzo da lavorare sul piano di lavoro nonché dell'idoneità del trapano e delle relative istruzioni d'uso. Riferendosi all'esito della prova dichiarativa, la Corte territoriale ha sviluppato una motivazione proprio sui temi asseritamente trascurati, desumendo l'intrinseca pericolosità della lavorazione dall'estrema vicinanza delle mani del lavoratore al trapano in assenza di appoggio, nonché la violazione dell'obbllgo generale di valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro ascrivibile all'imputato e l'utilità del tappetino di gomma sul piano di lavoro, avvalorata dall'adozione di tale misura in epoca successiva all'infortunio per cui è causa.
2.3. Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.
3. Il sesto motivo di ricorso si fonda sull'assunto secondo il quale la valutazione dei rischi che il datore di lavoro è tenuto a fare a norma dell'art. 28 d. lgs. 9 aprile 2008, n.81 passa attraverso alcuni metodi di calcolo che, nel caso concreto, in base alla norma tecnica ISO/TR1412-2, hanno consentito al consulente tecnico di qualificare come «trascurabile» il rischio che si verificasse l'infortunio in esame, escludendo in base a tale risultato sia la necessità di ulteriori misure preventive sia l'esistenza di alternative tecnologiche utilmente percorribili per evitare l'evento. Il non aver tenuto conto di tale norma tecnica, si assume, rappresenta la violazione di una norma integrativa del precetto penale.
3.1. All'imputato era contestata, in primo luogo, la violazione dell'obbligo di eliminazione del rischio ovvero, ove ciò non fosse possibile, di riduzione al minimo del medesimo rischio in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (art.15, comma 1, lett.c) T.U. n.81/2008). Nel giudizio di merito è stato accertato che, nell'ambito della procedura di «rivettatura» delle lamiere, si rendeva a volte necessario l'uso del trapano per ampliare i fori nei quali bloccare i rivetti e che tale operazione necessitava di mano esperta, secondo le Istruzioni d'uso di tale attrezzo. La necessità di allineare i fori si era intensificata da quando la foratura delle lamiere era stata esternalizzata ed i lavoratori erano consapevoli del fatto che potesse capitare di usare il trapano anche trenta o quaranta volte al giorno; il rischio connesso all'utilizzo di tale attrezzo era legato, si legge nella sentenza di primo grado, alla tendenza dell'operatore a portare la mano che tiene il pezzo in prossimità della zona della foratura, onde reggere meglio alla controspinta del trapano.
3.2. Il dato tecnico la cui applicazione, secondo il ricorrente, è stata trascurata dai giudici di merito è stato ritenuto, con motivazione congrua, irrilevante in quanto inidoneo a dimostrare l'insussistenza del rischio e, parallelamente, l'insussistenza dell'obbligo per il datore di lavoro di adottare misure idonee ad eliminarlo o a ridurlo al minimo. La Corte di Appello ha, infatti, espressamente evidenziato che, nel caso concreto, non fosse stata dimostrata l'insussistenza della specifica perniciosità dell'attrezzo, né il dato tecnico asseritamente trascurato avrebbe condotto a tale esito, per quanto si evince dallo stesso tenore del motivo di ricorso.
4. Il settimo motivo di ricorso contesta l'ascrivibilità all'imputato della violazione della norma cautelare, contestata e richiamata nella sentenza impugnata, in base alla quale le parti del corpo dei lavoratori non devono e non possono entrare in contatto con organi in movimento delle macchine lavoratrici (AII.V punto n.6 come richiamato dall'art.70, comma 2, T.U. n.81/2008) posto che, in relazione all'attrezzo in uso alla lavoratrice infortunata, non vi è alcuna possibilità per il produttore né per l'utilizzatore di impedire in via assoluta che il lavoratore tocchi accidentalmente la punta mobile del trapano.
4.1. Ma la censura è manifestamente infondata in quanto inconferente, giacché il punto n.6.5 dispone che «Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo», in coerenza con la citata previsione dell'art.15 T.U. n.81/2008.
4.2. A tale regola cautelare si è fatto riferimento nella sentenza impugnata allorché si è specificato che i rischi connessi all'attrezzatura di lavoro non erano stati ridotti alla fonte, come sarebbe stato possibile fare e secondo quanto fu fatto successivamente all'infortunio escludendo la terziarizzazione del lavoro di foratura, ampliando le dimensioni dei fori, migliorando l'attrezzo alternativo al trapano costituito dal punteruolo, organizzando un corso per l'uso del trapano, ponendo il rivestimento in gomma sul piano di lavoro.
5. Con l'ottavo motivo di ricorso si è dedotta l'illogicità della motivazione in merito alla violazione di regole cautelari, avendo i giudici di merito desunto la pericolosità della lavorazione dalla necessità che il trapano fosse utilizzato da persona esperta e dal rischio di affaticamento dell'operatore, in contrasto con le circostanze del caso concreto in cui si trattava dell'infortunio occorso all'inizio del turno di lavoro ad una lavoratrice impiegata in azienda dal 2001.
5.1. La censura, sebbene suggestiva, non è idonea a sostenere il vizio della motivazione giacché la manifesta illogicità della motivazione deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 22607401; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 21479401). A tal riguardo, deve tuttora escludersi la possibilità di «un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 23978901), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 25309901).
5.2. Giova rammentare che gli elementi principali sui quali si è fondato, come già rilevato, il giudizio circa l'intrinseca pericolosità della lavorazione erano l'estrema vicinanza delle mani del lavoratore al trapano in assenza di appoggio e l'assenza del tappetino di gomma sul piano di lavoro, mentre il rilievo della necessità che l'attrezzo fosse manovrato da persona esperta non si pone in insanabile contraddizione con il lungo periodo di lavoro svolto dalla lavoratrice alle dipendenze dell'impresa. Per altro verso, anche nel caso in cui si negasse rilievo al rischio connesso alla stanchezza dell'operatore, tanto non sarebbe sufficiente a scardinare il composito ed articolato impianto motivazionale della sentenza.
6. Con il nono motivo di ricorso si sostiene il vizio della motivazione con riferimento alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, sul presupposto che, date l'Insussistenza di precedenti infortuni sul lavoro a fronte delle innumerevoli lavorazioni svolte negli anni e l'esperienza della lavoratrice, il consulente tecnico di parte aveva definito «remoto» il rischio che l'evento si verificasse. Si trattava, dunque, di un rischio non prevedibile e la Corte territoriale ha trascurato di esaminare la relativa questione.
6.1. E' corretto porre l'accento sul fatto che la titolarità di una posizione di garanzia, la violazione da parte del garante di una regola cautelare (generica o specifica) e la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso non comportino ancora l'addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio) (Sez. 4, n. 5404 del 08/01/2015, Corso, Rv. 26203301; Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, Morelli, Rv. 24552601). La prevedibilità dell'evento dannoso, ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, va collegata alla conoscenza o conoscibilità di leggi scientifiche pertinenti ovvero alla possibilità di percepire il rischio in relazione alle conoscenze dell'agente modello, tanto più nei casi in cui si tratti di rischio immediatamente percepibile.
6.2. Valutando la prevedibilità di un evento, il giudice si pone, in sostanza, il problema delle conseguenze di una certa condotta commissiva od omissiva avendo presente il modello di agente, ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività che importa l'assunzione di certe responsabilità nella comunità, la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello facendo tutto ciò che da questo ci si aspetta (Sez.4, n.31462 del 26/05/2006, Capobianchi, Rv.23542301). Il modello di agente non coincide con colui che, assiomaticamente, percepisce come prevedibile un evento in base all'esperienza del passato ed è, dunque, ancorato a dati statistici; né con colui che si affida costantemente a dati di natura tecnica in grado di attribuire ad ogni attività un grado di maggiore o minore pericolosità. Non bisogna, infatti, confondere il giudizio di prevedibilità che fonda la colpa con quello relativo alla oggettiva probabilità o possibilità che un evento si produca in conseguenza di un determinato fattore causale, giacché il primo attiene alla valutazione della colpa in relazione al rischio che concretamente la regola cautelare tende ad evitare, il secondo attiene al nesso di causa.
6.3. Analizzando, in primo luogo, la sentenza di primo grado, che integra la motivazione della sentenza di appello in quanto ad essa conforme, a pag.4 si rinviene la logica considerazione, conforme a regola d'esperienza ed alla descrizione della lavorazione fatta dallo stesso consulente della difesa, per cui, tendendo l'operatore a portare la mano che teneva il pezzo da lavorare in prossimità della zona della foratura, si trattava di operazione ben diversa da quella di chi usa il trapano in casa per praticare un foro nel muro, posto che in tale seconda ipotesi non vi è solitamente la necessità di avvicinare la mano libera al punto in cui opera il trapano. La pronuncia di condanna del Tribunale aveva, pertanto, già descritto in termini negativi la condotta posta in essere dall'imputato, illustrando una serie di comportamenti alternativi corretti che l'agente modello avrebbe scelto di adottare, non ultimo quello di mettere a disposizione dei lavoratori un piano di lavoro dotato di rivestimento in gomma per trattenere in diversa posizione e con minore fatica il pezzo da lavorare. Erano stati, in sostanza, individuati plurimi profili di colpa specifica, in cui era stata riassunta l’omessa adozione delle misure previste dagli artt.15, comma 1 lett.c), 28, commi 1 e 2 lett.c), e 70 e 71 T.U. n.81/2008 in relazione ad un'operazione manifestamente pericolosa.
6.4. La Corte di Appello, con motivazione esente da illogicità, ha ritenuto configurabile l'elemento psicologico del reato contestato muovendo dal presupposto della sussistenza a carico dell'imputato dell’obbligo di eliminare o ridurre al minimo il rischio, poi concretizzatosi, che la punta del trapano attingesse la mano con cui il lavoratore teneva il pezzo. Conseguentemente, ha affermato che le emergenze processuali avevano dimostrato che nell'impresa fosse in atto una modalità operativa assolutamente contraria alle norme di comune prudenza, oltre che alle specifiche regole cautelari dettate a tutela del lavoratori.
6.5. Nel censurare la motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente ha trascurato quanto evidenziato dai giudici di merito In ordine alle circostanze del caso concreto. E, considerato che l’obbligo di agire presuppone la conoscenza o quantomeno la conoscibilità, con la diligenza propria dell’agente modello, della situazione che rende attuale l’obbligo medesimo, il G.E. è stato motivatamente ritenuto, con giudizio ex ante, in grado di riconoscere la pericolosità della lavorazione per le modalità di utilizzo dell'attrezzo di lavoro (Sez. 4, n. 22819 del 23/04/2015, Baiguini, Rv. 26349801).
7. Il decimo motivo di ricorso è fondato, posto che la Corte territoriale ha esaminato solo una delle due fattispecie nelle quali si articola la circostanza attenuante prevista dall'art.62 n.6 cod. pen., trascurando di esaminare se la revoca della costituzione di parte civile alla prima udienza dibattimentale del 4 ottobre 2013, richiamata anche nella sentenza, consentisse di sussumere il fatto nell'Ipotesi circostanziale correlata all'integrale risarcimento del danno prevista dall’art.62 n.6 prima ipotesi cod.pen. Bisogna, infatti, distinguere questa prima ipotesi, altrimenti definita in termini di «riparazione totale del danno», dalla seconda Ipotesi, altrimenti definita «ravvedimento operoso», non senza precisare che questa Corte ha più volte esaminato i caratteri distintivi delle due figure circostanziali al fine di delimitarne l’ambito operativo, affermando che il parziale risarcimento del danno, inidoneo ad attenuare il reato secondo la prima ipotesi, non può essere valutato con riferimento alla seconda ipotesi, che inerisce alle conseguenze diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile e che riguardano la lesione o il pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata (Sez.l, n.27542 del 27/05/2010, Galiuccio, Rv.24771001).
8. Conclusivamente, dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art.624 cod.proc.pen., la sentenza deve essere annullata limitatamente all'omesso esame della doglianza inerente all'applicazione dell'art.62 n.6 cod. pen., con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto.
 

 

P.Q.M.
 

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art.62, n.6, cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Brescia, altra Sezione.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l'art.624 cod. proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità.
Così deciso il 15 febbraio 2019