• Datore di Lavoro
  • Appalto e Contratto d'opera
  • Lavoratore 

 

Responsabilità del titolare di una ditta edile, appaltatore di lavori di ristrutturazione di un albergo, e del proprietario del suddetto albergo per infortunio occorso a lavoratore caduto dall'impalcatura.

 

Venivano entrambi imputati per aver predisposto il ponteggio utilizzato dalla parte lesa per la messa a dimora delle opere affidategli quale fabbro, senza osservare le prescrizioni di sicurezza richieste dall'art. 7 DPR 164/56, cagionando alla parte lesa A. A. gravi lesioni.

 

 

Il Tribunale condanna il solo titolare della ditta edile e assolve invece il proprietario della struttura alberghiera affermando che "Le circostanze emerse dall'istruttoria dibattimentale dimostrano, in modo evidente, che la responsabilità dell'incidente è da attribuire esclusivamente a V. S..

 

E' stato, infatti, il V. a far installare dai suoi operai la grossolana e superficiale impalcatura che è crollata appena l'A. vi ha messo piede.


L'impalcatura era stata richiesta dal proprietario dell'albergo, B. A., ma è altrettanto vero che egli non aveva alcuna cognizione tecnica per il montaggio dell'impalcatura; proprio per questo aveva riferito al V. di soprassedere al montaggio dell'impalcatura, ove fossero insorte delle difficoltà, poiché non aveva interesse al completamento dell'opera su quella parete.
Dato l'incarico al V., che già stava effettuando lavori di ristrutturazione all'interno dell'albergo, il B. non è intervenuto (né poteva) nel montaggio dell'impalcatura.
Il contratto di appalto importa che del rispetto delle norme antinfortunistiche risponda, di norma, l'appaltatore, spettando a costui, per l'esecuzione dell'opera avuta in appalto, l'organizzazione del lavoro e, nell'ambito di questa, la predisposizione delle misure per evitare infortuni.
Anche il committente diventa destinatario delle norme antinfortunistiche qualora si ingerisca e riduca l'autonomia dell'appaltatore, in quanto, ai fini dell'obbligo di rispettare tali misure, rileva, oltre la posizione "istituzionale", l'assunzione in concreto di un certo ruolo di supremazia e di dirigenza (Cass. Sez. IV, 25/2/1994 n. 2502; conforme, tra le altre, Sez. IV, 8/2/1990 n. 1659).
Orbene, appare evidente che nel caso in esame il B. non ha avuto alcun ruolo determinante nella realizzazione dell'impalcatura, il cui crollo ha determinato l'evento."


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE PENALE

Il GIUDICE MONOCRATICO

Dott. Pietro CAROLA,

nell'udienza del 14/06/2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

(artt. 544 e segg. c.p.p.)
Nei confronti di:

1) V. S. n. Rivaralo Canavese (TO) omissis
LIBERO CONTUMACE

2) B. A. n. Pozzuoli (NA) omissis
LIBERO ASSENTE

IMPUTATI

- V. S., nella qualità di titolare della ditta edile che aveva in appalto i lavori;
- B. A., nella qualità di titolare della struttura alberghiera;

del reato p. e p. dagli artt. 113-590 3° co. c.p. in relazione all'art. 583 n. 1, perchè nelle qualità indicate in epigrafe, (art. 7 D.L. 626/94), in concorso tra loro, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, predisponevano il ponteggio utilizzato dall'A. per la messa a dimora delle opere affidategli quale fabbro, senza osservare le prescrizioni di sicurezza richieste dall'art. 7 DPR 164/56, cagionando alla parte lesa A. A. gravi lesioni, consistite in trauma vertebrale con fratture da scoppio di L 3, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, in conseguenza della caduta dal ponteggio (costituito da tavole non fissate) da un'altezza di 8 metri.
Accertato il 07/04/04 in Napoli viale Cesare Augusto 42. (Imputazione disposta dal GIP ex art. 409 n. 5 c.p.p.).

CONCLUSIONI
PM dott. Saverio Emolo VPO: condanna per ciascuno degli imputati, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, alla pena di 6 mesi di reclusione.
PARTE CIVILE dott. Giuseppe Caruso: condanna di entrambi gli imputati al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile e al pagamento di una provvisionale di Euro 100.000,00 e delle spese di giudizio.
DIFESA
Avv. Lucia Morra nominata ai sensi dell'art. 97 co. IV CPP: assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 530 co. II CPP, per non aver commesso il fatto; in subordine condanna al minimo della pena con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge.
Avv. Armando Zottola di fiducia: assoluzione di B. A. dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.


 

Fatto

 

Con decreto del 2/12/2008 il PM presso il Tribunale di Napoli citava a giudizio V. S. e B. A. per il reato loro ascritto in rubrica.
Dopo un rinvio determinato dall'omessa notifica del decreto di citazione al V., all'udienza del 16/11/2009 si procedeva in contumacia degli imputati assistiti dai rispettivi difensori.

A. A. si costituiva parte civile.

Il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva quali mezzi di prova i testi indicati nelle liste del PM e della parte civile, e dagli stessi richiesti, e l'esame degli imputati e acquisiva la documentazione sanitaria e due cartelle cliniche relative ai ricoveri della parte offesa.
Il 14/12/2009 veniva sentito A. S.; nel corso della deposizione venivano acquisite, su richiesta della difesa, le foto riproducenti il luogo dell'evento.

Venivano, quindi, escussi D.B. e M. G..
Col consenso delle parti il Giudice acquisiva la relazione di servizio redatta dai carabinieri G. N. e V. A. e, di conseguenza, revocava l'ammissione degli stessi, quali testi indicati dalla parte civile.
Dopo un rinvio determinato dall'assenza dell'ultimo teste del PM, il 29/3/2010 deponeva A. F. S.; venivano, quindi sentiti, l'imputato e il teste della difesa R. A..
Il 26/4/2010 veniva escusso il consulente della parte civile dott. C. V.; all'esito della sua deposizione veniva acquisita la relazione scritta. Il Giudice, quindi, revocava l'ammissione degli altri testi, rigettava una richiesta avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 507 CPP, e dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale.
Il 14/6/2010 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice deliberava in camera di consiglio la decisione che veniva pubblicata con la lettura in udienza del dispositivo allegato al verbale.

Alle ore 12,30 del 7/4/2004 una pattuglia dei carabinieri della Stazione Napoli - Fuori grotta si portava al Viale Augusto, presso l'hotel C. A., ove una persona riversa al suolo stava chiedendo aiuto.

Giunti sul posto i militari notavano un'autoambulanza e un'autoradio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Napoli.

Nei pressi dell'entrata del garage dell'hotel c'era un giovane a terra che lamentava forti dolori; lo stesso veniva prelevato dal personale dell'ambulanza e accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo.
Nell'immediatezza i militari accertavano che il giovane si chiamava A. A., e stava effettuando dei lavori di ristrutturazione presso l'albergo di proprietà di B. A..

Nel corso dei lavori l'A. era caduto dall'impalcatura montata nei pressi del garage (vd. annotazione di servizio acquisita il 14/12/2009).
A. A. ha dichiarato che nel 2004 egli svolgeva l'attività di fabbro.

Nel mese di marzo B. A., proprietario dell'hotel "C. A." sito al Viale Augusto, gli aveva commissionato l'apposizione di alcune pensiline sulle pareti dello stabile, appena verniciate (ud. 14/12/09 foll. 4 e 5).

Nell'albergo erano già in corso lavori di ristrutturazione da parte dell'impresa di V. S.; era stato proprio il V. a contattarlo per presentarlo al B. (fol. 6).

Verso la fine del mese di marzo, quasi a completamento dei lavori, erano insorti dei problemi per il montaggio delle pensiline sulla parete dell'hotel adiacente la rampa che immette nel garage sottostante.

Dato il dislivello, egli non poteva più lavorare stando sulla scala e aveva chiesto, perciò, che fosse montata un'impalcatura (foll. 7 e 14).

Il V. era stato, dunque, incaricato dal B. di montare l'impalcatura (fol. 8).

Recatosi sul posto qualche giorno dopo, aveva constatato che l'impalcatura era stata montata su tubi "Innocenti" che poggiavano, da una parte, sul davanzale delle finestre dell'hotel ed erano tenuti fermi dalle tapparelle, dall'altra sul muretto che costeggiava la rampa ed erano tenuti fermi con dei vasi da piante. Sui tubi erano poggiate delle tavole di legno (fol. 9 e foto allegate).
Il V. gli aveva spiegato che quel tipo di ponteggio era stato imposto dalla necessità di non ostruire la rampa d'accesso al garage (foli. 9 e 10).
Egli aveva manifestato delle perplessità circa la tenuta dell'opera ma, a seguito delle assicurazioni del V. era montato sull'impalcatura che, però, dopo i primi passi aveva ceduto facendolo precipitare (fol. 11).
Il V. e il B. l'avevano immediatamente soccorso trasportandolo in ospedale ove gli era stato riscontrato lo scoppio di una vertebra (fol. 12).
Il B. nell'occasione gli aveva suggerito di riferire che stava mangiando seduto sul muretto ed era caduto (fol. 13).
A. F. S. ha dichiarato che all'epoca egli aiutava A. A. nel suo lavoro di fabbro (ud. 29/3/2010 fol. 4).

Il 7/4/2004 mentre entrambi stavano lavorando per montare delle pensiline a un muro esterno, l'A. era caduto da un'impalcatura montata sulla rampa del garage (foli. 3 e 4).
L'impalcatura era stata realizzata da V. S. i cui operai erano intenti a realizzare dei lavori di ristrutturazione all'interno dell'albergo (fol. 5).
Appena l'A. era salito sulle tavole, l'impalcatura era crollata (fol. 6).
B. A. ha riferito il 29/3/2010 di aver chiesto al V. di montare un'impalcatura per consentire all'A. di completare il lavoro sulla parete adiacente la rampa d'accesso al garage, raccomandandogli che tale struttura non ostacolasse l'ingresso al garage. Aveva tuttavia precisato che, ove fossero insorte difficoltà, non si procedesse al montaggio dell'impalcatura perché non gli interessava che l'A. effettuasse i lavori su quella parete (fol. 10).
Al momento dell'incidente egli si trovava nella hall insieme a due dipendenti (fol. 11).
R. A., gestore della profumeria sita al Viale Augusto n. 38/40 ha dichiarato di essere accorso per soccorrere l'A.; nell'occasione egli aveva notato delle tavole di ponte cadute (ud. 29/3/10 fol. 16).

 

Diritto

 


La ricostruzione dell'incidente operata dalla parte offesa risulta ampiamente riscontrata dalle dichiarazioni rese da A. F. S. e R. A., dalla relazione di servizio redatta dai carabinieri della Stazione di Fuorigrotta, intervenuti nell'immediatezza del fatto, e dall'esame dell'imputato B. A..


Le circostanze emerse dall'istruttoria dibattimentale dimostrano, in modo evidente, che la responsabilità dell'incidente è da attribuire esclusivamente a V. S..

E' stato, infatti, il V. a far installare dai suoi operai la grossolana e superficiale impalcatura che è crollata appena l'A. vi ha messo piede.


L'impalcatura era stata richiesta dal proprietario dell'albergo, B. A., ma è altrettanto vero che egli non aveva alcuna cognizione tecnica per il montaggio dell'impalcatura; proprio per questo aveva riferito al V. di soprassedere al montaggio dell'impalcatura, ove fossero insorte delle difficoltà, poiché non aveva interesse al completamento dell'opera su quella parete.
Dato l'incarico al V., che già stava effettuando lavori di ristrutturazione all'interno dell'albergo, il B. non è intervenuto (né poteva) nel montaggio dell'impalcatura.
Il contratto di appalto importa che del rispetto delle norme antinfortunistiche risponda, di norma, l'appaltatore, spettando a costui, per l'esecuzione dell'opera avuta in appalto, l'organizzazione del lavoro e, nell'ambito di questa, la predisposizione delle misure per evitare infortuni.
Anche il committente diventa destinatario delle norme antinfortunistiche qualora si ingerisca e riduca l'autonomia dell'appaltatore, in quanto, ai fini dell'obbligo di rispettare tali misure, rileva, oltre la posizione "istituzionale", l'assunzione in concreto di un certo ruolo di supremazia e di dirigenza (Cass. Sez. IV, 25/2/1994 n. 2502; conforme, tra le altre, Sez. IV, 8/2/1990 n. 1659).
Orbene, appare evidente che nel caso in esame il B. non ha avuto alcun ruolo determinante nella realizzazione dell'impalcatura, il cui crollo ha determinato l'evento.
B. A. deve, pertanto, essere assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
V. S. deve, invece, essere dichiarato colpevole del reato ascrittogli avendo egli realizzato in modo improvvisato un ponteggio del tutto fuori regola.


Il Giudice, valutate tutte le circostanze indicate nell'art. 133 CP, ritiene che lo stesso debba essere condannato alla pena di 6 mesi di reclusione determinata in relazione al reato ascrittogli.

Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

All'imputato non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, richieste dalle parti, perché non si ravvisano elementi della condotta e del comportamento processuale da valutare positivamente.

Può essergli, invece, concessa la sospensione condizionale della pena essendo probabile che in futuro si asterrà dal commettere reati.
V. S. va condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, e alle spese di giudizio dalla stessa sostenute che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA.

A. A. ha riportato un danno consistente a seguito della caduta;
esso emerge sia dalle cartelle cliniche sia dalla relazione del dott. C..
Da tale relazione risulta che all'A. è residuato "un indebolimento permanente dell'organo della statica e della deambulazione; esso è in rapporto causale diretto con il sinistro lavorativo... " (pag. 3).
Non sussistono i presupposti per ordinare il pagamento della provvisionale.




 

P.Q.M.

 

Letti gli artt. 533 e 535 CPP dichiara V. S. colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di 6 mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
Letto l'art. 530 co. II CPP assolve B. A. dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
Condanna V. S. al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento delle spese processuali da questa sostenute che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 per onorario oltre IVA e CPA.
Rigetta la richiesta di pagamento della provvisionale.
Letto l'art. 544 co. III CPP fissa in giorni quaranta il termine per il deposito della motivazione.

 

Così deciso in Napoli il 14/6/2010

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2010.