Responsabilità del legale rappresentante di un'azienda per omicidio colposo di un lavoratore: questi era intento a manovrare lo spostamento di una lastra di
vetro blindato del peso di circa 400 kg che era appesa alla pinza di un carroponte. Improvvisamente la lastra si staccava dalla pinza e ricadeva sul lavoratore cagionandogli lesioni letali.

Ricorso in Cassazione -  La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto per prescrizione il delitto ascrittogli. Conferma le statuizioni civili.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Ernesto Lupo Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
Dott. Santi Gazzara Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di ... avverso la sentenza della Corte d' appello di Catania del 14 giugno del 2009;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione con conferma delle statuizioni civili;  
udito il difensore ... il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;    
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue

Fatto
La Corte d'appello di Catania, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, con sentenza del 14 giugno del 2009, confermava quella pronunciata dal tribunale di Ragusa il 29 aprile del 2004, con cui ... era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante prevista dal capoverso dell'articolo 589 c.p., di omicidio colposo in danno di ...
Fatto commesso in ... il ... del 2000.

Secondo l'ipotesi accusatoria il lavoratore ... era intento a manovrare lo spostamento di una lastra di vetro blindato del peso di circa 400 kg che era appesa alla pinza di un carroponte. Improvvisamente la lastra si staccava dalla pinza e ricadeva sul lavoratore cagionandogli lesioni letali. All'imputato, legale rappresentante dell'azienda presso cui si svolgevano le lavorazioni, erano stati mossi due addebiti colposi:

a)la mancata predisposizione, ai lati dello spazio ai movimentazione delle lastre, di una zona di sicurezza libera da ingombri che potesse costituire una via di fuga;

b) la mancanza di sorveglianza sul mantenimento delle condizioni di sicurezza inerenti a tale tipo di lavorazione.
Il tribunale aveva escluso il primo addebito ed aveva condannato il prevenuto in base alla colpa specifica prevista dall'articolo 35 comma 4 lettera e) del decreto legislativo n 626 del 1994,ritenuta tale colpa specifica inclusa nell'addebito di mancata sorveglianza sul mantenimento delle condizioni di sicurezza di cui al punto b) della contestazione.
La corte d'appello, invece, pur confermando la sentenza impugnata, ha reintrodotto, quale causa del decesso la mancanza del perimetro di sicurezza.
Ha ritenuto prevalenti le attenuanti generiche già concesse ed ha, di conseguenza, ridotto la pena a mesi sei di reclusione.
Questa Corte, adita su impugnazione del ..., accogliendo alcune cesure, ha annullato con rinvio la decisione impugnata.
A fondamento dell'annullamento ha addotto:
a)che la Corte territoriale reintroducendo una colpa specifica sostanzialmente esclusa dal primo giudice non aveva indicato le ragioni per le quali la ricostruzione proposta dal tribunale fosse errata;
b)che il tribunale aveva ritenuto inclusa nella contestazione la colpa specifica da esso individuata, ma la correttezza di tale affermazione era stata contestata con l'impugnazione e sul punto la Corte non aveva dato una risposta;
c)che la corte, avendo ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena senza tuttavia indicare quella base e la riduzione per le attenuanti generiche.
La corte del rinvio ha confermato in toto la decisione del tribunale, anche per quanto concerneva il trattamento sanzionatorio con la conseguente esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche.

Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo dei proprio difensore deducendo:

1)la violazione dell'articolo 627 comma 3 c.p.p. nonché mancanza di motivazione sul punto, per avere la Corte territoriale violato il principio enunciato da questa Corte, la quale aveva precisato che la questione relativa all'identità del fatto attiene al diritto di difesa e deve essere ponderata con riferimento ai temi di discussione sviluppatisi nel corso del giudizio; nella fattispecie il profilo di colpa individuato dalla corte si fonda su una presunta sostituzione di una delle ganasce di sughero in modo da fare risultare le stesse non usurate;siffatta sostituzione non aveva formato oggetto di discussione ed accertamento nel corso del giudizio e non poteva ritenersi compresa nell'originaria contestazione;

2)mancanza ed illogicità della prova anche sotto il profilo del travisamento della stessa, in quanto la corte oltre a non esaminare specifiche censure mosse alla sentenza del tribunale in merito alla ricostruzione dell'infortunio e segnatamente all'usura delle ganasce della pinza ,ha anche travisato la testimonianza del ... allorché ha ritenuto che il teste, parlando di usura della pinza, sì sia riferito a quella in uso il giorno dell'infortunio anziché a quella in uso in precedenza allorché si era verificata altra caduta della lastra;

3)la violazione dell'articolo 597 c.p.p. per avere la Corte escluso la prevalenza delle generiche sull'aggravante del capoverso dell'articolo 589 nonostante che la questione fosse ormai coperta dal giudicato, posto che la valutazione di prevalenza delle generiche non era stata annullata dalla Corte.
Sulla base di tali motivi si chiede l'annullamento della decisione impugnata.

Diritto

Preliminare è l'esame del terzo motivo perché,qualora fosse accolto,determinerebbe l'estinzione del reato per prescrizione.

Esso è fondato.
Invero il tribunale aveva ritenuto le generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui al capoverso dell'articolo 589 c.p. ed aveva determinato la pena in mesi otto di reclusione.
La corte d'appello, invece,aveva ritenuto le generiche prevalenti ed aveva diminuito la pena senza tuttavia indicare quella base su cui aveva operato la diminuzione per le generiche.
Tale punto è stato annullato da questa Corte,ma non con riferimento alla valutazione di prevalenza delle generiche,bensì con riguardo all'omessa indicazione della pena base sulla quale aveva operato la riduzione per le generiche.
Di conseguenza la Corte del rinvio ritenendo le generiche non più prevalenti sull'aggravante ha violato l'articolo 597 c.p.p.
Pertanto sul punto il ricorso è sicuramente fondato.
Dall'accoglimento di tale motivo discende che il reato commesso il 14 giugno del 2000 si è prescritto il 14 dicembre del 2007, ossia prima della decisione impugnata essendo maturato a tale data il termine prescrizionale prorogato di anni sette e mesi sei avuto riguardo al reato ritenuto in sentenza, secondo la disciplina, applicabile alla fattispecie ratione temporis, vigente prima della riforma introdotta con la legge n 251 del 2005.
Il ricorso deve essere quindi esaminato ai soli effetti della conferma delle statuizioni civili.
Gli altri due motivi sono infondati perché la corte territoriale non ha violato il principio di diritto enunciato da questa Corte.
La Corte territoriale ha ritenuto che la colpa dell'imputato andasse ravvisata nell'omessa sostituzione delle ganasce che erano usurate ossia in un difetto di manutenzione della macchina.
Lo stesso imputato,secondo la corte, si era reso conto delle carenze dell'impianto e subito dopo il fatto e prima del sequestro aveva sostituito la ganascia usurata.
La sostituzione della ganascia prima dell'accertamento giudiziale è stata dalla Corte territoriale desunta dalla testimonianza del ...
Siffatta motivazione, sinteticamente riportata , non contiene alcun errore giuridico o vizio logico sia con riferimento alla presunta violazione dell'articolo 521 c.p.p. che con riguardo al travisamento della testimonianza del ....
Sotto il primo profilo si rileva che questa Corte,avendo rilevato che la sentenza impugnata aveva accolto una ricostruzione del fatto diversa da quella accreditata dal giudice di primo grado senza indicare le ragioni della propria scelta,per orientare il giudice del merito ha ribadito il proprio consolidato orientamento espresso in merito alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
In base a tale orientamento, il difetto di correlazione non deve essere valutato in base al mero confronto letterale tra fatto imputato e sentenza ,ma in relazione all'effettiva lesione del diritto di difesa.
A tal fine si sono elaborati alcuni test idonei a cogliere o ad escludere il danno alla difesa.
Ad esempio si è escluso il danno alla difesa quando l'imputato attraverso l'iter procedimentale si è trovato nella situazione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione ( Cass Sez un 19 giugno 1996 Di Francesco) ,ovvero quando i fatti non formalmente contestati abbiano formato oggetto di interrogatorio o di altri atti acquisiti al processo nel contraddittorio delle parti .Tali fatti possono essere utilizzati dal giudice per integrare e precisare l'imputazione (Cass 23 marzo 1999 Maestrino).
Infine generalmente accettato è il principio della continenza in forza del quale la correlazione permane se il novum si può includere nel fatto contestato.
Orbene il giudice del merito si è attenuto a tali principi.
Nel capo d'imputazione al prevenuto, oltre alla mancata predisposizione di un'area di sicurezza(addebito questo ritenuto insussistente) si era contestata una mancata sorveglianza sulle condizioni di sicurezza della macchina ossia si era sostanzialmente addebitato di non avere controllato lo stato di efficienza della macchina per la tutela della sicurezza del lavoratore ,anche se non si erano indicate con precisione le norme violate, poi individuate nella sentenza.
Nel fatto originariamente contestato si può quindi ritenere compreso quello più specifico ritenuto in sentenza, tanto più che l'usura della ganasce e la sua sostituzione dopo il fatto e prima dell'intervento degli investigatori,aveva formato oggetto di indagine in primo grado.
Quindi l'addebito relativo all'usura della ganasce era stato portato a conoscenza del prevenuto e si desumeva dalla stessa contestazione,posto che la condotta omissiva(omessa sostituzione delle ganasce usurate) ritenuta in sentenza si risolveva in mancanza delle condizioni di sicurezza richiamale nel capo d'imputazione.
La sostituzione di una delle ganasce è stata desunta dal fatto che al momento dell'accertamento lo stato di usura delle due pinze era diverso ed al pezzo verificato dal consulente era stato applicato un sughero nuovo di zecca (efr sentenza di primo grado confermata sul punto dalla corte del rinvio).
In ordine al secondo punto si rileva che secondo la Corte la prova dello stato di usura delle ganasce al momento del fatto si desumeva dalla deposizione del ... il quale aveva dichiarato che "quella pinza di quel particolare giorno era usurata,vecchia,in cattivo stato e ciò nonostante veniva adoperata per mesi".
In proposito il difensore, come accennato, ha denunciato il vizio di contraddittorietà della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova sostenendo che con tale affermazione il teste aveva inteso fare riferimento ad altro episodio di caduta della lastra verificatosi in passato per l'usura delle ganasce e a sostegno del proprio assunto ha allegato la testimonianza del ....
La censura è infondata perché dall'esame della testimonianza allegata al ricorso emerge che non vi è stato alcun travisamento della prova censurabile in questa sede.
In proposito va anzitutto precisato che allorché si tratti di dichiarazioni testimoniali il vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova può configurasi solo quando il giudice abbia indicato il contenuto della testimonianza in modo difforme da quello reale e tale difformità sia decisiva e non pure quando l'interpretazione della testimonianza sia comunque plausibile ancorché diversa da quella prospettata dal difensore.

Ciò precisato, si rileva che il teste è stato interrogato in merito ai fatti accaduti il giorno del sinistro e non con riferimento ad altre cadute della lastra verificatesi in passato.
A specifica domanda della parte civile diretta a stabilire se la "pinza di quel particolare giorno", ossia del giorno del sinistro, perché di tale giorno si stava parlando, fosse " vecchia, usurata, in cattivo stato ", il teste ha risposto affermativamente.
Ad ulteriore domanda se il vizio fosse stato segnalato ha risposto affermativamente.
Alla domanda se il vizio fosse stato segnalato più volte,ha risposto che era stato segnalato diverse volte.
Infine alla domanda se la pinza usurata fosse stata usata per mesi, ha ancora una volta risposto affermativamente (cfr pag 37 del verbale allegato al ricorso).
Alla stregua delle considerazioni svolte le statuizioni civili vanno confermate.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 620 c.p.p. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto per prescrizione il delitto ascrittogli. Conferma le statuizioni civili.
Così deciso in Roma l'8 aprile del 2010