Responsabilità di un datore di lavoro, di un dirigente o preposto e del committente dei lavori per infortunio occorso a minore.

I tre imputati erano stati tratti a giudizio perchè avevano omesso di porre in essere idonee misure di sicurezza finalizzate a custodire in appositi recipienti, con chiusura sicura, calce o comunque analoghe sostanze caustiche, con la conseguenza che la mancanza di idonea custodia aveva fatto sì che il minore ... potesse utilizzare la sostanza scagliandone una piccola quantità negli occhi di altro minore cagionando a quest'ultimo lesioni gravissime consistite nelia perdita dell'occhio destro.

Ricorrono in Cassazione - Rigetto dei primi due ricorsi, annullamento con rinvio per il solo committente.

La Corte afferma innanzitutto che: "Orbene, con riferimento a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, già prima dell'entrata in vigore della legge n. 626/96 (ndr. 626/94) era stata più volta affermata, nella giurisprudenza di legittimità, la riferibilità del dovere di sicurezza, oltre che al datore di lavoro - di regola l'appaltatore, destinatario delie disposizioni antinfortunistiche - anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente stesso".
"E, quasi dimostrando di aver voluto recepire le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, il legislatore ha poi specificamente introdotto l'obbligo di cooperazione tra committente ed appaltatore con la legge n. 626/94".

"Ciò posto in via dì principio generale, mette conto sottolineare, tuttavia, che in presenza di un contratto di appalto - ed a maggior ragione allorquando il committente dia in appalto non lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia il titolare, bensì lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, e l'appaltatore si avvalga anche dell'attività di un preposto, presente sul cantiere, come nel caso in esame - non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, e non può quindi assolutamente prescindersi, ai fini dell'individuazione delle responsabilità penali in caso di infortunio, da un attento esame della situazione fattuate: e ciò al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori.
Muovendo da tali presupposti, questa Corte è più volte intervenuta enunciando princìpi finalizzati proprio ad evitare un indiscriminato e generalizzato coinvolgimento della figura del committente (una sorta di responsabilità oggettiva) in relazione ad infortuni riferibili a lavori oggetto di un contratto di appalto.
Detto indirizzo interpretativo trova efficace espressione in plurime decisioni con le quali è stata in particolare sottolineata la necessità di una attenta disamina delle circostanze fattuali concernenti i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore, l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori  oggetto  dell'appalto,  la  percepibilità  agevole  ed  immediata  da  parte del committente di eventuali situazioni di pericolo:
1) "In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche delia capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa; b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori"... :
dunque, anche quando non si ingerisce nella esecuzione dei lavori dati in appalto, il committente rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati;
2) "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il contratto d'appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori, salvo che lo  stesso committente  assuma  una  partecipazione  attiva  nella conduzione e realizzazione dell'opera, nei qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore"... ;
3) nel caso di omissione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza prescritte, quando   tale   omissione   sia   immediatamente   percepibile (consistendo   essa   nella   palese   violazione   delle   norme   antinfortunistiche), "il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle  misure  di  sicurezza,   risponde  anch'egli  delle  conseguenze  dell'infortunio
eventualmente determinatosi" ... ."

Nella concreta fattispecie, dal testo della sentenza impugnata è dato rilevare che è mancato, da parte della Corte territoriale, un approfondito e specifico esame proprio su circostanze fattuali rilevanti ai fini della individuazione di profili di colpa nella condotta del committente in relazione ai principi di diritto appena ricordati:
1) nulla è stato detto in ordine alle capacità tecniche ed organizzative della ditta del ... che, secondo il ricorso del ... era iscritta presso la C.C.I.I.A.A. di Enna: circostanza questa che, se accertata, rileverebbe in relazione al profilo di colpa concernente la "culpa in eligendo";
2) neppure risulta se, ed eventualmente in quali termini, vi sia stata concreta ingerenza da parte del ... nell'esecuzione dei lavori;
3) infine non sono state indicate circostanze da cui poter inferire che il ... fosse consapevole non solo della presenza dei sacchi appoggiati al muretto di fronte alla sua abitazione, ma anche
di ciò che quei sacchi contenevano (vale a dire una sostanza pericolosa).

Conclusivamente,  in  accoglimento del quarto  motivo  del  ricorso  del committente, l'impugnata sentenza deve essere annullata nei confronti del ... stesso, con rinvio.