Tipologia: CIA
Data firma: 16 gennaio 2024
Validità: 01.03.2024 - 31.12.2026
Parti: Gruppo Allianz e RSA/Fisac-Cgil, First-Cisl, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Allianz
Fonte: snfia.it


Sommario:

 

Sezione A
Cap. 1) Sfera di applicazione

Art. l
Art. 2
Cap. 2) Mutui e prestiti personali
Art. 1) Mutuo Convenzionato
Art. 2) Prestiti personali
Cap. 3) Agevolazioni ai lavoratori studenti
Cap. 4) Assunzione dei figli di ex dipendenti deceduti in servizio o pensionati
Cap. 5) Diritto all'informazione
Cap. 6) Orario di lavoro e permessi

Art. 1) Orario flessibile
Art. 2) Permessi
Art. 3) Fruizione dei venerdì in occasione di ferie (per i funzionari)
Art. 4) Sospensione dell’attività lavorativa
Art. 5) Festività civili cadenti di domenica
Art. 6) Reperibilità
Art. 7 Banca del Tempo solidale
Cap. 7) Funzionari
Art. l) Ruolo
Art. 2) Formazione e aggiornamento professionale
Cap. 8) Ambiente e salute
Art. 1) Medicina preventiva
Art. 2) Dichiarazione delle parti sul Mobbing

Art. 3) Giornata di aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Cap. 9) Formazione professionale
Cap. 10) Indennità speciali
Cap. 11) Buono pasto

Art. l)
Art. 2)
Art. 3) Sede di Roma
Cap. 12) Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. l) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Art. 2) Part-time orizzontale
Art. 3) Part-time misto
Art. 4) Part-time verticale
Cap. 13) Premio aziendale di produttività
Art. 1) PAP fisso
Art. 2) Premio di risultato variabile (ex PAP variabile)
Cap. 14) Personale esterno
Art. l) Diarie
Art. 2) Rimborsi spese di pernottamento
Art. 3) Rimborso forfettario
Art. 4) Rimborsi spese chilometriche
Art. 5) Spese per parcheggio

 

Art. 6) Prestito auto
Art. 7) Vettura aziendale per servizio
Art. 8) Fondi spese
Allegato 1 al presente Cap.14
Cap. 15) Trattamento di trasferta per interni
Cap. 16) Allianz Direct

Art. l) Copertura del servizio
Art. 2) Schemi di orario settimanali
Art. 3) Indennità di turno
Art. 4) Indennità aggiuntiva per la fascia oraria dalle 21 alle 22
Art. 5) Permessi
Art. 6) Velo di copertura
Art. 7) Trattamento economico
Art. 8) Mobilità professionale
Art. 9) Turni fissi
Lettera alle RSA
Allegato 1 all'accordo del 28 ottobre 2009 di addenda al CIA 14 ottobre 2009: accordo "pokemon"
Allegato 2) verbale di accordo del 25 ottobre 2005: computo della media provvigionale nelle giornate sostitutive di ex-festività
Cap. 17) Coperture assicurative, ultrattività e osservatorio polizze
1) Coperture assicurative
2) Ultrattività
3) Osservatorio polizze
Cap. 18) Previdenza complementare e forme previdenziali
Cap. 19) Validità ed inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Cap. 20) Decorrenza e durata

Sezione B
Allegato 1) Protocollo aggiuntivo sulla copertura Kasko per i danni derivanti alle autovetture di proprietà dei dipendenti utilizzate per esclusive ragioni di servizio.
Allegato 2) Sinistri
Allegato 3) Commissione paritetica inquadramento
Allegato 4) Regolamento per il funzionamento dell'orario flessibile
Allegato 5) Protocollo aggiuntivo sulle pari opportunità
Allegato 6) Protocollo aggiuntivo: lettere delle aziende alle RSA
Allegato 7) Protocollo aggiuntivo sulle ristrutturazioni
Allegato 8) Composizione delle commissioni
Allegato 9) Norme transitorie "zainetto"
Allegato 10) Protocollo aggiuntivo sul trattamento di fine rapporto
Allegato 11) Tabelle
Allegato 12 - Accordo sul Premio di risultato (ex Premio di Produzione Variabile) - indicatori
Allegato 13 - Piano welfare relativo al Premio di risultato (ex PAPV)
Allegato 14 - Banca del Tempo solidale
Allegato 15) Previdenza complementare dipendenti ex LA in Previp


Testo unico del contratto integrativo aziendale per il personale dipendente non dirigente alle dipendenze delle società AGC&S, Allianz, Allianz SE Branch Rome, Allianz Global Life, PIMCO Real Estate GmbH, Allianz Technology S.p.A, Unicredit Allianz Assicurazioni, Unicredit Allianz Vita, Allianz Direct.

Il giorno 16 gennaio 2024, tra le Società AGC&S, Allianz, Allianz SE Branch Rome, Allianz Global Life, PIMCO Real Estate GmbH, Allianz Technology S.p.A, Unicredit Allianz Assicurazioni, Unicredit Allianz Vita, Allianz Direct […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali presso le predette Società costituite da Fisac/Cgil, First/Cisl, Fna, Snfia, Uilca […], si è convenuto il seguente Testo unico del contratto integrativo aziendale

Sezione A
Cap. 1) Sfera di applicazione
Art. l

Il presente CIA si applica al personale il cui rapporto di lavoro - con le imprese di cui al successivo art. 2 - è regolato dal vigente CCNL e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2
AGC&S,
Allianz S.p.A,
Allianz Global Life
Allianz SE Branch Rome
PIMCO Real Estate GmbH,
Allianz Technology S.p.A,
Unicredit Allianz Assicurazioni
Unicredit Allianz Vita,
Allianz Direct (salvo capitolo specifico per i dipendenti inquadrati nella parte terza del vigente CCNL)
Nota a verbale n. 1
Le Compagnie qui indicate saranno successivamente indicate come Società.
Nota a verbale n. 2
Qualora, durante la vigenza del presente CIA, per effetto di mutamenti degli assetti societari e/o di gestione del business da parte del Gruppo Allianz ricorressero i presupposti e le condizioni per l'inclusione nel medesimo CIA di società aventi alle dipendenze personale non dirigente, le Parti si incontreranno per verificarne l'effettiva applicabilità.

Cap. 5) Diritto all'informazione
Le parti concordano di regolare l'informazione - fornita anche in formato elettronico - prevista dagli artt. 10 e 11 del vigente CCNL e da precedenti accordi e/o prassi aziendali secondo le modalità che seguono.
Incontri/argomenti:
1) nel mese di febbraio di ogni anno:
a) con riferimento all'esercizio corrente
- previsioni e prospettive circa le attività delle Compagnie;
- previsioni di massima delle eventuali nuove assunzioni con indicazione delle aree professionali prevedibilmente interessate;
- eventuali nuovi prodotti immessi dalla Compagnia sul mercato;
- stato e prospettive delle agenzie in gestione diretta;
- stato ed evoluzione delle agenzie;
- piano spostamenti casa lavoro (PSCL)
- Informazioni sull'andamento - al 31 dicembre dell'anno precedente - della Banca del Tempo Solidale
b) con riferimento all'esercizio precedente
-numero dei dipendenti suddivisi, per livello e classi, per fasce di età e per regioni, con ripartizione per sesso;
2) nel mese di aprile di ogni anno:
a) con riferimento all'esercizio precedente:
-rapporti di lavoro a tempo parziale secondo la regolamentazione contrattuale aziendale: n° dei dipendenti suddivisi per sesso, per n° complessivo delle ore settimanali con specificazione della relativa prestazione giornaliera;
- percorrenze chilometriche medie del personale amministrativo esterno;
-numero complessivo delle mobilità verificatesi, con l'indicazione dei passaggi di livello, sia per il personale amministrativo che per quello di produzione;
-numero dei dipendenti e relativo inquadramento - suddivisi per aree territoriali - delle strutture esterne: tecnica, commerciale e sinistri.
-andamento della medicina preventiva;
- numero dei dipendenti partecipanti ai corsi programmati di istruzione ed aggiornamento professionale nonché di formazione del personale e relativo inquadramento;
- numero complessivo di iscrizioni per anno scolastico e grado di studi dei lavoratori studenti;
-per quanto riguarda il servizio sinistri: numero medio dei sinistri in carico ai singoli per modalità di liquidazione (polo, CLD)
b) con riferimento all'esercizio corrente:
-eventuali attività date in appalto nell'ambito della legge 23 ottobre 1960, n° 1.369;
-stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 64, 92 e 93 del vigente CCNL;
4) nel mese di ottobre di ogni anno:
-ad avvenuta approvazione da parte degli organi societari, consegna della relazione semestrale (solo per le Compagnie tenute a redigerla) fornendo i relativi chiarimenti richiesti;
5) in via preventiva almeno 15 giorni prima dell'operatività dell'evento:
comunicazioni delle innovazioni ritenute suscettibili di produrre modifiche di rilievo nell'organizzazione delle Compagnie.

Cap. 6) Orario di lavoro e permessi
Art. 1) Orario flessibile

a) Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera di cui all'art. 95 del CCNL vigente, viene praticato l'orario flessibile.
Nel caso di modifiche del CCNL nella distribuzione e durata dell'orario di lavoro settimanale, le parti si incontreranno per decidere gli adattamenti che si dovessero rendere conseguentemente necessari.
b) Il funzionamento dell'orario flessibile risulta definito con apposito regolamento riportato in allegato al presente T.U.
c) L'orario flessibile si applica a tutti i dipendenti delle Società firmatarie del presente Contratto Integrativo salvo quanto previsto nel comma che segue.
L’orario flessibile non si applica al personale che osserva turni di lavoro o una diversa distribuzione di orario rispetto a quello normale.
Per tale personale continua ad applicarsi l'orario di lavoro attualmente praticato.
Relativamente ai dipendenti inquadrati nel 7° livello - Funzionari, fermo restando quanto disposto dal predetto art. 95 e dagli artt. 122 e seguenti del vigente CCNL, essi si uniformeranno alle disposizioni previste dal presente cap. 6 per quanto a loro applicabili.
d) In caso di urgenza o particolari necessità, e solo temporaneamente, le Compagnie - dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali - potranno disporre che i dipendenti, anche per singoli settori o uffici, riprendano ad osservare l’orario normale di lavoro in essere prima dell’entrata in vigore dell'orario flessibile.
L'orario normale di lavoro potrà essere ripristinato dalle Compagnie per periodi che non superino complessivamente i dieci giorni lavorativi per anno solare.
Nel caso fosse necessario protrarre tali periodi, le relative proroghe saranno concordate con le rappresentanze sindacali aziendali.
e 1) Orario Unico Allianz
Fatto salvo quanto previsto al successivo punto e 2) - per tutti i dipendenti che svolgano attività direzionali e fermo restando il numero di ore contrattuali settimanali di cui al punto a), in conseguenza dell'adozione dell'orario flessibile, è obbligatoria - dal lunedì al giovedì - la presenza in ufficio dalle 9.15 alle ore 17.00, fatta eccezione per l'intervallo.
L'intervallo viene fissato in 1 ora nella fascia dalle 12,30 alle 14,30. Tuttavia è possibile usufruire di una durata di intervallo fino a 2 ore con compensazione della minor presenza nelle fasce di flessibilità.
Al venerdì la presenza in ufficio è obbligatoria dalle 9,15 alle 12.30.
Per quanto riguarda Invece l'inizio ed il termine dell'attività lavorativa giornaliera, i dipendenti hanno la possibilità di scegliere l'orario relativo entro i limiti di tempo seguenti:
- dal lunedì al giovedì: inizio dalle 7,45 alle 9,15 termine dalle 17,00 alle 18,30
- il venerdì: inizio dalle 7,45 alle 9,15
termine dalle 12,30 alle 14,00
Al personale esterno con funzioni interne, non soggetto alla disciplina di cui alla nota a verbale all'art.95 (Nota a verbale per il personale con funzioni esterne) del vigente CCNL, sarà applicato l'orario flessibile secondo la disciplina del presente punto e 1).
Nota a verbale: fermo quanto sopra restano validi eventuali accordi attuali o futuri tra le parti ovvero convenuti fra collaboratore e Responsabile del Servizio diversi dallo schema sopraindicato, al fine di garantire la migliore efficienza operativa delle specifiche strutture periferiche e la conseguente qualità del servizio resa alla clientela.
Esclusivamente per i dipendenti che alla data di sottoscrizione del Testo Unico 26 giugno 2018 svolgevano attività direzionali presso la sede di Trieste è obbligatoria - dal lunedì al giovedì - la presenza in ufficio dalle 9.00 alle ore 17.00, fatta eccezione per l'intervallo, della durata minima di 45 minuti, che può essere usufruito con la seguente modalità: - inizio dalle 12,30 alle 12,45; - termine dalle 13,30 alle 14,30.
Per quanto riguarda invece l'inizio ed il termine dell'attività lavorativa giornaliera, i dipendenti hanno la possibilità di scegliere l'orario relativo entro i limiti di tempo stabiliti: 
- il venerdì: inizio dalle 8,00 alle 9,00
termine dalle 12,30 alle 14,00
f) Al venerdì la presenza In ufficio è obbligatoria dalle 9,15 per il personale di cui al punto e.l) e dalle 9,00 per il personale di cui al punto e.2) alle 12.30. In entrambi i casi la prestazione consecutiva minima comunque non sarà inferiore a 4 ore.
Nelle giornate semifestive, fermi restando gli orari di ingresso di cui ai punti e1) ed e2), l'attività lavorativa avrà termine alle ore 12.
Il tempo di lavoro decorre dalle rilevazioni effettuate di norma con la tessera personale negli appositi apparecchi elettronici.
g) La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità. Possono essere riportate al mese successivo non più di 10 ore per i dipendenti di cui ai punto e 1) e 7 ore per i dipendenti di cui al punto e2), sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente.
Le ore eccedenti il saldo positivo massimo previsto non possono essere considerate lavoro straordinario e non sono retribuite.
Il superamento del saldo negativo del massimo previsto costituisce, a tutti gli effetti, violazione dell'art. 95 del vigente CCNL e viene trattato di conseguenza.
h) L’effettuazione del lavoro straordinario, prestato nell'ambito delle norme di legge e di contratto che lo disciplinano, è possibile solamente a decorrere, dalle ore 18.30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 14 del venerdì, con l'osservanza delle vigenti procedure aziendali.
Nel caso in cui il lavoratore risulti avere maturato un saldo mensile positivo pari o superiore a 10 ore per i dipendenti di cui al punto el) e a 7 ore per I dipendenti di cui al punto e2), previa autorizzazione potrà effettuare lavoro straordinario a partire dalle ore 17 dal lunedì al giovedì e a partire dalle 12.30 al venerdì.
Le ore straordinarie non possono essere utilizzate a compensazione di saldi negativi.
i) Nel caso di assenze per ferie, malattia, permessi compensativi di festività abolite (fruiti a mezze o intere giornate), ovvero permessi retribuiti e non retribuiti (in tali casi solo se fruiti a giornate intere) s'intende convenzionalmente ripristinato il normale orario giornaliero.
Nel caso di sciopero, sia all'inizio che al termine della giornata lavorativa, verrà ripristinato il normale orario giornaliero.
j.1) Il c.d. orario normale di lavoro - per l'ipotesi in cui non fosse temporaneamente applicabile la flessibilità (es. malattia, ferie, scioperi, etc.) è il seguente:
- dal lunedì al giovedì: dalle 8,30 alle 17,30
- il venerdì: dalle 8,00 alle 13,00
- semifestivo: dalle 8,30 alle 12,00 (dal lun. al giov.)
dalle 8,00 alle 12,00 (al venerdì).
- intervallo: dalle 12,30 alle 13,30
j.2) Per i soli dipendenti di cui al punto e2) il c.d. orario normale di lavoro - per l'ipotesi di fruizione di permessi diversi da quelli di cui agli artt. 39 1 “comma e 109 del vigente CCNL e dei permessi retribuiti del monte ore annuo di cui al cap.6 art.2 lettera a) e art. 1 lettera m) - è il seguente:
- dal lunedì al giovedì: dalle 8,00 alle 17,00
- il venerdì: dalle 8,00 alle 13,00
- semifestivo: dalle 8,00 alle 12,00 (dal lun. al venerdì.)
k) Con l'adozione dell'orario flessibile cessano le prassi di tolleranza dei ritardi in atto presso le compagnie.
l) Soppresso
"Al personale soggetto al sistema della flessibilità dell'erario di lavoro, verrà riconosciuta la possibilità di optare - in sostituzione del riporto, al mese di gennaio di ogni anno, delle ore di lavoro maturate a "credito" nel mese di dicembre dell'anno precedente - per la trasformazione delle stesse (a ore ed anche a minuti e, comunque, non oltre il massimo previsto) in una corrispondente quantità di ore e o minuti fruibili - previa comunicazione preventiva - a titolo di permesso retribuito, analogamente a quanto previsto dal vigente CIA per l'istituto del monte ore di permesso retribuito annuo.

Art. 6) Reperibilità
Con riferimento alla forte evoluzione dei sistemi informatici quale supporto fondamentale per la gestione di tutte le attività aziendali si rende necessario prevedere, nell'ambito dell'operatività delle società del Gruppo maggiormente coinvolte da tale sviluppo, Allianz Technology S.p.A. (Unità Infrastruttura Tecnologica) e Allianz Direct (Unità Information Technology (ex Organizzazione e Sistemi informativi), l'attivazione dell'istituto della reperibilità al fine di garantire la continuità dei servizi e/o la funzionalità degli impianti.
A tale scopo le Parti - fermo restando quanto previsto dall'art. 102 del vigente CCNL e ad integrazione del medesimo - convengono inoltre che:
a) La reperibilità viene espletata al di fuori del normale orario di lavoro, in particolare:
1. dal lunedì al giovedì dalle ore 17 alle ore 8 del giorno successivo;
2. il venerdì dalle ore 13 alle ore 8 del giorno successivo;
3. il sabato dalle ore 8 alle ore 8 della domenica successiva;
4. la domenica o altro giorno festivo dalle ore 8 alle ore 8 del giorno successivo;
5. il giorno semifestivo dalle ore 12 alle ore 8 del giorno successivo.
b) Al personale in reperibilità strutturale o occasionale sarà riconosciuta un'indennità giornaliera […]
[…]
Il personale interessato all'istituto della reperibilità - entro il limite annuo di 80 giorni - sarà costituito: - per Allianz Technology S.p.A. e Allianz relativamente alla reperibilità strutturale dai dipendenti svolgenti attività di sistemisti e circa la reperibilità occasionale anche dai dipendenti svolgenti attività di analisti/programmatori; 
- per Allianz Direct, sia per la reperibilità strutturale che per quella occasionale, tutti i dipendenti appartenenti all'Unità Information Technology (ex Organizzazione e Sistemi informativi),
Nota a Verbale
L'impresa conferma che - ferma la normativa di cui sopra - per Allianz Direct necessità di attivare la reperibilità - allo stato attuale - riguarda le giornate del sabato, della domenica e dei festivi con una frequenza media - di norma - di 5 occasioni di reperibilità all'anno per ciascun interessato.

Cap. 8) Ambiente e salute
Art. 1) Medicina preventiva

Fermo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e successive modificazioni a partire dal 1 gennaio 2024 - esclusivamente il personale operante presso le sedi di Milano, Roma, Torino e Trieste ciascun dipendente potrà richiedere e scegliere - a carico dell’impresa e presso medici e/o studi medici convenzionati - tra diverse visite ed esami medici che verranno valorizzate in numero di crediti (* o ** o ***):
Il personale femminile potrà scegliere annualmente tra le seguenti visite utilizzando al massimo 7 crediti:
• visita senologica e - se prescritto dal medico - mammografia e/o ecografìa (***)
• papilloma virus biennale (**)
• pap-test annuale (*)
• cardiologica completa di ECG per i lavoratori che abbiano superato i 40 anni (**)
• esame ematochimico e urinario mirato che abbiano superato i 50 anni (*)
• visita ginecologica (**)
• visita ginecologica con ecografia ginecologica (***)
• ecografica addome completa (**)
• esame nevi in epiluminescenza (**)
Il personale maschile potrà scegliere annualmente tra le seguenti visite utilizzando al massimo 4 crediti
• visita urologica annuale (suggerita per persone di almeno 45 anni) completa di esame P.S.A. (**)
• cardiologica completa di ECG per chi abbia superato i 40 anni (**)
• esame ematochimico e urinario mirato per chi abbia superato i 50 anni (**)
• ecografica addome completa (**)
• esame nevi in epiluminescenza (**)
Nota a verbale
Per quanto concerne le visite mediche sopra descritte effettuate da parte del personale con funzioni esterne operante presso sedi lavorative diverse da Milano, Roma, Torino e Trieste, In considerazione delia peculiarità delle strutture organizzative decentrate, le stesse saranno effettuate presso strutture pubbliche ed il relativo costo (ticket) sarà assunto a proprio carico dalle Aziende su presentazione della corrispondente ricevuta o fattura. L'effettuazione di tali visite sarà maggiormente favorita attraverso l'attuazione di adeguate modalità gestionali ed operative
I referti degli esami e delle visite mediche saranno rimessi esclusivamente agli interessati direttamente dai medici incaricati.

Art. 2) Dichiarazione delle parti sul Mobbing
Le Parti - nel manifestare l'importanza delle tematiche riguardanti le violenze morali e le persecuzioni psicologiche in ambito lavorativo, e nell'attesa di una prossima disciplina legislativa specifica in materia di mobbing - convengono sull'opportunità di individuare percorsi di approfondimento tecnico sviluppabili anche mediante iniziative comuni mirate anche all'informazione collettiva

Art. 3) Giornata di aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
L'Azienda si impegna a realizzare annualmente a favore degli RLS una giornata di formazione dedicata all'aggiornamento normativo sul tema della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, con particolare riferimento alle novità legislative e regolamentari conseguenti agli obblighi legislativi in materia (D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni).
Nota a verbale
Su richiesta delle RSA, l'Azienda si rende disponibile a prevedere annualmente un incontro con la presenza dei rappresentanti di Risole Umane e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Cap. 12) Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. l) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Per i dipendenti che chiedessero di essere ammessi a prestazioni di lavoro a tempo parziale, saranno applicate le norme che seguono:
a) Le richieste di lavoro a tempo parziale dovranno essere motivate e comprovate. L'accoglimento delle richieste resterà, comunque, subordinato alla compatibilità delle stesse con le esigenze aziendali, tenuto conto altresì delle mansioni svolte dai richiedenti e delle disponibilità degli stessi all'eventuale cambiamento di mansioni. L'Azienda si impegna a fornire una risposta ai dipendenti richiedenti nel più breve tempo possibile.
b) Il part-time sarà ammesso preferibilmente per ragioni attinenti:
alla necessità di assistere i genitori, il coniuge, i figli ed i familiari conviventi gravemente ammalati o diversamente abili;
alla necessità di curare i figli di età inferiore ai 16 anni di età;
a motivi personali.
c) La durata del rapporto part-time, che dovrà essere definita nel tempo, non potrà essere Inferiore a tre anni.
Il ritorno al lavoro a tempo pieno potrà avvenire tuttavia a condizione che le esigenze tecnico-organizzative dell'azienda lo consentano; in difetto di che il ritorno al rapporto di lavoro a tempo pieno avverrà, non oltre tre mesi dalla richiesta, purché il dipendente - mancando la possibilità organizzativa del rientro allo stesso posto di lavoro - sia disponibile a trasferirsi ad altri uffici e/o ad altre mansioni. Eventuali richieste di ritorno anticipato al rapporto di lavoro a tempo pieno potranno essere formulate per comprovate ragioni, trascorso almeno un anno dall'inizio del rapporto part-time, e con preavviso di almeno tre mesi. Anche in questo caso il ritorno al rapporto a tempo pieno avverrà alte condizioni di cui sopra. Sarà possibile la proroga del rapporto part-time, purché sussistano le condizioni di cui ai capi precedenti, e con preavviso di sei mesi rispetto alla originaria scadenza.
d) Saranno ammessi, per ogni anno di durata della regolamentazione, rapporti a part-time per non più del 9% dell'organico totale (dirigenti esclusi) - come risultante al 31.12 dell'anno precedente - appartenente alle società destinatarie del CIA Allianz.
e) La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa non comporterà novazione del rapporto di lavoro in essere.
f) La presente disciplina non si applica ai dipendenti inquadrati nell'attuale livello 7 - funzionari e per coloro che osservano un orario di lavoro a turni settimanali. Così pure i dipendenti inquadrati negli attuali 5° e 6° livello che abbiano la responsabilità, anche solo vicaria, della conduzione di uffici e/o di altri collaboratori.
Resta, peraltro, confermata in entrambi i casi la disponibilità dell'azienda a valutare eventuali situazioni personali di particolare necessità o gravità, sempre in coerenza con le esigenze organizzative dell'azienda.
[…]
h) Al rapporto di lavoro a tempo parziale saranno applicate integralmente le norme di legge e di contratto compatibili ed in particolare quelle che regolano la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, il congedo matrimoniale, le ferie e le festività infrasettimanali. […]

Cap. 16) Allianz Direct
Il presente capitolo contiene la disciplina di contrattazione integrativa aziendale riguardante il personale operante presso il Call center Allianz Direct come di seguito riportata.

Art. l) Copertura del servizio
L'attività di norma sarà svolta giornalmente nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 22 dal lunedì al venerdì e tra le 8 e le 20.15 il sabato.
Limitatamente al mese di agosto, di norma, i turni termineranno alle 19.00 con conseguente anticipo dell'orario di inizio di attività. Peraltro, in caso di necessità operative legate all'andamento di carichi di lavoro particolarmente rilevanti, l'Azienda si riserva di ripristinare - con congruo preavviso - il precedente regime orario.

Art. 2) Schemi di orario settimanali
A) Una prestazione settimanale di 37 ore complessive, sviluppata su 5 giorni, con la seguente distribuzione: a) per quattro giornate 8 ore di prestazione lavorativa giornaliera e un'ora di intervallo: dalle 9 alle 18 oppure dalle 8.20 alle 17.20
b) per una giornata 5 ore di prestazione lavorativa: dalle 9 alle 14, oppure dalle 14 alle 19, oppure dalle 14.20 alle 19.20;
B) Una prestazione settimanale di 37 ore complessive distribuite su 6 giorni, pari a 6 ore e 10 minuti e comprensive di 20 minuti di pausa per ogni giornata. Tale pausa sarà ridotta a 10 minuti qualora la prestazione lavorativa effettiva non superi le 3 ore (ad eccezione delle assenze relative ad assemblee nonché a permessi sindacali).
[…]
Viene inoltre precisato che, ferma la necessità di garantire il servizio, nell'ambito degli attuali schemi di orario, ogni dipendente potrà essere chiamato ad effettuare la prestazione lavorativa nella giornata di sabato nella misura massima - come media annuale - di una ogni quattro.
Nota a verbale n. 1
In caso di svolgimento di turni di lavoro su attrezzatura munita di videoterminale, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 175 del Dlgs. 81/2008, l'Impresa si impegna a prevedere una pausa non lavorativa di quindici minuti da effettuarsi, di norma, ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale, confermando altresì che nell'ambito dello schema di orario sub lett. B), una pausa non lavorativa avverrà mediante fruizione della prevista pausa di 20 minuti.
Inoltre, con riferimento alla fruizione della pausa di cui allo schema di orario sub lett.B) e a fronte di particolari situazioni derivanti dall'applicazione di taluni istituti legali e contrattuali (sospensione dell'attività in occasione di semifestività, ecc.), i dipendenti che praticano tale schema garantiranno la predetta copertura.
Con particolare riferimento alla indizione di assemblee ex lege 300/1970 le OO.SS. si impegnano ad effettuarle con modalità tali da garantire la continuità del servizio.
L'impresa, nel caso in cui si renda necessario l'introduzione di uno nuovo specifico orario - sempre all'interno degli attuali schemi - provvederà, prima di adottare le decisioni del caso, ad avviare un confronto con le RSA le quali, anche al fine di giungere ad un'eventuale intesa, potranno in tale occasione fare osservazioni e dare suggerimenti in materia.
[…]
Nota a verbale n. 2
L'azienda, inoltre, consentirà a ciascun operatore che ne facesse richiesta la possibilità di effettuare cambi turno giornalieri - fino ad un massimo di dieci al mese - soltanto previa garanzia della sostituzione.
Analogamente - sempre al fine di garantire l'effettività e continuità del servizio - l'utilizzo dei permessi in conto monteore di cui al successivo punto 5), 2° comma potrà avvenire, previa preventiva comunicazione, per non più del 50% del personale previsto in servizio nella giornata per la quale viene avanzata la specifica richiesta; eventuali richieste aggiuntive potranno essere soddisfatte previa apposita autorizzazione.
Nota a verbale n.3
Nell'assegnare i turni settimanali l'impresa si impegna a preferire, laddove non comprometta l'efficacia operativa del servizio, l'assegnazione di turni che prevedano l'attività svolta su 5 giorni lavorativi settimanali, anziché su 6.
[…]

Art. 6) Velo di copertura
a) In ragione della specificità operativa tipica di una Compagnia telefonica qual'è Allianz Direct si renderà necessario il prolungamento di alcuni servizi back-office essenziali all'operatività delle attività front-office di Call-Centre.
In tal senso sarà garantito un "velo di copertura" nelle fasce di orario coincidenti con le attività front-office (particolarmente il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina) per le attività e secondo le quantità indicate nella lettera allegata al presente accordo; le indicazioni in essa contenute - in ogni caso - non sono da intendersi tassative e possono comunque subire ulteriori variazioni in relazione ad eventuali specifiche necessità.
Laddove fosse richiesta tale disponibilità, comunque a rotazione fra gli operatori degli specifici servizi, le ore lavorate in "velo di copertura" saranno corrispondentemente recuperate di norma la settimana successiva previo accordo con il Responsabile del Servizio.
b) Analogamente, nelle attività sia di back-office che di front-office - siano esse svolte full-time ovvero part-time - a coloro che fossero chiamati a garantire il velo di copertura nelle giornate, con esclusione dell'eventuale loro coincidenza con la domenica, del 14 e 16 agosto (giorno successivo all'Assunzione della B.V.), del 7 dicembre (Patrono della città di Milano), del Venerdì di Pasqua e - tenuto comunque conto di quanto previsto dal Cap. 6, n. 3), punto A. ("Sospensione dell'attività lavorativa") del vigente CIA - nella parte festiva dei giorni indicati come semifestivi dal vigente CCNL., sarà concesso un riposo compensativo in misura corrispondente all'attività prestata da fruirsi, di norma la settimana successiva, previo accordo con il Responsabile del Servizio.
Peraltro, in sostituzione del riposo compensativo, viene data la facoltà su richiesta del dipendente, di retribuire le ore lavorate in “velo di copertura".
Nota a verbale
Le parti si danno atto che, in situazioni diverse dalle precedenti perché caratterizzate dallo svolgimento, per periodi anche prolungati, di attività a forte connotazione commerciale e promozionale (es. MOTOR SHOW, FIERE, SUPERMERCATI, etc.) l'eventuale coincidenza anche parziale con le altre giornate festive o semifestive - ferme le vigenti prerogative contrattuali - sarà oggetto di accordo per l'individuazione delle soluzioni ritenute più idonee.

Art. 9) Turni fissi
Con riferimento a quanto già oggetto della Lettera alle RSA allegata all'accordo 28 ottobre 2009 di addenda al CIA 14 ottobre 2009 e di séguito riportata nel presente T.U., Allianz Direct conferma la propria disponibilità ad introdurre - a partire dal 1° ottobre 2013 - soluzioni di orario a turni aventi schema fisso concordate con i diretti interessati.
Tali soluzioni - di entità di norma non inferiori a tre mesi - avranno inizialmente carattere di sperimentalità, ferma restando la possibilità di un ritorno a turni variabili laddove gli esiti dell'esperimento non risultassero coerenti con i risultati organizzativi e di business attesi.
Norma transitoria - Una tantum 2024 […]

Lettera alle RSA allegata all'accordo 28 ottobre 2009 di addenda ai CIA 14 ottobre 2009
Spett.li RSA Fisac/Cgil, Fiba/Cisl, Fna, Snfia, Uilca
Oggetto: Rinnovo della contrattazione integrativa aziendale - CIA Allianz 14.10.2009 - Capitolo Call Center Genialloyd
Con riferimento alla discussione con Voi intervenuta in occasione della sottoscrizione del Capitolo Call Center Genialloyd avvenuta in data odierna, Vi confermiamo quanto segue.
Laddove praticabile e in coerenza con la programmazione delle attività aziendali, in relazione alle molteplici tipologie di esigenze manifestate dai dipendenti interessati, l'azienda proseguirà nella costante ricerca di soluzioni di attribuzioni di orario che possono prevedere, se necessario, anche periodi senza turnazioni variabili perché appunto più rispondenti alle specifiche richieste.
Queste ultime saranno valutate - come già oggi - sulla base di esigenze prevalentemente legate alle necessità personali/familiari o a motivi di studio ovvero a difficoltà nell'utilizzo dei trasporti per raggiungere la sede di lavoro.
Inoltre resta altresì confermato che in sede di sviluppo di nuove iniziative o progetti di business che possono comportare modifiche all'organizzazione del lavoro, l'azienda terrà conto - per quanto possibile - dell'esigenza di introdurre tipologie di turni come sopra indicati prevedendo in tal senso appositi momenti di confronto con i vostri rappresentanti.
Infine l'azienda - in sede di programmazione mensile - cercherà di favorire l'attribuzione di turnistiche settimanali il più possibile omogenee.
Allianz S.p.A.
Genialloyd S.p.A.

Sezione B
Allegato 5) Protocollo aggiuntivo sulle pari opportunità

Viene costituita una commissione paritetica con le seguenti finalità:
nell'ambito delle raccomandazioni dell'unione Europea e delle disposizioni di legge nazionali sulla parità uomo/donna e, sulla base dell'andamento dell’occupazione e della mobilità del personale femminile presso le Compagnie assicurative del Gruppo Allianz:
- individuare possibili azioni positive atte a favorire la presenza femminile nei processi organizzativi aziendali;
- sottoporre alle Aziende le conseguenti proposte operative.
Le parti convengono che l’operatività della predetta commissione paritetica, possa essere concretamente favorita dalle Indicazioni che emergono dall'analoga Commissione Ania/OO.SS.
Alla prima riunione utile successiva alla sottoscrizione del presente Testo Unico le parti affronteranno come primo argomento le innovazioni relative alla funzione della CPO suggerite dal CCNL del 16/11/2022.

Allegato 8) Composizione delle commissioni
La composizione delle commissioni inquadramento, formazione, pari opportunità, osservatorio, è fissata in 5 per parte.
Le commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le decisioni vengono adottate con una maggioranza della metà più uno dei votanti.