Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 agosto 2011, n. 16866 - Macchina ed utilizzo da parte di un apprendista: tabelle di valutazione di danno biologico
 





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

Dott. PIETRO ZAPPIA - Consigliere -

Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE MELIADO' - Consigliere -

Dott. IRENE TRICOMI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso 20600-2007 proposto da:

(Omissis) elettivamente domiciliato in Ro., Via Ce. (...), presso lo studio dell'avvocato Be. Pa., rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Bi., Gr. Fe., giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis), (Omissis) S.r.l., (Omissis) S.p.a., (Omissis), I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (Omissis) S.r.l.;

- intimati -

sul ricorso 22760-2007 proposto da:

(Omissis) S.r.l. (già (Omissis) S.n.c.), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché (Omissis) e (Omissis), elettivamente domiciliati in Ro., Via degli Sc. (...), presso lo studio dell'avvocato Ma. Pe., che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Ma. Pa., An. Ba., giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

- I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, elettivamente domiciliato in Ro., Via I. No. (...), presso lo studio dell'avvocato Cr. Ta., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato An. Ro., giusta delega in atti;

- (Omissis), elettivamente domiciliato in Ro., Via Ce. (...), presso lo studio dell'avvocato Be. Pa., rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Bi., Gr. Fe., giusta delega in atti;

- (Omissis) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ro., Viale Re. Ma. (...), presso lo studio dell'avvocato Ma. Fe., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Si. Ma., giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonché contro

(Omissis) S.p.a.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1475/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/11/2006, R.G.N. 1392/05; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l'Avvocato Be. Pa. per delega Gr. Fe.;

uditi gli Avvocati Ma. Pe., Mi. Sp. per delega Si. Ma.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIETRO GAETA, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

 

Fatto



1. La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 1475 del 20 novembre 2006, in riforma della sentenza del Tribunale di Siena, statuiva quanto segue:

in parziale accoglimento dell'appello principale (proposto da (Omissis) S.r.l., già (Omissis) S.r.l., nonché da (Omissis)) ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto da (Omissis) S.r.l. verso (Omissis) dichiarava la integrale responsabilità degli appellati principali, condannava (Omissis) S.r.l. ed i soci dell'allora S.n.c. a pagare a (Omissis) la complessiva somma di Euro 271.875,00, con rivalutazione ed interessi dalla data della sentenza; condannava (Omissis) a restituire a (Omissis) S.r.l. e a (Omissis) e a (Omissis) quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado in eccesso rispetto alla suddetta somma; rigettava gli appelli incidentali di (Omissis) S.r.l. e di (Omissis) nei confronti dell'INAIL; confermava nel resto l'impugnata sentenza.

1.1. La Corte d'Appello, nella premessa in fatto, chiarisce che l'apprendista, allora ancora minorenne, (Omissis) assunto dalla società (Omissis) nel novembre 1997, il 17 marzo 1999, quando avveniva l'infortunio, si trovava addetto da circa due settimane al quadro comandi, ossia alla lavorazione del materiale, della macchina produttrice di film di polietilene a bolle d'aria per imballaggi, realizzata dalla società (Omissis), ed acquistata a fine ottobre 1998 dalla (Omissis).

Il (Omissis) in precedenza per circa tre mesi era stato addetto a togliere il materiale già lavorato dalla calandra.

2. Il Tribunale di Siena, la cui pronuncia è stata oggetto del suddetto gravame, era stato adito da un lato, da (Omissis) con un ricorso avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno prodottogli in violazione dell'art. 2087 c.c., a seguito dell'infortunio occorso in data 17 marzo 1999 per ustioni e schiacciamento del palmo e delle dita della mano destra; dall'altro, dall'ente assicuratore con l'azione di regresso per le indennità e la rendita riconosciute al lavoratore.

Il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità di (Omissis) S.r.l. e dei signori (Omissis) e (Omissis) nella misura del 70 per cento nella causazione del suddetto evento infortunistico, con addebito del restante 30 per cento a (Omissis) S.r.l., casa costruttrice dell'impianto per la produzione di film di polietilene a bolle d'aria per imballaggi, con ogni consequenziale tutela condannatoria a titolo di garanzia. Il giudice di primo grado aveva condannato gli stessi al pagamento:

al (Omissis) della complessiva somma di Euro 500.000,00, oltre rivalutazione e gli interessi dal 17 marzo 1999, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata per l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente del lavoratore;

all'Inail della somma di Euro 199.495,13, estromettendo il (Omissis) da questo secondo giudizio;

nonché per entrambe tali pronunce - condannava la società di assicurazioni (Omissis) al pagamento a titolo di garanzia della somma massimale di Euro 258.228,45.

3. Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte d'Appello di Firenze ricorre (Omissis) - nei confronti di (Omissis) S.r.l, già (Omissis) S.n.c. di (Omissis) ciascuno quale socio della suddetta S.n.c (Omissis), nonché nei confronti dell'INAIL, della (Omissis) S.r.l., della (Omissis) S.p.a. - prospettando otto motivi di ricorso.

4.Resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato (Omissis) S.r.l., (Omissis), nei confronti di che resiste con controricorso, INAIL, (Omissis) S.r.l., la (Omissis) S.p.a., esponendo tre motivi di ricorso.

5. Anche l'INAIL resiste al ricorso incidentale con controricorso.

6. Resiste con controricorso avverso il ricorso incidentale inoltre (Omissis) S.r.l.

7. Non si è costituita la (Omissis) S.p.a.

8. Il ricorrente principali e i ricorrenti incidentali hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

 

 

Diritto



1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. Con il primo motivo di impugnazione è dedotto error in iudicando e vizio della motivazione, in quanto insufficiente e contraddittoria in merito ad un punto decisivo e, in particolare, in merito alle tabelle di valutazione di danno biologico; mancata e/o errata valutazione di risultanze processuali in ordine alla motivazione della sentenza di primo grado in ordine ad un punto decisivo della controversia, ovvero circa la scelta delle Tabelle di Milano operata dal Giudice di primo grado.

Espone il ricorrente.

Secondo la Corte d'Appello di Firenze il Giudice di primo grado ben poteva applicare le tabelle di Milano, così come ha fatto, ma il ricorso a tali tabelle manca di motivazione.

La Corte di Appello ha provveduto ad una nuova quantificazione del danno, dimezzando, e anche di più, il risarcimento riconosciuto dal Tribunale. In primo luogo occorre osservare che, come ben sa la Corte d'Appello di Firenze - che si riferisce infatti anche in sentenza solo a tabelle di Tribunali prossimi e non a quelle di Siena - il Tribunale di Siena non ha proprie tabelle di valutazione del danno biologico e pertanto nessuna motivazione circa il "discostamento" da queste poteva il Giudice di primo grado formulare.

L'obbligo di motivazione per la scelta di tabelle diverse da quelle della propria sede giudiziaria è previsto dalla giurisprudenza di legittimità perché il fondamento della "tabella" è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno.

Non essendovi tabelle proprie del Tribunale di Siena, tuttavia, nessun obbligo di motivare per la mancata adozione delle stesse poteva esservi. L'eventuale obbligo di motivazione in ordine alla scelta delle tabelle applicate del Giudice di primo grado in via equitativa nel presente caso deve pertanto essere valutato diversamente, ovvero in modo molto meno rigoroso, rispetto ai casi in cui la sede giudiziaria abbia elaborato propri criteri e medie di valori.

La diffusa applicazione a livello nazionale delle tabelle di Milano sarebbe motivazione sufficiente, ancor più quando la sede giudiziaria è sfornita di proprie tabelle, e rispondente all'esigenza di uniformare i criteri di valutazione.

Le citate parti della motivazione della sentenza di primo grado non sono state invece assolutamente valutate dal Giudice di secondo grado che, apoditticamente ed erroneamente, afferma che la sentenza sarebbe stata emessa in carenza di ogni motivazione sul punto.

3. Con il secondo motivo di impugnazione è prospettato: error in iudicando e vizio della motivazione. Insufficiente e contraddittoria ed illogica motivazione in merito ad un punto decisivo ed in particolare in merito alle tabelle di valutazione di danno biologico in vigore a Firenze e negli altri Tribunali prossimi a Siena.

Espone il ricorrente;

La Corte di Appello di Firenze afferma, senza motivazione, che sarebbe stato più "equo" applicare quelle fiorentine, non rispondendo del tutto al vero la circostanza, dedotta dall'appellato lavoratore, sulla persistente applicazione negli uffici fiorentini e toscani delle tabelle in vigore presso il Tribunale di Milano.

Il Tribunale di Livorno adotta dal 2006 quelle di Milano e prima adottava quelle di Pisa, molto simili a quelle di Milano. Il Tribunale di Pisa ha proprie autonome tabelle, i cui valori tuttavia poco si discostano da quelle di Milano.

Non si comprende, quindi, su quali basi si possa affermare che è più equo applicare l'una anziché l'altra.

Del tutto illogica e non motivata è quindi la mera asserzione che sarebbe stato più equo applicare le tabelle di Tribunali più prossimi, sia perché i Tribunali vicini applicano tabelle uguali o quasi uguali a quelle di Milano, sia perché come risulta dagli atti il Tribunale di Firenze applica le tabelle di Milano.

La stessa Corte di Appello d'altronde non nega che a Firenze si applicano le tabelle di Milano, ma senza una benché minima motivazione, si limita ad affermare che l'applicazione delle tabelle di Milano da parte del Tribunale di Firenze non sarebbe persistente, pur dando atto in tal modo che le tabelle di Milano sono applicate a Firenze, così contraddicendosi con l'assunto iniziale che non sarebbe equo applicare a Firenze tabelle di altri ambiti territoriali.

4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto: error in iudicando e vizio della motivazione, insufficiente e contraddittoria ed illogica in merito ad punto decisivo e, in particolare, in merito alle tabelle di valutazione di danno biologico in vigore a Firenze e negli altri Tribunali prossimi a Siena, sotto altro profilo.

Espone il ricorrente;

La Corte di Appello di Firenze, nella gravata sentenza, afferma che il valore a punto corrente nei tribunali toscani si aggira in media intorno al 50 per cento di quanto in uso presso le corti lombarde e conclude che per ciascun punto di danno, per una invalidità di 60 punti per un ragazzo di anni 17, il valore punto è di Euro 2.500,00 ad oggi (ottobre-novembre 2006), valutando detta somma consistente.

Il valore a punto di Euro 2.500,00 all'anno 2006 è totalmente smentito da qualsiasi tabella si ritenga di applicare.

L'affermazione che il valore a punto nei Tribunali toscani si aggira a circa la metà dei valori delle corti lombarde è assolutamente apodittica ed in contrasto con quanto in uso effettivamente. La stessa Corte di Appello di Firenze, contraddicendosi, afferma che il valore di Euro 2.500,00 a punto non corrisponde a quello tabellare in uso a Firenze e a Milano e nelle altre città di Italia e comunque della Toscana, ma è il frutto di un'operazione di contenimento. La Corte di Appello di Firenze ha ritenuto, inoltre, in secondo luogo "corretto ulteriormente discostarsi dalle tabelle milanesi" perché altrimenti applicando le tabelle di Milano si avrebbe un risultato esorbitante, con ragionamento privo di ogni logica giuridica.

L'importo invece così liquidato dalla Corte di Appello si risolve in una somma quasi irrisoria (soli 150.000,00 Euro) per una invalidità permanente gravissima di ben 60 punti, danno subito oltre otto anni fa in modo drammatico e traumatizzante, con nove interventi chirurgici e una compromissione radicale della qualità della vita, per una persona di giovane età, circostanze riconosciute dalla stessa Corte di Appello al fine di liquidare il danno morale nella misura pari al 50 per cento del danno biologico totale.

E' evidente la insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine al criterio utilizzato dalla Corte di Appello di Firenze per quantificare il danno biologico dal ovvero sono evidenti i vizi logici della valutazione operata dalla Corte Fiorentina.

5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione art. 1226 c.c. Violazione del principio fondamentale del risarcimento integrale del danno alla persona- violazione degli artt. 2043 e 2056 c.c.

Espone il ricorrente quanto di seguito, in sintesi, riportato.

Il modus operandi seguito dalla Corte d'Appello di Firenze nel caso in esame configura sicuramente violazione del principio del diritto ad un pieno risarcimento del danno, del risarcimento integrale dei danno alla persona, che anche una decisione con valutazione in via equitativa deve rispettare.

La valutazione in via equitativa non comporta infatti discrezionalità assoluta e deve tenere conto dei valori tabellari applicati nei maggiori tribunali, proprio per assicurare una omogeneità di trattamento.

In particolare, le tabelle del Tribunale di Milano orientano, per i parametri, in modo statisticamente più egualitario, delle tabelle di altri Tribunali.

Violare le risultanze tabellari è manifestamente iniquo.

La riduzione del risarcimento del danno biologico per invalidità permanente, così come la riduzione del risarcimento danni per invalidità temporanea, operata dalla Corte di Appello non è logica, né corretta né adeguatamente motivata, ed è contraria ai principi di diritto vigenti in materia.

Anche in punto di invalidità temporanea la Corte di Appello di Firenze ha detto che la liquidazione del valore giornaliero effettuata dal Tribunale scorta la super valutazione effettuata ed ha così ridotto la indennità giornaliera in modo non adeguato.

Nell'esercitare un potere discrezionale la Corte di Appello non può esimersi dal valutare il caso concreto, nella sua gravità, come risultante dagli atti e sopra descritto, e prescindere dalle tabelle in essere a Firenze e nell'ambito della Corte di Appello, oltre che dei maggiori Tribunali.

La Corte di Appello non ha dato neanche adeguata motivazione sul perché ha ritenuto di non applicare le tabelle di Milano già usate dal Giudice di primo grado, se non una generica esorbitanza dei risultata derivante dalla applicazione delle stesse.

In ordine al suddetto motivo sono stati formulati i seguenti quesiti di diritto:

se sia legittimo che i criteri di quantificazione del danno biologico per un ragazzo di 17 anni che abita a (Omissis), in provincia di Firenze, siano profondamente differenti da quelli applicati a Firenze, a Milano e nei maggiori centri d'Italia, in violazione degli artt. 2, 3 Cost., oltre che degli artt. 2043, 1226 e 2056 c.c.;

se la Corte d'Appello, deve tener conto nel l'effettuare la valutazione delle sofferenze effettivamente patite dall'offeso ricorrente (Omissis), della gravità dell'illecito e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto con motivazione che dia conto della particolarità del caso;

se la Corte d'Appello può discostarsi legittimamente dalle tabelle in uso presso la propria circoscrizione senza adeguata motivazione;

se la Corte d'Appello può rifiutare il criterio tabellare usato dal giudice di primo grado e procedere per suo conto alla liquidazione equitativa senza dare conto delle ragioni del mutamento del criterio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.;

se la Corte d'Appello può legittimamente usare una discrezionalità assoluta che si risolve in arbitrarietà per la quantificazione in via equitativa del risarcimento del danno biologico discostandosi senza alcuna effettiva ed adeguata motivazione dai parametri in uso nei maggiori tribunali;

se la Corte d'Appello nel caso concreto ha valutato il danno subito dal ricorrente (Omissis) in modo arbitrario e si è discostata in modo illegittimo dai criteri usati dal giudice di primo grado e in uso a Firenze, nei tribunali toscani e nei tribunali delle maggiori città italiane, con violazione degli artt. 1226, 2056 e 2043 c.c.

6. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta: violazione e falsa applicazione delle norme sulla liquidazione del danno, violazione dei principi sulla personalizzazione del risarcimento, violazione del principio informatore di rango costituzionale (anche europeo cfr. art. 11-62 e 63 Costituzione per l'Europa ratificata dall'Italia con legge 57/2005) del diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione di diritti umani fondamentali, violazione principi desumibili dalle leggi 57/2001 e 273/02, difetto di adeguata motivazione-contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Espone il ricorrente;

La sentenza gravata è illegittima e merita di essere cassata anche sotto altro profilo. Il lavoratore aveva chiesto la personalizzazione del risarcimento danni con un aumento del 30 per cento delle risultanze tabellari.

Dalle risultanze della CTU risulta infatti che al ricorrente (Omissis) è rimasta una gravissima deformità della mano destra con perdita della funzionalità e cicatrici alla coscia sinistra: per effetto di tali postumi il ricorrente (Omissis) ha perso la possibilità di coltivare i propri hobby e passioni, non è più in grado di condurre una vita normale.

La Corte di Appello invece, nella sua sintetica ed apodittica motivazione, ritiene che il risarcimento del danno debba essere sì personalizzato, ma, contro la domanda del lavoratore, riducendo l'entità che risulterebbe dai valori tabellari.

Secondo la Corte di Appello infatti proprio la personalizzazione del danno invocato dal lavoratore consente un contenimento così accentuato di quanto valutato dal primo giudice.

Orbene in primo luogo rileva il ricorrente che la personalizzazione della valutazione deve essere intesa come maggiorazione del danno standard per aspetti dinamico - relazionali personali in ragione di ciò che il ricorrente non potrà più fare.

Anche le soluzioni normative in materia di micropermanenti di cui alle leggi n. 57/2001 e n. 273/2002 prevedono la possibilità di personalizzare il risarcimento, aumentando la liquidazione del danno rispetto a quanto risulta dalla semplice applicazione della tabella.

La Corte di Appello di Firenze ha ritenuto invece di personalizzare riducendo le risultanze delle tabelle sull'apodittico ed indimostrato, oltre illogico, presupposto che la giovane età consentirebbe alla vittima di meglio adeguarsi alla grave compromissione dell'arto destro.

E evidente la illogicità di una simile motivazione. Come risulta dalla nettamente dalla CTU, la mano destra é marcatamente deformata, con cicatrici multiple, con impossibilità alla prensione; il (Omissis) lamenta la impossibilità a muovere la mano destra e ad afferrare gli oggetti, guida la autovettura con un dispositivo per la accensione (non riesce a girare la chiave), dopo l'infortunio continua a lavorare nella stessa ditta perché è stato addetto ad una macchina che riesce a far funzionare perché molto semplice. Si tratta quindi di una lesione grave ed irreversibile che non può migliorare nel tempo e a cui non ci si può certo abituare, seppur giovani.

Anzi la circostanza che il fatto sia avvenuto su vittima molto giovane (17 anni), rende maggiore la lesione personale, essendo rimasto il (Omissis) fin da giovanissimo privato della mano destra e quindi privato di tante possibilità che solo la funzionalità di entrambe le mani assicura, con pregiudizio esistenziale ed interrelazionale. La menomazione subita dall'(Omissis) incide indubbiamente in modo molto rilevante sulle attività della vita quotidiana del medesimo, come risulta anche dalla CTU, attività attraverso le quali in concreto si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato. La giovane età costituisce motivo di maggior valutazione del danno, come d'altronde prevedono tutte le tabelle. Le tabelle infatti prevedono un valore a punto decrescente con l'aumentare dell'età della vittima. Le considerazioni della Corte di Appello sono quindi da un Iato dei tutto illogiche e in contrasto con le risultanze mediche e dall'altro Iato in violazione delle norme e principi che informano la materia.

Nella personalizzazione inoltre, come già rilevato, il Giudice deve tenere conto anche di altre circostanze, completamente dimenticate dalla Corte di Appello nel presente caso, quali le modalità particolarmente traumatiche con cui è avvenuto l'infortunio, la grave responsabilità del datore di lavoro (con rilevanza invero anche penale), che ha disatteso le indicazioni della casa costruttrice il macchinario ed adibito un mero apprendista ad una macchina molto complessa e pericolosa, etc. Anche sotto questo profilo non vi è stata alcuna personalizzazione.

In relazione al suddetto motivo di ricorso sono stati prospettai i seguenti quesiti di diritto:

se la Corte d'Appello, in conformità ai principi e alle norme sulla liquidazione del danno e sulla personalizzazione del risarcimento vigenti nel nostro ordinamento, deve tener conto. Nell'effettuare la valutazione delle sofferenze patite dall'offeso della gravità dell'illecito e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto con motivazione che dia conto adeguatamente della particolarità del caso e non in modo arbitrario;

se è legittimo, in conformità ai principi e alle norme sulla liquidazione del danno e sulla personalizzazione del risarcimento vigenti nel ns. ordinamento, ridurre e/o contenere il risarcimento del danno subito dalla parte offesa, cui è stato riconosciuto un danno permanente del 60 per cento con mano destra marcatamente deformata, con cicatrici multiple con impossibilità alla prensione, danno irreversibile e gravissimo in ragione della giovane età di anni 17 della vittima, anziché aumentare l'entità del risarcimento in ragione del fatto che la parte offesa dovrà sopportare tale deformità per tutta la vita, anche da giovanissimo;

se la riduzione del risarcimento operata in via equitativa dalla Corte d'Appello di Firenze nei confronti del ricorrente (Omissis) è illegittima ed in violazione dei principi e delle norme sulla liquidazione del danno e sulla personalizzazione del risarcimento vigenti nel nostro ordinamento perché non sorretta da adeguata motivazione.

7. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta: violazione e falsa applicazione di norme sulla liquidazione del danno - violazione dei principi sulla personalizzazione del risarcimento - e del principio informatore di rango costituzionale (anche europeo, cfr. art. II - 62 e 63 Costituzione per l'Europa ratificata dall'Italia con legge 57/2005) del diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione di diritti umani fondamentali (cfr. Corte Costituzionale sentenze nn. 132/85 e 184/86) - difetto di adeguata motivazione - in ordine al danno per perdita di chances.

Espone il ricorrente;

La Corte di Appello ha correttamente riconosciuto nel caso concreto la ricorrenza del danno per perdita di chances, ma ha tuttavia erroneamente ricondotto tale voce al danno non patrimoniale nel suo complesso.

E' invece pacifico che il danno derivante dalla perdita di chance è un'entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione, (Cass., sentenza n. 238 del 2007). La figura del danno per perdita di chances rientra nel danno patrimoniale: è la perdita della possibilità di realizzare probabili guadagni futuri per impossibilità, a causa della grave menomazione, di ottenere promozioni, o di cambiare lavoro in altri più redditizi, per impossibilità a competere con altre persone per ottenere altri lavori, etc.

Ricondurre, così come ha fatto la Corte di Appello di Firenze, il danno da perdita da chances nella voce del danno non patrimoniale si risolve senza dubbio in realtà in un risarcimento non adeguato al caso concreto, in violazione degli artt. 2043 e 1223 c.c.

In ordine al suddetto motivo di ricorso è stato prospettato il seguente quesito di diritto:

se il danno da perdita di chances è danno patrimoniale che deve essere risarcito in via autonoma e distinta dal danno non patrimoniale;

se è illegittima per violazione degli artt. 2043 e 1223 c.c. la pronuncia della Corte d'Appello di Firenze nella parte in cui ha ricondotto il danno per la perdita di chances nel danno non patrimoniale con lesione del diritto ad un integrale risarcimento del ricorrente (Omissis).

8. Con il settimo motivo di impugnazione è dedotto: danno esistenziale - mancato riconoscimento - omessa e/o insufficiente motivazione degli articoli 2056, 2059 e 2043 c.c.

Espone il ricorrente;

La Corte d'Appello non ha riconosciuto il danno esistenziale, invece liquidato correttamente dal Giudice di primo grado a fronte della richiesta del lavoratore del risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi.

Mentre nella sentenza del Giudice di primo grado si legge espressamente che questi ha tenuto conto nella valutazione anche del danno esistenziale, come voce distinta e diversa dal danno biologico, la Corte di Appello nulla dice in proposito, omettendo ogni motivazione in merito.

Dalla motivazione della sentenza qui impugnata non risulta né che il danno esistenziale sia stato valutato in via autonoma, né che lo stesso sia stato valutato nella determinazione complessiva del danno biologico.

Secondo il ricorrente appare preferibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno esistenziale ha piena cittadinanza nell'ordinamento, distinguendosi dal danno biologico in quanto non riguarda la salute, ma attività realizzatrici della persona umana, e dal, danno morale, perché riguarda un non poter più fare e non un sentire.

Ad ogni buon conto, qualora si ritenesse preferibile l'altro orientamento che valuta il danno esistenziale una componente del danno biologico, la Corte di Appello non ha tenuto conto nella determinazione del danno biologico in alcun modo di come la grave lesione dell'integrità psicofisica della persona subita dal ricorrente (Omissis) abbia inciso sulla vita di relazione del medesimo e di come la lesione subita abbia compromesso i rapporti sociali e impedito di mantenerli a un livello normale.

All'uopo è sufficiente ricordare che la Corte ha "personalizzato" il risarcimento del danno biologico contenendolo in modo accentuato per la giovane età, anziché incrementarlo.

II ricorrente (Omissis) aveva peraltro allegato documentazione (anche la stessa perizia medica) e comunque richiesto l'audizione di testi anche su capitoli diretti proprio alla dimostrazione dei pregiudizi subiti nelle proprie abitudini di vita.

Sembra che la Corte abbia valutato tale danno come mera sofferenza interiore e quindi solo come danno morale.

Ancora una volta, sia pure sotto altro profilo, la Corte di Appello ha leso il diritto del ricorrente (Omissis) ad un pieno ristoro dei gravi danni subiti.

In ordine al suddetto motivo sono stati articolati i seguenti quesiti di diritto:

se la Corte d'Appello di Firenze ha illegittimamente omesso di valutare il danno esistenziale inteso come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore che altera le abitudini e gli assetti relazionali proprio del soggetto inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, subito dal ricorrente (Omissis) come voce autonoma di danno o perlomeno come personalizzazione in aumento del danno biologico, con violazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c.;

se sia legittimo valutare il danno esistenziale nella accezione di cui al precedente quesito come danno morale.

9. Con l'ottavo motivo di ricorso è dedotto difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dal ricorrente (Omissis) - violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.

Espone il ricorrente;

La Corte di Appello di Firenze, con la gravata sentenza, ha negato l'esistenza del danno esistenziale e ridotto apoditticamente il danno biologico, permanente e temporaneo, con ricadute negative anche sui danno morale, anche esso sottovalutato, sulla mera ed apodittica "motivazione" della giovane età del ricorrente, senza considerare in alcun modo le circostanze dedotte dal ricorrente stesso e risultanti anche dalle perizie.

Il ricorrente (Omissis) infatti in ogni grado del giudizio aveva dedotto e chiesto l'ammissione di mezzi di prova testimoniale volti a dimostrare la incidenza negativa dell'infortunio subito sulle sue attività quotidiane (come danno esistenziale per la perdita delle qualità della vita, in concreto subito) e la perdita degli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato (che attengono alla vita esterna, non solo a rilevanza.sociale, ma anche culturale e politica).

Il ricorrente (Omissis) aveva infatti chiesto l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, sicuramente rilevanti. In ordine al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto: se la Corte d'Appello di Firenze ha illegittimamente omesso di valutare, in violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., la richiesta di ammissione dei capitolati di prova formulati dal (Omissis) ed in particolare i capitoli da 27 a 30 volti a dimostrare il danno esistenziale o in subordine la gravità del danno biologico subito.

10. I primi sette motivi di impugnazione proposti dal (Omissis) vertono tutti, sotto diversi profili, assumendo sia la violazione di legge che il vizio di motivazione, sui criteri di liquidazione del danno e sulla entità del risarcimento del danno medesimo.

Gli stessi vengono, pertanto, trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione.

11. I suddetti motivi non sono fondati.

In primo luogo, occorre ricordare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice del merito. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo dell'omissione, insufficienza o contraddittorietà della medesima, può legittimamente ritenersi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza.

In secondo luogo, occorre richiamare i seguenti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento del danno.

Unica possibile forma di liquidazione - per ogni danno che sia privo, come il danno biologico ed il danno morale, delle caratteristiche della patrimoni alita - è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura stessa di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare - costituente, in linea generale, la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa (art. 1226 c.c.) - giacché intanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dare conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato. In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" (elaborate da alcuni uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice. La liquidazione equitativa del danno morale, poi, può essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse "tabelle" utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale - in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico -purché il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi "personalizzato", tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie (Cass., n. 11029 del 2006).

Il giudice di merito, quindi, può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, come il cosiddetto criterio tabellare, desunto dai precedenti giudiziari dell'ufficio di merito che provvede alla liquidazione: in tal caso, non deve motivare in ordine al criterio applicato, mentre, qualora se ne discosti, adottando le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, è tenuto a dare ragione della diversa scelta. (Cass., n. 13130 del 2006, Cass., n. 392 del 2007)

Va, altresì ricordato che (Cass., n. 12247 del 2007) nella nozione di danno biologico (che trova la sua fonte di tutela nell'art. 32 Cost.) rientrano tutte le ipotesi di danno "non reddituale", e cioè i danni estetici, quelli alla vita di relazione, i danni da riduzione della capacità lavorativa generica; il danno biologico è danno alla salute e rientra a pieno titolo, per il disposto dell'art. 32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione e la sua tutela è apprestata dall'art. 2059 c.c.

Come affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., sentenza n. 26972 del 2008) il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilìtà di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n. 23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri). 3.14. Le considerazioni svolte valgono a dare risposta negativa a tutti i quesiti, in quanto postulanti la sussistenza della autonoma categoria del danno esistenziale.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la necessità per il giudice di merito di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (c.d. personalizzazione del risarcimento) non significa affatto che il giudice debba sempre e comunque aumentare i valori risultanti dalle eventuali tabelle adottate dall'ufficio giudiziario cui appartiene, ma significa che tale variazione equitativa è necessaria solo in presenza di situazioni di fatto che si discostino in modo apprezzabile da quelle ordinarie (Cass., sentenza n. 28423 del 2008).

12. La Corte d'Appello di Firenze, ha fatto corretta applicazione dei sopra ricordati principi con motivazione congrua, coerente, logica, pertanto, esente da vizi.

La Corte ha adeguatamente e compiutamente motivato su tutte le questioni indicate. Non si evidenziano carenze o lacune nelle argomentazioni ovvero elementi di illogicità consistenti nell'attribuire agli elementi emersi in giudizio un significato fuori dal senso comune, o mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e un insanabile contrasto degli stessi

Assume, infatti, la sentenza resa in grado di appello, che la liquidazione in questione realizza un tipico giudizio equitativo e pertanto ampiamente discrezionale del giudice, al quale si è cercato di apporre elementi di tendenziale certezza attraverso il sistema delle c.d. tabelle di liquidazione di danno che - sebbene non imposte - provano a realizzare in varie zone del paese un pressoché adeguato punto di riferimento per la soluzione delle controversie.

Tanto premesso, afferma la Corte d'Appello di Firenze che non è di per sé errato fare riferimento equitativo a tabelle in uso presso tribunali diversi da quello in cui giudica la singola autorità giudiziaria chiamata a delibare su di una particolare vicenda, ma certamente all'interno del percorso equitativo - e qui la Corte d'Appello ravvisa un primo aspetto di incongruenza della valutazione del Tribunale di Siena - è necessaria la motivazione di tale scelta mentre appare maggiormente plausibile il richiamo di tabelle in uso presso tribunali prossimi, giacché esse sono computate in via teorica e pratica sulla condizione generale dei rapporti socio-economici sottostanti ali evento infortunistico ed a tutte le conseguenze psicofisiche di esso.

Per queste ragioni, assume la Corte fiorentina, non sembra equo, soprattutto in carenza di ogni motivazione sul punto, ricorrere alle tabelle milanesi piuttosto che a quelle in vigore (con maggiore elasticità) presso il tribunale fiorentino sede capoluogo del distretto giudiziario in cui è sita la competenza del giudice del lavoro di Siena, non rispondendo del tutto al vero la circostanza dedotta dall'appellato lavoratore sulla persistente applicazione negli uffici fiorentini e toscani delle tabelle in vigore presso il Tribunale di Milano, Ciò, ancor più, secondo la sentenza in esame, tenuto conto che l'esorbitanza del risultato del risarcimento da attribuire secondo questa modalità di calcolo sembra colpire lo steso giudice di primo grado, il quale all'esito della somma di alcune voci propende per una quantificazione per difetto ed arrotondata del valore complessivo del danno subito da (Omissis) anziché seguire fino in fondo la strada prescelta.

Il giudice di appello, con motivazione congrua, pertanto, ha ritenuto corretto nella concreta fattispecie discostarsi ulteriormente dalle tabelle milanesi, prendendo come virtuale base del valore punto quello corrente nei tribunali toscani e ritenendo che proprio la personalizzazione del danno invocata dal lavoratore consente un contenimento così accentuato di quanto valutato dal primo giudice, considerato che tutte le afflittività subite dal signor (Omissis) sono da considerare nella liquidazione del danno non patrimoniale, mentre riguardo al calcolo della monetizzazione del danno biologico procurato dall'infortunio occorre in maggior misura valutare le conseguenze complessive dello stesso.

Infine la Corte d'Appello assume che la persistente continuità del rapporto di lavoro tra (Omissis) e (Omissis) negli anni trascorsi dall'infortunio non azzerava la voce di danno qualificabile come perdita di chance, la quale non risiede soltanto nella riduzione totale della possibilità occupazionale, ma anche nella condizione di minorità del soggetto sul più complessivo mercato del lavoro (a seguito della minorazione fisica subita), per cui certamente la conservazione del posto di lavoro precedente "alleggerisce" ma non esclude tale posta di danno, giacché per la consistente ipovalidità della mano destra sensibilmente ridotte saranno non soltanto le occasioni di lavoro diverso dall'attuale per il signor (Omissis), lavoratore manuale finora, ma anche eventuali progressioni in carriera, l'assunzione di posti di responsabilità e così via.

D'altro canto, tuttavia, è certo che un giovane uomo dalla grave lesione ad uno degli organi più importanti della persona umana (la mano destra) abbia tratto sotto il profilo morale (soggettivo ed oggettivo) ed esistenziale una cospicua fonte di afflizione e di disagio che resterà permanente ed in misura sempre molto ampia nel tempo.

In base a tali argomentazioni che sono congruenti e conformi ai principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità, la Corte d'Appello ha ritenuto convenientemente fissata dal Tribunale in via equitativa la misura del danno non patrimoniale - visti i parametri di comparazione della fattispecie concreta - nel 50 per cento del danno biologico considerato e risarcito: certamente in ragione della giovanissima età del lavoratore (ali epoca appena diciassettenne), nonché per la palese traumaticità dell'evento e del decorso precedente la stabilizzazione, attesi il numero e la delicatezza degli interventi chirurgici necessari a ripristinare l'attuale funzionalità della mano, e per i riflessi psicologici pesanti per un ragazzo nell'approccio ad una "normale" vita di relazione extralavorativa.

Da quanto riportato emerge altresì l'assenza di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo attribuito alla giovane età, dalla Corte d'Appello, in ordine al danno riportato alla mano destra dal (Omissis).

Ed infatti quanto affermato dalla Corte d'Appello con riguardo alla monetizzazione del danno biologico, ritenendo, in ragione della giovane età un migliore progressivo adattamento/adeguamento alla minorazione fisica nell'uso della mano, va letto nel contesto complessivo della sentenza che tale dato, e cioè che l'infortunio dannoso sia intervenuto in giovane età, ha invece valorizzato nella valutazione della liquidazione del danno non patrimoniale.

13. Nella specie, quindi, le censure sono sostanzialmente dirette ad ottenere in questa sede il riesame delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie, finalizzato ad una conclusione diversa da quella cui il giudice del merito è pervenuto facendo buon governo della legge e della logica.

14. Anche l'ottavo motivo di ricorso non può essere accolto. Lo stesso, infatti, appare carente sotto più profili, tenuto conto, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare - elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto -non alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire "ex actis" alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione (Cass. n. 9748 del 2010).

Nella specie le modalità sommarie di indicazione dei capitoli di prova non consentono l'apprezzamento della decisività degli stessi, tenuto conto, altresì, che nella motivazione della Corte d'Appello, si dà atto delle limitazioni determinate al (Omissis) dalle conseguenze dell'infortunio in questione.

15.11 ricorso principale, deve, pertanto, essere rigettato.

16. Con il primo motivo di ricorso incidentale è prospettata, con riguardo alla posizione del (Omissis) violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. sul punto riguardante il concorso, ed il grado della relativa incidenza, della responsabilità diretta e personale del medesimo dipendente nella causazione dell'infortunio: omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.).

Assume la ricorrente incidentale che la circostanza che il procedimento penale sia stato archiviato, ancorché non rivesta rilievo assorbente relativamente al giudizio civilistico, certamente rivestiva uno spessore quanto meno "indiziario" in ordine alla riscontrata insussistenza di elementi certi di imputabilità di responsabilità alla (Omissis) ed ai suoi titolari.

E' stato prospettato in ordine al suddetto motivo di ricorso il seguente quesito di diritto:

se l'affermazione circa l'insussistenza di elementi idonei a fondare l'imputabilità all'(Omissis) della responsabilità esclusiva, o quanto meno concorrente, nella causazione dell'infortunio sia, o no, adeguatamente motivata considerato che iniziativa singolarmente assunta dal (Omissis) nell'effettuazione si sua iniziativa di un'operazione assolutamente indebita ed arbitraria (la scalata del macchinario, e la successiva esecuzione da posizione instabile di una raschiatura del rullo in movimento) costituisce una serie comportamentale assolutamente non richiesta, altrettanto imprevedibile per la sua singolarità, tale da integrare quei requisiti di abnormità.

17. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, sempre con riguardo alla posizione dell'(Omissis), è prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., relativamente alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti; omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 e p.c).

La Corte d'Appello ha disatteso le richieste istruttorie della (Omissis) e del signor (Omissis) avendo ritenuto sufficientemente acclarati gli estremi fattuali semplicemente attenendosi alle dichiarazioni rese dall'(Omissis) e dall'(Omissis) nel corso dell'interrogatorio.

Il quesito di diritto è il seguente:

se gli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. devono essere, o no, interpretati nel senso che ove la parte gravata del relativo onere probatorio abbia dedotto specifici mezzi probatori, la relativa richiesta debba essere accolta, riservando alla valutazione conclusiva delle prove raccolte la decisione del giudizio.

18.1 suddetti motivi, in quanto connessi, vanno trattati congiuntamente.

19. Gli stessi non sono fondati.

La Corte d'Appello, non nega che la manovra espletata per liberare i rulli rotanti dalla pellicola lacerata e far proseguire la produzione integra del film a bolle d'aria è stata avventata, così come negligente era la circostanza di non avere atteso che i rulli raggiungessero la velocità minima possibile prevista ed evidenziata dalla casa costruttrice.

Tuttavia, ritiene la Corte d'Appello, con decisione non lesiva della disciplina del riparto dell'onere della prova e del concorso di colpa, che l'intervento del fattore umano non sempre elide ogni nesso causale tra inadempimenti del datore di lavoro ed evento: la manovra dell'(Omissis), afferma la Corte fiorentina, già di per sé, collegata com'è alla necessità verosimilmente indotta dal datore di lavoro di svolgere queste operazioni di pulizia dei rulli senza lo spegnimento del macchinario, non mostra la caratteristica - per la cesura del nesso causale riguardo alla responsabilità de) datore di lavoro - dell'abnormità ovvero non è qualificabile come anomala ed estranea all'utilizzo degli strumenti di cui si è servito il lavoratore o della macchina cui è adibito.

Al contrario ed in ogni caso, afferma la Corte d'Appello, vi è nella specie la prova che l'apprendista abbia sul punto seguito la pratica realizzata proprio dall'operaio esperto che per due giorni gli ha fornito i rudimenti per lavorare alla calandra ove si è infortunato.

Appare, dunque, evidente, prosegue la Corte d'Appello che il datore di lavoro non ha fatto tutto quello che era da ritenere necessario affinché (Omissis) in assenza tra l'altro di adeguata sorveglianza sul lavoro dell'apprendista, non si trovasse in una condizione di rischio elevato che l'ha condotto a subire un infortunio nella cui causazione, in ragione della chiara incolpevole inconsapevolezza della effettiva e plurale pericolosità della macchina e dell'operazione che stava effettuando per liberare i rulli rotanti dall'impaccio, non ha realizzato alcuna manovra abnorme e contraria, nei termini che gli erano stati mostrati, all'utilizzo del macchinario cui è stato adibito.

La motivazione della sentenza impugnata è pertanto puntuale, logica, coerente, e conforme ai criteri dettati dalle disposizioni di legge richiamate, tenuto conto, altresì che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli arti 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (Cass. n. 5241 del 2011).

I motivi di impugnazione si traducono, pertanto, nella richiesta di una nuova valutazione del merito preclusa nel giudizio di legittimità, in assenza.

20. Con riguardo alla posizione (Omissis), è stato prospettato il seguente motivo di ricorso incidentale: violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 ss. e 2087 c.c., con riferimento alla determinazione del grado e dell'incidenza del concorso di responsabilità della azienda fornitrice delle apparecchiature che davano origine all'infortunio: omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.).

E' stato formulato il seguente quesito di diritto:

se l'affermazione circa la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro in ordine alla causazione dell'evento sia o no adeguatamente motivata a fronte di plurimi e concorrenti elementi atti a dimostrare che, a monte, la ditta produttrice del macchinario aveva scientemente omesso di dotare lo stesso della dotazione tecnica atta a garantirne la sicurezza, e resa necessaria dalle particolari caratteristiche operative e di funzionamento del macchinario".

21. Il motivo non è fondato. Anche in questo caso la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione delle disposizione di legge di cui si assume la violazione, con una motivazione coerente, logica e compiuta, ravvisando una circostanza decisiva che esclude la responsabilità di (Omissis) S.r.l., da individuare non nella pur esistente certificazione di conformità inidonea tuttavia ad escludere la necessità di verifiche più approfondite rispetto al contesto in cui la macchina viene inserita, ma nelle istruzioni fornite dalla ditta costruttrice anche rispetto agli ipotetici rischi lavorativi connessi all'utilizzo dell'impianto di produzione di film a bolle d'aria per imballaggi: esplicitamente in tali istruzioni, prodotte dall'appellante incidentale ed acquisite a corredo della relazione del consulente industriale del Tribunale, si avverte che dal momento dell'accensione e della partenza dei rulli non devono essere eseguiti interventi manuali sulla parte calda dell'impianto e neppure su quelle in movimento e che in caso di rottura del film di polietilene occorre fermare l'impianto - non rallentare, si badi, - e ripetere (evidentemente dopo la pulizia su rulli ed estrusori) l'articolata procedura di accensione.

22. Al rigetto del ricorso incidentale segue l'assorbimento delle ulteriori deduzioni relative all'eventuale giudizio di rinvio, della parte ricorrente incidentale sulla posizione INAIL e (Omissis).

23. Nulla spese per la (Omissis) non costituitasi in giudizio.

24. In ragione della complessità delle questioni, nonché dell'esito e del ricorso principale e del ricorso incidentale, le spese di giudizio sono compensate tra le restanti parti.

 

P.Q.M.

 



La Corte, previa riunione, rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Nulla per le spese nei confronti della soc. (Omissis) S.p.a. Compensa tra le restanti parti le spese del presente giudizio di cassazione.