Tipologia: CCNL
Data firma: 26 aprile 2024*
Validità: 29.04.2024 - 31.01.2026
Parti: Unilavoro PMI, Familycare, Fisdat e Confsal-Fisals
Settori: Lavoro domestico
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Parti stipulanti
Articolo 1 - Sfera di applicazione
Articolo 2 - Documenti di lavoro 
Articolo 3 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
Articolo 4 - Il lavoro a tempo determinato
Articolo 5 - Lavoro ripartito
Articolo 6 - Contratto lungo orario
Articolo 7 - Inquadramento dei lavoratori
Articolo 8 - Prestazioni in orario notturno
Articolo 9 - Periodo di prova
Articolo 10 - Riposo settimanale
Articolo 11 - Orario di lavoro
Articolo 12 - Lavoro straordinario e supplementare
Articolo 13 - Festività nazionali e infrasettimanali
Articolo 14 - Ferie
Articolo 15 - Sospensioni di lavoro extra feriali
Articolo 16 - Permessi
Articolo 17 - Permessi per formazione professionale
Articolo 18 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Articolo 19 - Assenze
Articolo 20 - Banca ore
Articolo 21 - Diritto allo studio
Articolo 22 - Matrimonio
Articolo 23 - Tutela delle lavoratrici madri
Articolo 24 - Tutela del lavoro minorile

 

Articolo 25 - Malattia
Articolo 26 - Tutela delle condizioni di lavoro
Articolo 27 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Articolo 28 - Trasferimenti
Articolo 29 - Trasferte
Articolo 30 - Retribuzione e prospetto paga
Articolo 31 - Certificazione di qualità
Articolo 32 - Minimi retributivi
Articolo 33 - Vitto e alloggio
Articolo 34 - Scatti di anzianità
Articolo 35 - Tredicesima mensilità
Articolo 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Articolo 37 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
Articolo 38 - Permessi sindacali
Articolo 39 - Indennità in caso di morte
Articolo 40 - Interpretazione del Contratto
Articolo 41 - Commissione Paritetica Nazionale
Articolo 42 - Conciliazioni
Articolo 43 - Ente bilaterale ESBII
Articolo 44 - Contrattazione di secondo livello
Articolo 45 - Assistenza sanitaria integrativa
Articolo 46 - Previdenza complementare
Articolo 47 - Contributi di assistenza contrattuale
Articolo 48 - Decorrenza e durata
Allegati


Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico
*Testo Coordinato con le modifiche introdotte dall’Accordo integrativo del 26/04/2024

Parti stipulanti
Unilavoro PMI - Confederazione nazionale delle piccole e medie Imprese, Associazione Familycare, Fisdat e Confsal Fisals

Articolo 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutti i lavoratori domestici come disciplinati dalla legge n. 339 del 1958 ed in ogni caso agli addetti al funzionamento ed alle necessità della vita familiare. Per lavoratori domestici si intendono coloro che prestano la loro opera per tutte le necessità di assistenza, cura e gestione delle persone e dei luoghi da essi usufruiti. E’ ammessa la contrattazione di 2° livello in sede territoriale.
L’esistenza di vincoli di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado con il datore di lavoro o con il soggetto assistito, non esclude la possibilità di assunzione del familiare assistente come lavoratore dipendente così come previsto dall’art. 1 DPR 31.12.1971, n. 1403 nonché nei casi di assistenza a soggetti fragili. Sul punto le parti auspicano anche l’introduzione di specifica normativa inerente alla figura del “caregiver”. In caso di riconoscimento normativo che estenda la portata della normativa attuale, il presente contratto si applicherà anche a tali fattispecie lavorative. Restano ferme le disposizioni previste dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n.304 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969).
Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altro trattamento, e sono ritenute dalle parti complessivamente più favorevoli rispetto a quelle dei precedenti contratti collettivi.

Articolo 3 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
L’assunzione viene formalizzata con il contratto di lavoro nel quale devono essere indicati: tutti i dati identificativi delle parti contraenti ed eventuali soggetti beneficiari della prestazione;
a) data di instaurazione del rapporto di lavoro;
b) dichiarazione del datore di lavoro circa le esigenze specifiche legate alla prestazione richiesta;
c) dichiarazione del lavoratore di adeguata idoneità professionale e psicofisica all’espletamento della mansione richiesta: nella dichiarazione il lavoratore dovrà specificare che non sussistono motivazioni ostative allo svolgimento delle mansioni richieste;
d) livello attribuito e mansione concordata;
e) durata del periodo di prova (in mancanza si applicano i termini previsti nel presente ceni);
f) patti di convivenza se concordata;
g) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro. Oltre a ciò, il lavoratore è tenuto ad indicare anche un indirizzo e-mail ovvero pec o comunque una identità digitale. Le comunicazioni digitali avranno la stessa efficacia e lo stesso valore di quelle cartacee;
h) durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione in fasce orarie specifiche per i non conviventi o per i rapporti a tempo determinato e in fascia giornaliera per i conviventi (nel caso di convivente specificare le ore di riposo giornaliere);
i) per i lavoratori conviventi, la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla giornata di riposo settimanale spettante;
j) retribuzione pattuita nelle sue voci minimali e indicazione eventuale di accordi migliorativi specifici;
k) ambito territoriale nel quale si svolge normalmente la prestazione lavorativa nonché l’indicazione di potenziali mete alternative di svolgimento del rapporto temporanee;
l) eventuali richieste del lavoratore su periodi di gradimento per la concessione delle ferie. La concessione del datore di lavoro è limitata all’anno di corso e non crea obblighi o diritti per le parti negli anni successivi.
m) eventuale indicazione dello spazio che il lavoratore potrà utilizzare per i propri effetti personali;
n) eventuale presenza di impianti audiovisivi di videosorveglianza all’interno dell’abitazione;
o) indicazione del CCNL applicato;
p) eventuale adesione alla banca ore prevista nel presente ceni;
q) la data in cui verrà erogato il pagamento della busta paga stessa.

Articolo 4 - Il lavoro a tempo determinato
[…]
Per le causali che giustificano l'assunzione a tempo determinato i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Articolo 6 - Contratto lungo orario
Nel caso in cui si rinvenga l’esigenza di un rapporto di lavoro convivente ma senza la necessità di una presenza notturna, è possibile l’applicazione di tale particolare tipologia contrattuale che prevede un rapporto di lavoro di convivenza nel quale, per accordo fra le parti, il lavoratore al termine della propria prestazione lavorativa faccia ritorno presso la sua residenza o domicilio per il riposo notturno.
Tale vincolo contrattuale prevede il medesimo trattamento economico previsto per i lavoratori conviventi - cui si fa riferimento alle specifiche tabelle - ma non prevede la corresponsione, da parte del datore di lavoro, dell’indennità di vitto ed alloggio né di reperibilità, in considerazione della particolare tipologia di orario.
L’orario di lavoro, da specificarsi al momento dell’assunzione, previsto è dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con pausa pranzo di due ore - da intendersi continuative - da concordare fra le parti nell’arco dell’orario di lavoro.
Si rimanda alla corrispondente disciplina prevista dal presente Accordo per i riposi settimanali. Per tutto quanto non specificato si rimanda alle disposizioni generali.

Articolo 8 - Prestazioni in orario notturno
1) Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona (Assistenza Notturna)
Per discontinua prestazione notturna di cura alla persona si intende la prestazione lavorativa ove al lavoratore è richiesto non solo di essere a disposizione durante l’orario notturno ma anche di rimanere sveglio per svolgere mansioni di assistenza attiva. Ove il lavoratore non sia convivente dovrà essere fornita la prima colazione e/o la cena in base all’orario della prestazione oltre ad una idonea sistemazione. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo nelle ventiquattro ore successive alla prestazione notturna. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di autosufficienti - B Super - ovvero al personale assunto per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti - livello C super ovvero D Super - si applicherà la retribuzione prevista nella tabella D allegata corrispondente al livello specifico del lavoratore, ove la prestazione sia collocata temporalmente tra le ore 20.00 e le ore 8.00 del mattino.
In considerazione del fatto che il lavoro di assistenza notturna è normalmente caratterizzato da attività riconducibile prevalentemente a semplice attesa o custodia, l’orario normale da considerare ai fini retributivi e contributivi, fatte salve le ipotesi di diverso e più intenso e continuativo impegno, è pari ad otto ore giornaliere convenzionalmente determinate anche ai fini contributivi. Laddove il rapporto venga definito ad ore la prestazione del lavoratore sarà retribuita sulla base delle ore lavorate, resta salva la disciplina ai fini contributivi.
L’assunzione per prestazioni discontinue dovrà essere determinata in forma scritta specificando la fascia orario dell’assistenza ed il suo carattere discontinuo.
2) Prestazioni esclusivamente di attesa (Presenza Notturna)
Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna (che si verifica qualora l’assistito abbia necessità di avere una persona a disposizione in caso di bisogno o per non rimanere solo durante la notte), verrà applicata la specifica tabella retributiva inerente alle prestazioni di attesa che si svolgono all’interno della fascia oraria tra le ore 21.00 e le ore 8.00. Deve essere garantito al lavoratore il riposo notturno in un alloggio idoneo.
Eventuali prestazioni non di mera attesa, verranno retribuite sulla base delle retribuzioni previste per i non conviventi come da tabella C allegata, limitatamente al tempo effettivamente impiegato per gli specifici interventi.
Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo di cui all’art. 44, l’orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite ai sensi del comma 2.
L’assunzione con l’indicazione del rapporto di mera attesa dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti.

Articolo 10 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto in maniera siffatta;
• 24 ore alla domenica;
• 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore da godersi la domenica. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.

Articolo 11 - Orario di lavoro
La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti, con un massimo di:
A) per i lavoratori conviventi:
- 10 ore giornaliere intervallate da una o più pause di complessive ore 2 da poter godere sia in casa che fuori casa;
- Ai fini contributivi e per i livelli B e Bs convivente, oltre che Cs e Ds, saranno indicate 40 o 54 ore settimanali da concordare tra le parti al momento dell’assunzione;
B) per i lavoratori non conviventi:
• 8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni.
I lavoratori di cui ai livelli Cs e Ds adibiti alla sostituzione, nelle ore o nelle giornate di riposo, di lavoratore convivente addetto all’assistenza di persona non autosufficiente potranno essere assunti con orari che variano dalle 12 alle 16 ore settimanali:
• 12 ore, nel caso la sostituzione sia per le 24 ore
• 16 ore nel caso la sostituzione sia per le 36 ore
Vedasi apposita tabella per la retribuzione di tali lavoratori.
I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti fra i 16 e i 40 anni che svolgano corsi di studio volti all’ottenimento di titoli riconosciuti dallo Stato o da enti pubblici italiani, possono essere assunti anche in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a. interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b. interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c. interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella retributiva B allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoro concordato nell’atto scritto di cui al successivo comma saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all’interno della tipologia di articolazione dell’orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di/fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall’ art. 13.
L’assunzione ai sensi del comma precedente dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l’orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell’ambito delle articolazioni orarie individuate nello stesso comma; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell’orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza e viceversa.
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e un riposo giornaliero di 2 ore da poter usufruire all’interno o all’esterno dell’abitazione, come da accordi tra le parti. Ove il lavoratore aderisca alla banca ore, le eventuali ora lavorate in più, saranno riposate successivamente come da rendicontazione specifica e fatti sempre salvi i limiti di legge.
Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall'abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all'effettivo recupero delle energie psicofisiche.
L’orario di lavoro è determinato dal datore di lavoro, nell’ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio pieno; mentre per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti. Salvo quanto previsto in ordine alle prestazioni discontinue ed a quelle di semplice attesa, il lavoro notturno così come definito dalla normativa nazionale è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, mentre se straordinario, sarà maggiorato così come previsto dall’articolo dedicato a tale prestazione. Per i lavoratori conviventi la retribuzione della specifica tabella.
Le cure personali del lavoratore ovvero dei beni propri non connessi strettamente al servizio, saranno gestiti dallo stesso all’esterno dell’orario di lavoro.
Al lavoratore che svolge un orario di lavoro giornaliero pari o superiore alle 6 ore di presenza sul posto di lavoro, spetta un pasto, ovvero, un’indennità pari al suo valore convenzionale.
La pausa pasto, della durata concordata tra le parti, non sarà conteggiata a fini retributivi, salvo che nella stessa non venga svolta specifica attività lavorativa.
Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito.
Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell'assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite sulla base della tabella "G" e della tabella "F" inerente le indennità di vitto e alloggio qualora spettanti.

Articolo 12 - Lavoro straordinario e supplementare
Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario o supplementare dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera definita secondo l’orario massimo settimanale previsto dal presente CCNL. È lavoro supplementare quello che viene richiesto in caso di rapporto di lavoro ridotto fino allo svolgimento dell’orario massimo settimanale previsto nel presente CCNL.
È esclusa dal conteggio settimanale o comunque periodico del lavoro supplementare o straordinario nonché dalle relative maggiorazioni, lo svolgimento di attività lavorativa connessa alla gestione della banca ore.
[…]
Qualora il lavoratore effettui prestazioni lavorative all’interno delle due ore dedicate alla pausa pranzo dette ore verranno computate e gestite come straordinario.
Il lavoro straordinario o supplementare deve essere comunicato almeno 12 ore prima salvo casi di urgenza, emergenza comunque impreviste. In quest’ultimo caso, ove la prestazione si inserisca all’interno di orari di riposo siano essi notturni o diurni, l’attività viene considerata normale e prevedibile, dando luogo al solo prolungamenti di riposo ove abbiano natura episodica e sporadica. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.

Articolo 14 - Ferie
[…]
Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile salvi i casi di interruzione del rapporto di lavoro e quanto previsto ai successivi commi.
Nel caso di lavoratore che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l'accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma precedente.
Le ferie devono essere godute per metà nell’anno di maturazione e l’altra metà entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
[…]

Articolo 18 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere
In relazione a quanto previsto dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ove documentati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, potrà astenersi dal lavoro in ragione del percorso di protezione, per un periodo massimo di tre mesi.
Per l’esercizio di tale astensione, la lavoratrice è tenuta a preavvisare il datore di lavoro almeno gironi prima dell’inizio e della fine del periodo di congedo, producendo la relativa certificazione.
Detto periodo comunque computato ai fini dell’anzianità nonché degli altri istituiti contrattuali indiretti.
La lavoratrice, escluso quanto previsto dal comma 3, durante il periodo di sospensione ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione - erogata a seguito di domanda dell’interessata direttamente dall’INPS - oltre a ricevere contribuzione figurativa per il periodo in oggetto.
Il congedo, gestito su base oraria o giornaliera, nell’arco del triennio dall’avvio della procedura, verrà concordato dalle parti. In caso di mancato accordo si precisa che la fruizione oraria è consentita nella misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero parametrato sulla media degli ultimi due mesi di lavoro prima dell’avvio del congedo.

Articolo 20 - Banca ore
Nei rapporti di lavoro individuali, è possibile concordare l’istituzione di una banca ore per fronteggiare periodi nei quali, il datore di lavoro possa richiedere prestazioni aggiuntive rispetto all’orario contrattualmente stabilito.
Le ore lavorate in misura superiore all’orario contrattualmente previsto, saranno recuperate sotto forma di permessi, da potersi godere anche a giornate, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno seguente.
Nel caso in cui non sia consentito al lavoratore il recupero di tali ore entro il termine sopra indicato, le ore totalmente o parzialmente non recuperate dovranno essere retribuite come ore di lavoro ordinario, supplementare o straordinario determinato sulla base dell’orario normale stabilito nel contratto individuale.
Lo svolgimento delle ore di recupero dovrà comunque sempre avvenire all’interno dei limiti legali previsti per l’attività giornaliera o settimanale.
Le ore svolte in eccedenza rispetto a quanto concordato nel contratto di assunzione, non potranno comunque eccedere, su base annuale, una percentuale pari al 10% dell’orario complessivo.
Il lavoratore può aderire alla banca ore con il contratto di assunzione o con atto successivo comunque in forma scritta,
La banca ore sarà da considerarsi sia a debito che a credito. In caso di impossibilità nella prestazione lavorativa per causa inerente il datore di lavoro, il lavoratore maturerà un debito di ore da svolgere, ove invece siano richieste ore maggiori per esigenze familiari, le stesse verranno riposate dal lavoratore successivamente. Per la fruizione di tali riposi è necessario che il lavoratore li richieda con almeno 3 giorni di anticipo e previo accordo con il datore di lavoro.

Articolo 23 - Tutela delle lavoratrici madri
In caso di stato di gravidanza durante il rapporto di lavoro si applicano tutte le norme generali di tutela delle lavoratrici madri e lavoratori con prole.
• È vietato adibire al lavoro le donne:
1. durante i 2 mesi precedenti la presunta data del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge
2. per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto
3. durante i 3 mesi dopo il parto, salvo posticipi autorizzati
[…]

Articolo 24 - Tutela del lavoro minorile
L’assunzione di minori è consentita nei limiti e secondo i requisiti di legge. L’adibizione al lavoro notturno di minori è vietata salvo casi eccezionali dovuti a forza maggiore.

Articolo 26 - Tutela delle condizioni di lavoro
Il datore di lavoro dovrà garantire un ambiente di lavoro adeguato alla prestazione richiesta e comunque sicuro in base alla normativa vigente.
Ove la prestazione necessiti dell’utilizzo di strumentazione peculiare di cui il lavoratore non abbia precedente esperienza o l’ambiente di lavoro presenti rischi atipici, il datore di lavoro provvederà ad informare lo stesso lavoratore sulle regole di sicurezza connesse alle specificità.
L’informativa dovrà essere condivisa con il lavoratore al momento dell’assunzione ovvero nel momento in cui vi sia concreta necessità ove successiva a tale momento. Il documento potrà essere elaborato dal datore di lavoro ovvero lo stesso potrà fare riferimento - previo adeguamento alle specificità del caso - a quello elaborato dall’Ente bilaterale di settore.
Come già sopra indicato, negli ambienti domestici è sempre possibile installare impianti audiovisivi, previa informativa al dipendente. Sono vietate, salvo ragioni peculiari e comunque previa autorizzazione del lavoratore, gli impianti audiovisivi all’interno dell’alloggio del dipendente ovvero nei servizi igienici.

Articolo 33 - Vitto e alloggio
Il vitto e l’alloggio devono garantire al lavoratore una alimentazione salubre nelle qualità e sufficiente nella quantità mentre gli ambienti domestici dovranno essere salubri e dignitosi. Nel caso di convivenza l’alloggio dovrà poter garantire al lavoratore la necessaria riservatezza.
[…]

Articolo 43 - Ente bilaterale ESBII
Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, in sigla ESBII (Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia) costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
L’Ente bilaterale ha le seguenti funzioni: 
a. Può istituire un osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese.
b. promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione, qualificazione professionale e certificazione delle competenze, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.
c. riceve le Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL, o a chi di dovere, agli effetti di quanto previsto dalla legge;
d. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
e. svolge tutte le funzioni demandate alle parti sociali e dagli accordi territoriali.
[…]

Articolo 44 - Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello fra le OO.SS. e le Associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL potrà riferirsi, di norma, ad ambito regionale ovvero provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano.
In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane.
La contrattazione di cui al precedente comma avrà luogo presso l’ente bilaterale ESBII, con la presenza e l’accordo di tutti i soggetti firmatari il presente CCNL.
Essa riguarderà esclusivamente le seguenti materie:
a) indennità di vitto e alloggio;
b) ore di permesso per studio e/o formazione professionale.
Gli accordi stipulati a norma del presente articolo resteranno depositati, ai fini della loro efficacia, presso l’Ente bilaterale ESBII.