Tribunale di Benevento, 04 maggio 2023, n. 449 - Indumenti e DPI


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Omissis ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04/05/2023, nella causa iscritta al n. 3873 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2021 TRA Omissis nato a Omissis il 26.4.1976 elett.te dom.to in Telese Terme, alla via Omissis n.6 presso lo studio dell'avv.to Omissis e con lo stesso domiciliato digitalmente al seguente indirizzo Omissis Omissis; Ricorrente

CONTRO ENTE AUTONOMO VOLTURNO - E.A.V. - S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla memoria dall'Avv. Omissis con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Napoli al Omissis I n.23.; Convenuta

 

FattoDiritto

 

Con ricorso depositato in data 8.10.2021 il ricorrente in epigrafe identificato premesso di lavorare alle dipendenze della EAV dal 7.3.2016; di svolgere mansioni di Omissis tecnico presso l'officina di manutenzione rotabili di Omissis ;di occuparsi della manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, del materiale rotabile effettuando, in particolare, lavori di manutenzione meccanica sulle casse e i carrelli dei treni; di venire costantemente a contatto con sostanze chimiche, solventi, olii, grassi, vernici e polveri nello svolgimento delle mansioni; di avere ricevuto all'atto dell'assunzione 1 paio di scarpe antinfortunistiche; 2 pantaloni; 2 polo estive; 2 camicie estive; 2 felpe invernali; 2 camice invernali; 1 giacca; 1 giubbotto; 1 giubbino ad alta visibilità, da utilizzare quando si lavora all'esterno dell'officina; 1 caschetto; 1 cinta anti caduta; auto protettore; maschera pieno facciale; maschera mezzo facciale; mascherine; guanti; occhiali di protezione; di utilizzare soltanto occasionalmente, nell'esecuzione di lavorazioni particolarmente insudicianti, una sottile tuta monouso messa a disposizione dall'azienda, da indossare al di sopra degli ordinari indumenti di lavoro; che la tuta è soggetta a strappi e lacerazioni durante l'esecuzione delle operazioni descritte, e risulta, quindi, assolutamente inidonea a garantire il mancato contatto tra le sostanze nocive e gli indumenti lavorativi sottostanti; che la datrice, tuttavia, non ha mai provveduto ad attivare convenzioni con lavanderie specializzate nel lavaggio di Omissis né ha istituito un servizio di lavanderia interna ; ha chiesto di : “1) Omissis e dichiarare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale; 2) Per l'effetto condannare l'Omissis S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno da Omissis a Omissis , della somma di € 5.662,68 ovvero della minore o maggiore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, ai sensi del'art. 1226 c.c. 3) Determinare, altresì, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme; 4) Omissis le spese ed il compenso professionale del presente procedimento, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e Omissis con attribuzione, ex art. 93 cpc, al sottoscritto avvocato che ne è creditore.”.

La resistente, ritualmente costituitasi, ha dedotto, con varie argomentazioni, la infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

Escussi i testi, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

È pacifico che Omissis lavora alle dipendenze dell'EAV con qualifica di Omissis tecnico occupandosi di interventi di manutenzione preventiva e programmata, all'interno del capannone o anche all'esterno.

È, altresì, pacifico che al momento dell'assunzione il ricorrente abbia ricevuto dall'Omissis l'abbigliamento indicato in ricorso.

La resistente ha dedotto che la divisa fornita non sarebbe qualificabile come “Omissis di Omissis Individuale” rispondendo alla primaria esigenza di fornire un elemento distintivo di appartenenza aziendale e di consentire la mera preservazione degli abiti del dipendente dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa.

Sul piano generale, il Omissis legislativo Omissis , n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge Omissis , n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Omissis n. 101 del Omissis - Supplemento Ordinario n. 108) ha abrogato, tra le altre anche il dgls 626/94, riproducendo tuttavia la stessa formulazione delle norme degli artt.40 e 43 del previgente testo.

In particolare nel capo relativo all”Uso dei dispositivi di protezione individuale”, all'art. 74 rubricato “Definizioni” si prevede che “1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «Omissis qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non costituiscono Omissis a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

L'art. 76 “Requisiti dei DPI” dispone che “1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 04 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità”.

In tal senso si è espressa la circolare del Ministero del Omissis n. 34 del 1999 (che non costituisce fonte del diritto, ma presupposto chiarificatore della posizione espressa dall'Omissis su un determinato oggetto - cfr. Cass. n. 7889 del 2011, n. 23042 del 2012, n. 1577 del 2014 e n. 280 del 2016), la quale ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, in particolare: a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise; b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa; c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza. La circolare ha specificato che "in quest'ultimo caso gli indumenti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 40 del Omissis Omissis n. 626. Rientrano, ad esempio, tra i D.P.I. ... gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ecc." L'art. 77 del d.lgs citato “Omissis del datore di lavoro” dispone, per la parte rilevante ai fini della controversia, tra gli obblighi del datore di lavoro “l'effettuazione dell'analisi e della valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; l'individuazione delle caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi Omissis la valutazione, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); l'aggiornamento della scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione di cui al comma 1. 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del Omissis 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2. 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinchè tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni Omissis g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei Omissis 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell'udito”.

Sulla base del quadro normativo in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di rilievo costituzionale nonché attuativo delle direttive europee (a partire dalla direttiva quadro 89/391/CE) e delle convenzioni internazionali, incentrato sull'obbligo di prevenzione quale insieme di "disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno" (art. 2, lett. g), D.lgs. n. 626 del 1994), la giurisprudenza di legittimità ha collegato l'obbligo di fornitura e manutenzione dei D.P.I. alla idoneità, seppur minima, dei medesimi di ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire, con specifico riferimento agli operatori ecologici, l'insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari, a cui il rischio si estenderebbe in caso di lavaggio degli indumenti da lavoro in ambito domestico; La giurisprudenza ha più volte affermato, anche sotto il vigore del D.lgs. n. 626 del 1994, come in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n. 11071 del 2008; nello stesso senso Cass. n. 23314 del 2010).

In definitiva la nozione legale di Omissis di Omissis (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute, sia dei principi di correttezza e buona fede, cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni, provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie "per la sicurezza e la salute dei lavoratori", che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 626 del 1994 e s.m.i." (Cass. n. Omissis/2019); 

A questo punto occorre verificare se gli abiti da lavoro forniti dall'azienda al ricorrente possano essere qualificati come dispositivi di protezione individuale.

Dalla prova orale è emerso quanto segue. Omissis collega del ricorrente con analoga causa in corso , ha riferito: “ “.ADR: Omissis per la EAV come operatore certificatore e mi occupo della manutenzione dei treni presso la stazione Omissis Mi occupo di fare la manutenzione sia straordinaria , intesa come guasti, sia ordinaria. ADR: il ricorrente ha un inquadramento diverso ma svolge lo stesso lavoro occupandosi di manutenzione sia ordinaria che su guasti. .ADR: Noi facciamo sia manutenzioni meccaniche che elettriche su tutti i componenti del treno. ADR: L'azienda ci ha fornito un casco, guanti, un'imbracatura, la maschera facciale per bocca e naso, cuffia per i rumori, scarpe nonché pantaloni estivi d invernali, magliette estive, camicie, polo estive. ADR: nel magazzino ci sono tute monouso che noi utilizziamo quando ne abbiamo bisogno. Noi la utilizziamo quando dobbiamo fare delle lavorazioni in cui ci sporchiamo eccessivamente. La tuta monouso è comunque soggetta a strappi e ci protegge poco.

Non protegge alcune parti del corpo come il collo o i polsi ; inoltre si strappa facilmente.

ADR: quando si strappa la cambiamo ma nel frattempo ci sporchiamo.

ADR:Noi siamo a contatto con polvere, solventi, olio , grasso. Ciò non tutti i giorni ma alternativamente in base alle lavorazioni che facciamo quotidianamente.

ADR:Noi non facciamo pulizia dei treni all'interno e dei vetri ; noi puliamo i carrelli sotto il treno con una lancia , acqua a pressione e le soffiamo con aria compressa.

ADR:Noi non facciamo la sabbiatura . Omissis facciamo qualche piccola riparazione alla carrozzeria.

ADR: facciamo dei lavori sulle batterie e per questi lavori utilizziamo la tuta Omissis noi ci occupiamo della riparazione dei treni come sostruzione motori smontaggio ruote, cuscinetti; noi ci occupiamo della manutenzione di tutte le componenti del treno ovvero cassa e sottocassa. Ci occupiamo anche dei guasti e sostituzione del componente all'occorrenza.

ADR:La pulizia dei treni è fatta dall' impresa di pulizie, loro puliscono all'interno e all'esterno. Noi non facciamo pulizia ma ci occupiamo delle cose meccaniche .quando c'e bisogno di andare sottocassa noi puliamo con aria compressa e soffiamo con aria a pressione. Per questa attività indossiamo la tuta monouso.

ADR: noi utilizziamo la tuta per attività dove maggiormente ci sporchiamo ad esempio se dobbiamo smontare carrelli, ruote per le batterie. Inoltre la utilizziamo per i lavori meccanici.

ADR:Per le altre lavorazioni, come ad esempio manutenzione guasti all'interno del treno, utilizziamo l'abbigliamento fornito dall' azienda.

ADR:la tuta di estate è difficile da tenere tutta la giornata perché non traspira.

ADR:Per il lavaggio utilizziamo detergenti. Posso dire che con i treni che abbiamo adesso il lavaggio avviene una volta a settimana; forse quando avevamo meno treni capitava di meno.

ADR: i dispositivi forniti da azienda sono di materiale comune come cotone e lana senza parti penzolanti. Non sono fatti di materiale tecnico”. Omissis collega del ricorrente che ha intentato medesimo giudizio definito in primo grado , ha dichiarato: “Omissis Omissis per la EAV come operatore tecnico. ADR: Io ed il ricorrente siamo colleghi e svolgiamo le stesse mansioni presso l'officina di Omissis ADR: Noi ci occupiamo di attività di manutenzione sia su guasti che programmate e facciamo sia manutenzione meccaniche che elettriche su tutti i componenti del treno. ADR: L'azienda ci ha fornito scarpe nonché 2 pantaloni, 2 magliette estive, 2 camicie estive, 2 maglie invernali. Le maglie sono delle polo di cotone. È un abbigliamento da lavoro senza cose che possono fare impigliare. ADR: L'azienda ci fornisce anche delle tute monouso che noi utilizziamo per alcuni tipi di lavorazioni come soffiaggio , lavaggio treni e rabbocco batterie. Le tute si strappano spesso e non proteggono alcune parti del corpo come il collo o i polsi. Noi ci infiliamo tra i componenti del treno e le tute si strappano. Le tute le indossiamo per singole lavorazioni e non per tutta la giornata lavorativa. Noi facciamo alcune lavorazioni con una maschera e la tuta. Quando si trappa non ci andiamo a cambiare . ma ci cambiamo dopo che abbiamo completato la lavorazione. Cambiamo anche gli indumenti che sono sotto la tuta perché la tuta non traspira e gli abiti sotto sono bagnati.

ADR:Noi siamo a contatto con polveri, oli , grasso.

ADR:Noi non facciamo pulizia dei treni all'interno e dei vetri ; noi puliamo i carrelli sotto il treno con un tubo dell'aria o con la lancia. Noi prima di occuparci della manutenzione puliamo la parte da lavorare. Se dobbiamo ispezionare il carrello noi puliamo tutto il carrello. Alcuni componenti li laviamo a mano.

ADR:Noi non facciamo la sabbiatura ma facciamo piccoli interventi di carrozzeria. Ciò non avviene tutti i giorni ma avviene spesso perché c'era la ruggine sui treni che erano vecchi. Spesso ci è capitato di fare i rappezzi. Quando facciamo la manutenzione e verifichiamo che una parte ad esempio è arrugginita o è saltata la vernice noi comunque ripristiniamo la parte con la vernice. In questi casi non utilizziamo la tuta.

Per fare il rappezzo ci vuole una giornata ed è improponibile mettere la tuta fissa tutto il giorno.

ADR:Per i lavori sulle batterie utilizziamo la tuta e la utilizziamo per il soffiaggio.

ADR:Per i lavori di carrozzeria o per la sostituzione di pezzi utilizziamo il flex ed in questi casi siamo a contatto con molta polvere e fumo. Se lavoriamo sul banco c'è l'aspirazione; se lavoriamo sul piazzale indossiamo una mascherina. Omissis noi ci occupiamo della riparazione dei treni come sostruzione motori smontaggio ruote, cuscinetti; noi ci occupiamo della manutenzione di tutte le componenti del treno ovvero cassa e sottocassa. Alcunei componenti vengono solo sostituiti altri anche riparati.

ADR:La pulizia normale dei treni è fatta dall' impresa di pulizie, noi puliamo gli organi meccanici ed elettrici; per la pulizia utilizziamo prodotti sgrassanti passiamo lo sgrassante e lavoriamo con la lancia. Noi puliamo anche il singolo pezzo in officina se lo smontiamo.

ADR:Noi spolveriamo con un tubo di aria .

ADR:Per il soffiaggio indossiamo la tuta che quasi sempre si strappa.

ADR:Noi la manutenzione la facciamo prettamente senza tuta monouso. Utilizziamo la tuta nelle attività di soffiaggio dei componenti elettrici e lavaggi del carello del treno Omissis le altre lavorazioni utilizziamo l'abbigliamento fornito dall' azienda Omissis entriamo a contatto quotidianamente con polveri, gas olio detergenti anche se non utilizziamo la tuta.

ADR:La tuta normalmente la richiediamo all'occorrenza al magazzino . la tuta ci viene sempre data in magazzino anche se è potuto capitare qualche volta che non era disponibile Omissis la verniciatura utilizziamo qualche solvente. Non ci occupiamo quotidianamente della verniciatura ma capita mediamente un paio di volte a settimana ritoccare un carrello. Può capitare anche che per una settimana ci occupiamo della verniciatura come può capitare che ci occupiamo della stessa un paio di giorni a settimana. Non è un'attività programmata ma dipende dalla necessità. I treni sono per lo più vecchi e pertanto capita spesso di fare queste piccole lavorazioni. Preciso che capita anche di verniciare un'intera fiancata .

ADR:Per il lavaggio utilizziamo detergenti. Il lavaggio avviene settimanalmente”. Omissis capo area, ha riferito: “Omissis gli operatori tecnici svolgono attività di manutenzione preventiva e correttiva sui veicoli aziendali. ADR: fanno attività per lo più di tipo visivo, verificano lo stato dei componenti, utilizzano strumenti di misura e fanno anche attività di rabbocchi di oli e grassi. Loro non sono a contatto tutti i giorni con agenti chimici. ADR Nell'officina di Omissis non facciamo verniciatura di carrozze ferroviarie. Gli operatori fanno rappezzi in casi sporadici. Non è un'attività specifica svolta in continuità dagli agenti perché l'officina è di ridotte dimensioni e qui si riparano porte, si sostituiscono apparecchiatura elettriche o si fa la revisione dei vari componenti. ADR a Omissis non c'è il reparto di verniciatura nè di sabbiatura.

Queste manutenzioni più importanti vengono esternalizzate. ADR l'attività di lavaggio treni viene fatta da una ditta esterna. Noi possiamo pulire qualche componente. Alcuni componenti smontati e vengono lavati al banco, ci sono lavatrici industriali dove si ripuliscono i vari componenti. I nostri operatori fanno lavaggi del carrello con acqua nebulizzata, in questi casi forniamo le tute bianche monouso in quanto non può essere fatta con indumenti normali. Le tute sono monouso e se c'è necessità di sostituirle vengono sostituite altrimenti l'attività non viene fatta Omissis pulizia al banco ci sono lavatrici industriali e in questi casi non forniamo la tuta . ADR la pulizia dei carrelli è sporadica ovvero avviene un paio di giorni al mese e non viene fatta sempre dagli stessi operatori . Loro si alternano e sono in 5-6. Lo stesso operatore fa la pulizia ogni due-tre mesi Omissisnel quotidiano gli operatori non sono frequentemente a contatto con sostanze chimiche. Vengono a contatto con sostanze chimiche nel rabbocco olio, lubrificazione componenti. In questi casi devono utilizzare la tuta e noi gliela forniamo.

ADR:L' attività principale consiste nella manutenzione sia sottocassa che sopracassa e sull'imperiale. ADR noi non siamo attrezzati a fare il soffiaggio dei veicoli, capita di fare il soffiaggio di qualche componente come dei motori. Non c'è l'attrezzatura per il soffiaggio. La pulizia del sottocassa deve essere effettuata dove ci sono delle condizioni che lo permettono e non mi risulta che a Omissis venga fatta salvo casi eccezionali.

ADR Noi facciamo lavaggio dei carrelli smontati. Ci sono le buche attrezzate a Omissis per le attività del sottocassa.

ADR gli operatori a Omissis utilizzano il flex e saldatrice ma non in maniera fissa e continuativa. Ma preciso che l'attività principale è manutenzione. La manutenzione consiste in controlli visivi di apparecchiature, verifiche funzionali, rilievi con strumentazione, pulizia a mano di qualche componente, lubrificazioni con utilizzo di oli e grassi , sostituzioni.

ADR io mi reco al deposito di Omissis mediamente una volta a settimana.

ADR noi forniamo i vestiti consistenti in tuta, magliette giubbotti per periodo invernale e giacca leggera. Noi inoltre forniamo i dpi ovvero scarpe, occhiali protettivi, elmetti , tute monouso . Sono indumenti specifici per il settore ferroviario. Se gli indumenti si deteriorano, gli operatori possono fare richiesta e vengono sostituiti.

ADR: i pantaloni , polo e maglie sono di materiale comune come cotone e lana. Non sono dpi. Noi facciamo una consegna sistematica dei dpi ovvero scarpe ,guanti, elmetto. La consegna è registrata. Con gli indumenti non avviene la registrazione”.

Ebbene a parere della Omissis contrariamente da quanto ritenuto dai precedenti prodotti dal ricorrente, dalle deduzioni di parte ricorrente nonché dalla prova orale non emergono elementi per potere qualificare la divisa fornita dalla società come Omissis Parte ricorrente ha dedotto di venire “costantemente a contatto con sostanze chimiche, solventi, olii, grassi , vernici e polveri” e di essere “ esposto ad agenti atmosferici (prestando la propria opera anche all'esterno) nonché ad inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori) avendo a che fare con acidi, solventi, lubrificanti, olii e grassi”.

Sul punto va rilevato che le dichiarazioni del ricorrente appaiono generiche non chiarendo quali solventi o lubrificanti sarebbe costretto ad utilizzare quotidianamente e, soprattutto, non è chiarita la loro natura nociva per la salute.

Nell'incertezza in ordine agli agenti con i quali il ricorrente entra a contatto nello svolgimento dell'attività lavorativa, sarebbe stato necessario quantomeno specificare il nome o i componenti dei prodotti utilizzati per verificarne la potenzialità lesiva per la salute in caso di contatto.

Infatti dalle dichiarazioni dei testi è emerso che il ricorrente non si occupa della pulizia interna dei treni (attività che per giurisprudenza consolidata espone i lavoratori ad agenti patogeni) né della sabbiatura ; che si occupa principalmente di manutenzione; che si occupa di pulire i carrelli con una lancia ad acqua a pressione mediante utilizzo di detergenti (pertanto anche per tale attività non risulta l'utilizzo di sostanze nocive che possono esporre il lavoratore ad uno specifico rischio).

Quanto all'attività di verniciatura, va chiarito manca in ricorso alcun riferimento a tale attività, pertanto, non vi è prova che il ricorrente si sia occupato di attività di verniciatura.

I testi riferiscono che il ricorrente si occupa della riparazione dei treni come sostruzione motori smontaggio ruote, cuscinetti; della manutenzione di tutte le componenti del treno ovvero cassa e sottocassa ma nulla deducono circa l'utilizzo di particolari sostanze nocive o comunque l'esposizione a fattori patogeni in relazione allo svolgimento specifico di tali attività.

Dalla prova è emerso che le attività effettuate dal ricorrente per conto dell'Omissis S.r.l. non espongono l'Omissis ad alcun significativo rischio di contatto con sostanze nocive.

D'altronde, anche laddove il lavoratore fosse esposto a rischi legati al possibile contatto con sostanze nocive, tossiche o corrosive, è pacifico che la società ha fornito ai lavoratori una tuta monouso.

Infatti i testi hanno riferito che relativamente all'effettuazione di alcune attività (quali smontare carrelli, lavori sulle batterie, lavori meccanici) utilizzano le tute messe a disposizione dall'azienda.

La tuta è qualificabile come DPI ed, essendo monouso, non abbisogna di lavaggi Omissis è pacifico che l'Omissis ha fornito a tutti i lavoratori un dispositivo utile per proteggersi dal contatto con eventuali sostanze nocive e che, pertanto, nel caso di esposizione a rischi, i lavoratori hanno l'obbligo di indossare la tuta sopra gli ordinari indumenti.

In tale modo l'azienda ha adempiuto all'obbligo di protezione.

Il ricorrente ha dichiarato che la tuta è soggetta a strappi e, pertanto, sarebbe inidonea a garantire il mancato contatto sostanze con sostanze nocive e, in ogni caso, non potrebbe essere utilizzata tutta la giornata lavorativa in quanto non traspirante.

Anche i testi hanno confermato che le tute si strappano e che non sono traspiranti.

I testi hanno anche dichiarato che la tuta non proteggerebbe il collo ed i polsi ma è evidente che né il collo né i polsi sono in ogni caso protetti dalla divisa fornita e di cui si chiede il lavaggio considerato che il collo non è coperto dalla t-shirt di cotone e che i polsi vanno protetti con appositi strumenti di protezione individuale come i guanti pacificamente forniti dalla datrice.

Va, però chiarito che come emerge dal documento all.4 di produzione dell'EAV (“Omissis 05-DPI” ) rientra tra gli obblighi del lavoratore richiedere l'immediata sostituzione del DPI al preposto in caso di rottura, usura, difetto o inconveniente . Omissis non risulta che il ricorrente abbia mai lamentato alla datrice l'inidoneità della tuta monouso nè sono state fatte rimostranze all'azienda circa la scarsità delle tute monouso ovvero circa la loro inidoneità.

D'altronde risulta che l'azienda ha fornito “tuta ad uso limitato per lavorazioni speciali , in tyvek per le attività insudicianti conforme alla normativa (norma en1149-1) (vedi all.4) .

In definitiva con la fornitura delle tute monouso l'Omissis ha fornito al ricorrente un dispositivo per proteggersi dal contatto con le sostanze nocive. La circostanza che la stessa sia soggetta a strappi non implica ex se il sorgere in capo al datore dell'obbligo di lavaggio dei vestiti sottostanti in mancanza di prova certa circa il contatto con detergenti nocivi agenti patogeni tossici, corrosivi o con agenti biologici nonché in ordine alla frequenza con cui i lavoratori sporcherebbe le divise con le asserite sostanze nocive con le quali entrerebbero in contatto.

In altre parole, l'eventuale inidoenità delle tute avrebbe come unico effetto la violazione dell'obbligo di fornire tute idonee e non certo la traslazione sulla divisa della sua funzione di protezione e del connesso obbligo di lavaggio.

In definitiva, l'abbigliamento ordinario sulla cui fornitura e pulizia è incentrata la domanda non ha una funzione di dispositivo di protezione individuale e dunque non sussiste l'obbligo della sua manutenzione da parte del datore di lavoro.

Le caratteristiche e la tipologia degli indumenti oggetto del presente ricorso escludono che gli stessi possano essere considerati DPI alla luce della normativa in vigore, non possedendo la funzionalità tipica dei DPI e cioè un'adeguata protezione dai rischi di contatto con sostanze nocive (per lavorazioni come quelle cui era addetto il ricorrente) essendo stati forniti solo per preservare gli abiti civili dall'usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa. Pertanto, nessun obbligo di manutenzione e, dunque, di lavaggio sussiste in capo all'azienda rispetto a questi ultimi.

Si aggiunga che per i capi non aventi funzione protettiva dai rischi specifici la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non sussiste alcun obbligo di lavaggio da parte del datore (“In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, non rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, previsti dall'art. 40 della legge Omissis , n. 626 (applicabile "ratione temporis"), le tute, di stoffa o monouso, fornite dal datore di lavoro (nella specie, a dipendenti comunali con mansioni di giardinieri), quando esse, per la loro consistenza, svolgono esclusivamente la funzione di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa, e non anche quella (pur astrattamente configurabile) di proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, sicché rispetto ad esse non è configurabile, in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di sistematico lavaggio”, cfr. Cass. Sez. Lav., sent. n. 2625 del 5/2/2014).

Il ricorso va, pertanto, rigettato. .

Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite stante l'esistenza di precedenti difformi..

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso ,; 2) compensa le spese. Omissis 4.5.2023

Il Giudice

del lavoro d.ssa Omissis n. 3873/2021