Tribunale di Pisa, Sez. Pen., 27 aprile 2011, n. 399 - Medico competente e omissioni nella valutazione dei rischi


 

Omessa collaborazione attiva nella valutazione dei rischi aziendali da parte di un medico competente, con specifico riguardo all'organizzazione del primo soccorso e delle emergenze, della quotidiana esposizione al rumore e alle vibrazioni - Condanna.


 

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PISA

- Sezione Penale -

In Composizione monocratica
Nella persona di: Dr. Giulio Cesare CIPOLLETTA
Alla pubblica udienza del 13.4.2011
Ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

 

 

nei confronti di:
... e residente in ....

 libero presente 

IMPUTATO

 

 

Della contravvenzione di cui all'art. 25 co. 1 lett. a), D.Lvo 81/2008, in relazione all'art. 58 co. 1 lett. e), perché in qualità di medico competente della ditta D. srl, ometteva di collaborare attivamente alla valutazione dei rischi aziendali, infatti il documento di valutazione dei rischi generale dell'azienda datato 11 settembre 2009 e sottoscritto dall'imputato presentava incongruenze e lacune rispetto alla organizzazione del primo soccorso e delle emergenze, non tenendo in considerazione per l'attività di montaggio dei ponteggi delle attrezzature e dei DPI necessari al salvataggio e le loro modalità di utilizzo, presentava incongruenze in relazione all'esposizione quotidiana al rumore e alle vibrazioni ed infine descriveva un livello di rischio da movimentazione dei carichi modesto senza giustificare le motivazioni che hanno reso necessaria la sorveglianza sanitaria per rischio movimentazione dei carichi per tutti i lavoratori.

In Pisa il 25.9.2009.


Con l'intervento del P.M. Dr. Massimiliano Costabile, per delega rilasciata dal Procuratore della Repubblica di Pisa.
Del difensore di fiducia dell'imputato, Avv. Susanna Tellini, del Foro di Pisa.


LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:


Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell'imputato alla pena di mesi 3 di arresto e chiede la trasmissione degli atti per la posizione di ... . Il difensore chiede l'assoluzione con formula piena. In ipotesi minimo della pena. Sospensione condizionale e non menzione.
 

FattoDiritto

 

Con decreto del 13 aprile 2010 il GIP - a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - disponeva la citazione a giudizio di ... quale imputato del reato descritto in epigrafe.
All'udienza, previa verifica della regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio, si dava atto della presenza dell'imputato.
Alcuna istanza o eccezione veniva formulata in via preliminare.
Si procedeva, poi, all'istruttoria dibattimentale mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti.

Indi, il PM delegato e il difensore di fiducia concludevano come da verbale.

All'esito, questo Tribunale pronunciava sentenza di condanna dell'imputato, alla stregua delle risultanze processuali.
A seguito di un'attività di indagine esperita presso la ditta ..., una ditta di ponteggi di S. Giuliano Terme, nel settembre 2009 gli ispettori ASL di Pisa hanno accertato la violazione, descritta analiticamente nel capo di imputazione a carico dell'odierno imputato, quale medico della ditta.

In particolare, il personale ispettivo ha verificato che il ..., nella detta qualità, ha omesso di collaborare attivamente nella valutazione dei rischi aziendali, con specifico riguardo all'organizzazione del primo soccorso e delle emergenze, della quotidiana esposizione al rumore e alle vibrazioni.
Nello specifico, gli organi ispettivi hanno verificato alcune incongruenze tra quanto risulta nel documento di valutazione dei rischi aziendali rispetto al protocollo sanitario adottato dal medico.
Peraltro, a seguito delle prescrizioni formulate dall'USL, la ditta ha provveduto ad inviare un documento che teneva conto esattamente delle indicazioni del medesimo organo ispettivo, il che conferma l'esattezza delle stesse.

Il teste  indicato dalla difesa ha confermato l'attività svolta dal ...,  il suo impegno in azienda e le visite ai dipendenti, la collaborazione fornita a tutela della salute dei lavoratori.
 

Così sinteticamente descritti i fatti, questo Tribunale ritiene responsabilità dell'imputato, cui - nella sua qualità di medico  - competeva lo specifico compito di assicurare il rispetto della normativa di settore.

L'accertamento operato dall'USL ha consentito di appurare le negligenze nella collaborazione attiva circa la valutazione dei rischi aziendali, sotto il profilo specifico in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, non avendo l'odierno imputato provveduto a individuare esattamente il grado di rischio connesso alla movimentazione dei carichi, all'esposizione quotidiana dei dipendenti al rumore e alle vibrazioni, con quelle incongruenze e lacune individuate dal personale ispettivo, come richiesto e imposto in via normativa con finalità di salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori.
Proprio la versione successiva della documentazione inviata all'USL - stavolta conforme alle indicazioni della normativa dettata in tema - discende l'applicabilità al caso di specie della norma esattamente individuata dal PM nel capo di imputazione, la cui assoluta violazione costituisce un fatto accertato in corso di udienza.


Alla stregua dei criteri indicati dall'art. 133 CP, questo giudice ritiene equa la pena di mesi uno e giorni quindici di arresto, ridotta per la concessione delle attenuanti ex art. 62 bis CP a mesi uno di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.
Sussistono le condizioni per concedere all'imputato le attenuanti ex art. 62 bis CP in considerazione dell'assenza di precedenti penali e della non eccessiva gravità del fatto.
Per i medesimi motivi si ritiene di dover concedere all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, potendosi formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla sua futura condotta.

La particolarità della vicenda processuale e motivi organizzativi autorizzano il Tribunale a indicare in giorni quaranta il termine per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 544 comma 3 CPP.

 


P. Q. M.

 

Il Tribunale,
 
visti gli artt. 533 e 535 CPP, dichiara ... colpevole del reato ascritto e, concesse le attenuanti ex art. 62 bis CP, lo condanna alla pena di mesi uno di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali;
concede  i  benefici  della  sospensione  condizionale  della pena e della non menzione della condanna;
visto l'art. 544 comma 3 CPP, indica in giorni quaranta il termine per il deposito della sentenza.
 
 

 

Pisa, 13 aprile 2011
 
Depositato il 27 aprile 2011