INL
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Documento di programmazione della vigilanza per il 2024 
 

Per l’anno 2024 le priorità e gli obiettivi della programmazione dell’attività di vigilanza dell’INL trovano fondamento principalmente nel Piano Nazionale di contrasto al Sommerso, adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con d.m. n. 221 del 19/12/2022 e aggiornato con d.m. n. 58 del 06/04/2023 (Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025) e nell’esigenza di intensificare gli interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nell’ambito delle azioni previste dal PNS, che rientra tra gli impegni assunti dall’Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’obiettivo prioritario dell’INL resta quello di orientare l’attività di vigilanza verso tutti i fenomeni illeciti di particolare disvalore socioeconomico che danno vita a forme di economia sommersa. Ciò si realizza anche attraverso sinergie con le altre Autorità e gli altri organi di controllo componenti del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso (costituito con d.m. n. 57 del 06/04/2023) e, per il contrasto dei fenomeni illeciti aventi aspetti transfrontalieri, con l’Autorità Europea del Lavoro (ELA) e con gli altri Stati membri dell’Unione Europea.
Per quanto riguarda, invece, la materia della salute e sicurezza sul lavoro, l’INL, nella pienezza dei poteri riconosciuti dalla legge n. 215 del 17/12/2021 di conversione del d.l. n. 146 del 21/10/2021, e a seguito dell’aumento in organico di ispettori tecnici, ha come obiettivo prioritario quello di implementare gli accertamenti volti ad assicurare la corretta applicazione delle misure previste dal d.lgs. n. 81/2008. L’approccio dell’attività dell’INL in questo contesto è quello della «Visione Zero» rispetto alla mortalità connessa al lavoro, in linea con il Quadro Strategico UE 2021-2027 della Commissione Europea che ha, tra le priorità, quella di migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e la gestione dei cambiamenti del mondo del lavoro legati alla doppia transizione (green e digitale) e all’invecchiamento della popolazione.
Gli interventi ispettivi previsti per l’anno 2024 sono, pertanto, principalmente rivolti al contrasto dei fenomeni di irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale di più grave allarme sociale e tengono conto degli obiettivi rimessi all’INL per l’attività di vigilanza dalla convenzione triennale con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’immissione in servizio di un congruo numero di nuovi ispettori, ordinari e tecnici, per i quali è stato completato il percorso formativo, consente di implementare gli interventi di presidio del territorio fino al raggiungimento di un totale di n. 101.500 accessi ispettivi di cui n. 73.230 di vigilanza ordinaria, compresi n. 36.615 per contrasto al sommerso, e n. 28.270 di vigilanza tecnica.
In relazione a ciascun ambito interregionale di riferimento, il numero degli accessi previsti è stato così individuato:

Ispettori INL

Ambito territoriale

Vigilanza ordinaria

di cui per contrasto lavoro sommerso

Vigilanza tecnica

TOTALE ISPEZIONI

Direzione interregionale
NORD

25.224

(12.602)

9.981

35.205

Direzione interregionale
CENTRO

19.976

(9.982)

7.883

27.859

Direzione interregionale
SUD

27.367

(13.674)

10.569

37.936

 

TOTALI

72.567

(36.258)

28.433

101.000

 
Carabinieri NIL
TOTALE             17.000


La programmazione dell’attività di vigilanza è altresì orientata al contrasto dei fenomeni illeciti di carattere sostanziale che incidono sulle garanzie fondamentali poste alla base del rapporto di lavoro e di una sana concorrenza tra imprese.
In continuità con il passato, la programmazione è preceduta da una approfondita attività di intelligence, sia a livello nazionale che territoriale, che consenta di realizzare significative percentuali di efficacia degli accessi ispettivi attraverso l’individuazione di puntuali obiettivi che presentino particolari indici di rischio in modo da orientare l’attività ispettiva esclusivamente nei confronti delle aziende irregolari.
Di seguito sono esposte le principali linee di indirizzo e programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

VIGILANZA LAVORO
1. Vigilanza di iniziativa

L’attività di vigilanza di iniziativa dell’INL assicura gli obiettivi fissati nella Convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e politiche sociali. In particolare, la programmazione della vigilanza d’iniziativa deve orientarsi verso aziende con diversa consistenza numerica di personale dipendente ricomprese nei tradizionali settori: agricoltura, costruzioni, logistica e trasporto, attività manifatturiere, servizi di alloggio e ristorazione, intrattenimento e attività stagionali, commercio all’ingrosso e dettaglio e servizi alle imprese.
Tra gli obiettivi stabiliti per l’attività di vigilanza la Convenzione prevede che l’INL dia attuazione al PNS assicurando continuità di intervento in coerenza con il Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura ed al caporalato.
L’INL è, infatti, uno dei principali soggetti attuatori del “Piano Nazionale per la lotta al lavoro Sommerso 2023-2025” (PNS), i cui target, fissati dal PNRR, consistono: nell’incremento del 20% del numero di ispezioni rispetto alla media del triennio 2019-2021 entro la fine del 2024 e nella riduzione di almeno due punti percentuali dell’incidenza del lavoro sommerso nei settori economici interessati dal Piano.
Nell’ambito del PNS, l’INL è chiamato a dare attuazione, tra le altre, alle seguenti linee di azione che impattano sull’attività di vigilanza:
- LINEA I - Azione 1: Utilizzo dei dati di vigilanza dell'INL per l'analisi statistica;
- LINEA II - Azione 1: Miglioramento dell'attività ispettiva.
Rispetto all’utilizzo dei dati di vigilanza dell'INL per l'analisi statistica, nel corso del 2024 dovrà essere data piena attuazione al regime misto di ispezioni (imprese selezionate in base alle risultanze dell’attività di intelligence e campione statistico) finalizzato alla produzione del benchmark per l’analisi dell’evoluzione del fenomeno del sommerso. A tal fine è stato selezionato un campione di n. 3002 aziende che sarà inserito nella programmazione ispettiva della costituenda task force prevista dal PNS.

1.1 Contrasto al sommerso
L’avviamento ed efficientamento dell’attività ispettiva dell’INL, di cui alla Linea II - Azione I del PNS, prevede che nel corso del 2024, l’INL proceda con accertamenti periodici finalizzati al contrasto al sommerso, anche con il coinvolgimento degli altri organi di vigilanza interessati, una volta attuata l’integrazione del personale ispettivo neoassunto con programmi formativi anche on the job e istituita la Task force ministeriale e i Tavoli operativi di coordinamento.
La programmazione della vigilanza di iniziativa relativa al contrasto al sommerso viene indirizzata verso le seguenti irregolarità più diffuse.

1.1.1 “Lavoro nero”
Nel più ampio genus del lavoro sommerso, merita particolare attenzione il “lavoro nero” che, come definito nel PNS 2023-2025, indica il caso della totale “invisibilità giuridica” del rapporto di lavoro che ricorre quando il datore di lavoro impiega personale alle sue dipendenze in mancanza delle necessarie comunicazioni agli enti preposti, con conseguente mancato versamento della contribuzione previdenziale, assicurativa e fiscale.
Il fenomeno è diffuso in tutto il territorio nazionale ma con un tasso di irregolarità che varia da regione a regione e anche per tipologia di lavoratori. Dai dati disponibili, infatti, emerge che il “lavoro nero” è più diffuso tra lavoratori con bassa scolarizzazione, giovani, donne e immigrati, perlopiù extra-UE nonché sprovvisti di permesso di soggiorno.
Ferme restando le iniziative che potranno essere assunte localmente in relazione alle specificità territoriali (es. territori a vocazione turistica, agricola) ed alle eventuali segnalazioni delle parti sociali e dei lavoratori, una particolare attenzione nell’attività di vigilanza per l’anno 2024 viene rivolta ai settori nei quali storicamente si annida maggiormente questo fenomeno, caratterizzati da un elevato turnover del personale, come di seguito indicati:
- agricoltura e industria agroalimentare;
- manifatturiero, con particolare attenzione alle realtà che producono prodotti industriali e artigianali, quali ad esempio pelletteria, abbigliamento;
- logistica;
- aeroportuale;
- commercio e pubblici esercizi;
- edilizia.
In considerazione delle peculiarità di alcuni dei settori sopra indicati le verifiche ispettive in alcuni casi sono maggiormente efficaci se svolte con accessi in orario serale e notturno, nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi, nei quali si riscontra con maggior frequenza l’impiego di lavoratori “in nero”.

1.1.2 “Lavoro grigio”
- Illecite esternalizzazioni

In base a quanto stabilito dal PNS il “lavoro grigio” include quei rapporti di lavoro che, seppure formalmente regolari, presentano, nel concreto svolgimento, elementi di irregolarità sostanziali e ricomprende i fenomeni dell’appalto e del distacco, anche transnazionale, non genuini e della somministrazione abusiva, cioè effettuata da soggetti privi della necessaria autorizzazione.
Pertanto, l’Agenzia deve orientare la propria attività ispettiva verso questi fenomeni con la specifica finalità di contrastare il possibile deterioramento delle condizioni occupazionali e lo sviluppo di forme di concorrenza sleale tra le imprese.
L’attività riguarda tutti i settori produttivi e si concentra, in particolare, sui settori della logistica, dell’industria manufatturiera e agroalimentare, relativamente ai quali si prosegue con le vigilanze speciali che riguardano imprese selezionate in base alle risultanze dell’attività di intelligence.
La programmazione dell’attività di controllo ispettivo è, inoltre, attuata anche sulla base delle segnalazioni provenienti dagli Osservatori sulla cooperazione, presenti tanto a livello territoriale quanto a livello centrale, organismi che, grazie alla partecipazione ed al confronto con le parti sociali, hanno sempre prodotto risultati positivi nelle ispezioni sulle cooperative.
Inoltre, l’Agenzia continua ad attenzionare i fenomeni interpositori illeciti basati sull’uso distorto del contratto di rete e le complesse operazioni poste in essere dalle società che vi aderiscono, finalizzate esclusivamente alla creazione di c.d. “serbatoi di manodopera” per la somministrazione illecita di personale.
Con riferimento alle verifiche sulla regolarità dei distacchi transnazionali di mobilità dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, avvalendosi dello scambio di informazioni e dell’attivazione degli ispettorati degli altri Paesi dell’Ue mediante l’utilizzo della piattaforma IMI - Sistema di Informazione del Mercato Interno - della Commissione europea nonché rafforzando la collaborazione con l’ELA per la pianificazione e la realizzazione di ispezioni congiunte con le autorità di controllo degli Stati membri.
- Diversa qualificazione del rapporto di lavoro (tirocini, voucher)
Prosegue, nel corso del 2024, l’attività di vigilanza rivolta ai percorsi di alternanza scuola-lavoro comunque denominati, con particolare riferimento ai profili riguardanti la salute e la sicurezza del lavoro secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa siglato il 26 maggio 2022 tra l’INL, il Ministero dell’istruzione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INAIL.
Particolare attenzione è dedicata ai tirocini extracurricolari con riferimento alla concreta modalità di realizzazione delle attività formative e all’analisi dei soggetti promotori, sia per i rapporti già avviati che per quelli di prossima attivazione. In proposito, specifici controlli vengono svolti anche sull’accreditamento degli enti promotori, sulla sussistenza dei presupposti per l’attivazione del tirocinio e sulla sicurezza dei tirocinanti.
Nell’ambito dell’utilizzo delle forme flessibili di lavoro, al fine di evitare che l’uso scorretto delle stesse possa dar luogo al c.d. lavoro grigio, l’INL continua a verificare anche il corretto utilizzo del contratto di prestazione occasionale ex art. 54 bis Legge 96/2017, così come modificato dalla legge 197/2022, che ha introdotto le prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri), che, ancora per l’anno 2024, sono previste in via sperimentale.

1.2 Contrasto al Caporalato
Anche nel corso del 2024 l'INL conferma il suo deciso impegno nella vigilanza a tutela di lavoratori particolarmente vulnerabili che, a causa delle loro condizioni economico-sociali (soprattutto nel caso cittadini di paesi terzi), possono diventare vittime di caporalato e sfruttamento lavorativo. Le attività ispettive mirate al contrasto di tali reati vengono programmate e realizzate in base alla consueta attività di intelligence, anche in attuazione delle indicazioni contenute nel PNRR e in linea con le azioni intraprese nell'ambito del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura ed al caporalato.
A tale fine l’INL assicura la realizzazione di interventi mirati utilizzando l’approccio multi-agenzia grazie all’attivazione di specifiche task-force interprovinciali nell’ambito del progetto A.L.T. Caporalato D.U.E. - Azioni per la Legalità e la Tutela del lavoro - Dignità, Uguaglianza ed Equità, avviato nel 2022 e teso a valorizzare e consolidare l'esperienza maturata con le precedenti progettualità di Su.Pr.Eme. e A.L.T. Caporalato! Come negli scorsi anni, le azioni progettuali interessano aree geografiche e settori merceologici caratterizzati da fattori di rischio - quali i picchi stagionali di attività, il consistente utilizzo di manodopera scarsamente specializzata e la presenza di forme di intermediazione non autorizzata (oltre al settore agricolo, ad es. logistica, manifatturiero, edilizia, trasporto, consegna a domicilio, turismo, servizi di cura della persona, etc.) - e sono caratterizzate dalla collaborazione sinergica con altri soggetti, istituzionali e del Terzo settore, a vario titolo coinvolti nell’emersione, identificazione e assistenza delle vittime di sfruttamento. In questo contesto, prosegue la proficua collaborazione con il partner di progetto OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni), con il quale nel 2023 è stato altresì rinnovato uno specifico Protocollo d’Intesa. Quest’ultimo, tra l’altro, ha previsto l'attivazione di sportelli multilingue dedicati alla ricezione delle denunce di irregolarità e sfruttamento lavorativo di cittadini stranieri, con la contestuale presenza di ispettori del lavoro e mediatori culturali OIM.

1.3 Azioni transnazionali in materia di vigilanza sul lavoro
Sul piano internazionale, anche il 2024 vedrà l’INL impegnato nell’azione di contrasto ai fenomeni illeciti con aspetti transnazionali, derivanti dal crescente ricorso a forme di mobilità dei lavoratori.
In particolare, l'Agenzia promuove e garantisce la propria partecipazione ad ispezioni concertate e congiunte in ambito europeo mirate a contrastare fenomeni maggiormente rilevanti come quelli legati al lavoro non dichiarato, ai distacchi transnazionali non genuini, ai falsi lavoratori autonomi, al ricorso ad agenzie fittizie di somministrazione, alle c.d. letter-box companies: tutte forme di social dumping che si traducono in concorrenza sleale di carattere transfrontaliero e che talvolta coinvolgono anche lavoratori non appartenenti all’UE.
Resta centrale la cooperazione amministrativa con le Autorità competenti degli altri Paesi membri e la collaborazione con altre agenzie e organismi dell’UE (in primis lo SLIC - Comitato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro), per coordinare gli sforzi nei settori di maggior rilievo e di interesse comune. In tale contesto si conferma l’utilità dello scambio di dati mediante l’utilizzo della piattaforma IMI quale strumento sicuro per facilitare l’accesso alle informazioni necessarie alla definizione degli accertamenti relativi ad aziende straniere.
Con i medesimi obiettivi l’INL ribadisce altresì il proprio impegno nello scambio di buone prassi con gli altri Stati membri e nell’attuazione degli accordi bilaterali esistenti con le autorità rumene, francesi e spagnole, contestualmente alla promozione di eventuali ulteriori intese con altri Paesi dell’Unione. In particolare, l’INL assicura il proprio contributo all’attuazione delle attività concordate, grazie al qualificato supporto dell’Autorità Europea del Lavoro (ELA), nell’ambito della cooperazione multilaterale avviata con gli ispettorati francese, spagnolo e portoghese.
Nell’ottica di una sempre maggiore apertura dell’Agenzia ai predetti aspetti di rilevanza comunitaria, l’INL garantisce la partecipazione attiva di propri rappresentanti alle campagne europee (campagna SLIC per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, iniziative ELA nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e del turismo). Inoltre, al fine di rafforzare le competenze del personale ispettivo continua a garantire la partecipazione di ispettori italiani alle iniziative di approfondimento (seminari tematici, workshop, tavole rotonde, etc), alle visite di studio (staff exchange, peer to peer comparison, etc.) e alle ulteriori attività di scambio (SLIC evaluation, best practices sharing, etc) promosse dall'ELA e dallo SLIC.

1.4 Nuove tipologie di lavoro
Piattaforme digitali

In tema di lavoro attraverso piattaforme informatiche - in particolare con riferimento al lavoro dei cc.dd. rider - anche nell’anno 2024 l’attività ispettiva dell’INL sarà prioritariamente rivolta ad accertare il rispetto delle norme prevenzionistiche relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e a contrastare possibili forme di discriminazione connesse al funzionamento degli algoritmi, ambiti rispetto ai quali risulta del tutto ininfluente il formale inquadramento giuridico del lavoratore.
Ulteriori profili di tutela riguardano, come di consueto, la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro in ragione del loro concreto atteggiarsi, determinato dalle espressioni conformative dei meccanismi sottesi alle piattaforme in questione, con particolare attenzione alle tutele economiche all’uopo previste dall’art. 47-quater del d.lgs. n. 81/2015.
Lavoro sportivo
Dal 01/07/2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo (d.lgs. 36/2021) che definisce, tra l’altro, il “lavoratore sportivo” e indica le relative possibili tipologie di rapporto di lavoro (subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro autonomo con partita IVA, lavoro autonomo occasionale), da individuare caso per caso, analizzando caratteristiche e modalità concrete di svolgimento delle prestazioni e delle attività da parte del singolo lavoratore. Il d.lgs. 36/2021 è stato seguito da due correttivi, l’ultimo dei quali entrato in vigore il 5 settembre 2023.
Alla luce delle modifiche normative, particolare attenzione va rivolta al lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo che si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

1.5 Pari opportunità e contrasto alle forme di discriminazione
Ai fini di una più incisiva attività di controllo finalizzata ad accertare la corretta applicazione della disciplina in materia di pari opportunità e di divieto di discriminazioni di genere sul lavoro, e per il rafforzamento delle iniziative già attuate per la salvaguardia dei lavoratori più vulnerabili ed il contrasto dei comportamenti discriminatori diretti e indiretti nei luoghi di lavoro, proseguono le sinergie operative con la Consigliera nazionale e le Consigliere territoriali come previsto dal Protocollo d’intesa, sottoscritto l’8 giugno 2023. Nell’ambito dell’attività di vigilanza verrà posta particolare attenzione alla verifica del rispetto del principio di parità di retribuzione per lavoro di eguale valore, all’obbligo di redazione e alla verifica della veridicità del rapporto periodico sulla situazione del personale ed all’eventuale possesso della certificazione della parità di genere per la concessione di sgravi contributivi ed altri aiuti di Stato, in linea con le modifiche apportate al Codice delle pari opportunità.
L’obiettivo è quello di contribuire a garantire un maggiore rispetto della parità di genere sui luoghi di lavoro, contrastando il salary gap tra uomo e donna e favorendo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro anche attraverso un attento presidio della normativa a tutela della genitorialità.
Particolare attenzione verrà posta alle violazioni del principio di pari opportunità nell’accesso al lavoro anche nei riguardi di soggetti con disabilità.

1.6 Vigilanza sull’applicazione dei CCNL
Sempre nell’ambito della lotta al sommerso, l’attività ispettiva dell’Agenzia avrà riguardo anche ai fenomeni di c.d. dumping contrattuale, determinato dalla applicazione di CCNL sottoscritti da Organizzazioni sindacali e datoriali non rappresentative del settore. L’attività di vigilanza riguarderà, pertanto, le questioni connesse e conseguenti alla mancata applicazione dei CCNL del settore in cui opera l’azienda, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, pur tenendo fermo il principio di libertà sindacale sancito dalla Carta costituzionale. L'applicazione di alcuni istituti è, infatti, subordinata dal legislatore al rispetto di un contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale (ad es.: contratti di prossimità ex art. 8 del d.l. n. 138/2011; benefici normativi e contributivi ex art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006; determinazione della contribuzione dovuta ex art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989 e ex art. 2, comma 25, della l. n. 549/1995; integrazioni e deroghe della disciplina normativa di alcuni istituti contrattuali ex d.Lgs. n. 81/2015).
Nei confronti delle società cooperative proseguono le verifiche sul rispetto degli obblighi previsti dall’art. 7, comma 4, d.l. n. 248/2007 (conv. da l. n. 31/2008) in base al quale in presenza di una pluralità di contratti collettivi, le predette società devono applicare ai soci lavoratori trattamenti retributivi complessivamente “non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
Inoltre, le ispezioni riguarderanno gli appalti e le concessioni pubbliche tenendo anche conto dell’evoluzione normativa rappresentata dall’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023), verificando che il trattamento retributivo sia adeguato e confacente alle attività svolte dei lavoratori impiegati nelle procedure di evidenza pubblica.

2. Richieste d’intervento, conciliazioni monocratiche e diffide accertative
Una parte rilevante dell’attività svolta dall’INL consiste nella trattazione delle richieste di intervento provenienti da lavoratori, rappresentanti sindacali o altri soggetti interessati, che segnalano violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e altre irregolarità nello svolgimento di un rapporto di lavoro.
In tale ambito, l’INL continua con l’azione di rafforzamento degli “sportelli all’utenza”, raggiungibili anche “online” e con l’utilizzo di modelli di denuncia tradotti in diverse lingue, al fine non solo di garantire la tutela a una più vasta platea di soggetti ma al contempo di indirizzare l’azione ispettiva nei confronti di datori di lavoro potenzialmente irregolari.
La gestione delle richieste d’intervento continua ad avere, quale strumento privilegiato di definizione, la conciliazione monocratica di cui all’art. 11 del d.lgs. 124/2004, istituto utile sia alla risoluzione delle controversie sia alla deflazione del carico di lavoro ispettivo. In ogni caso le richieste d’intervento sono preventivamente analizzate al fine di individuare la sussistenza di elementi significativi che portino a ritenere necessario l’intervento ispettivo in luogo dell’attivazione della procedura conciliativa, come nei casi in cui emergano elementi che evidenziano fenomeni di irregolarità di particolare gravità.
In merito, poi, alle richieste d’intervento che contengono pretese patrimoniali del lavoratore derivanti dal rapporto di lavoro, l’istituto della diffida accertativa previsto dall’art.12 del d.lgs. 124/2004 si è dimostrato particolarmente efficace a garantire il rispetto degli obblighi retributivi.

VIGILANZA TECNICA
Alla luce dell’ampliamento delle funzioni attribuite al personale ispettivo dell’INL e dell’aumento della dotazione organica, la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro si rivolge a tutti i settori produttivi.
Occorre orientare la vigilanza, attraverso un rafforzamento dell’attività di intelligence, da attuare su base regionale, che prenda in considerazione l’analisi del contesto socio-economico del territorio, il contesto socio-occupazionale, le denunce di infortunio e malattie professionali attraverso l’accesso alle banche dati messe a disposizione dall’Inail (flussi informativi, registro delle esposizioni e cruscotto infortuni), e le risultanze del coordinamento di cui all’art. 7 d.lgs. n. 81/2008.
L’obiettivo primario è quello di garantire il presidio del territorio attraverso la costituzione, negli Uffici territoriali dell’Agenzia, di team specialistici nei diversi settori produttivi rilevanti presenti nella Regione.
Particolare attenzione deve essere posta durante l’attività di vigilanza, all’utilizzo delle macchine, alla loro conformità, agli obblighi imposti dall’art. 70 del d.lgs. n. 81/2008 e alla formazione sull’uso delle stesse. Inoltre, per le macchine rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 17/2010, si avrà cura di inviare le segnalazioni di presunta non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) all’Autorità di Sorveglianza di Mercato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 17/2010.
Per l’edilizia, l’elevata incidenza degli infortuni sul lavoro nel settore rende indispensabile un’azione di controllo mirata sia ai profili tecnici, sia a quelli amministrativi, con particolare attenzione alle sempre più diffuse forme di esternalizzazione realizzate attraverso il ricorso a catene di appalti e subappalti.
Per l’agricoltura, l’attività di vigilanza dovrà essere maggiormente focalizzata sull’utilizzo delle macchine agricole, sul rischio da ondate di calore e sull’uso dei fitosanitari che potrebbero esporre i lavoratori al rischio chimico.
Il settore della logistica è un settore caratterizzato da una accentuata destrutturazione per la presenza di numerose micro-imprese. La vigilanza deve, quindi, concentrarsi non solo sull’esame analitico della filiera degli appalti ma anche sulla presenza e gestione dei rischi interferenziali.
Ulteriore settore da attenzionare è il settore ferroviario continuando la tradizionale collaborazione con il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato programmando l’attività di vigilanza prevista dall’art. 35 Legge n.191/1974 da svolgere, in congiunta con il predetto personale. In tale ambito non va trascurato il tema della regolarità degli appalti e subappalti, il rispetto delle regole tecniche organizzative e di sicurezza per i cantieri di lavoro in presenza di esercizio ferroviario, e l’esame delle procedure adottate per la valutazione e gestione delle interferenze e delle modalità di gestione e comunicazione delle interruzioni di esercizio e disalimentazioni.
Per quanto riguarda la vigilanza nel settore delle radiazioni ionizzanti, la stessa è orientata principalmente nei confronti delle strutture sanitarie complesse e in specifici settori industriali in cui l’impiego di sorgenti di radiazione si presenta particolarmente rilevante sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo.
Sul versante internazionale l’Italia partecipa alla campagna europea, ad opera del Comitato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro (SLIC), volta alla verifica della gestione degli infortuni sul lavoro. In particolare, tale campagna riguarda i settori dell’edilizia, dell’agricoltura e della logistica. Nel corso dell’anno potranno essere programmate ulteriori iniziative di vigilanza straordinaria al fine di fronteggiare specifiche esigenze contraddistinte dal carattere dell’eccezionalità.

VIGILANZA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA
Vigilanza previdenziale

La programmazione della vigilanza in materia previdenziale per l’anno 2024 è orientata, oltre che al contrasto al lavoro sommerso, al caporalato, alle diverse forme di interposizione ed esternalizzazione illecita, alla pratica del dumping contrattuale, anche al contrasto all’illegittima fruizione delle prestazioni previdenziali derivante dall’instaurazione di rapporti di lavoro fittizi, irregolarità e frodi relative alle misure di integrazione salariale e di sostegno al reddito. Ciò al fine di salvaguardare la concorrenza leale tra gli operatori economici e l’equilibrio finanziario del sistema previdenziale, attraverso l’incremento delle entrate contributive e la riduzione delle uscite per prestazioni non dovute.
L’attività ispettiva verrà indirizzata verso i seguenti settori e soggetti.
- Agricoltura;
- Edilizia;
- Settore manifatturiero;
- Settore della logistica e del trasporto aereo;
- Grandi aziende e Cooperative di produzione e lavoro;
- Aziende di delivery e lavoro etero-organizzato in genere (anche tramite piattaforme digitali);
- Editoria e giornalismo;
- Pubbliche amministrazioni;
- Servizi alle imprese.
Rivestiranno, inoltre, carattere di priorità di intervento i seguenti fenomeni.
- Il lavoro domestico: nel contesto delle occupazioni domestiche, verranno avviati una serie di controlli sistematici con particolare focus sui rapporti di lavoro fittizi creati al solo fine di consentire ai “falsi dipendenti” di ottenere il permesso di soggiorno o prestazioni a sostegno al reddito (come l’indennità di disoccupazione, gli assegni familiari, ecc.).
- Il distacco transnazionale dei lavoratori: saranno realizzati controlli sistematici finalizzati alla verifica della contribuzione italiana risultata insoluta o interamente compensata con crediti fiscali indebiti.
- Il settore dello Sport e Spettacolo, nell’ambito del quale i controlli ispettivi sugli addetti, rientranti nella gestione ex Enpals, saranno volti a garantire la sicurezza, la legalità e la qualità del lavoro in tale ambito in conformità alla normativa del settore. L’azione di contrasto della vigilanza ispettiva riguarderà in particolare:
- schermi fiscali creati per sottrazione di imponibile (Onlus o Associazioni senza fini di lucro create artatamente per sottrarre retribuzione);
- agenzie di servizi del settore moda e pubblicità, emittenti televisive e aziende produttrici di format audio/video, per le quali emerge la sottrazione rilevanti importi di retribuzione imponibile contributiva;
- società sportive professionistiche, interessate dal fenomeno di accordi con gli sportivi professionisti volti a ridurre la retribuzione imponibile denunciandola come incentivo all’esodo al fine di eludere il versamento dei contributi.
Vigilanza assicurativa
La programmazione dell’attività di vigilanza in materia assicurativa anche per l’anno 2024 sarà indirizzata a rafforzare le azioni di contrasto all’elusione e all’evasione dei premi assicurativi nonché all’emersione del lavoro nero e irregolare.
L’attività ispettiva sarà orientata in modo specifico alla verifica del rischio assicurato per accertare l’esattezza dell’inquadramento gestionale e della tariffa applicata alle aziende.
In particolare, saranno attenzionate:
- le aziende del Settore fuochi di artificio, che producono polveri da sparo e articoli esplosivi e/o pirotecnici, in considerazione dei ricorrenti infortuni mortali “plurimi”;
- le aziende del Settore servizi di vigilanza e investigazione, che svolgono servizi di vigilanza privata, servizi di investigazione privata e servizi connessi ai sistemi di vigilanza;
- le aziende del Settore fabbricazione infissi in legno e del Settore fabbricazione mobili che risultano classificate alle voci di tariffa per le sole lavorazioni di finitura di manufatti in legno, quali colorazione, lucidatura, verniciatura e simili;
- le aziende del Settore pulizie industriali e non industriali che svolgono attività di pulizie generali non specializzate e altre attività di pulizie specializzate di edifici e di impianti e macchinari industriali;
- il Settore altri servizi di sostegno alle imprese per una analisi della coerenza delle classificazioni per le quali risultano assicurate le ditte che prestano tali servizi;
- il Settore minuteria metallica verso aziende che producono articoli metallici e minuterie e dichiarano elevate retribuzioni su questa voce di lavorazioni.
Una particolare attenzione sarà rivolta anche alle aziende con classificazione inclusa nell’attività produttiva, che presentano una classificazione relativa a mansioni operative e di servizio (uscieri, fattorini, autisti, ecc.) già insite nelle attività produttive svolte e alle aziende che effettuano corsi di istruzione, formazione professionale, tirocini formativi e simili che comportano la partecipazione alle lavorazioni produttive svolte.
Infine, le verifiche ispettive saranno rivolte ad aziende mai ispezionate con modesti tassi di rischio che non sono state oggetto di accertamento ispettivo nell’ultimo decennio e che hanno dichiarato lavorazioni alle quali sono associati bassi tassi di rischio.
Nei medesimi settori individuati sarà svolta anche un’attività amministrativa di rilevazione soggetti e aziende sconosciuti all’Istituto, per i quali risultano i presupposti per l’instaurazione del rapporto assicurativo attraverso l’incrocio dei dati presenti negli archivi Inail con quelli di altre amministrazioni.
L’attività di vigilanza sarà coinvolta anche negli accertamenti connessi al riconoscimento di infortuni gravi e mortali e delle malattie professionali, per la tempestiva erogazione delle prestazioni di legge che assicuri un sollecito sostegno economico ai familiari degli infortunati. Nel corso di tali accertamenti si possono, peraltro, rilevare situazioni di irregolarità assicurativa nonché fenomeni di lavoro nero o irregolare.

VERIFICHE E ACCERTAMENTI
Controlli sul regolare utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche dedicate al lavoro e alla sicurezza sociale ADI e SFL
Il decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” ha istituito, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, due nuovi ammortizzatori sociali: il Supporto per la Formazione e il lavoro (SFL) in vigore dal 1° settembre 2023 e l’Assegno di inclusione (ADI) in vigore dal 1°gennaio 2024.
Il personale ispettivo dell’INL e del Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro, come previsto dall’art. 7 del citato decreto, è incaricato di effettuare i controlli e le verifiche necessari ad accertare i casi di illegittima fruizione di ADI e SFL anche attraverso il necessario accesso alle informazioni contenute nelle banche dati indicate al comma 2 dello stesso art. 7.
Congiuntamente agli altri organi interessati, sono attuate, per i profili di competenza, misure di contrasto al lavoro irregolare nei confronti di beneficiari che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni di legge vigenti, nonché accertamenti sulla sussistenza di circostanze (es. dichiarazioni mendaci, documenti falsi) che comportano la decadenza dal beneficio.
In ragione della Convenzione triennale per gli esercizi 2023-2025 sottoscritta col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono effettuate anche per l’anno 2024, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, le verifiche di tipo amministrativo-contabile rivolte agli Istituti di patronato, ai fondi nazionali ed europei ed agli enti del terzo settore.
Proseguono, inoltre, le verifiche di competenza a contrasto delle irregolarità e delle frodi relative alle misure di integrazione salariale e di sostegno al reddito, collaborando, attraverso il necessario accesso alle informazioni contenute nelle relative banche dati, con gli altri enti responsabili delle verifiche e controlli.

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E PREVENZIONE
In considerazione della istituzionalizzazione della funzione di prevenzione e promozione assegnata al personale ispettivo dall’art. 8 del d.lgs. n. 124/2004, l’INL proseguirà nelle iniziative volte alla informazione ed aggiornamento sulla sicurezza del lavoro e sulla legalità. Tali attività incentivano il rispetto della normativa lavoristica, con particolare riferimento alle tematiche di maggiore rilevanza, nonché alle novità legislative e interpretative, in modo da prevenire la commissione di illeciti o l’insorgere di controversie.
A tal fine sarà rafforzata la collaborazione con le altre istituzioni competenti e l’incontro tra le articolazioni territoriali dell’Agenzia e cittadini italiani e stranieri, imprenditori, parti sociali e associazioni, anche mediante campagne di comunicazione, predisposizione di opuscoli informativi in lingua nonché organizzazione di sessioni informative congiunte.
In attuazione degli impegni assunti con il protocollo d’intesa stipulato in data 8 giugno 2023 con la Consigliera Nazionale di Parità, l’INL promuoverà momenti di approfondimento e studio, coinvolgendo il proprio personale allo scopo di rafforzare competenze, conoscenze e metodologie di intervento e di valutazione nell’ambito delle azioni antidiscriminatorie e di tutela e promozione della parità e pari opportunità nei luoghi di lavoro.
Proseguirà, altresì, la collaborazione tra INL e le parti sociali dell’edilizia (CNCE) al fine di promuovere la cultura della legalità e l’attuazione di una leale concorrenza sul mercato del lavoro. La promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sarà assicurata anche tramite le iniziative di formazione e di intese operative con gli Ordini professionali.
Inoltre, l’INL, nell’ambito del PNS, collaborerà alla campagna informativa promossa a livello nazionale dal MLPS che vedrà il coinvolgimento attivo delle Parti sociali e delle principali organizzazioni della società civile e che sarà attuata in sinergia con le misure di comunicazione previste nel Piano nazionale sul caporalato. Principali target di riferimento saranno rappresentati da: datori di lavoro e lavoratori, organizzazioni di rappresentanza sindacali e datoriali del Terzo settore, cittadini, studenti delle scuole superiori e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), persone migranti ospiti del “Sistema di accoglienza”.
Infine, anche per il 2024 è prevista nel settore scolastico la prosecuzione delle iniziative di sensibilizzazione e formazione sui temi della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto concordato nel Protocollo d’intesa stipulato il 26 maggio 2022 tra l’allora Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - attuale Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Inail.