Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2024, n. 1944 - Caduta mortale dall'alto. Prescrizione



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -

Dott. FERRANTI Donatella - Relatore -

Dott. VIGNALE Lucia

Dott. ESPOSITO Aldo

Dott. MICCICHÈ Loredana

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA

dalla parte civile J.J. nato a S il (Omissis)

nel procedimento a carico di:

A.A. nato a C il (Omissis)

B.B. nato a L il (Omissis)

inoltre:

C.C. nato a C il (Omissis)

PARTI CIVILI

avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

 

Fatto


1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Reggio Calabria in riforma della sentenza di condanna del 1.10.2018, pronunciata dal Tribunale di Palmi, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati A.A. e B.B. perché il reato ascritto di cui all'art. 113 e 589 cod.pen commesso il 21.05.2008 è estinto per intervenuta prescrizione, prima della sentenza di primo grado e conseguentemente ha revocato le statuizioni civili e la relativa condanna alle spese disposta dal Tribunale di Palmi con la pronuncia del 1.10.2018.

1.1. La imputazione è relativa al reato di cui all'art. 589 cod.pen.113 cod.pen. perché in cooperazione tra loro in qualità di legale rappresentate della Srl appaltatrice da parte dell'Enel A.A. e B.B. quale responsabile tecnico della stessa ditta (D.D. per il quale si è proceduto separatamente subappaltatore di fatto (in nero) della E.E. Srl e direttore dei lavori di fatto di F.F. ne cagionavano la morte, con colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, artt. 35 e 36 del dlvo 626/1994 e 36 bis-quinques Dlgs 235/2008 con colpa specifica consistita, in particolare, per non aver fornito trattandosi di lavoro con rischi di caduta dall'alto idonee cinture di sicurezza tali da impedire la caduta con fune trattenuta tecnicamente prevista tanto che al lavoratore F.F. veniva fornita una scala posticcia di metallo appoggiata al palo della luce, priva di saldi agganci e di dispositivo di protezione e scivolava a terra da un'altezza di oltre 6 metri decedendo a causa delle lesioni subite. In San Procopio il 21.05.2008

2. Il Tribunale aveva affermato la penale responsabilità degli imputati condannandoli alla pena di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 10.000,00.

Il primo giudice aveva ravvisato la penale responsabilità per l'infortunio sul lavoro oltre che del datore di lavoro D.D. anche degli imputati E.E., che ricoprivano i ruoli di legale rappresentante, A.A., e di direttore tecnico, B.B., della società unipersonale E.E. Srl che partecipava alla R.T.I "L'elettrica di G.G. e H.H." che aveva ricevuto l'appalto dall'Enel, e che aveva stipulato un contratto di nolo a freddo di mezzi e collaborazione occasionale, di fatto un contratto di sub appalto, con la ditta D.D. che operava con mezzi e dipendenti propri. Il Giudice di primo grado specificava che le due imprese E.E. e I.I. operavano in rapporto di cooperazione e collaborazione così determinando in capo alla formale affidataria dell'appalto la posizione di garanzia relativa alla responsabilità di gestione del cd. rischio interferenziale (fol 10 sentenza di primo grado).

2.1 In punto di responsabilità, la Corte distrettuale osservava che la documentazione contrattuale acquisita, le dichiarazioni testimoniali e le lettere di incarico Enel riguardanti le lavorazioni affidate alla E.E. Srl escludeva la evidenza della innocenza degli imputati ma rilevava la sussistenza della intervenuta prescrizione maturata il 20.03.2017, prima della sentenza di primo grado, considerati anni 7 e mesi sei oltre i periodi di sospensione specificatamente indicati. Ciò in quanto il raddoppio ex art. 157 cod.pen. per gli infortuni sul lavoro è stato previsto con DL 23.05.2008 n.92 entrato in vigore il 27 maggio convertito in legge il 24.07.2008 n. 125, quindi successivamente alla data di commissione del reato per il quale la pena edittale nel massimo era pari ad anni cinque.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria per violazione di legge in quanto il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di omicidio colposo commesso con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è stato introdotto con la legge n.251 del 2005. Conseguentemente il reato di prescriveva in anni 15 ed il termine massimo di prescrizione, al momento della pronuncia della sentenza di primo grado 1.10.2018, non era ancora maturato.

3.1. La parte civile J.J. ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, - deduce violazione di legge in relazione all'art. 581 e 591 cod.proc.pen., in quanto la Corte di appello non ha valutato la richiesta di valutare l'inammissibilità per genericità dell'appello sollecitata dalla parte civile; - violazione di legge con riferimento alla errata applicazione della prescrizione in considerazione del fatto che il raddoppio dei termini clii prescrizione è stato introdotto dalla legge 251 del 2005 ex Cirielli e che la legge 21.02.2006 n. 102 ha fissato la pena massima in anni cinque. Conseguentemente considerato il raddoppio e l'aumento di un quarto per le cause di interruzioni di cui all'art. 161 cod.pen. il termine massimo di prescrizione è di 15 anni cui vanno ad aggiungersi i periodi di sospensione di mesi 11 e 12 giorni calcolati dalla stessa Corte di appello. Il termine massimo di prescrizione è al 2 maggio 2024; - violazione di legge in relazione all'art. 578,538 e 576 cod.proc.pen. avendo omesso di decidere sulle statuizioni civili nonostante abbia affermato che è stata raggiunta la prova della causalità in ordine al danno patito dalla parte civile e la responsabilità degli imputati non potendo dichiarare l'assoluzione piena ex art. 129 comma 2 cod.proc.pen.

4. Il Procuratore Generale ritenuto fondato il ricorso, in sede di conclusioni scritte chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Giudice civile in sede di appello.

Osservava che "con riferimento al delitto contestato, erroneamente si è ritenuto da parte della Corte l'intervenuta prescrizione dello stesso, prima della sentenza di primo grado, calcolandosi un tempo necessario a prescrivere di anni sette e mesi sei.

Il motivo è fondato e assorbente anche dei motivi (uno speculare) della parte civile, in quanto le modifiche apportate all'art. 157 c.p.p. sono conseguenti all'intervento legislativo realizzatosi con la legge 126 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione; il raddoppio dei termini di prescrizione per il delitto contestato è contenuto nell'art. 6 della legge predetta, entrata in vigore il 8.12.2005, quindi certamente applicabile al caso di specie. Ritiene comunque che il reato si sia prescritto il 21.05.2023".

4.1. La difesa degli imputati E.E. ha presentato note scritte in replica alla requisitoria del Procuratore Generale in cui chiede di voler annullare la sentenza impugnata senza rinvio, previa sospensione del presente procedimento ed invio alla Corte Costituzionale.

 

Diritto


1. Il ricorso del Procuratore Generale ed il motivo di ricorso n. 2 della parte civile sono fondati.

Il richiamo normativo riguardante la disciplina della prescrizione nel caso di specie da parte della Corte di appello è errato.

1.1. Il raddoppio dei termini prescrizionali previsto dal vigente art.157, sesto comma, cod. pen. applicabile alle ipotesi di omicidio colposo aggravato, ai sensi dell'art.589, commi 2 e 3, cod. pen., dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (Sez. 4, n. 23944 del 17/04/2013, Corrado, Rv. 255462) è stata introdotto dalla legge 5 dicembre 2005, n.251, così detta ex L. Cirielli, che ha profondamente modificato la disciplina della prescrizione ed al contempo ha posto alcune deroghe alla disciplina introdotta; tra tali deroghe vi è quella secondo cui sono raddoppiati i termini di prescrizione, per gli omicidi colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Diversamente da quanto erratamente affermato dalla Corte di appello nel 2008 il DL 23.05.2008 n.92, conv nella legge 24 luglio 2008 n. 125, ha inasprito i massimi edittali della pena prevista per gli omicidi aggravati ex comma 2 (portati da cinque a sette anni di reclusione) e ha introdotto quell'ulteriore comma, l'attuale terzo comma, che prevedeva la pena da tre a dieci anni, per gli omicidi commessi con violazione delle norme del codice della strada da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche la disposizione di legge sull'omicidio colposo plurimo commesso con una sola azione od omissione venne modificata e la pena massima applicabile venne portata a quindici anni.

Conseguentemente per il calcolo della prescrizione per le ipotesi di omicidio colposo aggravate ai sensi dell'art.589, commi 2, cod. pen., al momento della commissione del reato contestato, 21.05.2008, era già previsto il raddoppio della pena edittale o comunque di un tempo non inferiore a sei anni, se come nel caso di specie di tratta di delitto, cui deve aggiungersi l'aumento di un quarto per le cause di interruzione previsto dall'art. 161 cod. pen (12 anni + 3 = 15 anni) oltre ai periodi di sospensione indicati dalla Corte di appello a fol 7 e risultanti dall'esame dei verbali del procedimento di primo grado pari a complessivi 15 mesi e 13 giorni, cosicché il termine finale di prescrizione maturerà il 3.09.2024.

2. In conclusione, all'epoca della pronuncia della sentenza di primo grado e della sentenza impugnata il termine massimo di prescrizione non era decorso, conseguentemente deve essere disposto l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, diversa sezione, per nuovo giudizio.

Rimane impregiudicato, ed assorbito, l'ulteriore doglianza della parte civile ricorrente.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.

Così deciso il 28.11.2023.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2024.