T.A.R. Lazio Roma, Sez. 4, 24 aprile 2024, n. 8162 - Requisiti di sicurezza della macchina rotoimballatrice



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 10440 del 2019, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Simone Cadeddu, Chiara Tortorella, Jacopo Nardelli e Giovanni Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo economico e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

INAIL - Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Amato, Vito Zammataro e Renata Tomba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;Azienda Sanitaria di Teramo e Azienda U.T.S.E., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- avente a oggetto "Provvedimento motivato - Sorveglianza del mercato ai sensi dell'art. 6 - D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010 e Capo III del Regolamento Comunitario n. 765 del 9.07.08 Segnalazione di presunta non rispondenza alla Direttiva 2006/42/CE o 98/37/CE. Fabbricante: -OMISSIS- Macchina: ROTOIMBALLATRICE. Modello: -OMISSIS-. Matricola/Serie: -. Anno: 2010 e 2008"; nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 19 aprile 2024 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

FattoDiritto


1. Con ricorso, notificato il 19 luglio 2019 e depositato il successivo 2 agosto, la società -OMISSIS- (produttrice di presse e macchine imballatrici per l'agricoltura) e la società -OMISSIS- (sua distributrice nel mercato italiano) hanno impugnato il provvedimento con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto che la rotoimballatrice -OMISSIS- non rispettasse i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'Allegato I della Direttiva 2006/42/CE.

2. Il 21 novembre 2019 l'amministrazione procedente ha adottato, all'esito di una nuova istruttoria, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato, ribadendo, con una diversa motivazione, la non conformità del prodotto; il provvedimento è stato successivamente impugnato con un separato ricorso.

3. Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

4. In virtù delle peculiarità della controversia e della natura della presente decisione il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 aprile 2024, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Rita Luce, Consigliere

Luca Pavia, Referendario, Estensore