Cassazione Penale, Sez. 4, 12 marzo 2019, n. 10839 - Responsabile il committente per la caduta del lavoratore dall'impalcatura priva di paratie. Omessa nomina del CSE e mancanza del DUVRI


Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 12/12/2018

 

 

FattoDiritto

 

1. Con sentenza del 29.3.2018 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di G.G. per il reato di lesioni personali colpose in danno di C.P., aggravato dalla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il G.G. risponde quale committente dei lavori di copertura del fienile della sua azienda agricola "I Fontanili", per non aver impedito l'esecuzione dei lavori nonostante la presenza di una impalcatura priva di paratie di sicurezza da cui cadeva il lavoratore, procurandosi lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. L'imputato in particolare non designava il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e consentiva il lavoro del C.P. in quota, nonostante le gravi carenze strutturali del ponteggio, in assenza di dispositivi di protezione individuali (fatto del 30.11.2012).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando quanto segue.
Vizio di motivazione, essendo evidente come sia stato impossibile per l'imputato rendersi conto che più di una ditta operava presso il cantiere insistente sulla sua proprietà.
Inattendibilità delle dichiarazioni rese dal C.P. e dallo S.
Eccessività della pena inflitta all'imputato ed erroneo diniego delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile, deducendo motivi inconsistenti, generici ed in fatto, oltre che reiterativi di questioni già affrontate e adeguatamente risolte dalla Corte territoriale.
3.1. In punto di responsabilità, è stato accertato che il G.G. era il soggetto per conto del quale l'intera opera veniva realizzata, cui era demandato il compito, quale committente, e stante l'accertata presenza nel cantiere di due ditte, di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi (c.d. DUVRI), che nel caso che occupa era totalmente assente; così come non aveva provveduto - per ragioni di spesa - alla nomina del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (c.d. CSP), né a quella del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera (c.d. CSE). Tali omissioni avevano contribuito alla verificazione dell'evento, stante il riscontrato difetto di coordinamento fra le ditte operanti in cantiere. E' inoltre stata accertata la costante e ripetuta ingerenza del G.G. nei lavori, tanto da averne sollecitato l'inizio, nonostante il ponteggio fosse visibilmente privo di idonee protezioni.
3.2. Sulla inattendibilità delle dichiarazioni del C.P. e dello S., dedotta dal ricorrente già in sede di gravame, la Corte territoriale ha adeguatamente risposto, ritenendo la tesi priva di qualsivoglia riscontro ed anzi smentita dal fatto che tali dichiarazioni sono risultate convergenti con le altre emergenze processuali.
3.3. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche, entrambe le sentenze di merito hanno adeguatamente motivato sul punto in maniera congrua e non manifestamente illogica, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.
4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo, oltre al rimborso delle spese in favore della parte civile, liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 12 dicembre 2018