REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna
Dott. D'ISA Claudio
Dott. BIANCHI Luisa
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco

- Presidente
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) C.G. N. IL ***;
2) CI.G. N. IL ***;
3) D.C. N. IL ***;
avverso la sentenza n. 97/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 16/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO Silvana Giovanna;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.


Svolgimento del processo

Con sentenza del 29/6/2007 il Tribunale di Vallo della Lucania ha dichiarato C.G., quale legale rappresentante della P. Costruzioni Spa, Ci.G., nella qualità di direttore tecnico della detta società, D.C., capo cantiere della P. Costruzioni, e D.N.P., titolare dell'impresa edile individuale D.N.P., colpevoli del reato di cui all'art. 589 c.p. in pregiudizio di V.A., lavoratore dipendente di questa ultima ditta, e, concesse a tutti le attenuanti generiche, ha condannato ciascuno dei detti imputati alla pena di anni uno, mesi 4 di reclusione nonché, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili, al pagamento di provvisionale immediatamente esecutiva ed alla rifusione delle spese dalle parti medesime sostenute. A seguito di impugnazione dei prevenuti, la Corte di Appello di Salerno, in data 16/3/2009, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti in ordine al delitto ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione. Il collegio ha rideterminato il grado di responsabilità, ai fini civilistici, di ciascun imputato e l'entità della provvisionale, nella misura del 40% sia per il D.N. che per il C. e del 10% ciascuno per il Ci. e per il D.. Ha confermato nel resto la decisione impugnata.

Si trattava di un infortunio sul lavoro che era stato così ricostruito dai giudici del merito. Il V., unico operaio della Ditta D.N., stava eseguendo con il suo datore di lavoro il posizionamento all'interno di uno scavo, profondo circa metri 2,00, in precedenza realizzato dalla stessa impresa, di un tubo di acciaio costituente una parte della nuova condotta dell'Acquedotto del Calore. Il V. si trovava in corrispondenza del punto in cui il tubo da collocare si sarebbe dovuto congiungere con altro tubo già posto in opera e dava indicazioni al D.N., il quale era alla guida di un escavatore che reggeva una benna allacciata all'altra estremità del tubo da sistemare. Ad un tratto, uno dei lati del muro di scavo era franato spingendo l'operaio dalle spalle, trascinandolo verso il basso e facendolo urtare con violenza contro il tubo che si stava posizionando. Il V. era deceduto a causa delle lesioni interne riportate.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del C., del Ci. e del D. deducendo erronea applicazione dell'art. 129 cpv. c.p.p., manifesta illogicità e difetto di motivazione. In particolare ha rilevato che nulla era stato detto in ordine alla tipologia dei lavori e con riguardo ai mezzi ed alla organizzazione occorrenti per potervi provvedere adeguatamente e senza rischi di infortunio. Inoltre, trattandosi di attività di scavo, la cui caratteristica non poteva consentire la presenza di più persone sul cantiere e l'uso di più mezzi meccanici, non poteva affermarsi che due soli operatori e la disponibilità della sola escavatrice fossero inadeguati per effettuare uno scavo, la rimozione di parte della condotta idrica preesistente e la collocazione nello scavo delle nuove condotte.

Nessun addebito poteva essere mosso al C. in quanto la ditta D.N., per la sua esperienza nel settore e per la natura e tipologia dell'opera subappaltata, era certamente idonea ed adeguata per quella attività con la conseguenza che, rispetto a tale profilo di colpa, ricorrevano le condizioni per un'assoluzione ai sensi dell'art. 129 cpv. c.p.p.. Nessun addebito poi poteva essere mosso agli imputati per non avere cooperato con la impresa subappaltatrice all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e per non avere vigilato sul rispetto del piano di sicurezza o per mancato coordinamento in quanto tali obblighi non competevano per la natura autonoma del contratto di subappalto che attribuiva la posizione di garanzia solo al datore di lavoro della vittima. Spettava al D. N., stante l'autonomia gestionale della impresa, la predisposizione ed attuazione delle idonee misure di prevenzione, contenute peraltro e ben specificate nel piano di sicurezza consegnato al predetto. Nessun coordinamento era necessario in quanto l'impresa D.N. era l'unica ad operare nel cantiere.

Motivi della decisione

I gravami vanno rigettati.

La corte di appello ha escluso di potere applicare il disposto dell'art. 129 c.p.p., comma 2 mancando la prova evidente dell'innocenza dei ricorrenti ed, anzi, sussistendo elementi che facevano ravvisare profili di colpa a carico dei predetti che impedivano la loro assoluzione. Si poteva, pertanto, unicamente dichiarare la prescrizione del reato ascritto e pronunciarsi sulle impugnazioni ai soli effetti delle disposizioni concernenti gli interessi civili.

I giudici, all'esito della valutazione compiuta delle emergenze acquisite, hanno soffermato la loro attenzione sulla circostanza che la ditta D.N., mediante un contratto, formalmente denominato di noleggio a caldo ma in realtà di subappalto (come anche riconosciuto nei ricorsi), stipulato con l'impresa R.P. Costruzioni Generali spa, era stata incaricata di eseguire le opere necessarie per la realizzazione di un tratto di quasi 11 Km della nuova condotta prevista in sostituzione della preesistente dell'Acquedotto del Calore nella zona di ***. I lavori commissionati, anche per il breve periodo di tempo (90 giorni) in cui dovevano essere compiuti con personale, macchinali e materiale propri, erano di tale entità da convincere i giudici che la ditta D.N. era priva delle capacità tecniche ed organizzative necessarie per garantire che gli stessi sarebbero stati realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza, quantomeno munendo lo scavo delle armature di sostegno, inserendo tavole di rivestimento delle pareti sporgenti dal bordo dello scavo di 30 cm, depositando il materiale di risulta lontano dal ciglio dello scavo, provvedendo alla necessaria puntellatura. Tale conclusione ha condotto il collegio al riconoscimento che il C., nella qualità di legale rappresentante della P. Costruzioni Spa e di firmatario del contratto con il D.N., era responsabile del verificarsi dell'evento mortale per avere affidato una parte importante dei lavori ad una impresa oggettivamente priva dei mezzi e della organizzazione necessari al fine di garantire il rispetto delle norme di protezione dell'incolumità dei lavoratori.

Inoltre, la società committente aveva incaricato tale N.G., che era un operaio in pensione del Consorzio Acquedotti del Calore e che era presente al momento dell'incidente, di indicare al D.N. la posizione esatta dei tubi preesistenti per evitare rotture e sovrapposizioni. Il C., quindi, nella qualità di legale rappresentante della società committente, si era anche ingerito nella organizzazione del lavoro della Impresa D.N..

Quanto al Ci. ed al D., i predetti, nella rispettiva qualità di direttore di cantiere e di capo cantiere della P. Costruzioni Spa., avevano un obbligo di controllo ma avevano omesso di intervenire per interrompere i lavori che erano palesemente svolti in violazione delle norme di sicurezza. Essi quindi non avevano cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione anche per l'ingerenza nell'organizzazione del lavoro della Ditta D.N..

In sostanza, per i giudici del merito, esisteva una situazione avuto riguardo alla quale i prevenuti avrebbero dovuto interessarsi del modo in cui il subappaltatore eseguiva i lavori, cooperando con l'impresa D.N. all'attuazione delle misure di protezione dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni. Alle argomentazioni svolte dalla corte del merito i ricorrenti hanno opposto il loro contrario assunto volto a convincere che, trattandosi di attività di scavo la cui caratteristica non poteva consentire la presenza di più persone sul cantiere e l'uso di più mezzi meccanici, non poteva affermarsi che due soli operatori e la disponibilità della sola escavatrice fossero inadeguati per effettuare uno scavo, la rimozione di parte della condotta idrica preesistente e la collocazione nello scavo delle nuove condotte. La ditta D.N., per la sua esperienza nel settore e per la natura e tipologia dell'opera subappaltata, era certamente idonea ed adeguata per quella attività. Inoltre, i ricorrenti hanno prospettato che spettava al solo D.N., stante l'autonomia gestionale della impresa, la predisposizione ed attuazione delle idonee misure di prevenzione, contenute peraltro e ben specificate nel piano di sicurezza consegnatogli.

Nessun addebito, quindi, poteva essere loro mosso per non avere cooperato con la impresa subappaltatrice all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e per non avere vigilato sul rispetto del piano di sicurezza o per mancato coordinamento in quanto tali obblighi non competevano, per la natura autonoma del contratto di subappalto, che poneva l'obbligo di garanzia solo a carico del datore di lavoro della vittima.

Le tesi illustrate sono state però disattese in maniera adeguata e coerente dalla corte del merito dopo l'apprezzamento dei dati fattuali disponibili che ha condotto all'affermazione della responsabilità ai fini civili dei prevenuti, sia pure con l'individuazione a loro carico di una diversa percentuale di colpa.

Il giudizio espresso, in quanto giustificato, non è sindacabile in sede di legittimità.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.