Responsabilità del coordinatore per la progettazione ed esecuzione  dei lavori  per omicidio colposo in danno di un lavoratore deceduto per "politrauma contusivo fratturativo da precipitazione dall'alto con fratture della teca cranica e del massiccio facciale, sfacelo encefalico e fratture ai quattro arti".
Egli aveva redatto "in modo carente il prescritto piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12, in quanto non prendeva adeguatamente in considerazione l'operazione di salita dei carichi con montacarichi a cavalletto e di conseguenza le misure di prevenzione da adottarsi nell'esecuzione di tali lavorazioni (art. 4, comma 1, lett. a), in relazione al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12)" e non aveva verificato "con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro (D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, lett. a)".

Condannato in primo grado ed assolto in secondo grado.

La Corte di Cassazione annulla la sentenza di assoluzione con rinvio ribadendo innanzitutto che "il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla succitata norma, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche".
"Secondo il dettato della norma a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, art. 6, egli ha il compito, tra l'altro, di "verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro" (e l'art. 12 specifica il contenuto del piano, per tutto quanto concerne "l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori ..."); di "segnalare al committente o al responsabile dei lavori .. le inosservanze delle disposizioni di cui agli art. 7, 8 9 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto ..." (ed i precitati artt. 7, 8 e 9 richiamano gli obblighi dei lavoratori autonomi, le misure generali di tutela, gli obblighi dei datori di lavoro); "di sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate".

Ed ancora: "anche alla stregua della precedente formulazione normativa era delineata in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori una posizione di garanzia di ampio contenuto, che si estrinsecava (e continua ad estrinsecarsi), in ben delineati compiti anche di vigilanza e di controllo, e di connessi poteri impeditivi, i quali ultimi sono l'espressione più evidente della connessa posizione di garanzia.
Siffatti compiti, poteri e responsabilità non possono affatto ritenersi caducati dalla previsione di quelli pur incombenti ad altri soggetti dalle legge indicati, rispetto ai quali si pongono in relazione, appunto, di indipendenza ed autonomia."

E deve infine anche rilevarsi che la sentenza di primo grado aveva esaminato il contenuto degli accertamenti effettuati dagli ispettori dell'A.S.L. in ordine al piano di sicurezza e di coordinamento, rilevando "che "nel piano di sicurezza e coordinamento ... non era stata presa in considerazione l'operazione di salita dei carichi con montacarichi a cavalletto" ... "la mancata previsione ed adozione di modalità, tecniche, mezzi di sollevamento e imbracature idonei (per) quel tipo di materiale (putrelle di peso e dimensioni considerevoli), così come prescritto dagli ispettori A.S.L., evidenzia la carenza del piano sotto questo profilo...".

 

Vd. art. 92, D. Lgs. 81/08.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente -
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino; 2) F.A.; 3) S.M.; 4) F.
M.; 5) F.I. - parti civili;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 16.6.2005;
nei confronti di:
G.G., n. in (OMISSIS);
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del P.G.;
Udito il difensore delle ricorrenti parti civili, avv. Balosso Franco, che a concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Lageard Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Osserva:

Fatto

1.0. Il 21 febbraio 2003 il G.I.P. del Tribunale di Torino, a seguito di giudizio abbreviato, condannava G.G., riconosciutegli le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, a pena ritenuta di giustizia, nonchè al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile, in favore delle costituite parti civili F.A., S.M., F.M. e F. I., per imputazione di cui all'art. 589 c.p..
Si contestava all'imputato di avere cagionato, per colpa, la morte del lavoratore F.L. (deceduto per "politrauma contusivo fratturativo da precipitazione dall'alto con fratture della teca cranica e del massiccio facciale, sfacelo encefalico e fratture ai quattro arti"), perchè, quale coordinatore per la fase della progettazione e della esecuzione di lavori di restauro dell'avancorpo juvarriano di (OMISSIS), aveva redatto "in modo carente il prescritto piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12, in quanto non prendeva adeguatamente in considerazione l'operazione di salita dei carichi con montacarichi a cavalletto e di conseguenza le misure di prevenzione da adottarsi nell'esecuzione di tali lavorazioni (art. 4, comma 1, lett. a), in relazione al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12)" e non aveva verificato "con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro (D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, lett. a)".
Ricostruiva in fatto il primo giudice che il 26 gennaio 2001, durante quei lavori di ristrutturazione di (OMISSIS), la vittima, "unitamente al sig. C., si trovava sul ponteggio montato sul lato del palazzo rivolto verso (OMISSIS), ad un'altezza di circa 30 metri da terra, e stava sollevando, tramite un paranco, una putrella metallica della lunghezza di circa 6 metri, con sezione a U, che era attaccata al gancio del sollevatore con una fune con nodo a strozzo.
L'operazione di imbracatura del pezzo era stata effettuata da altri due operai che si trovavano a terra, B. e D.V..
Una volta giunta all'altezza del piano di calpestio, dove si trovava l'operaio, la putrella doveva essere adagiata sull'impalcato, operazione che implicava, per il lavoratore, l'esposizione a rischio di caduta dall'alto, essendo questi chiamato ad operare direttamente sul bordo della mensola dell'impalcato, in assenza, in quel momento, di qualsiasi parapetto (che avrebbe impedito il trascinamento della trave verso l'interno).
Lo scioglimento improvviso del nodo a strozzo determinava la caduta della putrella, che trascinava con sè il malcapitato F.L., il quale, privo di dispositivi di sicurezza personali (imbracatura con fune di trattenuta), precipitava al suolo e moriva sul colpo", per le lesioni dianzi descritte.
Il giudice richiamava le acquisite emergenze processuali (i rilievi planimetrici e descrittivi eseguiti nell'immediatezza del fatto, le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, i risultati dell'inchiesta svolta dagli ispettori dell'A. S. L., gli esiti della consulenza tecnica disposta dal P.M. ed eseguita dall'ing. Gi., la consulenza di parte redatta dall'ing. M., le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio) e riteneva conclusivamente comprovati i formulati addebiti di colpa.
Quanto ai compiti sull'imputato incombenti, richiamava, in particolare, l'art. 6 della Direttiva CEE 92/57, in attuazione della quale era stato emanato il D.Lgs. n. 494 del 1996, e rilevava che al coordinatore erano attribuiti compiti di: a) coordinare l'attuazione dei principi generali di prevenzione e sicurezza; coordinare l'applicazione delle disposizioni pertinenti, al fine di assicurare che i datori di lavoro e ... i lavoratori autonomi applichino con coerenza i principi di cui all'art. 8 ..., nonchè il piano di sicurezza ...; c) adeguare o far adeguare il piano di sicurezza ...;
d) organizzare tra i datori di lavoro ... la cooperazione ed il coordinamento delle attività in vista della protezione dei lavoratori e della prevenzione degli infortuni e dei rischi ...; e) coordinare il controllo della corretta applicazione delle procedure di lavoro; f) adottare le misure necessarie affinchè soltanto le persone autorizzate possano entrare in cantiere".
Rilevava che tali compiti "sono stati trasfusi nel D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 4 e 5 (prima stesura, vigente ed applicabile al caso in esame, tenuto conto del tempus commissi delicti) ...".
Concludeva rilevando che "l'ing. G.... era ben conscio dei compiti che gli spettavano..."; che doveva ritenersi dimostrata "l'assenza di controlli e di vigilanza adeguati da parte dell'imputato, circa la concreta attuazione delle misure di sicurezza in astratto previste ..."; che "la mancata previsione ed adozione di modalità, tecniche, mezzi di sollevamento e imbracature idonei per quel tipo di materiale ... evidenzia la carenza del piano sotto questo profilo ..."; donde la ritenuta responsabilità dell'imputato.
1.1 Sul gravame dell'imputato la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 16 maggio 2005, perveniva ad opposto divisamento ed assolveva l'imputato dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
Rilevava la Corte territoriale che, "quanto al primo profilo di responsabilità addebitato, concernente una non adeguata considerazione nel piano di sicurezza dell'utilizzo di un adeguato mezzo di sollevamento e delle sue modalità d'uso, deve dirsi che in realtà non risulta provata la sussistenza dell'addebito perchè il consulente del P.M. nessuna sostanziale censura ha fatto del piano di sicurezza di cui ha approvato l'integrale contenuto, evidenziando anzi il divario fra la commendevole congruità del piano in questione rispetto alla sua concreta adozione e rispetto ...".
"Quanto al secondo profilo di responsabilità", evidenziava che il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 prescrive che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve "assicurare l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza", e "ciò deve in linea di principio effettuare "tramite opportune azioni di coordinamento", con ciò rendendosi palese il fine perseguito dalla norma, e cioè non la sovrapposizione di un ulteriore soggetto a quelli a cui per legge è già affidato il controllo del rispetto della normativa antinfortunistica, ma la creazione di una figura nuova per quei casi in cui, per la dimensione dei lavori da eseguire e per il convergere di varie imprese nell'esecuzione dei lavori, si possono prospettare rischi infortunistici nuovi a cui appunto può ovviarsi tramite un'azione di coordinamento svolta dalla figura in questione ...".
Riteneva, indi, che "nel caso di specie non si ha notizia che l'operazione di sollevamento delle putrelle che veniva svolta in assenza dell'uso delle cinture di sicurezza fosse operazione da tempo in atto senza che venisse rispettata la norma che ne prevedeva l'uso, ed anzi vi è indicazione che, in altra occasione ..., le cinture di sicurezza venivano usate e dunque non si può dire che fosse noto all'imputato che le imprese cui era affidata l'esecuzione dei lavori fossero tolleranti a questo proposito ...", sicchè "la responsabilità per il fatto di specie deve attribuirsi solo agli altri soggetti coimputati che sono stati processati separatamente ..."; ed al riguardo richiamava un arresto giurisprudenziale di questa Suprema Corte (sentenza del 19 marzo 2003, n. 21995).
2.0 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino e le parti civili F.A., S.M., F.M. e F.I., per mezzo del comune loro difensore.
2.1 Il primo denunzia vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 589 c.p., D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 5 e 12.
Rileva che "la normativa in questione ha dato origine a ulteriori posizioni di garanzia introducendo nuove figure quali il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Sì tratta di soggetti dotati di poteri non più (come nel sistema precedente) derivati in forza di delega di funzioni, ma che, a titolo originario, sono chiamati a rispettare la normativa antinfortunistica nell'esercizio dei poteri normativamente elencati dagli stessi provvedimenti normativi.
La corretta lettura del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 porta ad assegnare al coordinatore in materia di sicurezza e salute per l'esecuzione dei lavori la funzione di vero e proprio deus ex machina della sicurezza, quando nel cantiere intervengano più operatori, attribuendogli compiti di indagine, controllo di merito, organizzazione generale della prevenzione, intervento ... Egli è dunque l'effettivo garante della sicurezza nel cantiere ed organo di controllo suppletivo e costante".
Soggiunge che "lo stesso imputato, per quel che può valere, afferma di aver interpretato il suo incarico nel senso sopra citato ..." e la sentenza di questa Suprema Corte contiene sul punto "quasi" un obiter dictum; non rileva, inoltre "la diversa formulazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a) a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 528 del 1999 ...".
Quanto, poi, all'affermazione "secondo cui non risulterebbe che le cinture di sicurezza non fossero usate ...", lamenta il ricorrente che "la Corte del merito incorre in un vero e proprio travisamento del fatto": ricorda che la sentenza impugnata "richiama e fa propria la ricostruzione del fatto operata dalla sentenza di primo grado" ed evoca le riportate dichiarazioni rese dai testi D.V., B. e C., nonchè le deduzioni al riguardo del consulente tecnico del P.M..
Quanto all'altro profilo di responsabilità addebitato ("redazione del piano di sicurezza in modo carente"), deduce, infine, che "nella ricostruzione del fatto operato dalla sentenza di primo grado... si citano espressamente ... le conclusioni dell'inchiesta degli Ispettori ASL ..." e "le conclusioni della sentenza impugnata, anche su questo punto, risultano in contrasto con la ricostruzione in fatto che la stessa sentenza fa propria...".

2.2 Le parti civili, dal canto loro, riproducono, alla lettera, le stesse censure proposte dal Procuratore Generale della Repubblica.
Diritto

3.0 IL P.G. in questa sede requirente ha prospettato profili di inammissibilità dei ricorsi delle parti civili, ritenendo che essi non appaiono far riferimento alle statuizioni civili, pur richiamando, poi, l'assorbente valenza del ricorso della parte pubblica e conclusivamente chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del gravame di quest'ultima.
I proposti rilievi non sono, in ogni caso, condivisibili.
In un contesto, invero, in cui il primo giudice aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato ed, in conseguenza di tanto, aveva reso le statuizioni risarcitorie del caso in favore delle costituite parti civili, ed il giudice di secondo grado, di contro, aveva escluso la responsabilità dell'imputato, da tanto conseguendo anche la revoca delle suindicate statuizioni civili, la impugnazione delle parti civili è espressamente indicata come "proposta ai soli effetti della responsabilità civile, ex art. 576 c.p.p." (pag. 2 del ricorso) e mira, con tutta evidenza, a contestare la ritenuta non responsabilità dell'imputato ed a fare affermare, invece, la sua responsabilità, che costituisce il presupposto della responsabilità civile e delle relative consequenziali statuizioni, come ritenuto dal primo giudice.
2.1 Ciò posto, i ricorsi sono fondati.

Per come, difatti, si è sopra ricordato, la sentenza impugnata, richiamando il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, ha ritenuto che la ratio della norma va ravvisata non nella "sovrapposizione di un ulteriore soggetto a quelli a cui per legge è già affidato il controllo del rispetto della normativa antinfortunistica", ma nella "creazione di una figura nuova per quei casi in cui, per la dimensione dei lavori da eseguire e per il convergere di varie imprese nell'esecuzione dei lavori, si possono prospettare rischi infortunistici nuovi a cui appunto può ovviarsi tramite un'azione di coordinamento svolta dalla figura in questione ...".
Ma ha già avuto occasione questa Suprema Corte di chiarire (e va qui ribadito) che, in materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla succitata norma, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (Cass., Sez. 4, 9.7.2008, n. 38002).
Trattasi, perciò, di una posizione di garanzia appunto autonoma, indipendente, rispetto a quella pur gravante su altri soggetti.
Secondo il dettato della norma a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, art. 6, egli ha il compito, tra l'altro, di "verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro" (e l'art. 12 specifica il contenuto del piano, per tutto quanto concerne "l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori ..."); di "segnalare al committente o al responsabile dei lavori .. le inosservanze delle disposizioni di cui agli art. 7, 8 9 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto ..." (ed i precitati artt. 7, 8 e 9 richiamano gli obblighi dei lavoratori autonomi, le misure generali di tutela, gli obblighi dei datori di lavoro); "di sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate".
La sentenza di primo grado ha ritenuto che, nella specie, debbano trovare applicazione gli artt. 4 e 5 di tale disposto normativo, nella loro "prima stesura, vigente ed applicabile al caso in esame, tenuto conto del tempus commissi delicti", ed ha nondimeno rilevato che, sostanzialmente, tanto non comporta conseguenze di sorta in ordine alla figura, ai compiti ed alle responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, giacchè "la lettura della nuova formulazione del cit. D.Lgs., art. 5 "illumina" e specifica il contenuto concreto dei compiti del coordinatore in materia di sicurezza e di salute, descrivendo in dettaglio quanto in nuce risultava già previsto nella originaria formulazione del D.Lgs. n. 494 del 1996".
A tanto, nulla oppone la sentenza ora impugnata, mostrando, perciò, di condividere l'assunto sul punto del primo giudice.
In ogni caso, deve condividersi che anche alla stregua della precedente formulazione normativa era delineata in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori una posizione di garanzia di ampio contenuto, che si estrinsecava (e continua ad estrinsecarsi), in ben delineati compiti anche di vigilanza e di controllo, e di connessi poteri impeditivi (Cass., Sez. 4, 13.3.2008, n. 17502), i quali ultimi sono l'espressione più evidente della connessa posizione di garanzia (cfr. Cass., Sez. 4, 19.2.2008, n. 22614).
Siffatti compiti, poteri e responsabilità non possono affatto ritenersi caducati dalla previsione di quelli pur incombenti ad altri soggetti dalle legge indicati, rispetto ai quali si pongono in relazione, appunto, di indipendenza ed autonomia.
Ed a ragione, perciò, s'è anche altra volta chiarito che "la tesi riduttiva ..., che vorrebbe restringere l'ambito delle funzioni del coordinatore soltanto a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opus, urta ... contro il preciso dettato della norma, la quale gli assegna anche il compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del piano di sicurezza e la scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro e ciò a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori" (Cass., Sez. 4, 4.6.2008, n. 27442; cfr. anche Cass., Sez. 4, 4.3.2008, n. 18472; id., Sez. 3, 12.10.2004, n. 39869).
E la sentenza di primo grado pure richiamava un brano delle dichiarazioni rese dall'imputato, il quale chiariva che il suo era "un incarico professionale legato alle norme di sicurezza con compiti di previsione del piano di sicurezza e di verifica che il piano di sicurezza venisse attuato in concreto"; ed evocava le conclusioni del consulente del P.M., secondo cui, "malgrado le imprese addette fossero numerose ed il profilo della sicurezza fosse presente in quasi tutti i documenti esibiti, nella sostanza la sicurezza, tranne l'aspetto cartaceo e formale, sia risultata la grande esclusa dalle attività poste in essere presso (OMISSIS)".
Deve, dunque, riconoscersi che ai suindicati criteri interpretativi- applicativi non si è attenuta la sentenza impugnata.
E deve anche rilevarsi che la sentenza di primo grado aveva esaminato il contenuto degli accertamenti effettuati dagli ispettori dell'A.S.L. in ordine al piano di sicurezza e di coordinamento, rilevando "che "nel piano di sicurezza e coordinamento ... non era stata presa in considerazione l'operazione di salita dei carichi con montacarichi a cavalletto, apparecchio di sollevamento effettivamente utilizzato in occasione dell'infortunio, e di conseguenza le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme...", pur dandosi atto "che nella scheda di cantiere, facente parte dell'allegato 10 ... è stato preso in considerazione l'utilizzo dell'elevatore a cavalletto, indicando le misure di prevenzione da adottarsi durante l'uso ...", e fermo restando che "il montacarichi a cavalletto non risultava l'apparecchio di sollevamento appropriato per quanto riguarda la sicurezza e le dimensioni del carico da sollevare", sicchè era stato prescritto "all'ing. G. di prendere in considerazione nel piano di sicurezza e coordinamento per il trasporto delle putrelle all'ultimo piano del ponteggio l'uso di appropriato mezzo di sollevamento".
Aveva, quindi, evidenziato il primo giudice che "il piano risulta censurato non solo dagli ispettori A.S.L. (che hanno impartito una precisa prescrizione all'ing. G....), ma anche dall'ing. Gi. ..." (e la relativa sentenza riporta anche i rilievi di quest'ultimo), conclusivamente rilevando che "la mancata previsione ed adozione di modalità, tecniche, mezzi di sollevamento e imbracature idonei (per) quel tipo di materiale (putrelle di peso e dimensioni considerevoli), così come prescritto dagli ispettori A.S.L., evidenzia la carenza del piano sotto questo profilo...".
Siffatte considerazioni non appaiono idoneamente ed esaustivamente valutate e confutate dai giudici dell'appello, i quali si sono limitati, in sostanza, a ritenere che "il consulente del P.M. nessuna sostanziale censura ha fatto del piano di sicurezza...", nulla argomentando quanto ai rilievi degli ispettori dell'A.S.L. e dell'ing. Gi..
Ma, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo, nel delineare le linee portanti del suo alternativo ragionamento probatorio, di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima decisione, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 12.7.2005, n. 33748); egli può, tra l'altro, anche pervenire ad una ricostruzione del fatto difforme da quella effettuata dal giudice di primo grado, ma in tal caso ha l'onere di tenere conto delle valutazioni in proposito svolte da quest'ultimo e di indicare le ragioni per le quali intende discostarsene (Cass., Sez. 4, 7.7.2008, n. 37094).
E, richiamato il su espresso contenuto della posizione di garanzia che qui rileva, analoghe considerazioni si propongono in riferimento a dichiarazioni testimoniali riportate dalla sentenza di primo grado, secondo cui "nessuno, oltre al geom. Ca., dava indicazioni circa la sicurezza e ... questi non gli aveva mai dato disposizioni in merito all'uso delle cinture di sicurezza per le operazioni di sollevamento del materiale tramite il montacarichi"; ed al rilievo, pure esplicitato dal primo giudice, secondo cui "tali dispositivi, ben lungi dal trovarsi a portata di mano degli operai per l'impiego al bisogno, erano riposti in tutt'altra zona del cantiere e risultavano essere state utilizzate solo in un'unica eccezionale occasione (visita dei funzionari delle Belle Art)".

4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Per il principio della soccombenza, l'imputato va condannato a rifondere alle ricorrenti parti civili le spese di questo grado del giudizio, che unitariamente si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Condanna l'imputato a rifondere alle parti civili F.A., S.M., F.M. e F.I. le spese di questo grado del giudizio che liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2009